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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/12/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1194/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SPADAFORA PILERIO per la parte ricorrente e dell'Avv. BELLAROBA ANGELO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 04/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci., ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1194 del R.G. contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, piazza dei Caduti, 16, presso lo studio dell'Avv. Pilerio Spadafora, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale della Direzione Centrale Metropolitana, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione obbligatoria Gestione separata CP_1
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'1.8.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adìto Tribunale: in via preliminare e pregiudiziale dichiarare prescritto l'asserito credito dell' in subordine, dichiarare CP_1 insussistente e comunque non provato il requisito dell'abitualità dell'attività autonoma;
in subordine, dichiarare non applicabili e non dovuti gli oneri accessori e sanzionatori. Spese rifuse.” La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto dall' lettera raccomandata del 28.3.2024 di CP_1 intimazione al pagamento della somma di € 2.274,15 per contributi e sanzioni dell'anno 2017 a favore della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, calcolata sulla base del reddito di lavoro autonomo dichiarato fiscalmente;
di aver presentati ricorso amministrativo al Comitato amministrativo della Gestione separata, rimasto privo di riscontro. In diritto ha eccepito la prescrizione del credito contributivo e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa per svolgimento occasionale della libera professione nell'anno 2017. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1 ed in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di prescrizione del credito è fondata e va pertanto accolta. Può ormai considerarsi consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale, in materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così, Cass. n. 27950/2018, in particolare punto 3, e le successive Cass. n. 5379/2019 e Cass. n. 7884/2019). Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D. Lgs. n. 241/1997 “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. Ne deriva che, in omaggio alla giurisprudenza richiamata, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per richiedere il preteso contributo previdenziale relativo ad un determinato anno va individuato nella scadenza prevista per il versamento. La scadenza per il versamento dei contributi relativi all'annualità 2017 era fissata nel 2 luglio dell'anno solare successivo a quello di riferimento. Ne consegue che i crediti per contributi relativi all'anno 2017 si sono prescritti successivamente alle note dell' di invito al pagamento. CP_1
Né è possibile sostenere che si si sia verificata una ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. (sospensione della prescrizione quando il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto), dal momento che la ricorrente non ha occultato dolosamente alcunché. La medesima per l'anno 2017 ha ritualmente dichiarato i proventi da lavoro autonomo ai fini fiscali (doc. 4 ricorso), avendo esclusivamente non indicato i contributi previdenziali ed assistenziali da versare. In tema la Suprema Corte ha avuto modo recentemente di affermare quanto segue: “in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso.” (così Cass. n. 28594/2024; ripresa da Cass. n. 5353/2025 e conforme a Cass. n. 37529/2021 e Cass. n. 14699/2021). Sul punto giova sottolineare che relativamente alla questione dell'iscrizione alla doppia gestione dei professionisti si è registrato negli anni passati un contrasto giurisprudenziale, con orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che escludeva l'obbligo di iscrizione nella gestione separata, contrasto risoltosi in favore dell solo alla fine del CP_1
2017, fondando quindi sino a quel momento la convinzione dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione separata e di pagamento dei contributi dovuti a detta gestione. Dal punto di vista soggettivo non può quindi essere ravvisata la volontà di occultare il proprio debito (cfr. Corte d'Appello di Torino n. 431/2021; Corte d'Appello di Roma n. 6647/2021). Nella specie, peraltro, l'intenzionalità dell'occultamento può ragionevolmente escludersi in considerazione dell'esiguità del reddito da lavoro libero-professionale rispetto a quello da lavoro dipendente, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi in atti. Si deve inoltre escludere che detta omessa compilazione, anche dal punto di vista oggettivo, integri la condotta di occultamento ex art. 2941, n. 8), c.c.
