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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AV
SEZIONE II CIVILE
N. V.G. 1747/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1747/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BALDINO ANNARITA, con domicilio in
Stradella (PV) alla via G. Mazzini n. 30,
i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 23/12/1989, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di EF BR alla
Parte II, Serie A n. 1, dell'anno 1989; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, e , vivranno separati, mantenendo Parte_1 Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in -27043- Broni (PV), via Monsignor De Tommasi n. 19, censito in Catasto Fabbricati come segue: -foglio 18 n. 341 sub. Via Ca' de Rose n. 41
(P2-T) Cat A/3 Cl. 3 vani 6,5 R.C. euro 315,56, in comproprietà al 50% tra i coniugi, Par viene assegnata alla moglie , che continuerà ad abitarvi, unitamente Parte_1 al figlio mantenendo i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito già trasferitosi a CP_1
IA ME (CZ) stabilirà ufficialmente la sua residenza e avrà facoltà di prelevare dalla casa coniugale solo i propri effetti personali;
3) La somma di € 53.921,82 depositata su conto corrente bancario cointestato presso
Banca Intesa- Filiale di Broni (PV) relativa a un investimento in Fondi Comuni Italiani, con periodo di sottoscrizione 18/04/2023 – 27/06/2027 (doc.8), rimarrà nella piena disponibilità del marito con contestuale rinuncia della moglie Parte_2 all'intera somma a conclusione del procedimento di trasferimento immobiliare nei tempi, modalità e condizioni meglio specificati nei seguenti punti 4 e 5 delle condizioni concordate;
4) si obbliga a trasferire, entro e non oltre giorni 60 dalla data di Parte_2 omologa della separazione, la sua quota di proprietà del 50% della casa coniugale sita in Broni (PV), via Monsignor De Tommasi n. 19, censito in Catasto Fabbricati come segue: -foglio 18 n. 341 sub. Via Ca' de Rose n. 41 (P2-T) Cat A/3 Cl. 3 vani 6,5 R.C. euro 315,56 unitamente al vano ad uso autorimessa sito al piano terra, censito in
Catasto al foglio 18 n. 341 sub. Via Cà De Rose n. 41 (PT) (ora via De Tommasi n. 17)
Cat. C/6 Cl 2 mq. 17 R.C. euro 36,00, mediante atto notarile di donazione a favore del figlio In caso di mancato rispetto di tale impegno, la moglie CP_1 Parte_1 avrà facoltà di adire le vie legali per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo, ai sensi dell'art. 2932 c.c. con richiesta al Giudice di disporre il trasferimento forzato della quota immobiliare. Fino al completamento del suddetto trasferimento, si impegna a non disporre della somma investita di Parte_2 cui al punto 3, garantendo la piena disponibilità di tale importo in attesa della conclusione del procedimento di donazione.
5) La moglie rinuncia alla somma di € 53.921,82, di cui al punto 3, a Pt_1 condizione che il marito adempia integralmente all'obbligo di trasferimento della quota immobiliare a favore del figlio Nel caso in cui non CP_1 Parte_2 perfezioni il trasferimento entro il termine stabilito, la moglie riacquisterà automaticamente la piena disponibilità della somma investita, con facoltà di richiedere l'immediato trasferimento a suo favore.
Pag. 2 di 5 6) L'autovettura tipo Renault Clio GPL, Tg GM841CR, intestata a Parte_2
(doc. 9) rimane nella esclusiva disponibilità al marito mentre l'autovettura tipo Ford
EcoSport Tg. FB062MW, intestata a (doc.10) rimane nella esclusiva Parte_1 disponibilità della medesima;
7) Entrambi i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
8) Dichiarazioni economiche.
