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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/02/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1121 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
avv. Luigi Federico, in proprio Pt_1
- attore -
e
, contumace Controparte_1
- convenuto -
e
, con il proc. dom. avv. Francesco Gaeta Controparte_2
- chiamato in causa ex art.107cpc -
MOTIVI DELLA DECISIONE
avvocato, conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_3
allegando:
- di aver svolto attività professionale in giudizio civile che aveva coinvolto, tra le molte parti, il notaio , soggetto nei cui confronti era Controparte_2
1 stata svolta domanda risarcitoria di eccezionale valore economico, correlata a vicenda testamentaria;
- che, secondo la previsione della propria polizza di assicurazione per la responsabilità professionale, il notaio aveva conferito mandato difensivo CP_2
all'odierno attore, che aveva preso contatto con mandataria di CP_4
mantenendo rapporti e costantemente relazionando a detto Controparte_3
soggetto durante lo svolgimento della controversia;
- che il giudizio, svoltosi con riferimento al notaio in due gradi, aveva CP_2
visto il predetto professionista completamente vittorioso, con il passaggio in giudicato dei capi di sentenza che lo riguardavano;
- che, mentre in primo grado il Tribunale aveva proceduto alla liquidazione delle competenze delle difese vittoriose tenendo adeguatamente conto del valore della controversia, la Corte d'Appello di Genova non aveva proceduto ad adeguata liquidazione, compiendo errori in fatto e in diritto nel provvedimento di liquidazione;
- che, per tale motivo, l'odierno attore aveva richiesto ad CP_4
l'integrazione del proprio corrispettivo nella misura di complessivi euro
25.280,00 oltre accessori, evidenziando altresì che detto importo avrebbe costituito per l'assicuratore l'unico onere connesso alla controversia, avendo già provveduto la controparte processuale a pagare gli importi di cui alla liquidazione giudiziale;
- che, tuttavia, controparte aveva rifiutato il predetto pagamento.
2 Su detti presupposti l'attore domandava che il Tribunale accertasse il proprio diritto alla percezione del compenso professionale per le attività difensive svolte e non contemplate nel provvedimento di liquidazione delle spese di lite adottato dalla Corte d'Appello.
Rimasta contumace il giudice ordinava ex art.107cpc Controparte_3
l'intervento in giudizio del menzionato notaio , in considerazione del fatto CP_2
che l'attore aveva comunque svolto domanda che atteneva la quantificazione di obbligazione di pagamento che il predetto notaio avrebbe dovuto “effettuare …
utilizzando la provvista che gli sarà fornita dalla assicuratrice”.
si costituiva in giudizio aderendo in fatto e in diritto alla Controparte_2
domanda attrice, ed evidenziando che a termini di polizza la propria compagnia assicuratrice - che aveva gestito la lite senza costituirsi in giudizio - era tenuta a fornire al proprio assicurato la provvista per il pagamento delle spese e competenze del legale scelto dal predetto.
* * * * *
Considerato che
- parte attrice ha ampiamente documentato l'effettuazione della prestazione professionale in favore del notaio nell'ambito dei giudizi che hanno CP_2
coinvolto il predetto avanti al Tribunale e alla Corte d'Appello di Genova;
- parimenti, risulta documentalmente provata l'interlocuzione tra l'attore, quale difensore del , e la compagnia assicurativa del predetto, oggi convenuta CP_2
in giudizio;
allo stesso modo, non vi è dubbio circa la legittimità della nomina
3 di un proprio difensore da parte dell'assicurato e, ancora, il sorgere della conseguente obbligazione di pagamento in capo all'assicuratore;
- notoriamente, il provvedimento di liquidazione delle spese e competenze di difesa, adottato dall'organo giudiziario non impedisce al difensore di chiedere al proprio cliente il, diverso, compenso concordato in sede di conferimento del mandato difensivo;
- l'attore riconosce di aver ricevuto dal soggetto soccombente nella causa di merito il pagamento delle proprie competenze nella misura indicata in sentenza dalla Corte d'Appello di Genova, ma agisce nella presente sede per il pagamento, da parte del proprio cliente notaio e con provvista a carico CP_2
dell'assicuratore, di un importo maggiore, corrispondente a quanto in tesi dovuto in forza degli accordi intercorsi con la compagnia assicurativa;
- la documentazione in atti effettivamente dimostra la conclusione di un accordo con la compagnia convenuta per l'assunzione dell'obbligazione di pagamento delle spese e competenze di difesa dell'assicurato;
- tuttavia, deve considerarsi - ai fini della decisione della presente controversia -
il concreto contenuto dell'accordo in questione;
- a tal riguardo, l'attore dichiaratamente (si vedano le comunicazioni di cui ai docc.6 e 8 di parte attrice) individua detto accordo nel contenuto - accettato dalla Compagnia quanto meno per facta concludentia - dell'email 6.10.2014
(doc.1 di parte attrice) inviata alla compagnia, con la quale - nella prospettazione di parte attrice - le parti avevano stabilito che sarebbero restate a carico dell'assicuratore “le competenze per l'attività svolta che non siano
4 state soddisfatte da una liquidazione giudiziale a carico della controparte”
(cfr. doc.8);
- l'accordo in questione - che si ribadisce essere quello risultante dalla email avv. del 6.10.2014, prodotta come doc.
