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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica ALna
In Nome del Popolo ALno
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1510 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 19.11.2024 e vertente tra
( c.f. con l'avv. Concetta Nunnari Parte_1 C.F._1
-attore –
E
, (Codice Fiscale e Partita IVA ) , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore speciale avv. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Cividale ed Controparte_2
Alessandro Ferrari.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate;
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la , chiedendo di accertare e dichiarare Controparte_1
l'usurarietà originaria del contratto di finanziamento n. 0085171 stipulato dal padre Parte_2
con la Idea Finanziaria s.p.a. in data 06.02.2009 ( credito poi ceduto alla ),
[...] _1 per la somma di € 14.880,00, da restituire in 96 rate mensili dell'importo costante di € 155,00, contestando l'applicazione delle clausole abusive effettuate dalla banca , risultando applicati rispettivamente interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti ed in ogni caso superiori a quelli nominali , rassegnando le seguenti conclusioni: “1.accertata e dichiarata la nullità delle clausole abusive e vessatorie presenti nel contratto di finanziamento de quo, disporre la loro disapplicazione, con ogni conseguenza di legge;
2. accertata e dichiarata la presenza di usura bancaria nel contratto suddetto, disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente;
Nel merito:
3. accertata e riconosciuta la presenza di usura originaria del tasso di mora, dichiarare la gratuità dell'intero rapporto di credito ex art. 1815, co. 2, c.c;
Per l'effetto:
1
4. accertare e dichiarare che il ricorrente, nella sua qualità, ha diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi usurari dal proprio de cuius, pari ad €. 10.159,90, di cui €.
9.111,69 a titolo di somme da recuperare ed €. 1.048,21 a titolo di interessi legali, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
5. condannare la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di CTP e di quelle per l'avvio della mediazione obbligatoria;
6. condannare la resistente in persona del suo l.r.p.t al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc;
7. Condannare la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 8, comma 5, del decreto legislativo. 28/10.
Si è costituita la ., chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree poiché Controparte_1
inammissibili ed infondate contestando quanto ex adverso dedotto. Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore e la sua carenza di interesse ad agire indi ha negato la pattuizione di interessi usurari sia corrispettivi, che moratori (stante, comunque, l'impossibile sommatoria degli stessi), ha escluso il computo nel calcolo del TAEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, della commissione di estinzione anticipata, nonché ha contestato qualsivoglia nullità del contratto per un'asserita difformità tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, non potendo essere incluse nello stesso le spese relative alla polizza assicurativa.
Alla prima udienza tenutasi in data 17 luglio 2018 il Giudice ha convertito il procedimento in rito ordinario ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie .
La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo, come da verbale allegato.
La causa è stata istruita mediante una prima consulenza tecnica d'IO , integrata con ordinanza del 01/07/2022 e quindi all'esito della disposta perizia rinviata all'udienza del 19.11.2024, in cui e parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da “note di trattazione scritta”, chiedendo i termini di cui all'art 190 c.p.c.
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1. Preliminarmente occorre rilevare che del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di legittimazione attiva dell'attore , sollevata da parte convenuta, stante la dimostrata qualità di erede, del sig. in qualità di figlio del de cuius , per come risulta dalla Parte_3 Parte_2
dichiarazione di successione, depositata presso la Direzione Provinciale delle Entrate di Catania, allegata alla memoria ex art. 183 cpc del 17.10.2028, così come dal verbale di pubblicazione del testamento olografo del de cuius.
1.1. Quanto all'ulteriore eccezione circa la carenza di interesse ad agire ,trattandosi di un
2 mutuo ormai estinto e per il quale non era mai stato applicato alcun interesse di mora, si rileva che avendo il ricorrente sollevate l'eccezione di usura originaria del mutuo, occorre esaminare in che misura gli interessi moratori abbiano inciso sull'asserito sforamento dei tassi soglia antiusura.
Sul merito
2. Il quadro normativo in tema di usura, caratterizzato da disposizioni di natura sia penale, che civile,
è stato radicalmente innovato dalla legge n. 108/961 Disposizioni in materia di usura, la quale ha modificato l'art. 644 c.p. Tale articolo, nell'attuale formulazione, dispone che: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con reclusione da due a dieci anni e con multa da euro 5.000 ad euro 30.0002 … La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari … Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”
In ambito civilistico la legge n. 108/96 ha modificato l'art. 1815 c.c. che stabilisce: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.”
Il legislatore, con la riforma del 1996, ricalcando le orme dell'ordinamento francese, ha deciso di individuare gli interessi usurari attraverso criteri di carattere oggettivo. Infatti, la legge n. 108/96, oltre ad aver modificato l'art. 644 c.p. e il comma 2° dell'art. 1815 c.c., rimette al Ministero del
Tesoro, sentita la Banca d'AL e l'IO italiano dei cambi, l'individuazione – mediante rilevazioni trimestrali – del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche tasso soglia, superato il quale, da un punto di vista civilistico, gli interessi devono essere considerati usurari;
di conseguenza la relativa clausola contrattuale deve considerarsi nulla e, quindi, non sono dovuti interessi in nessuna misura.
A tal proposito la legge n. 108/96 stabilisce che il tasso soglia sia pari al “tasso medio praticato per operazioni similari” (qui riferito come TEGM) aumentato della metà. Tale disposizione è stata aggiornata dal d.l. 70/11 del 14/05/2011 che riformula il legame tra la soglia usura e il TEGM stabilendo che la soglia usura sia da calcolarsi pari al tasso medio aumentato di ¼ più 4 punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari al TEGM più 8 punti.
Dopo l'emanazione della legge e la sua entrata in vigore si è subito evidenziato in dottrina il problema della possibilità o meno di far rientrare nella disciplina antiusura anche gli interessi moratori oltre che quelli corrispettivi sviluppandosi due tesi interpretative contrastanti: l'una escludente, l'altra favorevole invece ad una inclusione degli interessi moratori.
Il dibattito in corso in quegli anni è stato risolto dallo stesso legislatore. Infatti, l'art. 1, comma
1°, del d.l. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, l. 28.2.2001, n. 24, riconduce alla nozione di interessi usurari quelli
3 convenuti “a qualsiasi titolo”, e la relazione governativa che accompagna il decreto fa più esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio.
Numerose pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità ribadiscono che la normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora. Si vedano in tal senso le sentenze della
Cassazione n. 5286/2000 e 5324/2003 e la più recente sentenza n. 350/2013 che conferma il principio per cui “… si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” senza addurre alcuna motivazione, richiamando semplicemente la pronuncia della Corte costituzionale e il precedente della stessa giurisprudenza di legittimità. (Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 342 del 18/02/2013)
Una volta definita in termini positivi l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori la indagine condotta dal CT deve, quindi, essere effettuata verificando la legittimità degli interessi che erano stati stipulati nel contratto. Il reato di usura, dunque, sussisterà nel momento in cui le parti sottoscriveranno un contratto usurario: la legge, sia penale che civile, punisce il semplice fatto (giuridico) della conclusione (stipula) del contratto con cui si chiedono interessi usurari, cioè dei corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia.
Ad integrazione del quadro sin qui esposto, ma con riferimento ai soli contratti in cui il finanziatore sia una banca od altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza, intervengono le previsioni contenute nel Testo Unico Bancario (TUB), istituito con d.lgs n. 385 del 01/09/1993, in vigore dal 01/01/1994 ed oggetto di successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi riportati in talune delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti.
Più nello specifico, l'art.117 del TUB prevede al comma 4 che i contratti debbano indicare “il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” ed al comma 6 si stabilisce che “si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
La delibera CICR 04/03/2003 prevede inoltre che “gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'AL medesima”.
2.1. Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che il sig. , Parte_2 padre dell'odierno attore, stipulava con la “Idea Finanziaria s.p.a.” un contratto di finanziamento n.
