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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/09/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOZUPONE Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE EUGENIO e dell'avv. in autotutela, elettivamente domiciliato in Parte_1 CORSO A. DIAZ, N. 49, 47121 FORLI' presso il difensore avv. LOZUPONE GIUSEPPE
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOZUPONE Parte_2 C.F._2 GIUSEPPE EUGENIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO A. Parte_1 DIAZ, N. 49, 47121 FORLI' presso il difensore avv. LOZUPONE GIUSEPPE EUGENIO LILIANA MAZZONI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOZUPONE C.F._3 GIUSEPPE EUGENIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO A. Parte_1 DIAZ, N. 49, 47121 FORLI' presso il difensore avv. LOZUPONE GIUSEPPE EUGENIO
ATTORI – RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e dell'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, N. 1, 20122 MILANO presso il difensore avv. MALAVASI MANUELA
CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione orale ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c., tenutasi in presenza, del 10.09.2025 ed, in particolare:
- parte attrice, e IA NI, come da note conclusive Parte_1 Parte_2 autorizzate depositate in data 4.09.2025 ovvero “Voglia l'On.le Tribunale di Forlì adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento della presente domanda: - In via principale, nel merito: PREVIO ACCERTAMENTO della violazione degli obblighi informativi ex art. 21 T.U.I.F. e della normativa regolamentare in vigore all'atto della vendita (Reg.ti 11522/98, 16190/07, 16191/07), ed in particolare della violazione dell'art. 28 Regolamento Consob, circa l'omessa informazione da parte della Banca convenuta in relazione alle caratteristiche dei titoli azionari di Controparte_2
pagina 1 di 17 NDRE la incorporante alla restituzione delle somme investite Controparte_3 dagli attori nei titoli emessi da per un totale di € 25.000,00, a titolo di danno Controparte_2 emergente, oltre ad € 25.000,00, quale lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Anche in via gradata: NDRE la incorporante al pagamento in favore Controparte_3 delle attrici di un importo equitativamente determinato a titolo di perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria (art. 1226 c.c.). Il tutto, oltre spese, anche di mediazione e competenze della presente procedura giudiziale, oltre spese generali forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. • In via istruttoria. Parti attrici richiamano le produzioni documentali in atti, vale a dire i documenti da 1 a 14 allegati all'atto di citazione 15/05/2024 introduttivo del presente giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da note conclusive autorizzate Controparte_1 depositate in data 1.08.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: − in via pregiudiziale: (a) accertare e dichiarare l'inaccoglibilità e l'inammissibilità della domanda avversaria di restituzione delle somme oggetto di investimento;
(b) in subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 164 c.p.c.; − nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte;
− in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e, per l'effetto, condannare le Attrici a restituire alla (i) gli importi eventualmente percepiti per la vendita delle azioni CP_4 [...]
di cui sono in possesso e dei relativi n.
5.252 warrant;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni CP_3
di cui sono in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di Controparte_3 causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca); − in via istruttoria, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § II.F della comparsa di risposta). Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e IA NI Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi di deceduto in data 12.07.2016 (di seguito anche solo clienti e/o Per_1 investitori) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale Controparte_1 incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale Controparte_5
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 10.09.2025. Preliminarmente, previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa e deducendo che l'operazione di investimento in azioni nell'anno 2012 da parte del cliente era CP_6 Per_1 stata sollecitata dalla banca e posta come condizione necessaria per l'ottenimento di un mutuo chirografario richiesto dallo stesso investitore, parte attrice lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare i clienti circa la natura degli investimenti eseguiti e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza e appropriatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura dei clienti in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari in realtà illiquidi, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto dall'investitore, quale “cliente al dettaglio”, in relazione pagina 2 di 17 all'operazione di investimento posta in essere individualmente da per l'importo di euro Per_1 25.000,00, con l'intermediazione della banca, sul proprio dossier titoli n. 005/3119954. Per tutte le predette ragioni, parte attrice, dando atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda in forza del procedimento di mediazione preventivamente instaurato tra le parti, domandava il previo accertamento della violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario, previsti dalla disciplina di settore, con conseguente condanna di
[...]
alla restituzione della somma investita per euro 25.000,00, a titolo di danno emergente, Controparte_1 oltre ad euro 25.000,00, quale lucro cessante, stante il sostanziale azzeramento del valore delle azioni
, in favore degli investitori, in qualità di eredi di oltre rivalutazione monetaria ed CP_6 Per_1 interessi;
salvo diverse somme ritenute di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese di lite, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.07.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto Controparte_1 delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. In via preliminare, parte convenuta eccepiva l'inaccoglibilità e l'inammissibilità della domanda di restituzione del capitale investito pari ad euro 25.000,00, nonché la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 3, e art. 164 c.p.c.; inoltre, sempre preliminarmente eccepiva in ogni caso l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, tanto quinquennale, quanto decennale, delle domande attoree relative all'ordine di acquisto di n.
1.300 azioni impartito direttamente dall'investitore in data 23.02.2012. Per_1 Nel merito, parte convenuta affermava e documentava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, deducendo la liquidità delle azioni intermediate e dando anche atto della corretta profilatura del cliente, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita allo stesso investitore al momento dell'operazione di acquisto di azioni . Pertanto, parte Per_1 CP_6 convenuta deduceva che il cliente / investitore era stato messo all'epoca Controparte_1 dell'operazione di investimento nelle condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni , previa adeguata ed idonea informativa e che lo stesso CP_6 avesse, dunque, consapevolmente deciso di procedere agli investimenti azionari per cui è causa;
eccependo la carenza di prova in ordine al nesso di causalità tra le presunte carenze informative e la perdita economica lamentata dagli eredi di In via subordinata, parte convenuta richiamava Per_1 la necessaria applicazione nel caso di specie dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. e contestava comunque anche l'erronea quantificazione del preteso risarcimento del danno domandato dalla controparte. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22.07.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice ex officio mutava il rito in semplificato di cognizione e fissava udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281 duodecies c.p.c.. All'udienza del 31.10.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto;
all'esito di ampia ed approfondita discussione orale in cui parte attrice ha specificamente contestato e preso posizione in relazione alle eccezioni e alle difese svolte da parte convenuta in comparsa di costituzione, il giudice, verificato l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza in presenza del 10.09.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di brevi note conclusive e dando atto della prosecuzione dell'assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in base al predisposto piano di gestione dell'arretrato. pagina 3 di 17 All'udienza del 10.09.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
***
Le domande attoree proposte in via principale dai clienti / investitori Parte_1 e IA NI, in qualità di eredi di sono sostanzialmente fondate sia Parte_2 Per_1 con riferimento all'accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario al momento dell'acquisto di n.
