Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6633/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 6633/2021; avente ad oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nella qualità di genitori
[...] C.F._2 esercenti la potestà genitoriale su (C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro C.F._3
Paolo Ascione (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio sito in San Nicola la Strada (CE) alla Via Palomba n. 6;
Attori
E
QUALE IMPRESA DESIGNATA PER Controparte_1
LA GESTIONE Controparte_2
(C.F. ) rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avv. Mario D'Amico (C.F. ) ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Macerata
Campania (CE) alla Via Matteotti n. 94;
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori adivano il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal loro figlio,
, in occasione del sinistro descritto. Persona_1
Si costituiva la quale Impresa designata Controparte_1 per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, la quale eccepiva la nullità e l'improponibilità e chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 28.10.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul fatto
Gli attori premettono che in data 16.12.2018, alle ore 17:00 circa, in San Nicola la Strada (CE), il loro figlio, _1
, nel mentre percorreva a bordo della propria biciletta
[...] modello AZ di colore nero la Via Appia con direzione di marcia Maddaloni – San Nicola la Strada, giunto nei pressi di un distributore di benzina sito lungo la strada, veniva urtato alla parte posteriore/posteriore sinistra della propria bicicletta da un veicolo non identificato, avente la sua stessa direzione di marcia e che effettuava una manovra di sorpasso.
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Rappresentano che, per effetto dell'urto, il figlio rovinava al suolo sul proprio lato destro unitamente alla bicicletta, riportando lesioni tali da dover essere trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ove gli venivano riscontrate lesioni, tra e quali la frattura del femore destro. Evidenziano che dopo l'urto il veicolo investitore si allontanava a forte velocità, senza prestare i dovuti soccorsi e che dette circostanze venivano tempestivamente segnalate dal personale medico al drappello di Polizia presente presso la struttura ospedaliera. Rilevano che, a seguito di tale segnalazione, veniva aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un procedimento penale contro ignoti (N.14384/2018 mod. 44) dal quale non emergevano elementi utili per l'identificazione dei responsabili. Per la quantificazione richiamano la relazione medica di parte.
La eccepisce, preliminarmente, la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva in quanto gli attori non avrebbero dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'intervento del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Eccepisce, altresì,
l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e
148 d.lgs. 209/2005 e la nullità dell'atto di citazione per genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda. Impugna la documentazione depositata perché prodotta in copia. Nel merito contesta l'esistenza dei danni e il nesso causale. Ritiene che gli attori non abbiano fornito adeguata prova del fatto che il proprio figlio minore abbia rispettato tutte le norme imposte dal
Codice della Strada in merito al comportamento dei ciclisti.
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Invoca la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. Contesta il quantum. Ritiene sussista culpa in vigilando dei genitori per aver consentito al proprio figlio minore, di 14 anni all'epoca del sinistro, di circolare da solo e privo di controllo.
Sul difetto di legittimazione
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.
A tal proposito, infatti, se è vero che costituisce onere del danneggiato che promuova giudizio risarcitorio nei confronti del
(sul presupposto che il Controparte_3 sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato) provare non solo che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di un altro veicolo, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, è altrettanto vero che “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per
l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato
l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. C. n.
15367/2011).
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti da parte attrice e, specificatamente, dalla richiesta di archiviazione, si evince chiaramente non solo che il sinistro è stato tempestivamente denunciato alle competenti autorità
(l'iscrizione del registro dei reati è datata 18.12.2018, due giorni
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dopo il sinistro) ma anche che le indagini espletate non hanno consentito l'identificazione del responsabile del sinistro, tant'è che in data 11.03.2019 veniva dal G.I.P. disposta l'archiviazione, a riprova del fatto che il veicolo investitore non è stato identificato non per negligenza della vittima.
Sull'improponibilità
L'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dalla convenuta, va rigettata atteso che all'interno della richiesta di risarcimento, inoltrata dagli attori ed allegata in atti, sono chiaramente rinvenibili tutti gli elementi normativamente richiesti.
Sulla nullità
L'eccezione di nullità va rigettata.
Diversamente da quanto sostenuto, infatti, la citazione non risulta caratterizzata da genericità nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, stante la piena linearità e chiarezza della medesima. Non a caso, d'altronde, la , a differenza di quanto Controparte_1 affermato, ha apprestato una compiuta, specifica e puntuale linea di difesa, mostrando, così, essa stessa e con il proprio comportamento processuale, la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata.
Sull'impugnativa della documentazione in copia
L'impugnazione della documentazione in copia va rigettata.
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Si rammenti, infatti, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (cfr. C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno
e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. C. 29993/2017) mentre l'impugnazione, nel caso di specie, è generica essendosi limitata, la società convenuta, a contestare l'ammissibilità della documentazione prodotta in copia, senza null'altro specificare, né in riferimento al o ai documenti impugnati né in relazione agli aspetti per i quali si reputa che essi differiscano dagli originali.
In diritto
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di quanto di seguito si dirà.
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Giova all'uopo richiamare le dichiarazioni testimoniali rese dal teste , il quale, escusso all'udienza del 08.05.2023, Tes_1 nel dichiarare, tra l'altro, che “Il giorno dell'incidente, mi pare era metà dicembre 2018, verso le 17:00, stavo percorrendo la Via
Appia Antica, da Maddaloni a San Nicola, a piedi, in compagnia di un mio amico, verso la Piazza San Nicola”, nonché che “Io e questo mio amico ci eravamo dati un appuntamento per incontrarci in via Appia nella zona dove si trova il Bar 8 e 1/2.
Eravamo rimasti che dovevamo andare a farci una passeggiata
e, quindi, eravamo diretti verso il Bar Ricordo che era bel CP_4 tempo” afferma che “A un certo punto, mentre stavamo camminando, ho visto che un'auto urtava la parte posteriore sinistra di una bicicletta. Io e questo mio amico stavamo camminando sul marciapiede del lato destro della strada. La bicicletta si trovava sulla carreggiata poco davanti a noi. Ricordo che era una bicicletta da passeggio di colore scuro. Ricordo che era guidata da un ragazzo di circa una quindicina di anni. Non ricordo questo ragazzo come era vestito. Mi pare che avesse un giubbino addosso. Non ricordo se avesse o meno un casco protettivo. Per quanto riguarda la vettura ricordo che era una vettura di colore scuro ma non ricordo il modello. Ricordo solo che era un'utilitaria. Non ricordo bene altro della vettura in quanto io mi sono interessato al ragazzo che era caduto. A seguito dell'urto il ragazzo è caduto sul suo lato destro. La vettura ha impattato la bicicletta con il suo lato anteriore destro. Il sinistro si è svolto nei pressi di un distributore di benzina. Non ricordo bene la marca del distributore, mi pare che fosse IP o ESSO. Specifico che è
l'ultimo distributore prima di arrivare in Piazza San Nicola.
Accaduto il sinistro io e questo mio amico ci siamo avvicinati per
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soccorrere il ragazzo e abbiamo visto questa macchina che si allontanava. Non ricordo se la vettura si era prima fermata o se direttamente ha continuato la sua marcia. Ricordo che non c'era la luce del sole. Ricordo che c'era l'illuminazione pubblica, anche se non era ottimale. Non c'è stato il tempo di prendere il numero di targa perché mentre soccorrevamo il ragazzo la vettura andava via”. Il teste, quindi, ha confermato la dinamica dell'evento descritta in citazione, soprattutto tenuto conto, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, della sua piena attendibilità, avendo descritto in maniera genuina e verosimile la scena dell'incidente e le modalità di verificazione dello stesso, senza che possano ritenersi inficianti sull'attendibilità talune assenze di ricordo, specie in virtù della circostanza che esse, minime, attengono comunque ad aspetti secondari della vicenda.