In ottemperanza al disposto dell'art. 473 bis- 51., comma 2, c.p.c. le parti dichiarano che le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, con riferimento all'ultimo triennio, sono le seguenti:
- è Operatore Socio Sanitario presso la Fondazione Policlinico San Parte_1
MA di AV con contratto a tempo indeterminato dal 01/12/2015 (doc. n. 11) con reddito imponibile annuo di circa € 26.795,00 (doc.12a) (doc12b1) (doc12b2);
- , ex-dipendente FF.SS., è pensionato dal Gennaio 2023 e Parte_2 percepisce una pensione di anzianità di € 2.389,89 mensili lordi (doc. n. 13);
9) Rinuncia e Richiesta di separazione
I coniugi dichiarano:
• di avere ripartito equamente ogni bene comune, senza ulteriori pretese reciproche, eccetto gli accordi sopra indicati;
• Di essere consapevoli della normativa processuale e della necessità di comparire personalmente in udienza;
• Di avere liberamente deciso di rinunciare alla presenza fisica, optando per la partecipazione mediante note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al Giudice relatore,
• Di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra stabilite
Richiesta al Tribunale
Tutto ciò premesso gli istanti, come sopra rappresentati e difesi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
Pag. 3 di 5 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della restante documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 23/12/1989, in Parte_2
EF BR (atto n.19, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in AV, il 27/10/2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AV
SEZIONE II CIVILE
N. V.G. 1747/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1747/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BALDINO ANNARITA, con domicilio in
Stradella (PV) alla via G. Mazzini n. 30,
i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 23/12/1989, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di EF BR alla
Parte II, Serie A n. 1, dell'anno 1989; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, e , vivranno separati, mantenendo Parte_1 Parte_2
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in -27043- Broni (PV), via Monsignor De Tommasi n. 19, censito in Catasto Fabbricati come segue: -foglio 18 n. 341 sub. Via Ca' de Rose n. 41
(P2-T) Cat A/3 Cl. 3 vani 6,5 R.C. euro 315,56, in comproprietà al 50% tra i coniugi, Par viene assegnata alla moglie , che continuerà ad abitarvi, unitamente Parte_1 al figlio mantenendo i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito già trasferitosi a CP_1
IA ME (CZ) stabilirà ufficialmente la sua residenza e avrà facoltà di prelevare dalla casa coniugale solo i propri effetti personali;
3) La somma di € 53.921,82 depositata su conto corrente bancario cointestato presso
Banca Intesa- Filiale di Broni (PV) relativa a un investimento in Fondi Comuni Italiani, con periodo di sottoscrizione 18/04/2023 – 27/06/2027 (doc.8), rimarrà nella piena disponibilità del marito con contestuale rinuncia della moglie Parte_2 all'intera somma a conclusione del procedimento di trasferimento immobiliare nei tempi, modalità e condizioni meglio specificati nei seguenti punti 4 e 5 delle condizioni concordate;
4) si obbliga a trasferire, entro e non oltre giorni 60 dalla data di Parte_2 omologa della separazione, la sua quota di proprietà del 50% della casa coniugale sita in Broni (PV), via Monsignor De Tommasi n. 19, censito in Catasto Fabbricati come segue: -foglio 18 n. 341 sub. Via Ca' de Rose n. 41 (P2-T) Cat A/3 Cl. 3 vani 6,5 R.C. euro 315,56 unitamente al vano ad uso autorimessa sito al piano terra, censito in
Catasto al foglio 18 n. 341 sub. Via Cà De Rose n. 41 (PT) (ora via De Tommasi n. 17)
Cat. C/6 Cl 2 mq. 17 R.C. euro 36,00, mediante atto notarile di donazione a favore del figlio In caso di mancato rispetto di tale impegno, la moglie CP_1 Parte_1 avrà facoltà di adire le vie legali per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo, ai sensi dell'art. 2932 c.c. con richiesta al Giudice di disporre il trasferimento forzato della quota immobiliare. Fino al completamento del suddetto trasferimento, si impegna a non disporre della somma investita di Parte_2 cui al punto 3, garantendo la piena disponibilità di tale importo in attesa della conclusione del procedimento di donazione.
5) La moglie rinuncia alla somma di € 53.921,82, di cui al punto 3, a Pt_1 condizione che il marito adempia integralmente all'obbligo di trasferimento della quota immobiliare a favore del figlio Nel caso in cui non CP_1 Parte_2 perfezioni il trasferimento entro il termine stabilito, la moglie riacquisterà automaticamente la piena disponibilità della somma investita, con facoltà di richiedere l'immediato trasferimento a suo favore.
Pag. 2 di 5 6) L'autovettura tipo Renault Clio GPL, Tg GM841CR, intestata a Parte_2
(doc. 9) rimane nella esclusiva disponibilità al marito mentre l'autovettura tipo Ford
EcoSport Tg. FB062MW, intestata a (doc.10) rimane nella esclusiva Parte_1 disponibilità della medesima;
7) Entrambi i coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
8) Dichiarazioni economiche.
In ottemperanza al disposto dell'art. 473 bis- 51., comma 2, c.p.c. le parti dichiarano che le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, con riferimento all'ultimo triennio, sono le seguenti:
- è Operatore Socio Sanitario presso la Fondazione Policlinico San Parte_1
MA di AV con contratto a tempo indeterminato dal 01/12/2015 (doc. n. 11) con reddito imponibile annuo di circa € 26.795,00 (doc.12a) (doc12b1) (doc12b2);
- , ex-dipendente FF.SS., è pensionato dal Gennaio 2023 e Parte_2 percepisce una pensione di anzianità di € 2.389,89 mensili lordi (doc. n. 13);
9) Rinuncia e Richiesta di separazione
I coniugi dichiarano:
• di avere ripartito equamente ogni bene comune, senza ulteriori pretese reciproche, eccetto gli accordi sopra indicati;
• Di essere consapevoli della normativa processuale e della necessità di comparire personalmente in udienza;
• Di avere liberamente deciso di rinunciare alla presenza fisica, optando per la partecipazione mediante note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione davanti al Giudice relatore,
• Di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni sopra stabilite
Richiesta al Tribunale
Tutto ciò premesso gli istanti, come sopra rappresentati e difesi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali,
Pag. 3 di 5 patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della restante documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di AV, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 23/12/1989, in Parte_2
EF BR (atto n.19, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in AV, il 27/10/2025
Pag. 4 di 5 Il Giudice Est.
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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