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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 2541/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 17.3.2017 al N. 2541/2017 R.G. ,
avente ad oggetto : contratto di fideiussione – opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
, nonchè dei soci e garanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Avv. Roberto Tempesta
[...]
subentrata alla originaria opposta CP_1 CP_2 Controparte_3
Avv. Marco Ferraro RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ha chiesto e ottenuto dal Controparte_4
Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo nei confronti della , debitrice Parte_1
principale, e dei suoi soci e garanti, per prestata fideiussione, e Parte_2 [...]
, per l'importo complessivo di euro 51.438,63, oltre interessi Parte_3
convenzionali dal 25.3.2016 al soddisfo per uno scoperto di c/c bancario, in origine acceso presso la cui è poi subentrata la per Controparte_3 Controparte_5
avvenuta cessione del credito di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla
G.U. ;
che gli intestati attori, nella loro rispettiva qualità, hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere tutta una serie di eccezioni;
che con ordinanza resa in data 14.10.2022 il g.i. rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, tra cui una consulenza contabile, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendola matura per la decisione;
che in istruttoria non è stata svolta alcuna attività, avendo le parti richiesto concordemente rinvio per conclusioni, apparendo la causa matura per la decisione, senza bisogno di istruttoria;
ritenuto che le eccezioni proposte – come peraltro già argomentato nella ordinanza depositata in data 14.10.2022 - non sembrano in grado di paralizzare l'avversa domanda
;
che, in particolare, va ribadito che la eccezione di incompetenza per territorio sembra superata dal carattere generalmente non esclusivo del foro convenzionale, da cui la azionabilità anche dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. ( cfr. sul punto Cass. n. 21010 /2020 ) ;
che, peraltro, la eccezione non appare ritualmente formulata, non contestando la parte uno per uno tutti i possibili fori azionabili ex art. 20 c.p.c. ;
che la eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva da parte della banca cessionaria appare allo stato superata dalla presenza in giudizio di entrambe le banche,
che consente agli opponenti di formulare tutte le eccezioni ritenute pertinenti, nonché di evitare rischi di duplicazioni di pagamento, venendo esso effettuato secondo quanto previsto in sentenza;
rilevato ora che gli opponenti si soffermano lungamente su aspetti ritenuti problematici del rapporto instauratosi tra le parti, in particolare su questioni spesso dibattute in materia bancaria, quali la debenza delle spese bancarie, se espressamente previste nel contratto di c/c, la illegittimità degli interessi anatocistici, il superamento dei tassi soglia antiusura di cui alla legge n. 108/96 ;
che tali eccezioni non meritano in questa sede un approfondimento istruttorio, in quanto non supportate da idonea consulenza contabile, che le leghi alla fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, così da costituire mere enunciazioni di principi per nulla aderenti al caso di specie;
che in ogni caso resta il dato di fondo, ossia che la debitoria accumulata non è stata pagata, per cui è da escludersi che si possa arrivare ad un accoglimento pieno della opposizione;
che la opposizione va, pertanto, in toto rigettata;
spese di lite come da soccombenza e liquidazione che segue, con la precisazione che esse vanno disposte in favore della sola banca cessionaria in quanto unica CP_2
legittimata a riceversi il pagamento in virtù della cessione del credito in suo favore;
COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra gli opponenti e la Controparte_3
non essendo stati posti i primi nella condizione di conoscere della avvenuta
[...]
cessione del credito alla;
CP_5
P. Q. M.
RIGETTA la opposizione proposta dalla , nonché da Parte_1 Parte_2
e da , quest'ultimi in proprio e nella qualità di fideiussori;
Parte_3
CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2017, emesso in data 9.1
2017 ;
CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_6
convenuta , liquidandole in complessivi euro 4.590,00, di cui euro Controparte_5
4.270,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
COMPENSA interamente le spese di lite nei rapporti tra gli opponenti e la banca
[...]
: Controparte_3
Così deciso in Salerno in data 11 marzo 2025
IL GIUDICE UNICO DESIGNATO
Dott. Roberto Ricciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 17.3.2017 al N. 2541/2017 R.G. ,
avente ad oggetto : contratto di fideiussione – opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
, nonchè dei soci e garanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
Avv. Roberto Tempesta
[...]
subentrata alla originaria opposta CP_1 CP_2 Controparte_3
Avv. Marco Ferraro RAGIONI DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ha chiesto e ottenuto dal Controparte_4
Tribunale di Salerno decreto ingiuntivo nei confronti della , debitrice Parte_1
principale, e dei suoi soci e garanti, per prestata fideiussione, e Parte_2 [...]
, per l'importo complessivo di euro 51.438,63, oltre interessi Parte_3
convenzionali dal 25.3.2016 al soddisfo per uno scoperto di c/c bancario, in origine acceso presso la cui è poi subentrata la per Controparte_3 Controparte_5
avvenuta cessione del credito di cui è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla
G.U. ;
che gli intestati attori, nella loro rispettiva qualità, hanno proposto formale e tempestiva opposizione, facendo valere tutta una serie di eccezioni;
che con ordinanza resa in data 14.10.2022 il g.i. rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, tra cui una consulenza contabile, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendola matura per la decisione;
che in istruttoria non è stata svolta alcuna attività, avendo le parti richiesto concordemente rinvio per conclusioni, apparendo la causa matura per la decisione, senza bisogno di istruttoria;
ritenuto che le eccezioni proposte – come peraltro già argomentato nella ordinanza depositata in data 14.10.2022 - non sembrano in grado di paralizzare l'avversa domanda
;
che, in particolare, va ribadito che la eccezione di incompetenza per territorio sembra superata dal carattere generalmente non esclusivo del foro convenzionale, da cui la azionabilità anche dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. ( cfr. sul punto Cass. n. 21010 /2020 ) ;
che, peraltro, la eccezione non appare ritualmente formulata, non contestando la parte uno per uno tutti i possibili fori azionabili ex art. 20 c.p.c. ;
che la eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva da parte della banca cessionaria appare allo stato superata dalla presenza in giudizio di entrambe le banche,
che consente agli opponenti di formulare tutte le eccezioni ritenute pertinenti, nonché di evitare rischi di duplicazioni di pagamento, venendo esso effettuato secondo quanto previsto in sentenza;
rilevato ora che gli opponenti si soffermano lungamente su aspetti ritenuti problematici del rapporto instauratosi tra le parti, in particolare su questioni spesso dibattute in materia bancaria, quali la debenza delle spese bancarie, se espressamente previste nel contratto di c/c, la illegittimità degli interessi anatocistici, il superamento dei tassi soglia antiusura di cui alla legge n. 108/96 ;
che tali eccezioni non meritano in questa sede un approfondimento istruttorio, in quanto non supportate da idonea consulenza contabile, che le leghi alla fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale, così da costituire mere enunciazioni di principi per nulla aderenti al caso di specie;
che in ogni caso resta il dato di fondo, ossia che la debitoria accumulata non è stata pagata, per cui è da escludersi che si possa arrivare ad un accoglimento pieno della opposizione;
che la opposizione va, pertanto, in toto rigettata;
spese di lite come da soccombenza e liquidazione che segue, con la precisazione che esse vanno disposte in favore della sola banca cessionaria in quanto unica CP_2
legittimata a riceversi il pagamento in virtù della cessione del credito in suo favore;
COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra gli opponenti e la Controparte_3
non essendo stati posti i primi nella condizione di conoscere della avvenuta
[...]
cessione del credito alla;
CP_5
P. Q. M.
RIGETTA la opposizione proposta dalla , nonché da Parte_1 Parte_2
e da , quest'ultimi in proprio e nella qualità di fideiussori;
Parte_3
CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2017, emesso in data 9.1
2017 ;
CONDANNA gli opponenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla CP_6
convenuta , liquidandole in complessivi euro 4.590,00, di cui euro Controparte_5
4.270,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
COMPENSA interamente le spese di lite nei rapporti tra gli opponenti e la banca
[...]
: Controparte_3
Così deciso in Salerno in data 11 marzo 2025
IL GIUDICE UNICO DESIGNATO
Dott. Roberto Ricciardi