1.300 azioni , Controparte_5 CP_6 sia con riferimento alle conseguenti e necessarie obbligazioni restitutorie e risarcitorie;
dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
1. In merito alle questioni pregiudiziali e/o preliminari in rito e di merito sollevate nell'ambito della presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte dagli odierni attori, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 deve ritenersi ritualmente avverata, come da verbale di incontro, innanzi all'organismo di mediazione istituito presso Camera di Commercio della Romagna, con esito negativo, offerto in comunicazione, peraltro in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 31.10.2024 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice), avendo ad oggetto la presente causa la specifica materia dei contratti finanziari. 1.2 Sempre preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di nullità della citazione per assoluta indeterminatezza del petitum sollevata da parte convenuta non può trovare accoglimento in base alla complessiva analisi dell'atto introduttivo depositato da parte attrice ed in forza del generale potere / dovere del giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c. di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda e degli elementi di fatto allegati dalla parte, fermo restando che “il limite al potere di interpretazione della domanda del giudice del merito è rappresentato dal rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (cfr. Cass. n. 13945 del 3.08.2012). Ancora a tal proposito, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la nullità della citazione non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 16517 del 12.06.2023), potendo il giudice di fatto valutare la determinatezza dell'atto nel suo complesso con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati e dovendo lo stesso dichiararne la nullità in caso di omissione o di assoluta incertezza. Inoltre, un ulteriore e condivisibile orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché, sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass. S.U. n. 8077 del 22.05.2012). Ciò non si ritiene integrato nel caso di specie, in cui non vi è assoluta incertezza nell'esposizione dei fatti ed, in ogni caso, alla luce del potere giudiziale di qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c., le pretese economiche, in forza dell'inadempimento informativo pagina 4 di 17 imputabile all'intermediario finanziario, azionate da parte attrice risultano determinate ed in ogni caso determinabili nell'ambito della dinamica processuale, non ravvisandosi gli estremi per dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.. Non limitandosi alla formulazione letterale delle conclusioni rassegnate dalla parte, emerge la chiara allegazione fattuale relativa all'esistenza di un rapporto di intermediazione finanziaria tra il cliente / investitore nelle more deceduto, e la ed ad un Per_1 Controparte_5 preteso inadempimento informativo – di natura contrattuale - posto in essere da quest'ultimo all'atto dell'acquisto delle azioni , come già contestato all'odierna convenuta anche in via CP_6 stragiudiziale (cfr. doc. n. 10 parte attrice). Inoltre, sempre alla luce della complessiva lettura dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, emerge la manifesta volontà della medesima parte, nelle persone degli eredi e IA Parte_1 Parte_2 NI, ancora residenti in Forlì, di ottenere il relativo risarcimento del danno subito a causa dell'azzeramento di valore del titolo azionario (n.
1.300 azioni al prezzo complessivo di CP_6 euro 25.000,00 in data 23.02.2012) acquistato dal cliente / investitore, sul proprio dossier titoli n. 005/3119954, nonché emesso ed intermediato dalla banca (cfr. doc. nn. 3, 5, 6 e 8-11 parte attrice), eventualmente anche sottoforma di compensazione con il controcredito costituito dalle somme ancora da rimborsare alla medesima banca a titolo di mutuo chirografario ottenuto per il complessivo importo mutuato pari ad euro 50.000,00 sempre nel mese di febbraio 2012 dalla società Alea s.r.l., di cui lo stesso era socio e sostanziale titolare. In tal senso, fatta salva ogni valutazione in merito alla Per_1 fondatezza delle pretese economiche attoree, si deve altresì valorizzare la inequivoca terminologia utilizzata da parte attrice nel corpo dell'atto di citazione per definire le poste di danno lamentate. 1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso l'azione in concreto proposta dagli eredi dell'originario investitore, defunto in data 12.07.2016 (cfr. doc. n. 7 parte attrice), - qualificabile in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata e trasparente informazione al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto e di conseguente risarcimento del danno subito, a titolo sia di danno emergente che di lucro cessante (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione) – non può certamente ritenersi prescritta, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alla fattispecie di responsabilità contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale. Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita pagina 5 di 17 dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024). In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022). Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio mediante notifica dell'atto di citazione perfezionatasi nei confronti di parte convenuta in Controparte_1 data 15.05.2024, il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni acquistate in data 23.02.2012 ovvero, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo all'investitore / danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. nn. 5 e 8 parte attrice e doc. n. 7 parte convenuta) – non era certamente di per sé ancora scaduto. Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione dell'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento del danno fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con l'inoltro in via stragiudiziale della comunicazione ricevuta dalla banca in data 4.08.2017 – circostanza fattuale documentata in atti e non specificamente contestata -, contenente l'espressa richiesta di ritenere compensato il credito vantato nei confronti dell'intermediario in relazione all'azzeramento del valore dell'investimento in azioni con il controcredito vantato dall'odierna parte convenuta a titolo CP_6 di saldo residuo del contratto di mutuo chirografario concesso nel mese di febbraio 2012 alla società Alea s.r.l., di cui il cliente / investitore era socio e titolare (cfr. doc. n. 9 parte attrice e Cass. n. 24913 del 18.08.2022 e Cass. n. 24054 del 25.11.2015), nonché successive lettere di messa in mora (cfr. doc. nn. 10 e 11 parte attrice); quanto con la proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria, avviata con istanza del 16.02.2024 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice). In ragione dell'accoglimento delle predette domande di natura contrattuale – come meglio si dirà nei successivi paragrafi di motivazione -, restano senza dubbio ivi assorbite, le ulteriori eccezioni di prescrizione sollevate da parte convenuta in relazione a qualsivoglia domanda a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale. 1.4 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione da entrambe le parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ex art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti contrattuali intercorsi tra il cliente / investitore Per_1
– cui sono succeduti gli eredi e IA NI, odierne parti
[...] Parte_1 Parte_2 attrici - e la , di cui il primo era cliente sia in proprio che indirettamente Controparte_5 con riferimento alla società di cui era socio, Alea s.r.l.. In particolare e soprattutto per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, lo stesso cliente / investitore risultava titolare del dossier titoli n. 005/3119954, attualmente intestato agli eredi e IA NI, su cui nel corso degli anni risultano essere state Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 17 acquistate e custodite unicamente le azioni per cui è causa (cfr. doc. nn. Controparte_5 5 e 8 parte attrice e doc. n. 7 parte convenuta).
infatti, acquistava in data 23.02.2012, tramite sottoscrizione del relativo ordine di acquisto Per_1
– “operazione direttamente impartita dal cliente” -, n.
1.300 azioni Controparte_5 emesse dalla banca, in contropartita diretta, al costo unitario di euro 19,23 ovvero per un controvalore complessivo (commissioni comprese pari a zero) di euro 24.999,00 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta e doc. n. 3 parte attrice); inoltre, nel corso del rapporto, in data 24.04.2015 incassavano dividendi in natura, ricevendo gratuitamente n. 13 ulteriori azioni, nonché ricevendo dividendi in denaro lordi pari a complessivi euro 468,00, in data 9.05.2012, 14.12.2012 e 14.05.2014 (cfr. doc. nn. 7, 11 e 12 parte convenuta); complessivamente quindi n. 1313 azioni , divenute, successivamente, alla data CP_6 del 31.12.2023 n. 91 azioni , per una quota complessiva apri ad euro 91,00 (cfr. Controparte_1 doc. n. 8 parte attrice). Per completezza espositiva, si osserva altresì che e IA Parte_1 Parte_2 NI, a seguito del decesso dell'originario investitore proseguendo nel corso del Per_1 rapporto di investimento, non hanno esercitato il proprio diritto di aderire all'offerta pubblica di acquisto lanciata da Credit Agricole Cariparma avente ad oggetto proprio le azioni ordinarie di
[...]
con “CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria Controparte_5 quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” (cfr. doc. nn. 13 e 14 parte convenuta). Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato “alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente Parte_3 in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Parte_3 Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_3 internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. doc. n. 13 parte convenuta). Inoltre, sempre sul piano documentale, si rileva come, nel corso della predetta e unica operazione di investimento finanziario, il cliente / investitore abbia sottoscritto – senza sollevare, né stragiudizialmente né nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione e/o formale disconoscimento delle firme ivi apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, il correlato questionario FI, nonché il profilo finanziario di adeguatezza e l'attestazione classificazione FI in data 14.02.2012 (cfr. doc. n. 3 parte attrice e doc. n. 3 parte convenuta), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio “alto”, sebbene non pagina 7 di 17 risulti che il predetto investitore avesse già in precedenza acquistato titoli azionari, né tantomeno azioni
. Controparte_5 È, altresì, documentato in atti che l'operazione di investimento in azioni Controparte_5
come da conferma d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli impartiti direttamente dal
[...] cliente espressamente riporta che l'operazione è autorizzata dal cliente “nonostante sia Per_1 stato preventivamente informato che presenta un conflitto d'interesse per titolo emesso dalla banca” ed “eseguita in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati”, con mercato di riferimento indicato in “FRM Fuori Mercato” (cfr. doc. n. 1 parte convenuta). Parimenti costituiscono fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di nell'anno 2018, anche a seguito delle Controparte_7 verifiche ispettive condotte dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio (cfr. doc. nn.
8-14 parte attrice e doc. nn. 13 e 14 parte convenuta). In ultima analisi, si evidenzia un'ulteriore circostanza fattuale non specificamente contestata da parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per cui erano stati assegnati agli odierni attori, che poi non hanno aderito all'OPA lanciata dalla banca incorporante Credit Agricole Cariparma entro la scadenza prevista, n. 5.252 warrant, all'interno del dossier titoli n. 005/3119954, che tutt'ora presenta n. 91 azioni (cfr. doc. n. 6 parte convenuta e doc. n. 8 parte attrice). Controparte_1
2. In merito alla domanda di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione all'investimento finanziario in azioni
[...]
e di condanna al risarcimento dei danni subiti dall'investitore Controparte_5 Ciò doverosamente ricostruito in fatto, la domanda attorea è sul punto senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario
[...]
all'atto dell'esecuzione dell'ordine di acquisto di n.
1.300 azioni proprie da Controparte_5 parte del cliente / investitore come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti Per_1 interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito. 2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_8 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di pagina 8 di 17 investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_8 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017). Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto pagina 9 di 17 contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021).
2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte contrattuale del proprio diritto di credito – ovvero i rapporti negoziali di intermediazione finanziaria intrattenuti dal de cuius con la banca e la documentazione Per_1 bancaria attestante l'intervenuto acquisto di n.
1.300 azioni della in in Controparte_5 data 23.02.2012 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta) - e ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata. Diversamente parte convenuta ora , non ha Controparte_5 Controparte_1 altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati. In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti dell'originario investitore anche di un formale servizio di consulenza, nonché alla pretesa sollecitazione che sarebbe stata posta in essere dalla banca (cfr. doc. n. 5 parte attrice) – circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è già nella specie l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di Controparte_5 agli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario CP_8 finanziario, nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data 14.02.2012 (cfr. doc. n. 3 parte attrice e doc. n. 3 parte Per_1 convenuta) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta - ovvero al momento dell'acquisto delle complessive 1.300 azioni da parte del cliente al dettaglio / investitore Controparte_5 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 parte convenuta e doc. n. 5 parte attrice), l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni Controparte_5
proprio sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo.
[...] Ciò non può dirsi avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale contenuta nella sola ricevuta dell'ordine impartito dal cliente per cui l'operazione viene “eseguita in contropartita diretta, fuori dai mercati regolamentati” e “FRM Fuori Mercato” (cfr. doc. n. 1 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto delle azioni intermediate dalla banca e al reale ed effettivo grado di rischio delle stesse, in quanto negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore appunto in contropartita diretta.
pagina 10 di 17 Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito al cliente al dettaglio, seppur con profilo di rischio indicato come “alto”, ma che non risulta essere stato titolare di altri titoli azionari, di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento posta in essere e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire il predetto ordine di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle n.
1.300 azioni per cui è causa. Controparte_5 Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta). Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate in concreto dalla banca – banca che senza dubbio ha, invece, adeguatamente assolto al proprio ulteriore onere informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. n. 1 parte attrice) e che con l'apposizione della dicitura “operaz. eseguita in contropartita diretta, fuori dai mercati regolamentati” non poteva che essere a conoscenza della sostanziale illiquidità dei titoli azionari in questione - né la copia sottoscritta dall'investitore del “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 14.02.2012 (cfr. doc. n. 3 parte convenuta), né le copie dei relativi questionari e attestazioni FI (cfr. doc. n. 3 parte attrice), né tantomeno gli ordini di acquisto direttamente impartiti sì direttamente dal cliente / investitore e le relative note informative, prodotte in atti (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte convenuta). Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista / sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 3 parte convenuta pag. 6). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da Controparte_5 non risulta fornita dalla conferma d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli azionari
[...] impartito direttamente dal cliente in data 23.02.2012, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . Controparte_5 Una tale puntuale operatività non è di fatto comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio alto, come nella specie definito dalla stessa in sede di profilatura del cliente, esclusivamente sulla base delle Controparte_5 sintetiche indicazioni testuali ivi contenute ed in precedenza già riportate testualmente. Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dall'investitore, di pagina 11 di 17 autorizzazione dell'operazione di acquisto di azioni nonostante la Controparte_5 preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse e “FRM Fuori Mercato”, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione della concreta natura e rischiosità in concreto dei titoli azionari, al fine di rendere il cliente al dettaglio / investitore realmente consapevole ed informato. Per altro verso, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la Controparte_1 natura liquida delle azioni al momento dell'acquisto da parte Controparte_5 dell'investitore in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte dell'originaria indicazione Per_1 testuale da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, di eseguire la specifica operazione “in contropartita diretta, fuori dai mercati regolamentati”. Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse emesse ed intermediate solo dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro, dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro argomentato dalla consulenza Controparte_5 tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta). In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in Controparte_5 quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato i clienti, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – ovviamente nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. Informazioni che non sono entrate tempestivamente e utilmente nella sfera di conoscenza dell'originario investitore alla data di conclusione dell'operazione di investimento azionario, ma probabilmente solo al successivo verificarsi della perdita pressoché totale di valore delle azioni acquistate. CP_6 In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito CP_8 dell'attività ispettiva espletata nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_8 Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di compiuta e trasparente informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni
, è poi il questionario FI redatto con riferimento al cliente al dettaglio Controparte_5 ad opera dell'intermediario finanziario, nonché la relativa attestazione del 14.02.2012 (cfr. doc. n. 3 parte convenuta), che, per loro stessa natura, non contengono informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituiscono adempimenti necessari da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. pagina 12 di 17 Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte convenuta nell'ambito del presente giudizio contenzioso non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento alla Controparte_5 specifica operazione di investimento in azioni conclusa da in data 23.02.2012 CP_6 Per_1 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta). In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della accertata carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste in materia di intermediazione finanziaria, restando ivi assorbite le ulteriori ed eventuali questioni sollevate e le domande subordinate proposte dagli eredi del cliente / investitore. In un tale contesto fattuale, peraltro, risulta comunque superfluo un eventuale accertamento in merito alla pretesa sollecitazione che sarebbe stata posta in essere dall'intermediario finanziario per cui l'acquisto di azioni sarebbe stato condizione necessaria per l'ottenimento del mutuo CP_6 chirografario da parte della società Alea s.r.l. di proprietà dello stesso investitore - Per_1 circostanza che in ogni caso non può ritenersi provata in maniera adeguata unicamente sulla base del documento prodotto da parte attrice, da cui si evince una connessione tra le operazioni in corso di esecuzione, ma non già in termini di condizione essenziale all'epoca della conclusione dei rispettivi contratti tra le parti contraenti (cfr. doc. n. 6 parte attrice).
3. In merito alla domanda attorea qualificata in termini di risarcimento danni. Onere prova e concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Quantificazione del danno. Restituzione delle azioni ancora in possesso degli eredi del cliente / investitore che non ha aderito all'OPA scaduta Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 Controparte_1 del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, in ordine alla specifica natura, CP_8 ai rischi concreti dell'investimento e alle specifiche modalità di scambio delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande risarcitorie proposte da parte attrice, unitamente alle eccezioni sollevate dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012). In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale. Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, pagina 13 di 17 nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento (cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023). In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte convenuta, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). 3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'odierna parte attrice, la sussistenza di un danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, nonché la relativa quantificazione ricavabile dall'importo investito in linea capitale pari ad euro 24.999,00, detratto quanto utilmente incassato dal cliente / investitore nelle more del rapporto, oltre rivalutazione ed interessi, sono provate in modo idoneo, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente Controparte_5 e del sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto che nell'ambito del
[...] presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte del cliente non adeguatamente informato in ordine alla natura e alla rischiosità dei titoli Per_1 azionari intermediati, in data 23.02.2012 di complessive 1.300 azioni al Controparte_5 prezzo unitario di euro 19,23 per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso, comprensivo di commissioni comunque pari a zero, versato all'intermediario finanziario pari ad euro 24.999,00, sia il successivo acquisto a titolo gratuito, quali dividendi in natura, di n. 13 ulteriori azioni;
quindi, per un totale complessivo di 1.313 azioni , in possesso dell'investitore, alla data Controparte_5 di perdita di valore quasi integrale. (cfr. doc. nn. 1, 2, 6 e 11 parte convenuta). Dall'altro lato, sempre ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo. In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa alla mancata adesione degli eredi dell'investitore all'offerta pubblica di acquisto delle azioni
[...]
scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli Controparte_5 azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi pagina 14 di 17 meglio indicati e non specificamente contestati da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 21), quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA, parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza oltre al corrispettivo c.d. differito, come confermato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021 (cfr. doc. nn. 13 e 14 parte convenuta e Controparte_1 doc. n. 8 parte attrice). Per altro verso, parimenti da considerare a tale specifico proposito è l'incidenza causale dell'ulteriore comportamento del cliente / investitore in relazione alla produzione dell'evento dannoso ovvero dell'incasso da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di dividendi in denaro per complessivi euro 468,00 (cfr. doc. n. 12 parte convenuta – circostanza parimenti non in contestazione). In ultima analisi e in accoglimento della richiesta di parte convenuta, al fine di garantire massimamente il principio generale dell'esatto e non superiore reintegro del pregiudizio cagionato, si deve richiamare poi l'ulteriore previsione disciplinata dalla stessa offerta pubblico d'acquisto lanciata da Credit Agricole Cariparma per cui, in caso mancata adesione – come avvenuto nel caso di specie -, i destinatari della stessa manterranno la titolarità sia delle azioni non apportate all'OPA, sia dei relativi warrant, convertibili nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento di nuove azioni dell'offerente Credit Agricole Cariparma. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, occorre rilevare come, a fronte della puntuale allegazione probatoria della banca / intermediario finanziario in ordine all'effettiva presenza nei dossier titoli intestati agli odierni ricorrenti, ancora, di n. 91 azioni per un valore complessivo pari ad euro Controparte_1 91,00 in data 31.12.2023, l'odierna parte attrice non abbia contestato una tale circostanza fattuale in maniera specifica e soprattutto non abbia al contrario provato di essersi attivata nel senso di vendere a terzi e/o di restituire a parte convenuta gli strumenti finanziari, ancora eventualmente presenti nel proprio dossier titoli, inerenti all'operazione di investimento azionario per cui è causa. Alla luce del contesto fattuale sopra descritto ed in ragione della documentazione offerta in comunicazione, nella specie, può ritenersi sostanzialmente impossibile anche in futuro il recupero di valore residuo dei titoli azionari per cui è causa, che quindi devono essere restituiti all'emittente, al fine di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito (cfr. Cass. n. 14178 del 5.05.2022, nonché Cass. n. 23450 del 26.10.2020). Pertanto, in conseguenza del disposto risarcimento del danno a tacitazione delle pretese economiche degli eredi del cliente / investitore nei confronti dell'intermediario finanziario, la stessa Per_1 parte attrice deve restituire quanto ancora in proprio possesso di inerente all'acquisto delle azioni
[...]