considerato che
essa non configura per l' un impedimento assoluto, ma, al più, una mera difficoltà di CP_1 accertamento del credito, superabile con i normali controlli che l'Istituto può sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate. Alla luce di quanto esposto, va pertanto dichiarata la prescrizione del credito contributivo relativo all'anno 2017 e, pertanto, non dovuto il pagamento delle somme pretese dall' a tale titolo. CP_1
Parimenti prescritto è il credito per sanzioni ed interessi. Per orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. n. 14475/2009). Con la conseguenza che “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale, in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr., Cass. n. 2620/2012; conforme a Cass. n. 8814/2008 e a Cass. n. 9054/2004; orientamento da ultimo confermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5076/2015, nella quale si è precisato che: “tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica…. sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si estendono anche al credito per sanzioni civili”). Va dichiarata pertanto la prescrizione del credito per sanzioni ed interessi, non essendo la ricorrente tenuta al pagamento delle somme richieste a tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 dichiara non dovuti perché prescritti gli importi pretesi dall' a titolo di omessi CP_1 contributi per l'anno 2017, sanzioni ed interessi;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimb. c.u. (€ 43,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1194/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. SPADAFORA PILERIO per la parte ricorrente e dell'Avv. BELLAROBA ANGELO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 04/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci., ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1194 del R.G. contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, piazza dei Caduti, 16, presso lo studio dell'Avv. Pilerio Spadafora, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = Controparte_1
, P.IVA_1 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale della Direzione Centrale Metropolitana, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione obbligatoria Gestione separata CP_1
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'1.8.2024 ha adito questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'adìto Tribunale: in via preliminare e pregiudiziale dichiarare prescritto l'asserito credito dell' in subordine, dichiarare CP_1 insussistente e comunque non provato il requisito dell'abitualità dell'attività autonoma;
in subordine, dichiarare non applicabili e non dovuti gli oneri accessori e sanzionatori. Spese rifuse.” La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto dall' lettera raccomandata del 28.3.2024 di CP_1 intimazione al pagamento della somma di € 2.274,15 per contributi e sanzioni dell'anno 2017 a favore della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, calcolata sulla base del reddito di lavoro autonomo dichiarato fiscalmente;
di aver presentati ricorso amministrativo al Comitato amministrativo della Gestione separata, rimasto privo di riscontro. In diritto ha eccepito la prescrizione del credito contributivo e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa per svolgimento occasionale della libera professione nell'anno 2017. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1 ed in diritto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'eccezione di prescrizione del credito è fondata e va pertanto accolta. Può ormai considerarsi consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale, in materia previdenziale, la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così, Cass. n. 27950/2018, in particolare punto 3, e le successive Cass. n. 5379/2019 e Cass. n. 7884/2019). Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D. Lgs. n. 241/1997 “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. Ne deriva che, in omaggio alla giurisprudenza richiamata, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per richiedere il preteso contributo previdenziale relativo ad un determinato anno va individuato nella scadenza prevista per il versamento. La scadenza per il versamento dei contributi relativi all'annualità 2017 era fissata nel 2 luglio dell'anno solare successivo a quello di riferimento. Ne consegue che i crediti per contributi relativi all'anno 2017 si sono prescritti successivamente alle note dell' di invito al pagamento. CP_1
Né è possibile sostenere che si si sia verificata una ipotesi di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. (sospensione della prescrizione quando il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, finché il dolo non sia stato scoperto), dal momento che la ricorrente non ha occultato dolosamente alcunché. La medesima per l'anno 2017 ha ritualmente dichiarato i proventi da lavoro autonomo ai fini fiscali (doc. 4 ricorso), avendo esclusivamente non indicato i contributi previdenziali ed assistenziali da versare. In tema la Suprema Corte ha avuto modo recentemente di affermare quanto segue: “in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529). La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle ragioni della decisione). Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso.” (così Cass. n. 28594/2024; ripresa da Cass. n. 5353/2025 e conforme a Cass. n. 37529/2021 e Cass. n. 14699/2021). Sul punto giova sottolineare che relativamente alla questione dell'iscrizione alla doppia gestione dei professionisti si è registrato negli anni passati un contrasto giurisprudenziale, con orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che escludeva l'obbligo di iscrizione nella gestione separata, contrasto risoltosi in favore dell solo alla fine del CP_1
2017, fondando quindi sino a quel momento la convinzione dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione nella gestione separata e di pagamento dei contributi dovuti a detta gestione. Dal punto di vista soggettivo non può quindi essere ravvisata la volontà di occultare il proprio debito (cfr. Corte d'Appello di Torino n. 431/2021; Corte d'Appello di Roma n. 6647/2021). Nella specie, peraltro, l'intenzionalità dell'occultamento può ragionevolmente escludersi in considerazione dell'esiguità del reddito da lavoro libero-professionale rispetto a quello da lavoro dipendente, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi in atti. Si deve inoltre escludere che detta omessa compilazione, anche dal punto di vista oggettivo, integri la condotta di occultamento ex art. 2941, n. 8), c.c.
considerato che
essa non configura per l' un impedimento assoluto, ma, al più, una mera difficoltà di CP_1 accertamento del credito, superabile con i normali controlli che l'Istituto può sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate. Alla luce di quanto esposto, va pertanto dichiarata la prescrizione del credito contributivo relativo all'anno 2017 e, pertanto, non dovuto il pagamento delle somme pretese dall' a tale titolo. CP_1
Parimenti prescritto è il credito per sanzioni ed interessi. Per orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass. n. 14475/2009). Con la conseguenza che “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria ex lege, ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale, in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr., Cass. n. 2620/2012; conforme a Cass. n. 8814/2008 e a Cass. n. 9054/2004; orientamento da ultimo confermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5076/2015, nella quale si è precisato che: “tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica…. sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito per omissione contributiva si estendono anche al credito per sanzioni civili”). Va dichiarata pertanto la prescrizione del credito per sanzioni ed interessi, non essendo la ricorrente tenuta al pagamento delle somme richieste a tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 dichiara non dovuti perché prescritti gli importi pretesi dall' a titolo di omessi CP_1 contributi per l'anno 2017, sanzioni ed interessi;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€ 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimb. c.u. (€ 43,00), rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci