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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del Tribunale di Nola, pubblicata il 20 novembre 2017, iscritto al n. 8/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025 e pendente
TRA il (c.f. , con sede in Piazza del Municipio n. 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Vivo (c.f.
: ) - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f.: ), con sede in alla Via Romualdo de Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
Vita n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Angelo Carbone (c.f. ) - APPELLATO - C.F._2
NONCHE'
(c.f.: , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Viscolo (c.f. ) C.F._4
- APPELLATO -
E la in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Trieste al CP_3
Largo Ugo Urneri n. 1 - APPELLATA CHIAMATA IN CAUSA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
1. Con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25 giugno 2015, la CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola il ed
[...] Parte_1
esponendo: a) di essere una impresa edile che operava nel settore Controparte_2
dei lavori pubblici;
b) di aver eseguito, su incarico del Responsabile del V settore
OO.PP. Arch. , opere di ripristino stradale nel territorio del Comune Controparte_2
di , resesi necessarie nell'aprile 2013 per la presenza di alcuni cedimenti di Parte_1
collettori fognari e per l'occlusione di diverse grate stradali;
c) di aver eseguito tali lavori nel rispetto dei termini contrattuali, cioè dall'8 aprile al 29 aprile 2013, data quest'ultima in cui il Comune di aveva emesso il certificato di ultimazione e Parte_1
regolare esecuzione dei lavori;
d) che, nonostante ciò, il Comune non si era adoperato per l'assunzione del relativo impegno di spesa né aveva regolarizzato la copertura finanziaria;
e) che, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20 settembre 2013, era stata inserita la cifra occorrente nel bilancio dell'anno 2013 per la copertura dell'intervento effettuato;
f) che, in data 31 dicembre 2013, erano stati emessi pareri favorevoli da parte del Responsabile del V settore per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, nonché, in pari data, anche il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso parere favorevole al riconoscimento di tale voce di debito;
g) che, nonostante i ripetuti solleciti, nessun pagamento era avvenuto in favore della ditta ricorrente.
Sulla scorta di tali deduzioni, la ricorrente agiva in giudizio chiedendo:
1) di accertare e dichiarare la riconoscibilità quale debito fuori bilancio della prestazione effettuata in favore del e, per l'effetto, condannare quest'ultimo Pt_1
al pagamento dell'importo di 10.656,55 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al soddisfo;
2) in subordine, condannare l'Arch. quale funzionario Controparte_2
ordinante la spesa, al pagamento in suo favore dell'importo di 10.656,55 € oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) sempre in via subordinata, accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. proposta nei confronti del ex art. 2900 c.c. per conto dell'Arch. Parte_1 CP_2
, e per l'effetto, condannare il al pagamento del conseguente
[...] Pt_1
indennizzo in favore dell'Arch. ; CP_2
4) in via alternativa, dichiarare e accertare l'indebito arricchimento maturato dal
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 2 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Comune ai sensi dell'art. 2041 c.; il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
2. Con comparsa del 5 dicembre 2015, si costituiva in giudizio il Parte_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'azione contrattuale diretta esperita nei propri confronti,
l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria formulata dalla ditta ricorrente nonché l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
3. Con comparsa del 7 dicembre 2015, si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo, in via pregiudiziale, di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_3
per essere da questa manlevato e garantito da ogni eventuale onere di
[...]
pagamento posto a suo carico. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva rigetto, chiedendo, in via gradata, di condannare l'ente comunale al pagamento di quanto dovuto alla ditta ricorrente in virtù del disposto di cui all'art. 2041 c.c.
4. Con provvedimento del 10 dicembre 2015, il Tribunale differiva la prima udienza onde consentire la chiamata in causa dell' che, tuttavia, non si CP_3
costituiva pur se regolarmente evocato in giudizio.
5. Pertanto, all'esito dell'istruzione della causa, la stessa veniva decisa con l'ordinanza impugnata con cui il Tribunale così decideva: “1) dichiara la contumacia di
2) rigetta le domande proposte nei confronti del CP_3 Controparte_1 [...]
; 3) condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_2
ricorrente, della somma di euro 10.656,55 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento, in favore della società Controparte_2
ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 164,00 per spese, euro
3.235,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Angelo Carbone, anticipatario;
5) condanna a tenere indenne il di tutte le somme – per capitale, Controparte_3 CP_2
accessori e spese di giudizio, poste a carico del medesimo con la presente ordinanza;
6) condanna il , ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento, in favore Parte_1
di tutte le somme, comprensive di sorta capitale ed accessori, poste Controparte_2
a carico di quest'ultimo con la presente ordinanza;
7) condanna il Parte_1
, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento, in favore delle
[...] Controparte_2
spese del presente giudizio che liquida in euro 3.235,00 per compensi professionali,
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 3 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Viscolo, anticipatario”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per carenza dei suoi elementi costituitivi:
- riteneva infondata la domanda di adempimento contrattuale formulata dalla ditta ricorrente nei confronti del sul rilievo che “Nel caso che Parte_1
occupa, premesso che è incontestata l'avvenuta esecuzione dei lavori, nonché
l'urgenza, la necessità e l'utilità dell'opera eseguita (cfr. parere del Collegio dei
Revisori) non vi è dubbio che l'amministrazione avrebbe dovuto far seguire un ulteriore atto, come richiesto dalla legge ai fini della stipula di un valido contratto tra le parti, con il quale si provvedeva all'approvazione dei lavori ed alla copertura della spesa. Tale atto, tuttavia, non risulta pacificamente intervenuto, per cui alcun valido rapporto contrattuale è sorto tra il e la società ricorrente e la domanda contrattuale da Pt_1
quest'ultima proposta va rigettata”;
- rigettava, ritenendola infondata, anche la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del ai sensi dell'art. 2041 c.c., “mancando il requisito della Pt_1
sussidiarietà stante la possibilità di agire nei confronti del funzionario che ha consentito la prestazione in oggetto”; in particolare, evidenziava il Tribunale che “il privato avrebbe avuto la possibilità, come chiarito, di agire per indebito arricchimento nei confronti dell'ente locale nella sola ipotesi in cui fosse stata eseguita la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000, attività pacificamente non avvenuta”;
- d'altro lato, riteneva fondata la domanda di condanna formulata dalla ricorrente nei confronti di in quanto “dalla mancata Controparte_2
regolarizzazione della procedura di somma urgenza nei termini di legge, infatti, consegue il sorgere del vincolo obbligatorio solo in capo ai funzionari (o agli amministratori) che hanno ordinato i lavori” con la conseguenza che “il resistente
che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori, va condannato al Controparte_2
pagamento, in favore della società ricorrente al pagamento della somma di euro
10.656,55 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo”;
- accoglieva, altresì, la domanda di garanzia proposta da nei Controparte_2
confronti della avendo “il primo fornito piena prova documentale circa la CP_3
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 4 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sussistenza dell'obbligo contrattualmente assunto dell'impresa assicurativa”;
- ed ancora, rigettava la domanda surrogatoria ex art. 2900 c.c. di indebito arricchimento avanzata, in via gradata, dalla società ricorrente nei confronti del poiché, nella specie, non si era verificata un'inerzia del debitore, Parte_1
avendo “il resistente proposto domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del CP_2
facendo propria la domanda a sua volta proposta da parte ricorrente Pt_1
chiedendo di essere tenuto indenne…”;
- infine, accoglieva la domanda formulata da , ai sensi dell'art. Controparte_2
2041 c.c., nei confronti del ritenendo che “nella specie l'implicito Parte_1
riconoscimento dell'utilità delle opere eseguite deriva da tutta la documentazione prodotta dalle parti sia dagli atti precedenti all'affidamento dei lavori, con i quali si evidenziava la necessità e urgenza di interventi e l'utilità dell'opera eseguita” stabilendo altresì che “In ordine alla quantificazione, appare congruo – considerata la natura della prestazione in oggetto e tenuto conto della peculiare posizione del funzionario interessato nonché di tutte le circostanze di causa – commisurare la somma oggetto di condanna in favore del suddetto funzionario all'importo posto a suo carico, comprensivo di sorta capitale ed accessori come sopra determinati.”
6. Avverso tale ordinanza, con una citazione notificata a mezzo ufficiale giudiziario il 23 dicembre 2017 ad e alla il Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
ha proposto appello affidandolo ai motivi di cui si dirà, chiedendo alla Corte
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare – ai sensi dell'art. 283
c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Nola emessa in relazione al procedimento di primo grado iscritto al n. 3984/2015 R.G. attesa la esistenza dei gravi motivi e del periculum in mora;
In accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, riformare ed annullare parzialmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola a termine del procedimento di primo grado di cui al R.G. n. 3984/2015 – ritenere e dichiarare la inammissibilità e infondatezza della domanda proposta ex art.
2041 c.c. da contro il e per l'effetto – annullare Controparte_2 Parte_1
e riformare la condanna ai danni del al pagamento in favore di Parte_1
di tutte le somme poste a carico del medesimo;
- in via subordinata Controparte_2
qualora dovesse essere ritenuta l'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. proposta dal contro il – accertare e dichiarare non dovuto CP_2 Parte_1
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 5 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
l'importo indicato in ordinanza a carico del e contenere lo stesso nei limiti Pt_1
dell'arricchimento dell'ente riformando la ordinanza anche per tale profilo;
condannare la società al pagamento delle spese legali del primo grado;
- condannare al CP_1
pagamento delle spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre iva
e cpa anche per questo giudizio”.
7. Si è costituito in giudizio con comparsa del 9 giugno 2018, Controparte_2
eccependo: i) l'improponibilità del gravame per l'omessa notifica dell'atto di appello alla sebbene la stessa era stata ritualmente chiamata in causa nel Controparte_4
primo grado di giudizio (restando contumace); ii) l'inammissibilità dell'atto di appello per l'assenza di motivazioni specifiche ex art. 342 c.p.c.; iii) l'infondatezza del proposto gravame e della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, stante l'assenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
8. Si è costituita in giudizio con comparsa del 10 giugno 2018, la Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza.
9. All'udienza del 4 luglio 2018, questa Corte ha ordinato l'integrazione del contradditorio nei riguardi della onerando la parte appellante di CP_3
notificare l'atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire e, pertanto, ha rinviato la causa all'udienza del 6 marzo 2019.
10. All'udienza del 29 aprile 2025, la Corte si è riservata per la decisione concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_3
regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
II. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli odierni appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Difatti,
l'appello si presenta sufficientemente specifico ed idoneo a delimitare il thema decidendum e ad evidenziare i vizi logici della motivazione che, a dire dell'appellante, potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata nei termini richiesti.
III. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto solo in parte
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 6 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
secondo quanto di seguito si dirà.
IV. Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi, l'appellante contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. formulata dal nei suoi confronti con conseguente sua CP_2
condanna al pagamento dell'indennizzo a favore del primo.
In particolare, l'appellante sostiene che: a) l'ordinanza è affetta da “assoluta insufficienza, erroneità, carenza ed incomprensibilità della motivazione in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c.”, non avendo il primo Giudice espresso il procedimento logico giuridico posto a sostegno dell'accoglimento di tale domanda, obliterando che, ai fini dell'accoglimento di una tale domanda nei confronti di un ente pubblico, occorreva il riconoscimento espresso o tacito dell'utilitas da parte del medesimo ente arricchito;
b)
l'ordinanza è contraddittoria ed insufficiente nella parte in cui il primo Giudice ha condannato il al pagamento in favore del “di tutte le somme, Pt_1 CP_2
comprensive di sorte capitale ed accessori”, senza considerare che l'indennità prevista dagli artt. 2041 c.c. e 194 Tuel doveva essere determinata sulla base della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, ma nei limiti dell'arricchimento effettivo dell'ente,
e dunque, senza comprendere il c.d. “utile di impresa”.
Tali motivi sono parzialmente fondati.
Il Tribunale aveva motivato l'accoglimento di tale domanda sostenendo che
“l'implicito riconoscimento dell'utilità delle opere eseguite deriva da tutta la documentazione prodotta dalle parti sia dagli atti precedenti all'affidamento dei lavori, con i quali si evidenziava la necessità e urgenza di interventi e l'utilità dell'opera”.
A giudizio della Corte, la motivazione adottata dal Tribunale non risulta affetta da vizi di motivazione, né può essere accolta la critica dell'appellante secondo cui, al fine dell'accoglimento della citata domanda, occorreva il riconoscimento espresso o tacito dell'utilità dell'opera e/o dei lavori eseguiti da parte del Pt_1
Difatti, “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art.
2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 7 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (così, Cass.
14739/2024; Cass. 11209/2019; Cass. s.u. 10798/2015).
Ebbene, nella specie, l'esame delle prove acquisite nel corso del processo consente di affermare con tranquillità, come correttamente rilevato dal primo Giudice, che l'Ente comunale sia stato l'unico soggetto ad avvantaggiarsi delle prestazioni professionali rese dalla dando così luogo ad un ingiustificato Controparte_1
arricchimento nei confronti del funzionario che aveva autorizzato dette lavorazioni e che era stato condannato a rifondere il corrispettivo alla ditta esecutrice dei lavori.
Infatti, come si legge nella “Proposta di Deliberazioni Consiglio Comunale” (doc.
n. 10 fasc. attoreo del primo grado), i lavori edili e stradali commissionati alla CP_1
erano indispensabili “per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e
[...]
salvaguardare l'Ente a fronte di determinate azioni che il privato avrebbe potuto attivare per far valere i suoi diritti”, tanto è vero che anche il Collegio dei Revisori, in data 31 dicembre 2013, aveva espresso parere favorevole alla proposta fatta dall'Arch.
confermando, per l'appunto, che “a) che gli interventi erano urgenti e CP_2
necessari al fine di ripristinare i collettori fognari interessati dai cedimenti per tutelare la privata e pubblica incolumità; b) la dimostrazione circa l'utilità per l'ente prodotto dalla fornitura e/o prestazione” (doc. n. 11 fasc. attoreo del primo grado).
A tanto, va poi aggiunto che il appellante non ha minimamente provato, Pt_1
né allegato, che l'arricchimento non fu voluto o fu imposto, poiché non vi è nessuna delibera da cui risulta che esso aveva diffidato il dall'affidamento dei lavori alla CP_2
ditta né tantomeno può ritenersi che tale arricchimento fosse Controparte_1
inconsapevole, posto che dalla documentazione in atti (non contestata) risulta chiaramente la necessità e l'urgenza per l'ente comunale di effettuare i lavori di ripristino dei collettori fognari e delle grate stradali eseguiti dalla Controparte_1
Va, invece, accolta la censura del appellante, secondo cui il quantum Pt_1
dell'indennizzo a cui esso era stato condannato doveva essere contenuto nei soli limiti dell'arricchimento di cui esso era stato beneficiario, al netto, pertanto, dell'utile d'impresa, che, pur non quantificato dal viene di regola quantificato Pt_1
nell'importo del 10% del valore dei lavori, o meglio, del corrispettivo percepito dall'impresa esecutrice dei lavori, e cioè nell'importo di 1.065,00 €, che, pertanto, vanno detratti dalla somma di 10.656,55 € che il o la sua assicurazione ha CP_2
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 8 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dovuto versare alla (cfr.C. Cost. n. 446/1995; Cass. 21138/2024; Cass. Controparte_1
20884/2018; Cass. 11446/2017). Ne consegue che il appellante è tenuto a Pt_1
versare al , ai sensi dell'art. 2041 c.c., il solo importo di 9.591,00 €. CP_2
Né può obiettarsi che tale decurtazione non era stata eccepita dal nel Pt_1
primo grado del giudizio, rappresentando essa un criterio di quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
V. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, che appaiono connessi,
l'appellante contesta: a) che il Tribunale, a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. proposta dal nei suoi confronti, l'abbia illegittimamente CP_2
condannato alle spese in favore del primo, sebbene il primo Giudice non abbia invece provveduto, per il rigetto della domanda proposta dalla nei suoi confronti, CP_1
alla condanna della società al pagamento delle spese di lite in suo favore (operando una sorta di compensazione tacita); b) che il Tribunale abbia errato nel non condannare alle spese la sebbene abbia rigettato la domanda da questa CP_1
proposta nei suoi confronti.