0085171 in data 06.02.2009 per l'importo di 14.880,00, contratto successivamente ceduto alla
4 , quindi come rilevato nella CT espletata, nella vigenza delle Istruzioni della Controparte_1
Banca d'AL del Febbraio 2006, pubblicate in G.U. Serie Generale n.227 del 29/09/2006, vigenti fino al nuovo aggiornamento pubblicato dalla Banca d'AL stessa nell'agosto 2009, in quanto, fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'AL e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.
Dalla perizia espletata, si dava conto che il piano di ammortamento dell'operazione era stato sviluppato mediante l'applicazione della metodologia "alla francese" e prevedeva rate costanti di
155,00 € costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
Il tasso di interesse per il periodo di ammortamento era fissato al 2,70% e veniva convenuto altresì il tasso di mora fisso nella misura del 12,00% da applicarsi in caso di ritardo nel pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento. Le spese inziali come da contratto erano stabilite nel seguente modo:
- Commissioni finanziarie 2.454,72 €
- Spese contrattuali 478,00 €
- Premi assicurativi 3.795,88 €
- Commissioni accessorie 1.041,60 €
TOTALE 7.770,20 €
Di conseguenza, il cliente riceveva una somma pari ad € 5.599,80.
Ai fini della verifica dell'usura contrattuale il CT ha provveduto a valutare la conformità dei seguenti parametri rispetto ai limiti imposti dalla legge:
- TAEG dell'operazione, determinato includendo le spese iniziali e le spese per rata pattuite, senza includere la commissione per estinzione anticipata.
Valore alla stipula del tasso di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento della rata
(anche detto tasso di mora).
In base alle risultanze della perizia esperita , il CT ritiene che il contratto in esame, pur essendo conforme alla normativa civilistica attinente la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate, risulta in violazione della disciplina anti-usura. Nello specifico, la pattuizione di condizioni economiche (avuto riguardo sia agli interessi di corrispettivo, sia agli ulteriori oneri previsti in contratto) tali da comportare la previsione di un TAEG superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula determina di per sé stessa l'usurarietà "ab origine" della pattuizione e la nullità di ogni clausola tramite la quale siano convenuti interessi, a qualunque titolo, ex art. 1815 c.c.
5 Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 12,000%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 06/02/2009, risulta inferiore al tasso soglia ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il tasso medio rilevato da Banca d'AL per il periodo e la classe di operazioni su menzionati, procedura conforme ai chiarimenti in materia forniti dalla stessa Banca d'AL.
Il CT, proseguendo la sua indagine, ha provveduto a determinare il TAEG dell'operazione oggetto di esame al momento della sottoscrizione e a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia, ottenendo un TAEG superiore al tasso soglio usura in esso includendo anche i costi di assicurazione.
2.2. Ora contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta secondo cui il CT , non ha tenuto conto dei criteri indicati nelle Istruzioni di Banca d'AL aggiornamento 2006 pro- tempore vigenti, applicabili al caso concreto, secondo cui tali spese andavano escluse dal TAEG, sul punto occorre notare, che per giurisprudenza costante, la determinazione del tasso d'interesse usurario deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, e che, pertanto, nel calcolo del TAEG devono essere comprese anche le "voci assicurative" quando presentino chiaramente un collegamento con l'operazione di credito.
Si ritiene quindi, che nel caso in esame tale collegamento risulta evidente in ragione della contestualità delle operazioni, atteso che la polizza assicurativa, contrariamente a quanto sostenuto dal CT che non ha rinvenuto tale documento tra gli atti di causa, è stata stipulata il 06.02.2009, stessa data del contratto di mutuo. In secondo luogo, "il costo di detta polizza deve quindi essere conteggiato nel calcolo finale per verificare se il tasso di interesse applicato da superi o _1
meno la soglia dell'usura"; -
La Suprema Corte, in effetti, ha ripetutamente chiarito che: - ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
- la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso (come quello in esame) di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 29501 del 2023; Cass. n.
13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n. 17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n.
3025 del 2022; Cass. n. 37058 del 2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n.
8806 del 2017).
2.3. I premi assicurativi, del resto, ove versati in funzione della stipula del contratto di
6 finanziamento, costituiscono una spesa facente parte del "costo totale del credito" il quale, comprende, alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l'art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al d.lgs. n. 141/2010), "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili", "inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito", come, in particolare, "i premi assicurativi" se, come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, "la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte" (cfr. l'art. 3, paragrafo 1, lett. g, della direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori).
