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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4298/2024 RG promossa da
nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola SPADARO
ricorrente contro
nata a [...] il [...] (CF: CP_1
), contumace C.F._2
resistente
1 In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni del ricorrente: Chiede che il Tribunale di Vicenza disponga con effetto dalla presente domanda e previa la revisione parziale delle disposizioni date con la sentenza nr. 1759/20 pubbl. il 26/10/2020, la cessazione dell'obbligo del sig. Pt_2
di versare alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 e il rimborso
[...] CP_1
del 100% delle spese straordinarie per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
che ha raggiunto dallo scorso 19.6.2024 la propria indipendenza economica
[...]
acquisita con l'esercizio di un'occupazione lavorativa dipendente da cui percepisce un'adeguata retribuzione e disponga la revoca della corrispondente disposizione che pone a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento del figlio . Parte_2 Per_1
Spese di lite interamente rifuse solo in caso di opposizione
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1759/2020 il Tribunale di Vicenza, definendo il giudizio di scioglimento del matrimonio contratto in Brendola il 29.10.1994 da e CP_1 Pt_1
, faceva obbligo a quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio
[...] Per_1
(minorenne e collocato presso la madre) con la somma mensile di euro 400 e di sostenere al 100% le spese straordinarie al medesimo relative;
di provvedere
Per_ integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne;
di corrispondere alla moglie, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 500.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
di dichiarare cessato l'obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento del figlio
. Per_1
Deduceva il ricorrente che il figlio, divenuto maggiorenne nell'anno 2023, avesse
2 terminato il suo percorso di studi, conseguendo il diploma di specializzazione tecnica in meccatronica e fosse quindi stato assunto nel Giugno del 2024 dalla società Pt_3
verso una retribuzione netta mensile di oltre 1.500 euro.
[...]
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e neppure CP_1
compariva avanti il Giudice Relatore all'udienza del 21.1.2025, fissata ai soli fini conciliativi ed a quella del 13.5.2025, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis
21 c.p.c..
A tale seconda udienza veniva dichiarata la contumacia della resistente ed il procuratore di discuteva oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 Parte_1
c.p.c..
La domanda proposta da è fondata e va accolta. Parte_1
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente (ai sensi dell'art. 9 primo comma legge 898/1970, oggi art. 473 bis 29 c.p.c.) di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati;
è inoltre onere dell'interessato che agisca per la modifica delle condizioni del divorzio dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini della determinazione delle condizioni del divorzio.
Nella fattispecie è documentalmente provato che il figlio maggiorenne delle parti , Per_1
ha conseguito nel luglio del 2023 il diploma di specializzazione tecnica in meccatronica
(doc. 11) ed è stato assunto con la qualifica di apprendista operaio addetto
3 all'assemblaggio ventilati dalla società verso una retribuzione netta Parte_3
mensile superiore ai 1.500 euro (documenti n. 8 e 9).
Deve pertanto ritenersi, vista anche la mancata contestazione da parte di CP_1
delle circostanze poste a fondamento della domanda di revisione, che il figlio
[...]
abbia raggiunto l'autosufficienza economica. Per_1
Va quindi dichiarato cessato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo, a carico di
, di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la somma mensile Parte_1
di euro 400 e di sostenere al 100% le spese straordinarie al medesimo relative, come stabilito nella sentenza n. 1759/2020 del Tribunale di Vicenza.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, avendo il ricorrente rinunciato a chiederne la rifusione per il caso di mancata opposizione da parte di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di divorzio delle parti di cui alla sentenza n. 1759/2020 del Tribunale di Vicenza, così
provvede:
a)dichiara cessato, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo a carico di Parte_1
di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con la somma mensile di euro Per_1
400 e di sostenere al 100% le spese straordinarie al medesimo relative;
b)nulla per le spese.
Vicenza, così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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