oggetto del presente giudizio. Controparte_5 In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dai clienti / investitori e IA NI, Parte_1 Parte_2 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario è fondata e può trovare accoglimento in relazione alla somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente devalutata al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022). 3.3 Inoltre, parimenti fondata è l'ulteriore domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute dai clienti / investitori per l'instaurazione del procedimento stragiudiziale di mediazione obbligatoria (cfr. doc. nn. 1, 2 e 4 parte attrice), al fine di far accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario convenuto e la conseguente obbligazione di risarcimento del danno subito, nonché in ogni caso di assolvere alla condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010. Come noto, a tal proposito la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. pagina 15 di 17 Cass. S.U. n. 16990 del 10.07.2017 e successive conformi Cass. n. 2644 del 02.02.2018 e Cass. n. 24481 del 04.11.2020). Per tutte le ragioni di precedenza accertate, anche le spese stragiudiziali documentate e sopportate dagli odierni attori in ragione dell'instaurato procedimento di mediazione obbligatoria sono certamente conseguenziali e caratterizzate da uno stringente nesso di causalità con la condotta gravemente inadempiente imputabile all'intermediario finanziario in relazione Controparte_5 all'operazione di investimento azionario per cui è causa, tenuto conto del tentativo dell'odierna parte attrice di evitare in tal maniera il presente giudizio contenzioso, reso poi necessario dalla mancata volontaria adesione di nella predetta sede. Controparte_1
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi in relazione alla fase di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per la fase decisoria, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; nulla per la fase istruttoria che di fatto non si è svolta, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del rinvio per precisazione delle conclusioni nell'ambito della prima udienza di comparizione;
in ragione del valore della causa ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte convenuta in relazione alle domande proposte da parte attrice e riqualificate ex officio Controparte_1 dal giudice, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1189/2024; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice, e IA Parte_1 Parte_2
NI, nei confronti di parte convenuta, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in Controparte_5 Controparte_1
nell'ambito dell'operazione di acquisto di azioni proprie dell'intermediario finanziario
[...] da parte del cliente / investitore in data 23.02.2012, cui sono succeduti gli eredi Per_1
e IA NI. Parte_1 Parte_2
3. ND parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice, Controparte_1
e IA NI, della somma di euro 26.046,28 - somma già Parte_1 Parte_2 devalutata e rivalutata all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. ACCERTA E DICHIARA e, per l'effetto, ND parte attrice, Parte_1 Parte_2
e IA NI, in solido tra loro, alla restituzione in favore di parte convenuta
[...] [...] dei titoli ancora in proprio possesso nei dossier titoli n. 005/3119954 inerenti Controparte_1 all'operazione di acquisto di azioni oggetto del presente giudizio. Controparte_5
5. ND parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice, Controparte_1
e IA NI, delle spese di lite del presente giudizio che si Parte_1 Parte_2 liquidano in euro 4.358,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che pagina 16 di 17 immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 545,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 13 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1189/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOZUPONE Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE EUGENIO e dell'avv. in autotutela, elettivamente domiciliato in Parte_1 CORSO A. DIAZ, N. 49, 47121 FORLI' presso il difensore avv. LOZUPONE GIUSEPPE
[...] (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOZUPONE Parte_2 C.F._2 GIUSEPPE EUGENIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO A. Parte_1 DIAZ, N. 49, 47121 FORLI' presso il difensore avv. LOZUPONE GIUSEPPE EUGENIO LILIANA MAZZONI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOZUPONE C.F._3 GIUSEPPE EUGENIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO A. Parte_1 DIAZ, N. 49, 47121 FORLI' presso il difensore avv. LOZUPONE GIUSEPPE EUGENIO
ATTORI – RICORRENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI Controparte_1 P.IVA_1 MANUELA e dell'avv. SARTORI SILVIA e dell'avv. CIMINO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, N. 1, 20122 MILANO presso il difensore avv. MALAVASI MANUELA
CONVENUTO – RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza di discussione orale ex artt. 281 sexies, comma 3, e 281 terdecies c.p.c., tenutasi in presenza, del 10.09.2025 ed, in particolare:
- parte attrice, e IA NI, come da note conclusive Parte_1 Parte_2 autorizzate depositate in data 4.09.2025 ovvero “Voglia l'On.le Tribunale di Forlì adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento della presente domanda: - In via principale, nel merito: PREVIO ACCERTAMENTO della violazione degli obblighi informativi ex art. 21 T.U.I.F. e della normativa regolamentare in vigore all'atto della vendita (Reg.ti 11522/98, 16190/07, 16191/07), ed in particolare della violazione dell'art. 28 Regolamento Consob, circa l'omessa informazione da parte della Banca convenuta in relazione alle caratteristiche dei titoli azionari di Controparte_2
pagina 1 di 17 NDRE la incorporante alla restituzione delle somme investite Controparte_3 dagli attori nei titoli emessi da per un totale di € 25.000,00, a titolo di danno Controparte_2 emergente, oltre ad € 25.000,00, quale lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Anche in via gradata: NDRE la incorporante al pagamento in favore Controparte_3 delle attrici di un importo equitativamente determinato a titolo di perdita di chance, oltre interessi e rivalutazione monetaria (art. 1226 c.c.). Il tutto, oltre spese, anche di mediazione e competenze della presente procedura giudiziale, oltre spese generali forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. • In via istruttoria. Parti attrici richiamano le produzioni documentali in atti, vale a dire i documenti da 1 a 14 allegati all'atto di citazione 15/05/2024 introduttivo del presente giudizio”;
- parte convenuta ha concluso come da note conclusive autorizzate Controparte_1 depositate in data 1.08.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: − in via pregiudiziale: (a) accertare e dichiarare l'inaccoglibilità e l'inammissibilità della domanda avversaria di restituzione delle somme oggetto di investimento;
(b) in subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, n. 3 e 164 c.p.c.; − nel merito, respingere le domande avversarie in quanto prescritte;
− in subordine, nel merito: (a) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto;
(b) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., o comunque l'importo che deve essere restituito tenendo conto anche di tutto quanto percepito da controparte in relazione alle azioni per cui è causa, e di tutte le ulteriori utilità che percepirà, oltre che del suo concorso di colpa e, per l'effetto, condannare le Attrici a restituire alla (i) gli importi eventualmente percepiti per la vendita delle azioni CP_4 [...]
di cui sono in possesso e dei relativi n.
5.252 warrant;
ovvero (ii) il controvalore delle azioni CP_3
di cui sono in possesso (per l'ipotesi in cui i titoli non siano stati ceduti in corso di Controparte_3 causa e non ne venga ordinata la restituzione alla Banca); − in via istruttoria, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024, qualora il Giudice adito non dovesse ritenere già dimostrata la liquidità delle azioni oggetto di causa, disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la liquidità di tali azioni (di cui al § II.F della comparsa di risposta). Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e IA NI Parte_1 Parte_2 in qualità di eredi di deceduto in data 12.07.2016 (di seguito anche solo clienti e/o Per_1 investitori) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, quale Controparte_1 incorporante di (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale Controparte_5
o anche solo intermediario finanziario o banca), al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle domande come precisate all'udienza del 10.09.2025. Preliminarmente, previa ricostruzione delle vicende fattuali oggetto di causa e deducendo che l'operazione di investimento in azioni nell'anno 2012 da parte del cliente era CP_6 Per_1 stata sollecitata dalla banca e posta come condizione necessaria per l'ottenimento di un mutuo chirografario richiesto dallo stesso investitore, parte attrice lamentava la violazione di plurime disposizioni di settore da parte dell'intermediario finanziario, avendo omesso di informare i clienti circa la natura degli investimenti eseguiti e l'illiquidità dei titoli azionari acquistati, anche a fronte della mancata adeguatezza e appropriatezza dell'ordine e dell'erronea profilatura dei clienti in sede di redazione del questionario MIFID. Inoltre, parte attrice deduceva la violazione, da parte dell'intermediario finanziario, del dovere di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari in realtà illiquidi, nonché la violazione delle disposizioni contenute nel c.d. contratto quadro sottoscritto dall'investitore, quale “cliente al dettaglio”, in relazione pagina 2 di 17 all'operazione di investimento posta in essere individualmente da per l'importo di euro Per_1 25.000,00, con l'intermediazione della banca, sul proprio dossier titoli n. 005/3119954. Per tutte le predette ragioni, parte attrice, dando atto dell'intervenuto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda in forza del procedimento di mediazione preventivamente instaurato tra le parti, domandava il previo accertamento della violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario finanziario, previsti dalla disciplina di settore, con conseguente condanna di
[...]
alla restituzione della somma investita per euro 25.000,00, a titolo di danno emergente, Controparte_1 oltre ad euro 25.000,00, quale lucro cessante, stante il sostanziale azzeramento del valore delle azioni
, in favore degli investitori, in qualità di eredi di oltre rivalutazione monetaria ed CP_6 Per_1 interessi;
salvo diverse somme ritenute di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese di lite, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.07.2024, si costituiva in giudizio
, contestando l'avversario atto introduttivo e domandando, in ogni caso, il rigetto Controparte_1 delle domande ivi formulate in quanto infondate in fatto e in diritto. In via preliminare, parte convenuta eccepiva l'inaccoglibilità e l'inammissibilità della domanda di restituzione del capitale investito pari ad euro 25.000,00, nonché la nullità dell'atto di citazione avversario ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 3, e art. 164 c.p.c.; inoltre, sempre preliminarmente eccepiva in ogni caso l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, tanto quinquennale, quanto decennale, delle domande attoree relative all'ordine di acquisto di n.
1.300 azioni impartito direttamente dall'investitore in data 23.02.2012. Per_1 Nel merito, parte convenuta affermava e documentava l'esatto adempimento posto in essere dall'intermediario finanziario ai plurimi obblighi assunti, deducendo la liquidità delle azioni intermediate e dando anche atto della corretta profilatura del cliente, della corretta informativa sulle caratteristiche delle azioni e sui profili di rischio, nonché sul conflitto di interessi, fornita allo stesso investitore al momento dell'operazione di acquisto di azioni . Pertanto, parte Per_1 CP_6 convenuta deduceva che il cliente / investitore era stato messo all'epoca Controparte_1 dell'operazione di investimento nelle condizioni di ben ponderare tutte le caratteristiche ed i rischi relativi all'acquisto delle azioni , previa adeguata ed idonea informativa e che lo stesso CP_6 avesse, dunque, consapevolmente deciso di procedere agli investimenti azionari per cui è causa;
eccependo la carenza di prova in ordine al nesso di causalità tra le presunte carenze informative e la perdita economica lamentata dagli eredi di In via subordinata, parte convenuta richiamava Per_1 la necessaria applicazione nel caso di specie dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. e contestava comunque anche l'erronea quantificazione del preteso risarcimento del danno domandato dalla controparte. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 22.07.2024, verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio fra le parti e delle procure conferite ai relativi difensori, nonché la sussistenza di giurisdizione e competenza del giudice adito, il giudice ex officio mutava il rito in semplificato di cognizione e fissava udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 281 duodecies c.p.c.. All'udienza del 31.10.2024, i difensori delle parti si riportavano integralmente ai rispettivi atti introduttivi, contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto;
all'esito di ampia ed approfondita discussione orale in cui parte attrice ha specificamente contestato e preso posizione in relazione alle eccezioni e alle difese svolte da parte convenuta in comparsa di costituzione, il giudice, verificato l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. l'udienza in presenza del 10.09.2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di brevi note conclusive e dando atto della prosecuzione dell'assegnazione a tempo parziale alla sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in base al predisposto piano di gestione dell'arretrato. pagina 3 di 17 All'udienza del 10.09.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c.; all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
***
Le domande attoree proposte in via principale dai clienti / investitori Parte_1 e IA NI, in qualità di eredi di sono sostanzialmente fondate sia Parte_2 Per_1 con riferimento all'accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario al momento dell'acquisto di n.
1.300 azioni , Controparte_5 CP_6 sia con riferimento alle conseguenti e necessarie obbligazioni restitutorie e risarcitorie;
dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di cui alla presente motivazione.
1. In merito alle questioni pregiudiziali e/o preliminari in rito e di merito sollevate nell'ambito della presente controversia in materia di intermediazione finanziaria Preliminarmente e prima di passare all'analisi delle specifiche domande propriamente di merito proposte dagli odierni attori, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le parti processuali, nonché delle molteplici questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame. 1.1 Innanzitutto e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 deve ritenersi ritualmente avverata, come da verbale di incontro, innanzi all'organismo di mediazione istituito presso Camera di Commercio della Romagna, con esito negativo, offerto in comunicazione, peraltro in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti alla prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in presenza in data 31.10.2024 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice), avendo ad oggetto la presente causa la specifica materia dei contratti finanziari. 1.2 Sempre preliminarmente, si deve rilevare che l'eccezione di nullità della citazione per assoluta indeterminatezza del petitum sollevata da parte convenuta non può trovare accoglimento in base alla complessiva analisi dell'atto introduttivo depositato da parte attrice ed in forza del generale potere / dovere del giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c. di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda e degli elementi di fatto allegati dalla parte, fermo restando che “il limite al potere di interpretazione della domanda del giudice del merito è rappresentato dal rispetto del principio della corrispondenza della pronunzia alla richiesta e del divieto di sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (cfr. Cass. n. 13945 del 3.08.2012). Ancora a tal proposito, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la nullità della citazione non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. n. 16517 del 12.06.2023), potendo il giudice di fatto valutare la determinatezza dell'atto nel suo complesso con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati e dovendo lo stesso dichiararne la nullità in caso di omissione o di assoluta incertezza. Inoltre, un ulteriore e condivisibile orientamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché, sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass. S.U. n. 8077 del 22.05.2012). Ciò non si ritiene integrato nel caso di specie, in cui non vi è assoluta incertezza nell'esposizione dei fatti ed, in ogni caso, alla luce del potere giudiziale di qualificazione della domanda ai sensi dell'art. 112 c.p.c., le pretese economiche, in forza dell'inadempimento informativo pagina 4 di 17 imputabile all'intermediario finanziario, azionate da parte attrice risultano determinate ed in ogni caso determinabili nell'ambito della dinamica processuale, non ravvisandosi gli estremi per dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.. Non limitandosi alla formulazione letterale delle conclusioni rassegnate dalla parte, emerge la chiara allegazione fattuale relativa all'esistenza di un rapporto di intermediazione finanziaria tra il cliente / investitore nelle more deceduto, e la ed ad un Per_1 Controparte_5 preteso inadempimento informativo – di natura contrattuale - posto in essere da quest'ultimo all'atto dell'acquisto delle azioni , come già contestato all'odierna convenuta anche in via CP_6 stragiudiziale (cfr. doc. n. 10 parte attrice). Inoltre, sempre alla luce della complessiva lettura dell'atto di citazione e della documentazione offerta in comunicazione da parte attrice, emerge la manifesta volontà della medesima parte, nelle persone degli eredi e IA Parte_1 Parte_2 NI, ancora residenti in Forlì, di ottenere il relativo risarcimento del danno subito a causa dell'azzeramento di valore del titolo azionario (n.
1.300 azioni al prezzo complessivo di CP_6 euro 25.000,00 in data 23.02.2012) acquistato dal cliente / investitore, sul proprio dossier titoli n. 005/3119954, nonché emesso ed intermediato dalla banca (cfr. doc. nn. 3, 5, 6 e 8-11 parte attrice), eventualmente anche sottoforma di compensazione con il controcredito costituito dalle somme ancora da rimborsare alla medesima banca a titolo di mutuo chirografario ottenuto per il complessivo importo mutuato pari ad euro 50.000,00 sempre nel mese di febbraio 2012 dalla società Alea s.r.l., di cui lo stesso era socio e sostanziale titolare. In tal senso, fatta salva ogni valutazione in merito alla Per_1 fondatezza delle pretese economiche attoree, si deve altresì valorizzare la inequivoca terminologia utilizzata da parte attrice nel corpo dell'atto di citazione per definire le poste di danno lamentate. 1.3 Sempre in via preliminare e per quanto di specifico interesse ai fini della presente decisione, è necessario rilevare, in via assorbente e di ragione maggiormente liquida, che in ogni caso l'azione in concreto proposta dagli eredi dell'originario investitore, defunto in data 12.07.2016 (cfr. doc. n. 7 parte attrice), - qualificabile in termini di accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata e trasparente informazione al momento della sottoscrizione dell'ordine di acquisto e di conseguente risarcimento del danno subito, a titolo sia di danno emergente che di lucro cessante (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione) – non può certamente ritenersi prescritta, facendo corretta applicazione della disciplina e dei principi generali in materia di estinzione per inattività delle parti del diritto ed in particolare dovendosi applicare senza dubbio alla fattispecie di responsabilità contrattuale in esame, in assenza di una difforme previsione di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. In via generale sul punto, innanzitutto, si rende opportuno brevemente ricordare che, in tema di estinzione dell'obbligazione, l'istituto della prescrizione di cui all'art. 2934, comma 1, c.c. è causa generale di estinzione dei diritti per mancanza di esercizio prolungato nel tempo determinato dalla legge, anche per ragioni di ordine pubblico, volte in particolare a garantire la certezza dei rapporti giuridici. Il termine legale di prescrizione previsto per le diverse categorie di diritti, nell'ambito dell'ordinamento, inizia a decorrere dal giorno in cui in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, in caso di risarcimento del danno contrattuale, dal momento in cui nella sfera patrimoniale del creditore si è prodotto il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore e il creditore / danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che il danno si sia verificato e sia riconducibile alla condotta inadempiente della controparte contrattuale. Inoltre, con specifico riferimento al caso di interesse ai fini della presente decisione, ci si limita a richiamare il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in ambito di intermediazione finanziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi formativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta. (Fattispecie in tema di acquisto di bond argentini nel febbraio 1999 ove il pregiudizio si è verificato con la totale perdita pagina 5 di 17 dell'investimento)” (cfr. Cass. n. 2066 del 24.01.2023, nonché Cass. n. 1823 del 20.01.2022 sempre in materia di intermediazione finanziaria di titoli azionari;
in senso conforme anche Tribunale di Forlì n. 634 del 29.03.2023 e n. 888/2024). In aggiunta, tenuto conto degli ulteriori argomenti giuridici introdotti nel presente procedimento dalle parti, si rende altresì necessario richiamare testualmente la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto sostanziale dell'interruzione della prescrizione di cui ai successivi artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base al quale “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (…) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. In sintesi, quindi, è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore (cfr. ex multis Cass. n. 7835 del 10.03.2022). Ciò doverosamente premesso in diritto, alla data di introduzione del presente giudizio mediante notifica dell'atto di citazione perfezionatasi nei confronti di parte convenuta in Controparte_1 data 15.05.2024, il termine decennale di prescrizione applicabile al caso di specie e decorrente dal dies a quo della sostanziale perdita di valore delle azioni acquistate in data 23.02.2012 ovvero, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo all'investitore / danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dalla non contestata ricezione dell'estratto conto titoli al 30.06.2016 predisposto dall'intermediario finanziario, recante l'indicazione di un controvalore prossimo allo zero dei titoli azionari in esame (cfr. doc. nn. 5 e 8 parte attrice e doc. n. 7 parte convenuta) – non era certamente di per sé ancora scaduto. Per completezza espositiva e comunque in via assorbente, si deve altresì osservare come lo stesso termine decennale di prescrizione dell'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di conseguente risarcimento del danno fosse già stato ritualmente interrotto nel caso di specie tanto con l'inoltro in via stragiudiziale della comunicazione ricevuta dalla banca in data 4.08.2017 – circostanza fattuale documentata in atti e non specificamente contestata -, contenente l'espressa richiesta di ritenere compensato il credito vantato nei confronti dell'intermediario in relazione all'azzeramento del valore dell'investimento in azioni con il controcredito vantato dall'odierna parte convenuta a titolo CP_6 di saldo residuo del contratto di mutuo chirografario concesso nel mese di febbraio 2012 alla società Alea s.r.l., di cui il cliente / investitore era socio e titolare (cfr. doc. n. 9 parte attrice e Cass. n. 24913 del 18.08.2022 e Cass. n. 24054 del 25.11.2015), nonché successive lettere di messa in mora (cfr. doc. nn. 10 e 11 parte attrice); quanto con la proposizione del procedimento di mediazione obbligatoria, avviata con istanza del 16.02.2024 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte attrice). In ragione dell'accoglimento delle predette domande di natura contrattuale – come meglio si dirà nei successivi paragrafi di motivazione -, restano senza dubbio ivi assorbite, le ulteriori eccezioni di prescrizione sollevate da parte convenuta in relazione a qualsivoglia domanda a titolo di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale. 1.4 Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze fattuali risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione da entrambe le parti e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle stesse nella loro oggettività, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ex art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dai rapporti contrattuali intercorsi tra il cliente / investitore Per_1
– cui sono succeduti gli eredi e IA NI, odierne parti
[...] Parte_1 Parte_2 attrici - e la , di cui il primo era cliente sia in proprio che indirettamente Controparte_5 con riferimento alla società di cui era socio, Alea s.r.l.. In particolare e soprattutto per quanto di centrale interesse ai fini della presente decisione, lo stesso cliente / investitore risultava titolare del dossier titoli n. 005/3119954, attualmente intestato agli eredi e IA NI, su cui nel corso degli anni risultano essere state Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 17 acquistate e custodite unicamente le azioni per cui è causa (cfr. doc. nn. Controparte_5 5 e 8 parte attrice e doc. n. 7 parte convenuta).