In altre parole, le dichiarazioni rese dal teste di cui sopra, in uno alla documentazione versata in atti, confermano il sinistro e le lesioni patite dal . _1
Ebbene, acclarata la dinamica del fatto storico come sopra descritta, deve rilevarsi come, con riguardo all'an debeatur, debba trovare applicazione il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, codice della strada, dalla presunzione 'de facto' di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava
l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il
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tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale” (cfr.
C. 3398/2023).
Nel caso di specie, dunque, in assenza di prova liberatoria da parte del conducente del veicolo investitore (non essendo, a tal fine, sufficiente quanto dichiarato dal predetto teste Tes_1
secondo cui “Mi è sembrato che la vettura volesse evitare
[...]
l'impatto, senza riuscirci”) deve ritenersi sussistente la responsabilità esclusiva a carico del veicolo rimasto non identificato, con conseguente obbligo risarcitorio interamente gravante sulla società quale impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania per la gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada.
Né si registra una condotta colposa da parte dei genitori nel sinistro oggetto di causa.
Venendo, dunque, all'accertamento dell'entità del danno sofferto dal , deve osservarsi come il nominato Persona_1
CTU Dott. non solo ha ritenuto “Plausibile il Persona_2 nesso di causalità tra le accertate lesioni e l'evento di cui è causa, rispettando il criterio cronologico, dell'adeguatezza lesiva
(qualitativa e quantitativa) e con l'esclusione di altre cause” ma ha anche stimato il danno biologico nella misura del 9% e la durata complessiva della malattia in 120 giorni (30 giorni di
ITT; 30 giorni di ITP al 75%; 30 giorni di ITP al 50% e 30 giorni di ITP al 25%), riconoscendo, altresì, spese mediche per €
257,39.
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Null'altro, invece, va riconosciuto, né in relazione alla sofferenza soggettiva né ai fini di una personalizzazione.
Nel caso di specie, infatti, nonostante quanto affermato dal CTU
(ossia che “le menomazioni accertate incidono parzialmente sugli aspetti dinamicorelazionale del danneggiato e quindi nello svolgimento delle attività quotidiane, ma non hanno rilevanza ai fini di un'eventuale attività lavorativa”), proprio perché trattasi di lesioni micropermanenti e della circostanza che l'incidenza è solo parziale, non possono dirsi pienamente provati né i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno (non essendo stata provata la sussistenza di circostanze peculiari idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare) né il danno morale
(che, per essere liquidato, richiede la dimostrazione di una peculiare e superiore, rispetto a quella ordinaria e già autonomamente ricompresa nel danno biologico, sofferenza soggettiva).
In virtù di quanto esposto, dunque, si ritiene di poter procedere a riconoscere il risarcimento di seguito indicato.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (14 anni)
e da quanto accertato dal CTU, va riconosciuto il diritto al pagamento, a titolo risarcitorio, di € 23.359,93; importo che va devalutato al momento del fatto con rivalutazione e aggiunta progressiva degli interessi. Ne deriva che la compagnia assicurativa va condannata al pagamento di € 25.563,38, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
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Si ritiene che vadano liquidate le spese mediche così come riconosciute dal CTU, che ammontano ad € 257,39; somma che va rivalutata con aggiunta progressiva di interessi dai singoli pagamenti sino alla pubblicazione e, sulla risultante, andranno applicati gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza.
Stante l'assenza di sinteticità nella comparsa di risposta si ritiene di dover applicare gli aumenti di cui all'art. 4 comma 1
D.M. 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio.
Il tutto con attribuzione.
Le spese di CTU vanno poste definitamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda;
• Per l'effetto, condanna la società quale Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla gestione del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 25.563,38, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
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• Condanna la società quale Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 257,39, oltre rivalutazione con aggiunta progressiva di interessi dai singoli pagamenti sino alla pubblicazione con applicazione, sulla risultante, degli interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
• Condanna la società quale Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.926,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
• Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 04.02.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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