Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Sentenza 1 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 16/12/2021, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2021
N. 01488/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Agenzia delle Entrate – Riscossione, con Sede Periferica in -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PREVIA SOSPENSIVA
1. – dell'Intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, n. 12220219000966967000 con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificata all'azienda agricola ricorrente a mezzo PEC il 12 ottobre 2021, “, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 477.553,14 in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020150000007844000 (nuovo numero di riferimento 12220207150054405000)notificata il 16/03/2015 ( Doc.1 e 2);
2. – nonché: - Atto di pignoramento dei crediti verso terzi ( doc.3) ricevuto il 12 novembre 2021, codice identificativo della procedura esecutiva 12284202100000297001 ( ridotto successivamente in data17 novembre 2021- doc. 4); - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compreso il “residuo ruolo” emesso da AGEA ex decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che sulla base dell’ingiunzione di pagamento qui impugnata sono già state intraprese procedure esecutive;
che pertanto sono ravvisabili i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione delle misure cautelari monocratiche, in modo tale da non pregiudicare, nel necessario bilanciamento, gli interessi di parte ricorrente nelle more della trattazione collegiale della richiesta di sospensiva ex art. 55 c.p.a.;
P.Q.M.
ACCOGLIE la richiesta di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 16 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO