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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9312 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12081/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da 1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio (Va) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in 20144 -Milano, Corso Vercelli, n. 25 con l'Avv. Roberta Zampogna presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in 20144 -Milano, Corso Vercelli, n. 25 con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 24/07/2010 in Corsico (MI) (anno 2010- atto n. 1093 reg. parte 2 - serie C/1). In comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con note scritte congiunte personalmente sottoscritte e depositate in data 21/11/2025, avendo precedentemente già indicato le condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente nr. 100570896471, cointestato ad entrambi ed intrattenuto presso Mediobanca Premier S.p.A., nonché a chiudere il conto corrente n. 00253/43681565 cointestato ad entrambi e in essere presso Crédit Agricole Italia S.p.A., laddove risultassero ancora aperti;
3) le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà tra le parti;
si dà atto che il dottor è stato ammesso al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 13/02/2025. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le parti, con note scritte congiunte, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Corsico (MI), il 24/07/2010;
[...] 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/03/2025 da 1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio (Va) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in 20144 -Milano, Corso Vercelli, n. 25 con l'Avv. Roberta Zampogna presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in 20144 -Milano, Corso Vercelli, n. 25 con l'Avv. Rossella Amodeo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 24/07/2010 in Corsico (MI) (anno 2010- atto n. 1093 reg. parte 2 - serie C/1). In comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con note scritte congiunte personalmente sottoscritte e depositate in data 21/11/2025, avendo precedentemente già indicato le condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente nr. 100570896471, cointestato ad entrambi ed intrattenuto presso Mediobanca Premier S.p.A., nonché a chiudere il conto corrente n. 00253/43681565 cointestato ad entrambi e in essere presso Crédit Agricole Italia S.p.A., laddove risultassero ancora aperti;
3) le spese del presente procedimento saranno compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà tra le parti;
si dà atto che il dottor è stato ammesso al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 13/02/2025. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le parti, con note scritte congiunte, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Corsico (MI), il 24/07/2010;
[...] 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corsico (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Laura Maria Cosmai
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG