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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5498 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. TE TI nella causa civile iscritta al n° 4366/2024 R.G.L., promossa
D A Per ___________________
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
ER TT e ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il loro studio, sito in Via Giovanni Amendola 31,
Palermo.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
Controparte_1
- convenuta contumace-
All'esito dell'udienza del 15/12/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127ter cpc ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, la ricorrente indicata in epigrafe premettendo:
- di essere dipendente della società convenuta e che a causa dello stato di criticità del mercato, l'azienda, per non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, in accordo con le rappresentanze sindacali, ricorreva agli ammortizzatori sociali ed in particolare ai contratti di solidarietà;
-che in data 30.05.2013 l'azienda convenuta concordava con le rappresentanze sindacali il ricorso allo strumento della solidarietà della durata di 12 mesi;
-che in data 20.05.2014 l'azienda concludeva un ulteriore accordo della durata di 12 mesi dal 01.06.2014 al 31.05.2015;
1 -che a causa di un peggioramento della situazione economica, l'azienda convenuta procedeva alla stipula di u nuovo verbale di accordo per altri 12 mesi, con decorrenza
01.06.2015/31.05.2016;
-che in seguito alla variazione operata d'ufficio dall' veniva annullato il decreto CP_2 di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale e, pertanto l'azienda procedeva a stipulare un nuovo accordo di durata semestrale con decorrenza 01.12.2015/31.05.2016 al fine di garantire continuità con il precedente contratto di solidarietà;
-di avere ricevuto, in data 07.09.2016 nota con la quale la convenuta comunicava di dovere procedere al recupero delle ferie maturate durante il regime di solidarietà ma fruite dopo lo scadere del suddetto periodo;
-che con comunicazione del 03.10.2016 e del 28.02.2017 indicava alla CP_1 ricorrente la somma maturata a titolo di ferie maturate durante il periodo di solidarietà e non fruite, comunicando che avrebbe proceduto al relativo recupero con trattenuta mensile a partire dal mese di gennaio 2017, che integrava con successiva comunicazione;
-che successivamente veniva trattenuto l'importo indicato;
-che con accordi del 01.06.2018, del 26.11.2018 e del 30.01.2019, e le CP_1
Organizzazioni Sindacali pattuivano il ricorso all'assegno di solidarietà nell'ambito dell'istituto del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.);
-che i principi regolatori in termini di orario di lavoro e determinazione degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, nonché di quelli contrattuali e legali (fatta salva la determinazione del T.F.R. che anche in questo caso non subiva modifiche) rimanevano del tutto identici a quelli previsti in materia di CIGS;
-che il ricorso allo strumento dell'assegno di solidarietà (F.I.S.) veniva, altresì, previsto con accordo del 13.03.2019, che lo prorogava al periodo compreso tra il
20.03.2019 ed il 16.04.2019; -che veniva, inoltre, previsto nuovamente il ricorso allo strumento della CIGS, con riferimento al periodo compreso tra il 17.04.2019 ed il
30.06.2019;
-che con comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015, CP_1 rappresentava la necessità del ricorso unilaterale all'assegno Ordinario di cui al Fondo di
Integrazione Salariale (F.I.S.) per il periodo compreso tra il 01.07.2019 ed il 30.11.2019;
-che ricorreva allo strumento dell'Assegno Ordinario Covid-19 ex art. 19 D.L.
18/2020 e art. 68 D.L. 34/2020, con specifico riferimento ai seguenti periodi:
- dal 16.03.2020 al 03.04.2020, giusta comunicazione del 24.03.2020;
2 - dal 04.04.2020 al 20.04.2020, giusta comunicazione del 02.04.2020;
- dal 21.04.2020 al 18.05.2020, giusta comunicazione del 17.04.2020;
- dal 19.05.2020 al 22.06.2020, giusta comunicazione del 19.05.2020;
-che con comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 del 28.05.2020, procedeva nuovamente al ricorso unilaterale all'assegno Ordinario di cui al Fondo di
Integrazione Salariale (F.I.S.);
-che, con riferimento al periodo compreso tra il 21.07.2020 e il 30.09.2020, veniva disposto un ulteriore ricorso allo strumento della CIGS, giusto verbale di accordo del
17.07.2020;
-che procedeva nuovamente al ricorso all'Assegno Ordinario Covid19 ex CP_1 art. 1 D.L. 104/2020 per i seguenti periodi:
- dal 01.10.2020 al 27.10.2020, giusta comunicazione del 23.09.2020;
- dal 28.10.2020 al 24.11.2020, giusta comunicazione del 22.10.2020;
- dal 25.11.2020 al 31.12.2020, giusta comunicazione del 18.11.2020;
-che anche alla base di tutti i suddetti ammortizzatori sociali erano sottesi i medesimi meccanismi di funzionamento di cui ai precedenti ammortizzatori sociali;
-che successivamente alla scadenza dei singoli periodi superiormente CP_1 indicati di vigenza degli ulteriori ammortizzatori sociali (gli assegni di solidarietà ed ordinari di cui al F.I.S. e la C.I.G.S., nonché gli Assegni Ordinari COVID-19) cui veniva fatto ricorso, provvedeva nuovamente ad operare delle trattenute aventi ad oggetto, anche in questo caso, le ferie maturate in costanza dei predetti ammortizzatori sociali;
-che l'esecuzione di tali trattenute veniva, dapprima, comunicata con note trasmesse a tutto il personale dipendente e poi con nota inviata alla ricorrente, recante l'indicazione degli importi da trattenere;
Pertanto, conveniva in giudizio la società chiedendo la revoca dei CP_1 provvedimenti con cui sono state disposte le trattenute e la restituzione della somma complessiva trattenuta.
La società convenuta pur ritualmente citata non si costituì in giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Il ricorso va accolto in considerazione dell'identità di principi, meccanismi di funzionamento e scopi posti alla base dei contratti di solidarietà, della C.I.G.S., degli assegni ordinari e di solidarietà di cui al F.I.S., nonché dell'Assegno Ordinario COVID-19,
3 dovendosi sulla questione condividere le argomentazioni già adottate da questo Tribunale, in diversa composizione, nonché dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie analoghe alla presente, confermate peraltro, recentemente, dalla Corte di Cassazione (v. ex multis
Cass. nn. 22111/2023, 20287/2023, 20231/2023, 3792/2023).
Giova, anzitutto, osservare come durante il periodo di solidarietà, le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti, dovendo precisarsi, quanto al criterio di maturazione, che esso è destinato a variare in relazione alla tipologia di riduzione d'orario adottata: ove la riduzione oraria è stabilita su base giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie ex festività e Ro. in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, viene posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%); se la riduzione dell'orario lavorativo è su base settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
infine, ove la riduzione dell'orario lavorativo viene effettuata su base mensile, in modalità verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
Ciò premesso, va rilevato come, in ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del 04/10/2012; idem Cass.
n. 22862 del 10/11/2010).
Tale principio, combinato con quello per cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”
(Cassazione civile sez. III, 14/05/2012, n.7501) impone di ritenere che sia colui che agisce in ripetizione a dover provare la mancanza di una causa che giustifichi l'avvenuto pagamento.
4 Ebbene, nel caso in esame il datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, rimanendo contumace non ha dimostrato in primo luogo che la abbia, nel periodo dei contratti di solidarietà in questione, lavorato per un numero di giornate inferiore ai limiti predetti, sicché deve ritenersi che la maturazione mensile delle ferie da parte della stessa non debba subire alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà.
Né tantomeno ha dimostrato il pagamento in favore della ricorrente della retribuzione feriale in misura integrale - senza tener conto della riduzione in percentuale del trattamento economico in costanza di CIGS e/o F.I.S. -, idoneo, come tale, a giustificare il recupero della quota di retribuzione feriale.
Deve, poi, osservarsi come la ricorrente ha dedotto in ricorso di avere maturato le ferie in costanza dei contratti di solidarietà, ma di averne fruito successivamente per esclusiva volontà della società convenuta.
Orbene, considerato che le circolari n. 2749/1986 e 212/1994 fanno riferimento, CP_2 quanto all'integrabilità della relativa indennità, alle sole ipotesi di fruizione delle ferie prima della vigenza dei contratti di solidarietà ed in vigenza degli stessi (prevedendo dunque che durante i contratti di solidarietà le ferie rimangono a carico dell'integrazione salariale, secondo la percentuale prevista) senza nulla, invece, prevedere per il caso di fruizione delle ferie in un momento successivo alla vigenza dei contratti di solidarietà, deve ritenersi, nel silenzio normativo, che le ferie godute successivamente al periodo di contratto di solidarietà, poiché non sono integrabili, rimangano a totale carico del datore di lavoro che le ha corrisposte, senza dimostrare l'assenza o la modificazione del titolo del pagamento effettuato e senza contestare all' il rifiuto all'integrazione in relazione alle CP_2 medesime.
Il diritto alle ferie maturato dalla ricorrente nel corso dei contratti di solidarietà rimane dunque intatto sebbene le ferie non siano state integralmente fruite nel periodo di durata di detti contratti e incombe sulla società datrice, e dunque sulla parte convenuta,
l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle ferie non più integrabili.
Devono dunque richiamarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte dalla locale Corte di Appello nella Sentenza n. 1119/2019, pubblicata l'11/02/2020: “occorre, anzitutto, soffermarsi, con una breve premessa, sulla natura e sugli effetti normativi ed economici degli Accordi di solidarietà. Si definiscono tali quegli istituti ideati dal legislatore (Legge n. 863/1984 artt. 1 e 2 e Legge n. 236/93, art.5) allo scopo di fronteggiare situazioni di crisi aziendale e che si traducono in una
5 riduzione dell'orario di lavoro spalmata su tutta la platea dei lavoratori interessati in funzione di tutela dei livelli occupazionali. L'effetto del ridimensionamento della prestazione è, infatti, quello di “riproporzionare” l'onere retributivo e tutti gli istituti contrattuali collegati (“Per effetto della riduzione oraria come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”) tra essi comprese le ferie annuali in armonia con la disciplina loro applicabile. A latere dell'applicazione dei contratti di solidarietà ed in base al settore di attività esercitata è previsto l'intervento dell'integrazione salariale in percentuale (di norma pari al 60%) della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro. Si distinguono in proposito i contratti di solidarietà del tipo A (settore industria), per i quali l'integrazione salariale è prevista nella misura sopra indicata, ed i contratti di solidarietà del tipo B
(terziario), per i quali la legislazione esclude l'intervento della integrazione salariale, essendo unicamente pervista l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra
l'impresa ed i lavoratori ma privo di natura retributiva (art. 5 Legge n. 236/93). Ha utilmente osservato il G.L. che: “durante il periodo di solidarieta' le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata. Se la riduzione di orario e' stabilita su base: a) giornaliera, ossia con contratto di solidarieta' orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festivita' e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, e' posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del
60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%). b) settimanale, in modalita' verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
c) mensile, in modalita' verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno. Normalmente, pero', gli accordi prevedono la garanzia della piena maturazione dei ratei, compresi quelli di ferie, durante tutto il Cds, anche quando per effetto dell'utilizzo della solidarieta' nella misura massima ammessa del 60% con distribuzione verticale le giornate effettivamente lavorate siano meno di 15 in ciascun
6 mese. Pertanto, è ragionevole supporre che la maturazione mensile delle ferie non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà”. Deve, altresì, osservarsi che in base alle fonti regolatorie applicabili (cfr. circolare n. 212/94) ed in coerenza con CP_2 la finalità e i limiti dello strumento di solidarietà, l'integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto di concessione del contratto di solidarietà. Pertanto, nella gestione delle ferie occorre distinguere quelle maturate in periodi anteriori all'inizio del contratto di solidarietà che non danno diritto all'integrazione salariale. Tutto ciò premesso il postulato espresso dalla posizione della
è che le ferie maturate durante la solidarietà - ma godute dopo la Controparte_1 scadenza di tale regime - debbano essere assoggettate al meccanismo del riproporzionamento, con il corollario che il datore di lavoro sarebbe legittimato a recuperare la parte di retribuzione corrisposta in eccesso rispetto al periodo di imputazione delle ferie.
L'argomento non persuade.
Deve, anzitutto, convenirsi riguardo al criterio probatorio applicabile nella fattispecie il quale onera colui che agisce in ripetizione di provare la fonte del proprio credito redibitorio e, segnatamente, la mancanza di una causa idonea a giustificare
l'avvenuto pagamento. Al riguardo, non sembra ozioso richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte la quale, a più riprese, si è espressa nel senso che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del
04/10/2012; idem Cass. n. 22862 del 10/11/2010). Cosicché, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n.
7501 del 14/05/2012). Di talché, nel caso di specie, incombeva in capo alla
[...] il compito di dimostrare che il pagamento in misura integrale delle giornate CP_1 di ferie godute dopo la cessazione della solidarietà fosse stato effettuato in misura esorbitante rispetto alla retribuzione comunque e spettante per tale titolo contrattuale
(“Ferie retribuite”). Sul punto la questione è chiara ma va ribadita. La doglianza della società appellante e la sua domanda di riproporzionamento non riguarda l'entità delle ferie, vale a dire essa non dissente sulla spettanza in capo al lavoratore delle giornate
7 spettanti quali ferie residue cds e concesse in conformità al piano ferie predisposto e versato in atti, ma si focalizza unicamente sull'aspetto economico, vale a dire sull'importo della retribuzione corrisposta per tali giornate che si assume superiore al dovuto. Ma allora, si osserva, era compito della società fornire, anzitutto, una documentazione certa degli importi liquidati ai lavoratori quale base di cognizione per commisurare le spettanze oggetto di trattenuta alle eccedenze asseritamente erogate. Tale documentazione auspicabilmente ricavabile dalle buste paga emesse nei corrispondenti periodi contrattuali non risulta versata in causa, il che rende impraticabile l'opzione di un confronto comparativo tra le poste in contestazione. Ma vi è di più. Dal momento che non può ritenersi provato che le ferie fruite dai lavoratori fossero state retribuite per intero dall'azienda, rimane priva di base giuridica la presunzione secondo la quale, per il solo fatto che le ferie maturate durante la solidarietà fossero state godute successivamente, il lavoratore avrebbe dovuto legittimamente subire una decurtazione della retribuzione corrisposta in tale periodo. Così operando, infatti, l'azienda non soltanto avrebbe penalizzato l'aspettativa del lavoratore – sia pure riconducibile ai soli contratti di tipo A – di lucrare l'integrazione salariale spettante durante la vigenza dell'ammortizzatore sociale, ma di fatto avrebbe prorogato unilateralmente gli effetti propri della riduzione oraria in un tempo in cui si erano giuridicamente riespansi nella loro totalità tutti gli obblighi giuridici annessi al contratti di lavoro in essere, sia in punto di prestazione dei lavoratori che di integralità della corrispondente retribuzione. D'altra parte – per come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado – la richiesta di restituzione azionata dall'azienda non appare rispondere ad alcun interesse meritevole di tutela. E' noto che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge
(art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003 ) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale. Orbene, poiché nel caso di specie la scelta di differire le ferie in un periodo successivo a quello di competenza deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione dell'imprenditore, può convenirsi che egli, avendo ritenuto maggiormente rispondente ai propri interessi impiegare il lavoratore durante la solidarietà e fruendo già in tale periodo del c.d. riproporzionamento della retribuzione, non aveva titolo ad ulteriormente avvantaggiarsi di tale riduzione anche in una fase caratterizzata dal ripristino delle obbligazioni lavorative.
8 Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma delle sentenze impugnate”
(Cfr. Corte di Appello di Palermo Sentenza n. 1119/2019”).
Sulla questione, è intervenuta recentemente la Suprema Corte, la quale nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte di Appello CP_1 richiamata, ha precisato che “La Corte territoriale ha preso in considerazione il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione di indebito rilevando – nell'ambito del giudizio di fatto ad essa riservato - che, nel caso di specie, non era stata dimostrata l'erogazione “per intero” delle somme spettanti per le ferie (maturate durante il regime di solidarietà e fruite successivamente); il giudice ha, dunque, esaminato il fatto “storico” e il ricorso si appunta, inammissibilmente, su una diversa valutazione degli elementi istruttori” (Cfr.
Cass. 3792/2023).
Alla luce delle considerazioni su esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve dichiararsi l'illegittimità delle trattenute operate dalla società convenuta nei confronti dei ricorrente a titolo di recupero delle ferie maturate durante i plurimi contratti di solidarietà stipulati, nonché durante la vigenza degli ammortizzatori sociali quali la
C.I.G.S., gli assegni di solidarietà e ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale e gli
Assegni Ordinari COVID-19.
Sicché, la società convenuta va condannata alla restituzione in favore della ricorrente della sommatoria degli importi indicati nelle comunicazioni trasmesse a questi ultimi (cfr. comunicazioni personali allegati al ricorso), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Alla luce della soccombenza, la società resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_1
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità delle trattenute operate alla ricorrente pari a € 1.026,40 a titolo recupero ferie maturate e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme Controparte_1 illegittimamente trattenute a tale titolo, così come specificate nelle comunicazioni trasmesse alla ricorrente.
9 Condanna, infine, la società resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.320,00 oltre rimborso spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo il 16/12/2025.
IL GIUDICE
TE TI
10
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. TE TI nella causa civile iscritta al n° 4366/2024 R.G.L., promossa
D A Per ___________________
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
ER TT e ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso il loro studio, sito in Via Giovanni Amendola 31,
Palermo.
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
Controparte_1
- convenuta contumace-
All'esito dell'udienza del 15/12/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art.127ter cpc ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 22/03/2024, la ricorrente indicata in epigrafe premettendo:
- di essere dipendente della società convenuta e che a causa dello stato di criticità del mercato, l'azienda, per non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, in accordo con le rappresentanze sindacali, ricorreva agli ammortizzatori sociali ed in particolare ai contratti di solidarietà;
-che in data 30.05.2013 l'azienda convenuta concordava con le rappresentanze sindacali il ricorso allo strumento della solidarietà della durata di 12 mesi;
-che in data 20.05.2014 l'azienda concludeva un ulteriore accordo della durata di 12 mesi dal 01.06.2014 al 31.05.2015;
1 -che a causa di un peggioramento della situazione economica, l'azienda convenuta procedeva alla stipula di u nuovo verbale di accordo per altri 12 mesi, con decorrenza
01.06.2015/31.05.2016;
-che in seguito alla variazione operata d'ufficio dall' veniva annullato il decreto CP_2 di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale e, pertanto l'azienda procedeva a stipulare un nuovo accordo di durata semestrale con decorrenza 01.12.2015/31.05.2016 al fine di garantire continuità con il precedente contratto di solidarietà;
-di avere ricevuto, in data 07.09.2016 nota con la quale la convenuta comunicava di dovere procedere al recupero delle ferie maturate durante il regime di solidarietà ma fruite dopo lo scadere del suddetto periodo;
-che con comunicazione del 03.10.2016 e del 28.02.2017 indicava alla CP_1 ricorrente la somma maturata a titolo di ferie maturate durante il periodo di solidarietà e non fruite, comunicando che avrebbe proceduto al relativo recupero con trattenuta mensile a partire dal mese di gennaio 2017, che integrava con successiva comunicazione;
-che successivamente veniva trattenuto l'importo indicato;
-che con accordi del 01.06.2018, del 26.11.2018 e del 30.01.2019, e le CP_1
Organizzazioni Sindacali pattuivano il ricorso all'assegno di solidarietà nell'ambito dell'istituto del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.);
-che i principi regolatori in termini di orario di lavoro e determinazione degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, nonché di quelli contrattuali e legali (fatta salva la determinazione del T.F.R. che anche in questo caso non subiva modifiche) rimanevano del tutto identici a quelli previsti in materia di CIGS;
-che il ricorso allo strumento dell'assegno di solidarietà (F.I.S.) veniva, altresì, previsto con accordo del 13.03.2019, che lo prorogava al periodo compreso tra il
20.03.2019 ed il 16.04.2019; -che veniva, inoltre, previsto nuovamente il ricorso allo strumento della CIGS, con riferimento al periodo compreso tra il 17.04.2019 ed il
30.06.2019;
-che con comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015, CP_1 rappresentava la necessità del ricorso unilaterale all'assegno Ordinario di cui al Fondo di
Integrazione Salariale (F.I.S.) per il periodo compreso tra il 01.07.2019 ed il 30.11.2019;
-che ricorreva allo strumento dell'Assegno Ordinario Covid-19 ex art. 19 D.L.
18/2020 e art. 68 D.L. 34/2020, con specifico riferimento ai seguenti periodi:
- dal 16.03.2020 al 03.04.2020, giusta comunicazione del 24.03.2020;
2 - dal 04.04.2020 al 20.04.2020, giusta comunicazione del 02.04.2020;
- dal 21.04.2020 al 18.05.2020, giusta comunicazione del 17.04.2020;
- dal 19.05.2020 al 22.06.2020, giusta comunicazione del 19.05.2020;
-che con comunicazione ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 del 28.05.2020, procedeva nuovamente al ricorso unilaterale all'assegno Ordinario di cui al Fondo di
Integrazione Salariale (F.I.S.);
-che, con riferimento al periodo compreso tra il 21.07.2020 e il 30.09.2020, veniva disposto un ulteriore ricorso allo strumento della CIGS, giusto verbale di accordo del
17.07.2020;
-che procedeva nuovamente al ricorso all'Assegno Ordinario Covid19 ex CP_1 art. 1 D.L. 104/2020 per i seguenti periodi:
- dal 01.10.2020 al 27.10.2020, giusta comunicazione del 23.09.2020;
- dal 28.10.2020 al 24.11.2020, giusta comunicazione del 22.10.2020;
- dal 25.11.2020 al 31.12.2020, giusta comunicazione del 18.11.2020;
-che anche alla base di tutti i suddetti ammortizzatori sociali erano sottesi i medesimi meccanismi di funzionamento di cui ai precedenti ammortizzatori sociali;
-che successivamente alla scadenza dei singoli periodi superiormente CP_1 indicati di vigenza degli ulteriori ammortizzatori sociali (gli assegni di solidarietà ed ordinari di cui al F.I.S. e la C.I.G.S., nonché gli Assegni Ordinari COVID-19) cui veniva fatto ricorso, provvedeva nuovamente ad operare delle trattenute aventi ad oggetto, anche in questo caso, le ferie maturate in costanza dei predetti ammortizzatori sociali;
-che l'esecuzione di tali trattenute veniva, dapprima, comunicata con note trasmesse a tutto il personale dipendente e poi con nota inviata alla ricorrente, recante l'indicazione degli importi da trattenere;
Pertanto, conveniva in giudizio la società chiedendo la revoca dei CP_1 provvedimenti con cui sono state disposte le trattenute e la restituzione della somma complessiva trattenuta.
La società convenuta pur ritualmente citata non si costituì in giudizio.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza.
Il ricorso va accolto in considerazione dell'identità di principi, meccanismi di funzionamento e scopi posti alla base dei contratti di solidarietà, della C.I.G.S., degli assegni ordinari e di solidarietà di cui al F.I.S., nonché dell'Assegno Ordinario COVID-19,
3 dovendosi sulla questione condividere le argomentazioni già adottate da questo Tribunale, in diversa composizione, nonché dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie analoghe alla presente, confermate peraltro, recentemente, dalla Corte di Cassazione (v. ex multis
Cass. nn. 22111/2023, 20287/2023, 20231/2023, 3792/2023).
Giova, anzitutto, osservare come durante il periodo di solidarietà, le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti, dovendo precisarsi, quanto al criterio di maturazione, che esso è destinato a variare in relazione alla tipologia di riduzione d'orario adottata: ove la riduzione oraria è stabilita su base giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie ex festività e Ro. in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, viene posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del 60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%); se la riduzione dell'orario lavorativo è su base settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
infine, ove la riduzione dell'orario lavorativo viene effettuata su base mensile, in modalità verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
Ciò premesso, va rilevato come, in ordine al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del 04/10/2012; idem Cass.
n. 22862 del 10/11/2010).
Tale principio, combinato con quello per cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”
(Cassazione civile sez. III, 14/05/2012, n.7501) impone di ritenere che sia colui che agisce in ripetizione a dover provare la mancanza di una causa che giustifichi l'avvenuto pagamento.
4 Ebbene, nel caso in esame il datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, rimanendo contumace non ha dimostrato in primo luogo che la abbia, nel periodo dei contratti di solidarietà in questione, lavorato per un numero di giornate inferiore ai limiti predetti, sicché deve ritenersi che la maturazione mensile delle ferie da parte della stessa non debba subire alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà.
Né tantomeno ha dimostrato il pagamento in favore della ricorrente della retribuzione feriale in misura integrale - senza tener conto della riduzione in percentuale del trattamento economico in costanza di CIGS e/o F.I.S. -, idoneo, come tale, a giustificare il recupero della quota di retribuzione feriale.
Deve, poi, osservarsi come la ricorrente ha dedotto in ricorso di avere maturato le ferie in costanza dei contratti di solidarietà, ma di averne fruito successivamente per esclusiva volontà della società convenuta.
Orbene, considerato che le circolari n. 2749/1986 e 212/1994 fanno riferimento, CP_2 quanto all'integrabilità della relativa indennità, alle sole ipotesi di fruizione delle ferie prima della vigenza dei contratti di solidarietà ed in vigenza degli stessi (prevedendo dunque che durante i contratti di solidarietà le ferie rimangono a carico dell'integrazione salariale, secondo la percentuale prevista) senza nulla, invece, prevedere per il caso di fruizione delle ferie in un momento successivo alla vigenza dei contratti di solidarietà, deve ritenersi, nel silenzio normativo, che le ferie godute successivamente al periodo di contratto di solidarietà, poiché non sono integrabili, rimangano a totale carico del datore di lavoro che le ha corrisposte, senza dimostrare l'assenza o la modificazione del titolo del pagamento effettuato e senza contestare all' il rifiuto all'integrazione in relazione alle CP_2 medesime.
Il diritto alle ferie maturato dalla ricorrente nel corso dei contratti di solidarietà rimane dunque intatto sebbene le ferie non siano state integralmente fruite nel periodo di durata di detti contratti e incombe sulla società datrice, e dunque sulla parte convenuta,
l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle ferie non più integrabili.
Devono dunque richiamarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte dalla locale Corte di Appello nella Sentenza n. 1119/2019, pubblicata l'11/02/2020: “occorre, anzitutto, soffermarsi, con una breve premessa, sulla natura e sugli effetti normativi ed economici degli Accordi di solidarietà. Si definiscono tali quegli istituti ideati dal legislatore (Legge n. 863/1984 artt. 1 e 2 e Legge n. 236/93, art.5) allo scopo di fronteggiare situazioni di crisi aziendale e che si traducono in una
5 riduzione dell'orario di lavoro spalmata su tutta la platea dei lavoratori interessati in funzione di tutela dei livelli occupazionali. L'effetto del ridimensionamento della prestazione è, infatti, quello di “riproporzionare” l'onere retributivo e tutti gli istituti contrattuali collegati (“Per effetto della riduzione oraria come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro”) tra essi comprese le ferie annuali in armonia con la disciplina loro applicabile. A latere dell'applicazione dei contratti di solidarietà ed in base al settore di attività esercitata è previsto l'intervento dell'integrazione salariale in percentuale (di norma pari al 60%) della retribuzione persa per effetto della riduzione dell'orario di lavoro. Si distinguono in proposito i contratti di solidarietà del tipo A (settore industria), per i quali l'integrazione salariale è prevista nella misura sopra indicata, ed i contratti di solidarietà del tipo B
(terziario), per i quali la legislazione esclude l'intervento della integrazione salariale, essendo unicamente pervista l'erogazione di un contributo ripartito in parti uguali tra
l'impresa ed i lavoratori ma privo di natura retributiva (art. 5 Legge n. 236/93). Ha utilmente osservato il G.L. che: “durante il periodo di solidarieta' le ferie maturano in proporzione all'effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d'orario adottata. Se la riduzione di orario e' stabilita su base: a) giornaliera, ossia con contratto di solidarieta' orizzontale, il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festivita' e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, e' posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell'ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento (ordinariamente del
60%, elevata in via transitoria per l'anno 2013 all'80%). b) settimanale, in modalita' verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
c) mensile, in modalita' verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di sospensione, i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno. Normalmente, pero', gli accordi prevedono la garanzia della piena maturazione dei ratei, compresi quelli di ferie, durante tutto il Cds, anche quando per effetto dell'utilizzo della solidarieta' nella misura massima ammessa del 60% con distribuzione verticale le giornate effettivamente lavorate siano meno di 15 in ciascun
6 mese. Pertanto, è ragionevole supporre che la maturazione mensile delle ferie non subisca alcuna contrazione per effetto del contratto di solidarietà”. Deve, altresì, osservarsi che in base alle fonti regolatorie applicabili (cfr. circolare n. 212/94) ed in coerenza con CP_2 la finalità e i limiti dello strumento di solidarietà, l'integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità del decreto di concessione del contratto di solidarietà. Pertanto, nella gestione delle ferie occorre distinguere quelle maturate in periodi anteriori all'inizio del contratto di solidarietà che non danno diritto all'integrazione salariale. Tutto ciò premesso il postulato espresso dalla posizione della
è che le ferie maturate durante la solidarietà - ma godute dopo la Controparte_1 scadenza di tale regime - debbano essere assoggettate al meccanismo del riproporzionamento, con il corollario che il datore di lavoro sarebbe legittimato a recuperare la parte di retribuzione corrisposta in eccesso rispetto al periodo di imputazione delle ferie.
L'argomento non persuade.
Deve, anzitutto, convenirsi riguardo al criterio probatorio applicabile nella fattispecie il quale onera colui che agisce in ripetizione di provare la fonte del proprio credito redibitorio e, segnatamente, la mancanza di una causa idonea a giustificare
l'avvenuto pagamento. Al riguardo, non sembra ozioso richiamare la giurisprudenza della
Suprema Corte la quale, a più riprese, si è espressa nel senso che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 16917 del
04/10/2012; idem Cass. n. 22862 del 10/11/2010). Cosicché, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. n.