1 - prevedeva “a) nel caso di Pt_1
vittoria competenze pari a quelle liquidate dal giudice a carico della parte
soccombente oltre euro 1.000,00 per onorati irripetibili;
b) lo stesso dicasi nel
caso di vittoria con compensazione parziale delle spese di lite (in questo caso
la parte di spese e competenze non a carico della parte soccombente dovrebbe
essere a carico degli;
c) nel caso di vittoria con compensazione Parte_3
totale ovvero di sconfitta le mie competenze potrebbero essere pari al minore
importo tra quello liquidato dal giudice a favore della parte vittoriosa e
quello risultante dalla applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui
al DM 55/2014, sempre oltre a euro 1.000,00 per onorari irripetibili”;
- ritiene lo scrivente che l'interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell'accordo in questione non possa condurre alle conseguenze indicate
dall'odierno attore, non consentendo in particolare di affermare che, per il caso di liquidazione giudiziale delle spese di difesa errata o non satisfattiva, le parti abbiano inteso poter ovviare con “autonoma e corretta” applicazione dei parametri e criteri posti dalle tariffe professionali;
- a ciò osta, per un verso, l'espressa regolamentazione del caso di completa vittoria della parte assistita dall'avv. (caso effettivamente verificatosi), Pt_1
con chiara previsione del diritto dell'avv. a “competenze pari a quelle Pt_1
liquidate dal giudice a carico della parte soccombente oltre euro 1.000,00 per
5 onorati irripetibili”; dunque l'avv. avrebbe avuto diritto alla Pt_1
corresponsione da parte dell'assicuratore 1) dell'importo di euro 1.000,00; 2)
dell'importo liquidato dal giudice a carico della parte soccombente, nel caso di mancato pagamento spontaneo da parte di detta parte;
essendo pacificamente intercorso il pagamento in questione in puntuale adempimento della liquidazione operata sia per il grado di giudizio svoltosi avanti al Tribunale,
sia per quello d'Appello, l'attore ha diritto esclusivamente al pagamento dell'importo di euro 1.000,00;
- per altro verso, va rilevato che le previsioni del sopra menzionato accordo per l'ipotesi di compensazione giudiziale, parziale o totale, delle spese di lite,
o per il caso di sconfitta in giudizio, non consentono di affermare il diritto del difensore odierno attore a integrazioni parametrate alle tariffe professionali;
da un lato, infatti, non risulta corretto applicare al caso in esame le previsioni contrattuali riferite a esiti del giudizio in concreto non verificatisi, dall'altro
l'esame dei punti b) e c) dell'accordo induce ad affermare il rilievo preponderante e assorbente proprio della liquidazione giudiziale delle spese;
- in conclusione, per pretendere dalla compagnia assicurativa il pagamento del compenso ritenuto giusto, l'attore avrebbe dovuto impugnare o comunque contestare il provvedimento di liquidazione delle spese adottato dalla Corte
d'Appello, in difetto di alcun accordo con la Compagnia per l'adozione di meccanismi compensativi;
- deve pertanto affermarsi il diritto dell'attore, unicamente, alla percezione dell'importo di euro 1.000,00 per il giudizio d'appello, non essendo stata
6 svolta nel presente giudizio domanda di pagamento degli “onorari irripetibili”
spettanti per il giudizio di primo grado;
spettano all'attore gli interessi legali su detto importo dalla presente decisione al soddisfo;
- rimangono a carico di parte attrice (e di parte chiamata) le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento del solo capo di domanda relativo agli onorari irripetibili, con rigetto dell'ulteriore capo (cfr. ); C.F._1
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto dell'attore avv. al compenso Parte_2
per l'attività svolta quale difensore del notaio di Controparte_2
Genova nel giudizio di appello contro esso notaio proposto innanzi alla Corte
d'Appello di Genova (R. G. 651/2018) deciso con la sentenza di essa Corte
n.544/2022, nella misura di euro 1.000,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
- spese compensate.
Genova, 27.2.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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