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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 20/01/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 366/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4084/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024098131000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6228/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.08.2025 ,la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250024098131000 ,notificata il 9.07.2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 472,87 a titolo di omesso versamento della tassa auto ,anno
2020.
Opponeva il contribuente ,la illegittimità dell'atto impugnato perché omessa la notifica degli accertamenti presupposti , per conseguenza, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale resisteva puntualmente ai rilievi avversi , concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La Corte, con ordinanza del 19.08.2025 , respingeva la domanda incidentale di sospensione non ricorrendo i presupposti ex art. 47 D.Lgs 546/92 nel contempo, verificato che non risultava evocato in giudizio l'ente impositore ,disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa ex art 102 c.p.c., atteso il litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis DLGs 546/92.
Assegnava alla parte più diligente il termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza per provvedere all'incombente e rinviava a nuovo ruolo per la trattazione nel merito.
Alla pubblicazione udienza del 17.12.2025, ,il ricorrente chiedeva rinvio per esibire la notifica ,in subordine si riportava al ricorso.
La Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per inattività della parte ricorrente.
Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte di Giustizia Tributaria ordinava alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, rilevandosi che,ai sensi del novellato art. 14 ,c 6 bis D.
Lgs 546/92 , venivano denunciati vizi anche dell'attività di quest'ultimo ed in giudizio risultava evocato il solo agente della riscossione.
Per tali motivi era stata disposta la integrazione del contraddittorio.
L'ingiustificato inadempimento all'atto di impulso determina l'estinzione del giudizio per inattività a mente dell'art.45 D.L.vo 546/92 il quale sancisce l'estinzione del processo nel caso in cui la parte alla quale spetta di integrare il giudizio non vi abbia provveduto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NOLA CATIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4084/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024098131000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6228/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 04.08.2025 ,la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020250024098131000 ,notificata il 9.07.2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 472,87 a titolo di omesso versamento della tassa auto ,anno
2020.
Opponeva il contribuente ,la illegittimità dell'atto impugnato perché omessa la notifica degli accertamenti presupposti , per conseguenza, l'intervenuta prescrizione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale resisteva puntualmente ai rilievi avversi , concludendo per il rigetto dell'opposizione.
La Corte, con ordinanza del 19.08.2025 , respingeva la domanda incidentale di sospensione non ricorrendo i presupposti ex art. 47 D.Lgs 546/92 nel contempo, verificato che non risultava evocato in giudizio l'ente impositore ,disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa ex art 102 c.p.c., atteso il litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis DLGs 546/92.
Assegnava alla parte più diligente il termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza per provvedere all'incombente e rinviava a nuovo ruolo per la trattazione nel merito.
Alla pubblicazione udienza del 17.12.2025, ,il ricorrente chiedeva rinvio per esibire la notifica ,in subordine si riportava al ricorso.
La Corte in composizione monocratica rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per inattività della parte ricorrente.
Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte di Giustizia Tributaria ordinava alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, rilevandosi che,ai sensi del novellato art. 14 ,c 6 bis D.
Lgs 546/92 , venivano denunciati vizi anche dell'attività di quest'ultimo ed in giudizio risultava evocato il solo agente della riscossione.
Per tali motivi era stata disposta la integrazione del contraddittorio.
L'ingiustificato inadempimento all'atto di impulso determina l'estinzione del giudizio per inattività a mente dell'art.45 D.L.vo 546/92 il quale sancisce l'estinzione del processo nel caso in cui la parte alla quale spetta di integrare il giudizio non vi abbia provveduto.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.