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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 892/2019 trattenuta in decisione con te di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
LB GI
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GRECO NICOLA Controparte_1
Resistente
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note di discussione ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex l. 689/81 tempestivamente depositato, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 179215/SIAR dell'8 maggio 2019 - notificata in data 10 maggio
2019 emessa da con la quale gli intimava il Controparte_2 pagamento della sanzione amministrativa pari a € 3.007,95, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il ricorrente a sostegno dell'opposizione deduceva la illegittimità del provvedimento opposto, in quanto il campionamento dei reflui da sottoporre ad analisi sarebbe avvenuto con modalità medio – composita nelle tre ore, anziché nelle 24 ore, tanto dovendosi desumere dal verbale di prelievo dell'10.06.2014, nel quale la modalità di campionamento viene testualmente decritta:
“Campionamento medio composito nell'arco di tre ore in uscita dall'impianto e prima dell'immissione del refluo in condotta sottomarina. Le operazioni si svolgono come previsto dal
d.lgs. n. 152/06”.
Tanto premesso instava, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, per l'annullamento del provvedimento con vittoria di spese e competenza del giudizio. L'amministrazione competente, ritualmente citata, si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e provvedeva a depositare la documentazione di cui all'art. 23 c. 2° l. 689/81, concludendo per il rigetto del ricorso.
Quindi con note di discussione ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente discuteva oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle censure prospettate dal ricorrente si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve inoltre osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza in materia di illeciti amministrativi, spetta all'autorità che ha proceduto ad irrogare la sanzione documentare e provare la fondatezza della propria pretesa, in particolare provando la responsabilità del trasgressore in ordine alla violazione contestata.
Ne consegue che l'amministrazione deve adempiere l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12 (Cass. civ., sez. I, 26/05/1999, n. 5095).
Nel caso di specie, si ritiene che l'amministrazione abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, costituendo la documentazione prodotta prova sufficiente dell'illecito prodotto.
Deve infatti osservarsi che la contestazione per cui è causa scaturiva da un accesso ispettivo.
Ciò posto, il verbale di accertamento della contestata violazione, secondo giurisprudenza ormai costante, in tema di sanzioni amministrative, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti;
mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal
Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (cfr. Cass., sez. I, 26-01-1999, n. 693; Cass., sez. un., 25-11-1992, n. 12545; Cass., sez. I, 05-02-1999, n. 1006; Cass. 9827/2000).
Orbene, la documentazione prodotta da parte resistente nel presente giudizio costituisce prova sufficiente dell'illecito contestato, non risultando, peraltro, presentata in giudizio querela di falso.
Come detto la richiamata ingiunzione scaturiva dal verbale di accertamento n. 31/16-6 del 5 luglio
2014, notificato all'opponente, per il tramite del quale il Comando Carabinieri per
[...]
– a seguito di verifica effettuata Parte_2 congiuntamente a personale tecnico dell' Parte_3
( , in data 10 giugno 2014, ove
[...] CP_3 appuravano la violazione di cui all'art. 101 comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006, a seguito del superamento dei valori limite di emissione previsti dalle tabelle 1 e 3, all. 5, parte terza in esso richiamata, per come risultante dall'analisi di laboratorio eseguite dal richiamato personale sui campioni di acque reflue prelevati presso il depuratore del Comune di Cetraro (CS), ubicato in località Santa Maria di mare del richiamato Comune, all'epoca dei fatti dato in gestione all'opponente.
Tanto premesso il ricorrente assume l'illegittimità del provvedimento opposto, in quanto il campionamento dei reflui da sottoporre ad analisi sarebbe avvenuto con modalità medio – composita nelle tre ore, anziché nelle 24 ore.
Al riguardo, come eccepito dalla resistente, il campionamento delle acque è avvenuto presso un depuratore comunale asservito ad un intero agglomerato urbano, formato oltre che da insediamenti residenziali ad uso domestico anche da insediamenti antropici di tipo produttivo (es. officine meccaniche, lavanderie, pasticcerie ed altro), forieri senza alcun dubbio di produzione di reflui industriali.
Ne consegue che le acque convogliate verso un depuratore di un intero asservito alla CP_4 totalità dell'insediamento comunale, costituiscono i cosiddetti “reflui urbani”, ovvero acque di natura mista formate congiuntamente da reflui domestici e reflui industriali, che impongono il rispetto dei valori limite di cui all'alla tabella n. 3, all. 5, parte III del d.lgs. n. 152/2006.
Tale circostanza, secondo il codice dell'ambiente, esige che, in fase di controllo, il campionamento delle acque venga eseguito secondo la tecnica della media composita nell'arco temporale delle tre ore, così come correttamente accaduto nel caso de quo.
Del resto tali conclusioni oltre a risultare condivisibili risultano conformi alla giurisprudenza della
Corte di Appello di Catanzaro (cfr. copie allegate dalla resistente) orientamento condiviso e al quale questo giudicante ritiene di conformarsi.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata siccome infondata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Paola, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1. RIGETTA il ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1 prot. n. 179215/SIAR dell'8 maggio 2019 - notificata in data 10 maggio 2019 emessa da
[...]
; Controparte_2
2. NA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Paola, lì 16.12.2025 IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 892/2019 trattenuta in decisione con te di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
LB GI
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GRECO NICOLA Controparte_1
Resistente
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note di discussione ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex l. 689/81 tempestivamente depositato, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 179215/SIAR dell'8 maggio 2019 - notificata in data 10 maggio
2019 emessa da con la quale gli intimava il Controparte_2 pagamento della sanzione amministrativa pari a € 3.007,95, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
Il ricorrente a sostegno dell'opposizione deduceva la illegittimità del provvedimento opposto, in quanto il campionamento dei reflui da sottoporre ad analisi sarebbe avvenuto con modalità medio – composita nelle tre ore, anziché nelle 24 ore, tanto dovendosi desumere dal verbale di prelievo dell'10.06.2014, nel quale la modalità di campionamento viene testualmente decritta:
“Campionamento medio composito nell'arco di tre ore in uscita dall'impianto e prima dell'immissione del refluo in condotta sottomarina. Le operazioni si svolgono come previsto dal
d.lgs. n. 152/06”.
Tanto premesso instava, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, per l'annullamento del provvedimento con vittoria di spese e competenza del giudizio. L'amministrazione competente, ritualmente citata, si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e provvedeva a depositare la documentazione di cui all'art. 23 c. 2° l. 689/81, concludendo per il rigetto del ricorso.
Quindi con note di discussione ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente discuteva oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il ricorso non è fondato e pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle censure prospettate dal ricorrente si osserva quanto segue.
Preliminarmente deve inoltre osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza in materia di illeciti amministrativi, spetta all'autorità che ha proceduto ad irrogare la sanzione documentare e provare la fondatezza della propria pretesa, in particolare provando la responsabilità del trasgressore in ordine alla violazione contestata.
Ne consegue che l'amministrazione deve adempiere l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, comma 12 (Cass. civ., sez. I, 26/05/1999, n. 5095).
Nel caso di specie, si ritiene che l'amministrazione abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, costituendo la documentazione prodotta prova sufficiente dell'illecito prodotto.
Deve infatti osservarsi che la contestazione per cui è causa scaturiva da un accesso ispettivo.
Ciò posto, il verbale di accertamento della contestata violazione, secondo giurisprudenza ormai costante, in tema di sanzioni amministrative, fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza (e da lui percepiti senza alcun margine di apprezzamento discrezionale) ovvero da lui stesso compiuti;
mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal
Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (cfr. Cass., sez. I, 26-01-1999, n. 693; Cass., sez. un., 25-11-1992, n. 12545; Cass., sez. I, 05-02-1999, n. 1006; Cass. 9827/2000).
Orbene, la documentazione prodotta da parte resistente nel presente giudizio costituisce prova sufficiente dell'illecito contestato, non risultando, peraltro, presentata in giudizio querela di falso.
Come detto la richiamata ingiunzione scaturiva dal verbale di accertamento n. 31/16-6 del 5 luglio
2014, notificato all'opponente, per il tramite del quale il Comando Carabinieri per
[...]
– a seguito di verifica effettuata Parte_2 congiuntamente a personale tecnico dell' Parte_3
( , in data 10 giugno 2014, ove
[...] CP_3 appuravano la violazione di cui all'art. 101 comma 1 del Decreto Legislativo n. 152/2006, a seguito del superamento dei valori limite di emissione previsti dalle tabelle 1 e 3, all. 5, parte terza in esso richiamata, per come risultante dall'analisi di laboratorio eseguite dal richiamato personale sui campioni di acque reflue prelevati presso il depuratore del Comune di Cetraro (CS), ubicato in località Santa Maria di mare del richiamato Comune, all'epoca dei fatti dato in gestione all'opponente.
Tanto premesso il ricorrente assume l'illegittimità del provvedimento opposto, in quanto il campionamento dei reflui da sottoporre ad analisi sarebbe avvenuto con modalità medio – composita nelle tre ore, anziché nelle 24 ore.
Al riguardo, come eccepito dalla resistente, il campionamento delle acque è avvenuto presso un depuratore comunale asservito ad un intero agglomerato urbano, formato oltre che da insediamenti residenziali ad uso domestico anche da insediamenti antropici di tipo produttivo (es. officine meccaniche, lavanderie, pasticcerie ed altro), forieri senza alcun dubbio di produzione di reflui industriali.
Ne consegue che le acque convogliate verso un depuratore di un intero asservito alla CP_4 totalità dell'insediamento comunale, costituiscono i cosiddetti “reflui urbani”, ovvero acque di natura mista formate congiuntamente da reflui domestici e reflui industriali, che impongono il rispetto dei valori limite di cui all'alla tabella n. 3, all. 5, parte III del d.lgs. n. 152/2006.
Tale circostanza, secondo il codice dell'ambiente, esige che, in fase di controllo, il campionamento delle acque venga eseguito secondo la tecnica della media composita nell'arco temporale delle tre ore, così come correttamente accaduto nel caso de quo.
Del resto tali conclusioni oltre a risultare condivisibili risultano conformi alla giurisprudenza della
Corte di Appello di Catanzaro (cfr. copie allegate dalla resistente) orientamento condiviso e al quale questo giudicante ritiene di conformarsi.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata siccome infondata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Paola, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1. RIGETTA il ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1 prot. n. 179215/SIAR dell'8 maggio 2019 - notificata in data 10 maggio 2019 emessa da
[...]
; Controparte_2
2. NA l'opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Paola, lì 16.12.2025 IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli