Art. 2.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verra' provveduto con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.
Detto importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nella stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55.
All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verra' provveduto con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.
Detto importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nella stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55.