Articolo 2 della Legge 31 luglio 1954, n. 716
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 settembre 1954
Art. 2.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verra' provveduto con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.
Detto importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nella stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55.
Entrata in vigore il 10 settembre 1954