Il terzo motivo è infondato, mentre è fondato il quarto.
I due motivi di gravame, posti in connessione dall'appellante, sono in verità del tutto autonomi. Difatti, essi attengono a domande distinte proposte da parti differenti nei confronti di soggetti differenti sicché è del tutto improprio parlare di compensazione: la prima riguarda(va) la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dal nei confronti del che è stata accolta, e pertanto, correttamente il CP_2 Pt_1
primo Giudice ha condannato il a rifondere le spese di giudizio a Parte_1
favore del;
la seconda, invece, riguarda(va) la domanda di adempimento CP_2
contrattuale proposta dalla nei confronti del a fronte di un contratto CP_1 Pt_1
non supportato da impegni di spesa, sicché essa correttamente è stata rigettata dal
Tribunale, che però ha poi erroneamente omesso di condannare la società al pagamento delle spese di lite a favore del Pt_1
Ne consegue che la società va condannata a pagare le spese di lite del primo grado a favore del , che si liquidano, sulla base del D.M. n. Parte_1
55/2014 e tenuto conto del petitum, nell'importo di 3.795,00 €, di cui 3.300,00 € per compensi (700,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 1.000,00 € per la fase di trattazione/istruzione e 1.100,00 € per la fase decisoria) e 495,00 € per le
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 9 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
spese generali di rappresentanza.
VI. In definitiva, l'appello va accolto solo parzialmente, ed in riforma dell'ordinanza impugnata, il va condannato a corrispondere al Parte_1
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. nel solo importo di 9.591,00 €, mentre risultando CP_2
vittorioso nei rapporti con la quest'ultima va condannata a pagargli le CP_1 CP_1
spese di lite del primo grado, che si liquidano nell'importo di 3.795,00 €, di cui
3.300,00 € per compensi e 495,00 € per le spese generali di rappresentanza.
VII. Le spese d'appello seguono la soccombenza, per cui sia la va CP_1
condannata a rifondere tali spese al , nell'importo determinato, Parte_1
sulla base del valore delle spese di lite del primo grado a cui la società è stata condannata e considerati i parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del
Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 5.200,01 € ed 26.000,00 € - in complessivi 2.682,50 €, di cui 2.000,00 € per compenso (400,00 € per la fase di studio, 400,00 € per la fase introduttiva, 500,00
€ per la fase di trattazione, e 700,00 € per la fase decisoria),300,00 € per spese generali e 382,50 € per spese vive (c.u. e bollo); invece, il va ritenuto comunque Pt_1
soccombente anche in appello nei confronti del , sia pure per il minor importo CP_2
di 9.591,00 €, sicché esso va condannato a rifondere a quest'ultimo anche le spese dell'appello che si liquidano, sempre in base al citato d.m. e tenuto conto del valore della condanna, nel complessivo importo di 3.523,50 €, di cui 3.350,00 € per compensi
(800,00 € per la fase di studio, 600,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase di trattazione, 1.000,00 € per la fase decisoria), 173,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Viscolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti di e della avverso Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Nola, pubblicata il 20 novembre 2017, così provvede:
1. dichiara la contumacia della CP_3
2. accoglie parzialmente l'appello, ed in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna il a corrispondere al l'indennizzo ex art. 2041 Parte_1 CP_2
c.c. nel solo importo di 9.591,00 €, mentre condanna la a pagare al Controparte_1
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 10 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Comune appellante le spese di lite del primo grado, che si liquidano nell'importo di
3.795,00 €, di cui 3.300,00 € per compensi e 495,00 € per le spese generali di rappresentanza;
3. condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di 2.682,50 €, di cui 2.000,00 € per compenso, 300,00 € per spese generali e 382,50 e per spese vive;
4. condanna il a corrispondere al le spese del Parte_1 CP_2
processo d'appello che liquida nell'importo di 3.523,50 €, di cui 3.350,00 € per compensi, 173,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Viscolo.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 11 di 11 Parte_1 Controparte_2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del Tribunale di Nola, pubblicata il 20 novembre 2017, iscritto al n. 8/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 29 aprile 2025 e pendente
TRA il (c.f. , con sede in Piazza del Municipio n. 1, in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Vivo (c.f.
: ) - APPELLANTE - C.F._1
E la (c.f.: ), con sede in alla Via Romualdo de Controparte_1 P.IVA_2 Parte_1
Vita n. 9, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Angelo Carbone (c.f. ) - APPELLATO - C.F._2
NONCHE'
(c.f.: , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Viscolo (c.f. ) C.F._4
- APPELLATO -
E la in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Trieste al CP_3
Largo Ugo Urneri n. 1 - APPELLATA CHIAMATA IN CAUSA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
1. Con un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 25 giugno 2015, la CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola il ed
[...] Parte_1
esponendo: a) di essere una impresa edile che operava nel settore Controparte_2
dei lavori pubblici;
b) di aver eseguito, su incarico del Responsabile del V settore
OO.PP. Arch. , opere di ripristino stradale nel territorio del Comune Controparte_2
di , resesi necessarie nell'aprile 2013 per la presenza di alcuni cedimenti di Parte_1
collettori fognari e per l'occlusione di diverse grate stradali;
c) di aver eseguito tali lavori nel rispetto dei termini contrattuali, cioè dall'8 aprile al 29 aprile 2013, data quest'ultima in cui il Comune di aveva emesso il certificato di ultimazione e Parte_1
regolare esecuzione dei lavori;
d) che, nonostante ciò, il Comune non si era adoperato per l'assunzione del relativo impegno di spesa né aveva regolarizzato la copertura finanziaria;
e) che, con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20 settembre 2013, era stata inserita la cifra occorrente nel bilancio dell'anno 2013 per la copertura dell'intervento effettuato;
f) che, in data 31 dicembre 2013, erano stati emessi pareri favorevoli da parte del Responsabile del V settore per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, nonché, in pari data, anche il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso parere favorevole al riconoscimento di tale voce di debito;
g) che, nonostante i ripetuti solleciti, nessun pagamento era avvenuto in favore della ditta ricorrente.
Sulla scorta di tali deduzioni, la ricorrente agiva in giudizio chiedendo:
1) di accertare e dichiarare la riconoscibilità quale debito fuori bilancio della prestazione effettuata in favore del e, per l'effetto, condannare quest'ultimo Pt_1
al pagamento dell'importo di 10.656,55 €, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino al soddisfo;
2) in subordine, condannare l'Arch. quale funzionario Controparte_2
ordinante la spesa, al pagamento in suo favore dell'importo di 10.656,55 € oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) sempre in via subordinata, accogliere la domanda ex art. 2041 c.c. proposta nei confronti del ex art. 2900 c.c. per conto dell'Arch. Parte_1 CP_2
, e per l'effetto, condannare il al pagamento del conseguente
[...] Pt_1
indennizzo in favore dell'Arch. ; CP_2
4) in via alternativa, dichiarare e accertare l'indebito arricchimento maturato dal
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Comune ai sensi dell'art. 2041 c.; il tutto con vittoria di spese e competenze legali.
2. Con comparsa del 5 dicembre 2015, si costituiva in giudizio il Parte_1
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva
[...]
l'inammissibilità dell'azione contrattuale diretta esperita nei propri confronti,
l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria formulata dalla ditta ricorrente nonché l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
3. Con comparsa del 7 dicembre 2015, si costituiva in giudizio Controparte_2
chiedendo, in via pregiudiziale, di essere autorizzato alla chiamata in causa della CP_3
per essere da questa manlevato e garantito da ogni eventuale onere di
[...]
pagamento posto a suo carico. Nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva rigetto, chiedendo, in via gradata, di condannare l'ente comunale al pagamento di quanto dovuto alla ditta ricorrente in virtù del disposto di cui all'art. 2041 c.c.
4. Con provvedimento del 10 dicembre 2015, il Tribunale differiva la prima udienza onde consentire la chiamata in causa dell' che, tuttavia, non si CP_3
costituiva pur se regolarmente evocato in giudizio.
5. Pertanto, all'esito dell'istruzione della causa, la stessa veniva decisa con l'ordinanza impugnata con cui il Tribunale così decideva: “1) dichiara la contumacia di
2) rigetta le domande proposte nei confronti del CP_3 Controparte_1 [...]
; 3) condanna al pagamento, in favore della società Parte_1 Controparte_2
ricorrente, della somma di euro 10.656,55 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento, in favore della società Controparte_2
ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 164,00 per spese, euro
3.235,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Angelo Carbone, anticipatario;
5) condanna a tenere indenne il di tutte le somme – per capitale, Controparte_3 CP_2
accessori e spese di giudizio, poste a carico del medesimo con la presente ordinanza;
6) condanna il , ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento, in favore Parte_1
di tutte le somme, comprensive di sorta capitale ed accessori, poste Controparte_2
a carico di quest'ultimo con la presente ordinanza;
7) condanna il Parte_1
, ai sensi dell'art. 2041 c.c., al pagamento, in favore delle
[...] Controparte_2
spese del presente giudizio che liquida in euro 3.235,00 per compensi professionali,
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oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Viscolo, anticipatario”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per carenza dei suoi elementi costituitivi:
- riteneva infondata la domanda di adempimento contrattuale formulata dalla ditta ricorrente nei confronti del sul rilievo che “Nel caso che Parte_1
occupa, premesso che è incontestata l'avvenuta esecuzione dei lavori, nonché
l'urgenza, la necessità e l'utilità dell'opera eseguita (cfr. parere del Collegio dei
Revisori) non vi è dubbio che l'amministrazione avrebbe dovuto far seguire un ulteriore atto, come richiesto dalla legge ai fini della stipula di un valido contratto tra le parti, con il quale si provvedeva all'approvazione dei lavori ed alla copertura della spesa. Tale atto, tuttavia, non risulta pacificamente intervenuto, per cui alcun valido rapporto contrattuale è sorto tra il e la società ricorrente e la domanda contrattuale da Pt_1
quest'ultima proposta va rigettata”;
- rigettava, ritenendola infondata, anche la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del ai sensi dell'art. 2041 c.c., “mancando il requisito della Pt_1
sussidiarietà stante la possibilità di agire nei confronti del funzionario che ha consentito la prestazione in oggetto”; in particolare, evidenziava il Tribunale che “il privato avrebbe avuto la possibilità, come chiarito, di agire per indebito arricchimento nei confronti dell'ente locale nella sola ipotesi in cui fosse stata eseguita la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 D.Lgs. n. 267/2000, attività pacificamente non avvenuta”;
- d'altro lato, riteneva fondata la domanda di condanna formulata dalla ricorrente nei confronti di in quanto “dalla mancata Controparte_2
regolarizzazione della procedura di somma urgenza nei termini di legge, infatti, consegue il sorgere del vincolo obbligatorio solo in capo ai funzionari (o agli amministratori) che hanno ordinato i lavori” con la conseguenza che “il resistente
che ha autorizzato l'esecuzione dei lavori, va condannato al Controparte_2
pagamento, in favore della società ricorrente al pagamento della somma di euro
10.656,55 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo”;
- accoglieva, altresì, la domanda di garanzia proposta da nei Controparte_2
confronti della avendo “il primo fornito piena prova documentale circa la CP_3
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 4 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sussistenza dell'obbligo contrattualmente assunto dell'impresa assicurativa”;
- ed ancora, rigettava la domanda surrogatoria ex art. 2900 c.c. di indebito arricchimento avanzata, in via gradata, dalla società ricorrente nei confronti del poiché, nella specie, non si era verificata un'inerzia del debitore, Parte_1
avendo “il resistente proposto domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del CP_2
facendo propria la domanda a sua volta proposta da parte ricorrente Pt_1
chiedendo di essere tenuto indenne…”;
- infine, accoglieva la domanda formulata da , ai sensi dell'art. Controparte_2
2041 c.c., nei confronti del ritenendo che “nella specie l'implicito Parte_1
riconoscimento dell'utilità delle opere eseguite deriva da tutta la documentazione prodotta dalle parti sia dagli atti precedenti all'affidamento dei lavori, con i quali si evidenziava la necessità e urgenza di interventi e l'utilità dell'opera eseguita” stabilendo altresì che “In ordine alla quantificazione, appare congruo – considerata la natura della prestazione in oggetto e tenuto conto della peculiare posizione del funzionario interessato nonché di tutte le circostanze di causa – commisurare la somma oggetto di condanna in favore del suddetto funzionario all'importo posto a suo carico, comprensivo di sorta capitale ed accessori come sopra determinati.”
6. Avverso tale ordinanza, con una citazione notificata a mezzo ufficiale giudiziario il 23 dicembre 2017 ad e alla il Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
ha proposto appello affidandolo ai motivi di cui si dirà, chiedendo alla Corte
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare – ai sensi dell'art. 283
c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza del Tribunale di Nola emessa in relazione al procedimento di primo grado iscritto al n. 3984/2015 R.G. attesa la esistenza dei gravi motivi e del periculum in mora;
In accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, riformare ed annullare parzialmente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola a termine del procedimento di primo grado di cui al R.G. n. 3984/2015 – ritenere e dichiarare la inammissibilità e infondatezza della domanda proposta ex art.
2041 c.c. da contro il e per l'effetto – annullare Controparte_2 Parte_1
e riformare la condanna ai danni del al pagamento in favore di Parte_1
di tutte le somme poste a carico del medesimo;
- in via subordinata Controparte_2
qualora dovesse essere ritenuta l'ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. proposta dal contro il – accertare e dichiarare non dovuto CP_2 Parte_1
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 5 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
l'importo indicato in ordinanza a carico del e contenere lo stesso nei limiti Pt_1
dell'arricchimento dell'ente riformando la ordinanza anche per tale profilo;
condannare la società al pagamento delle spese legali del primo grado;
- condannare al CP_1
pagamento delle spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15% oltre iva
e cpa anche per questo giudizio”.
7. Si è costituito in giudizio con comparsa del 9 giugno 2018, Controparte_2
eccependo: i) l'improponibilità del gravame per l'omessa notifica dell'atto di appello alla sebbene la stessa era stata ritualmente chiamata in causa nel Controparte_4
primo grado di giudizio (restando contumace); ii) l'inammissibilità dell'atto di appello per l'assenza di motivazioni specifiche ex art. 342 c.p.c.; iii) l'infondatezza del proposto gravame e della domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, stante l'assenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
8. Si è costituita in giudizio con comparsa del 10 giugno 2018, la Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza.
9. All'udienza del 4 luglio 2018, questa Corte ha ordinato l'integrazione del contradditorio nei riguardi della onerando la parte appellante di CP_3
notificare l'atto di citazione nel rispetto dei termini a comparire e, pertanto, ha rinviato la causa all'udienza del 6 marzo 2019.
10. All'udienza del 29 aprile 2025, la Corte si è riservata per la decisione concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_3
regolarmente evocata in giudizio e non costituita.
II. Sempre in via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli odierni appellati ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Difatti,
l'appello si presenta sufficientemente specifico ed idoneo a delimitare il thema decidendum e ad evidenziare i vizi logici della motivazione che, a dire dell'appellante, potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata nei termini richiesti.
III. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto solo in parte
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secondo quanto di seguito si dirà.
IV. Con il primo ed il secondo motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi, l'appellante contesta l'ordinanza impugnata nella parte in cui è stata accolta la domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. formulata dal nei suoi confronti con conseguente sua CP_2
condanna al pagamento dell'indennizzo a favore del primo.
In particolare, l'appellante sostiene che: a) l'ordinanza è affetta da “assoluta insufficienza, erroneità, carenza ed incomprensibilità della motivazione in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c.”, non avendo il primo Giudice espresso il procedimento logico giuridico posto a sostegno dell'accoglimento di tale domanda, obliterando che, ai fini dell'accoglimento di una tale domanda nei confronti di un ente pubblico, occorreva il riconoscimento espresso o tacito dell'utilitas da parte del medesimo ente arricchito;
b)
l'ordinanza è contraddittoria ed insufficiente nella parte in cui il primo Giudice ha condannato il al pagamento in favore del “di tutte le somme, Pt_1 CP_2
comprensive di sorte capitale ed accessori”, senza considerare che l'indennità prevista dagli artt. 2041 c.c. e 194 Tuel doveva essere determinata sulla base della diminuzione patrimoniale subita dall'impoverito, ma nei limiti dell'arricchimento effettivo dell'ente,
e dunque, senza comprendere il c.d. “utile di impresa”.
Tali motivi sono parzialmente fondati.
Il Tribunale aveva motivato l'accoglimento di tale domanda sostenendo che
“l'implicito riconoscimento dell'utilità delle opere eseguite deriva da tutta la documentazione prodotta dalle parti sia dagli atti precedenti all'affidamento dei lavori, con i quali si evidenziava la necessità e urgenza di interventi e l'utilità dell'opera”.
A giudizio della Corte, la motivazione adottata dal Tribunale non risulta affetta da vizi di motivazione, né può essere accolta la critica dell'appellante secondo cui, al fine dell'accoglimento della citata domanda, occorreva il riconoscimento espresso o tacito dell'utilità dell'opera e/o dei lavori eseguiti da parte del Pt_1
Difatti, “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art.
2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 7 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (così, Cass.
14739/2024; Cass. 11209/2019; Cass. s.u. 10798/2015).
Ebbene, nella specie, l'esame delle prove acquisite nel corso del processo consente di affermare con tranquillità, come correttamente rilevato dal primo Giudice, che l'Ente comunale sia stato l'unico soggetto ad avvantaggiarsi delle prestazioni professionali rese dalla dando così luogo ad un ingiustificato Controparte_1
arricchimento nei confronti del funzionario che aveva autorizzato dette lavorazioni e che era stato condannato a rifondere il corrispettivo alla ditta esecutrice dei lavori.
Infatti, come si legge nella “Proposta di Deliberazioni Consiglio Comunale” (doc.
n. 10 fasc. attoreo del primo grado), i lavori edili e stradali commissionati alla CP_1
erano indispensabili “per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e
[...]
salvaguardare l'Ente a fronte di determinate azioni che il privato avrebbe potuto attivare per far valere i suoi diritti”, tanto è vero che anche il Collegio dei Revisori, in data 31 dicembre 2013, aveva espresso parere favorevole alla proposta fatta dall'Arch.
confermando, per l'appunto, che “a) che gli interventi erano urgenti e CP_2
necessari al fine di ripristinare i collettori fognari interessati dai cedimenti per tutelare la privata e pubblica incolumità; b) la dimostrazione circa l'utilità per l'ente prodotto dalla fornitura e/o prestazione” (doc. n. 11 fasc. attoreo del primo grado).
A tanto, va poi aggiunto che il appellante non ha minimamente provato, Pt_1
né allegato, che l'arricchimento non fu voluto o fu imposto, poiché non vi è nessuna delibera da cui risulta che esso aveva diffidato il dall'affidamento dei lavori alla CP_2
ditta né tantomeno può ritenersi che tale arricchimento fosse Controparte_1
inconsapevole, posto che dalla documentazione in atti (non contestata) risulta chiaramente la necessità e l'urgenza per l'ente comunale di effettuare i lavori di ripristino dei collettori fognari e delle grate stradali eseguiti dalla Controparte_1
Va, invece, accolta la censura del appellante, secondo cui il quantum Pt_1
dell'indennizzo a cui esso era stato condannato doveva essere contenuto nei soli limiti dell'arricchimento di cui esso era stato beneficiario, al netto, pertanto, dell'utile d'impresa, che, pur non quantificato dal viene di regola quantificato Pt_1
nell'importo del 10% del valore dei lavori, o meglio, del corrispettivo percepito dall'impresa esecutrice dei lavori, e cioè nell'importo di 1.065,00 €, che, pertanto, vanno detratti dalla somma di 10.656,55 € che il o la sua assicurazione ha CP_2
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 8 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dovuto versare alla (cfr.C. Cost. n. 446/1995; Cass. 21138/2024; Cass. Controparte_1
20884/2018; Cass. 11446/2017). Ne consegue che il appellante è tenuto a Pt_1
versare al , ai sensi dell'art. 2041 c.c., il solo importo di 9.591,00 €. CP_2
Né può obiettarsi che tale decurtazione non era stata eccepita dal nel Pt_1
primo grado del giudizio, rappresentando essa un criterio di quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
V. Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, che appaiono connessi,
l'appellante contesta: a) che il Tribunale, a seguito dell'accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. proposta dal nei suoi confronti, l'abbia illegittimamente CP_2
condannato alle spese in favore del primo, sebbene il primo Giudice non abbia invece provveduto, per il rigetto della domanda proposta dalla nei suoi confronti, CP_1
alla condanna della società al pagamento delle spese di lite in suo favore (operando una sorta di compensazione tacita); b) che il Tribunale abbia errato nel non condannare alle spese la sebbene abbia rigettato la domanda da questa CP_1
proposta nei suoi confronti.