2.4. Si tratta, peraltro, di un costo che, per sua natura, essendo funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato
(al pari degli interessi corrispettivi, che, pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice) non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto.
2.5. Inoltre, rileva il Tribunale, che la Suprema Corte ha, altresì, chiaramente affermato che, in presenza di un costo connesso al credito – quale quello della polizza assicurativa stipulata in vista del finanziamento – “non ha nessun rilievo che la Banca d'AL, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (Cass. n. 3025/2022),posto che, come chiarito dalle Sezioni Unite n.
16303/2018, “la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5 cod. pen., dovrebbe essere inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare”, mentre
“la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli”.
Ne deriva che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, nel calcolo del TEG devono comunque essere conteggiate le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quand'anche non rilevate dai decreti ministeriali, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p. . (Tribunale di Brescia, 22 marzo 2023, n. 647)
Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità si è negli ultimi anni più volte pronunciata, ritenendo
7 rilevanti, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento, in casi del tutto analoghi a quello di specie, “anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, cod. pen., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito”, circostanza che la
Suprema Corte ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla “contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. n. 17466/2020).
Al fine del decidere, ritiene il Tribunale di poter far riferimento alle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio nominato in corso di causa poiché nella propria relazione in atti, all'esito di una completa ed accurata analisi della documentazione prodotta, il CT ha affermato che “il tasso effettivo globale rilevato al momento della stipula del contratto di finanziamento considerando le spese iniziali, impiegando la formula di cui sopra, risulta pari al 34,668%. (Allegato D). In tale valore, sono ricomprese tutte le spese iniziali sostenute, incluse le spese di polizza assicurativa rischio vita. ( cfr pag 11 perizia depositata il 28/11/2019) .
La differenza tra il TEG indicato nel contratto da parte della banca (13,18%) rispetto a quanto calcolato nella presente perizia, è determinata dall'inclusione o meno di tali costi assicurativi presenti nel contratto.
Pertanto, il TAEG originario così determinato risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'AL per il periodo 01/01/2009 - 31/03/2009 per le operazioni classificate come Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione (per finanziamenti oltre € 5.000) pari a 14,28 %
(9,52+4,76).
Ai sensi della L. 24/2001, per come confermato dalla recente pronuncia della Corte diCassazione
Sezioni Unite nr. 24675/2017, la soglia usura oltre la quale il tasso pattuito nel Contratto di finanziamento qui discusso deve ritenersi usurario è pari al 14,28%
Alla luce degli accertamenti sin qui condotti, si può concludere che il tasso effettivo globale effettivamente pattuito in contratto è risultato pari al 34,668% SUPERIORE alla soglia usura, vigente al momento della sottoscrizione del contratto, pari al 14,28%.( cfr pag 12 perizia depositata il 28/11/2018)
In ragione delle peculiarità del caso analizzato, il CT, nella condivisibile conclusione a cui è giunto, ha ritenuto che le spese iniziali sostenute dal contraente contestualmente alla stipula per complessivi
€ 7.770,20 siano illegittime e si è proceduto ad opportuno conteggio di ripetizione delle stesse che secondo il prospetto allegato sia nella perizia deposita il 28/11/2019 che nell'integrazione deposita
Il 20.03.2023 è determinata in euro 9.122,78 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, quale esposizione debitoria relativa al contratto di prestito personale n. 0085171 stipulato in data
06.02.2009. A tale somma devono essere applicati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea deve quindi essere
8 accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, con riguardo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa.
Le spese della CT sono poste definitivamente a carico della soccombente _1
.
[...]
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 _1
e per l'effetto condanna quest'ultima alla restituzione della somma di euro 9.122,78
[...]
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. , alla refusione Controparte_1
delle spese di lite in favore di , liquidate in complessivi € 3.809,00 Parte_1
oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito.
- Pone le spese della CT definitivamente a carico della convenuta.
Catanzaro 13 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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