7501 del 14/05/2012). Di talché, nel caso di specie, incombeva in capo alla
[...] il compito di dimostrare che il pagamento in misura integrale delle giornate CP_1 di ferie godute dopo la cessazione della solidarietà fosse stato effettuato in misura esorbitante rispetto alla retribuzione comunque e spettante per tale titolo contrattuale
(“Ferie retribuite”). Sul punto la questione è chiara ma va ribadita. La doglianza della società appellante e la sua domanda di riproporzionamento non riguarda l'entità delle ferie, vale a dire essa non dissente sulla spettanza in capo al lavoratore delle giornate
7 spettanti quali ferie residue cds e concesse in conformità al piano ferie predisposto e versato in atti, ma si focalizza unicamente sull'aspetto economico, vale a dire sull'importo della retribuzione corrisposta per tali giornate che si assume superiore al dovuto. Ma allora, si osserva, era compito della società fornire, anzitutto, una documentazione certa degli importi liquidati ai lavoratori quale base di cognizione per commisurare le spettanze oggetto di trattenuta alle eccedenze asseritamente erogate. Tale documentazione auspicabilmente ricavabile dalle buste paga emesse nei corrispondenti periodi contrattuali non risulta versata in causa, il che rende impraticabile l'opzione di un confronto comparativo tra le poste in contestazione. Ma vi è di più. Dal momento che non può ritenersi provato che le ferie fruite dai lavoratori fossero state retribuite per intero dall'azienda, rimane priva di base giuridica la presunzione secondo la quale, per il solo fatto che le ferie maturate durante la solidarietà fossero state godute successivamente, il lavoratore avrebbe dovuto legittimamente subire una decurtazione della retribuzione corrisposta in tale periodo. Così operando, infatti, l'azienda non soltanto avrebbe penalizzato l'aspettativa del lavoratore – sia pure riconducibile ai soli contratti di tipo A – di lucrare l'integrazione salariale spettante durante la vigenza dell'ammortizzatore sociale, ma di fatto avrebbe prorogato unilateralmente gli effetti propri della riduzione oraria in un tempo in cui si erano giuridicamente riespansi nella loro totalità tutti gli obblighi giuridici annessi al contratti di lavoro in essere, sia in punto di prestazione dei lavoratori che di integralità della corrispondente retribuzione. D'altra parte – per come condivisibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado – la richiesta di restituzione azionata dall'azienda non appare rispondere ad alcun interesse meritevole di tutela. E' noto che le ferie costituiscono oggetto di un diritto costituzionale disciplinato dalla legge
(art. 2109 c.c. e art. 10 Legge n. 66/2003 ) la quale assegna anzitutto al datore di lavoro la facoltà di stabilire l'epoca di fruizione nell'ambito dei poteri propri di organizzazione dell'attività imprenditoriale. Orbene, poiché nel caso di specie la scelta di differire le ferie in un periodo successivo a quello di competenza deve plausibilmente ascriversi – in assenza di alcuna prova contraria – ad un atto di gestione dell'imprenditore, può convenirsi che egli, avendo ritenuto maggiormente rispondente ai propri interessi impiegare il lavoratore durante la solidarietà e fruendo già in tale periodo del c.d. riproporzionamento della retribuzione, non aveva titolo ad ulteriormente avvantaggiarsi di tale riduzione anche in una fase caratterizzata dal ripristino delle obbligazioni lavorative.
8 Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la conferma delle sentenze impugnate”
(Cfr. Corte di Appello di Palermo Sentenza n. 1119/2019”).
Sulla questione, è intervenuta recentemente la Suprema Corte, la quale nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte di Appello CP_1 richiamata, ha precisato che “La Corte territoriale ha preso in considerazione il fatto costitutivo del diritto alla ripetizione di indebito rilevando – nell'ambito del giudizio di fatto ad essa riservato - che, nel caso di specie, non era stata dimostrata l'erogazione “per intero” delle somme spettanti per le ferie (maturate durante il regime di solidarietà e fruite successivamente); il giudice ha, dunque, esaminato il fatto “storico” e il ricorso si appunta, inammissibilmente, su una diversa valutazione degli elementi istruttori” (Cfr.
Cass. 3792/2023).
Alla luce delle considerazioni su esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, deve dichiararsi l'illegittimità delle trattenute operate dalla società convenuta nei confronti dei ricorrente a titolo di recupero delle ferie maturate durante i plurimi contratti di solidarietà stipulati, nonché durante la vigenza degli ammortizzatori sociali quali la
C.I.G.S., gli assegni di solidarietà e ordinari di cui al Fondo di Integrazione Salariale e gli
Assegni Ordinari COVID-19.
Sicché, la società convenuta va condannata alla restituzione in favore della ricorrente della sommatoria degli importi indicati nelle comunicazioni trasmesse a questi ultimi (cfr. comunicazioni personali allegati al ricorso), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Alla luce della soccombenza, la società resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Controparte_1
In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità delle trattenute operate alla ricorrente pari a € 1.026,40 a titolo recupero ferie maturate e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme Controparte_1 illegittimamente trattenute a tale titolo, così come specificate nelle comunicazioni trasmesse alla ricorrente.
9 Condanna, infine, la società resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.320,00 oltre rimborso spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo il 16/12/2025.
IL GIUDICE
TE TI
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