Il terzo motivo è infondato, mentre è fondato il quarto.
I due motivi di gravame, posti in connessione dall'appellante, sono in verità del tutto autonomi. Difatti, essi attengono a domande distinte proposte da parti differenti nei confronti di soggetti differenti sicché è del tutto improprio parlare di compensazione: la prima riguarda(va) la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dal nei confronti del che è stata accolta, e pertanto, correttamente il CP_2 Pt_1
primo Giudice ha condannato il a rifondere le spese di giudizio a Parte_1
favore del;
la seconda, invece, riguarda(va) la domanda di adempimento CP_2
contrattuale proposta dalla nei confronti del a fronte di un contratto CP_1 Pt_1
non supportato da impegni di spesa, sicché essa correttamente è stata rigettata dal
Tribunale, che però ha poi erroneamente omesso di condannare la società al pagamento delle spese di lite a favore del Pt_1
Ne consegue che la società va condannata a pagare le spese di lite del primo grado a favore del , che si liquidano, sulla base del D.M. n. Parte_1
55/2014 e tenuto conto del petitum, nell'importo di 3.795,00 €, di cui 3.300,00 € per compensi (700,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 1.000,00 € per la fase di trattazione/istruzione e 1.100,00 € per la fase decisoria) e 495,00 € per le
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 9 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
spese generali di rappresentanza.
VI. In definitiva, l'appello va accolto solo parzialmente, ed in riforma dell'ordinanza impugnata, il va condannato a corrispondere al Parte_1
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. nel solo importo di 9.591,00 €, mentre risultando CP_2
vittorioso nei rapporti con la quest'ultima va condannata a pagargli le CP_1 CP_1
spese di lite del primo grado, che si liquidano nell'importo di 3.795,00 €, di cui
3.300,00 € per compensi e 495,00 € per le spese generali di rappresentanza.
VII. Le spese d'appello seguono la soccombenza, per cui sia la va CP_1
condannata a rifondere tali spese al , nell'importo determinato, Parte_1
sulla base del valore delle spese di lite del primo grado a cui la società è stata condannata e considerati i parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del
Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 5.200,01 € ed 26.000,00 € - in complessivi 2.682,50 €, di cui 2.000,00 € per compenso (400,00 € per la fase di studio, 400,00 € per la fase introduttiva, 500,00
€ per la fase di trattazione, e 700,00 € per la fase decisoria),300,00 € per spese generali e 382,50 € per spese vive (c.u. e bollo); invece, il va ritenuto comunque Pt_1
soccombente anche in appello nei confronti del , sia pure per il minor importo CP_2
di 9.591,00 €, sicché esso va condannato a rifondere a quest'ultimo anche le spese dell'appello che si liquidano, sempre in base al citato d.m. e tenuto conto del valore della condanna, nel complessivo importo di 3.523,50 €, di cui 3.350,00 € per compensi
(800,00 € per la fase di studio, 600,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase di trattazione, 1.000,00 € per la fase decisoria), 173,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Viscolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal nei confronti di e della avverso Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis del Tribunale di Nola, pubblicata il 20 novembre 2017, così provvede:
1. dichiara la contumacia della CP_3
2. accoglie parzialmente l'appello, ed in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna il a corrispondere al l'indennizzo ex art. 2041 Parte_1 CP_2
c.c. nel solo importo di 9.591,00 €, mentre condanna la a pagare al Controparte_1
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 10 di 11 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Comune appellante le spese di lite del primo grado, che si liquidano nell'importo di
3.795,00 €, di cui 3.300,00 € per compensi e 495,00 € per le spese generali di rappresentanza;
3. condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di 2.682,50 €, di cui 2.000,00 € per compenso, 300,00 € per spese generali e 382,50 e per spese vive;
4. condanna il a corrispondere al le spese del Parte_1 CP_2
processo d'appello che liquida nell'importo di 3.523,50 €, di cui 3.350,00 € per compensi, 173,50 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, con distrazione a favore dell'avv. Vincenzo Viscolo.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
Proc. n.8/2018 r.g.a.c.c. c. +2 Pag. 11 di 11 Parte_1 Controparte_2