infatti, acquistava in data 23.02.2012, tramite sottoscrizione del relativo ordine di acquisto Per_1
– “operazione direttamente impartita dal cliente” -, n.
1.300 azioni Controparte_5 emesse dalla banca, in contropartita diretta, al costo unitario di euro 19,23 ovvero per un controvalore complessivo (commissioni comprese pari a zero) di euro 24.999,00 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta e doc. n. 3 parte attrice); inoltre, nel corso del rapporto, in data 24.04.2015 incassavano dividendi in natura, ricevendo gratuitamente n. 13 ulteriori azioni, nonché ricevendo dividendi in denaro lordi pari a complessivi euro 468,00, in data 9.05.2012, 14.12.2012 e 14.05.2014 (cfr. doc. nn. 7, 11 e 12 parte convenuta); complessivamente quindi n. 1313 azioni , divenute, successivamente, alla data CP_6 del 31.12.2023 n. 91 azioni , per una quota complessiva apri ad euro 91,00 (cfr. Controparte_1 doc. n. 8 parte attrice). Per completezza espositiva, si osserva altresì che e IA Parte_1 Parte_2 NI, a seguito del decesso dell'originario investitore proseguendo nel corso del Per_1 rapporto di investimento, non hanno esercitato il proprio diritto di aderire all'offerta pubblica di acquisto lanciata da Credit Agricole Cariparma avente ad oggetto proprio le azioni ordinarie di
[...]
con “CORRISPETTIVO UNITARIO OFFERTO Euro 0,50 per azione ordinaria Controparte_5 quale componente up-front oltre a una eventuale componente differita compresa tra un minimo di Euro 0,327 per azione (floor) e un massimo di Euro 0,850 per azione (cap), nei termini e alle condizioni di cui al presente Documento di Offerta” (cfr. doc. nn. 13 e 14 parte convenuta). Sempre facendo riferimento alla predetta OPA scaduta in data 18.05.2018, si ritiene decisivo ai fini del decidere riportare testualmente le previsioni contenute al relativo punto A.4 rubricato “alternative per gli azionisti destinatari dell'offerta, in caso mancata adesione all'offerta anche durante l'eventuale riapertura dei termini” per cui viene previsto che “i destinatari dell'Offerta che non aderiranno all'Offerta, manterranno la titolarità sia delle Azioni non apportate all'Offerta, sia dei relativi Warrant, nonché il diritto a convertire questi ultimi nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento, e prenderanno parte alla Fusione tra l'Offerente e le 3 Banche, fermo restando che, per effetto del rapporto di cambio, vale a dire, quanto all'Emittente n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azione dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente Parte_3 in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti internet delle stese www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it) conseguiranno una percentuale molto esigua del capitale sociale dell' . Parte_3 Al riguardo si precisa che in coerenza con il regolamento dei Warrant, al fine di assicurare ai possessori dei Warrant diritti equivalenti anche a seguito della Fusione, è stato riconosciuto ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie dell'Offerente in luogo di quelle dell'Emittente, sulla base del rapporto di cambio stabilito ai fini della Fusione dell'Emittente nell'Offerente, vale a dire n. 0,07 nuove azioni dell'Offerente per ogni azioni dell'Emittente (cfr. il comunicato stampa congiunto diffuso dall' e dall'Emittente in data 8 febbraio 2018 e a disposizione sui siti Parte_3 internet delle stesse www.gruppo.credit-agricole.it e www.carispcesena.it). A seguito di tale Fusione ogni Warrant darà quindi diritto a sottoscrivere (al prezzo stabilito di Euro 0,50) n. 0,07 nuove azioni di CA Cariparma” (cfr. doc. n. 13 parte convenuta). Inoltre, sempre sul piano documentale, si rileva come, nel corso della predetta e unica operazione di investimento finanziario, il cliente / investitore abbia sottoscritto – senza sollevare, né stragiudizialmente né nell'ambito del presente giudizio, alcuna contestazione e/o formale disconoscimento delle firme ivi apposte - la relativa documentazione offerta in comunicazione ovvero il “documento informativo contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori”, il correlato questionario FI, nonché il profilo finanziario di adeguatezza e l'attestazione classificazione FI in data 14.02.2012 (cfr. doc. n. 3 parte attrice e doc. n. 3 parte convenuta), da cui emerge la classificazione quale “cliente al dettaglio” ed un profilo di rischio “alto”, sebbene non pagina 7 di 17 risulti che il predetto investitore avesse già in precedenza acquistato titoli azionari, né tantomeno azioni
. Controparte_5 È, altresì, documentato in atti che l'operazione di investimento in azioni Controparte_5
come da conferma d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli impartiti direttamente dal
[...] cliente espressamente riporta che l'operazione è autorizzata dal cliente “nonostante sia Per_1 stato preventivamente informato che presenta un conflitto d'interesse per titolo emesso dalla banca” ed “eseguita in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati”, con mercato di riferimento indicato in “FRM Fuori Mercato” (cfr. doc. n. 1 parte convenuta). Parimenti costituiscono fatti pacifici tra le parti, le sopravvenute difficoltà economiche dell'istituto di credito già negli anni 2015 e 2016 e le successive vicende che hanno portato alla fusione di nell'anno 2018, anche a seguito delle Controparte_7 verifiche ispettive condotte dalla Banca d'Italia proprio nell'anno 2015, nonché la sostanziale perdita di valore e il successivo e conseguente ritiro delle azioni della banca oggetto del presente giudizio (cfr. doc. nn.
8-14 parte attrice e doc. nn. 13 e 14 parte convenuta). In ultima analisi, si evidenzia un'ulteriore circostanza fattuale non specificamente contestata da parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. per cui erano stati assegnati agli odierni attori, che poi non hanno aderito all'OPA lanciata dalla banca incorporante Credit Agricole Cariparma entro la scadenza prevista, n. 5.252 warrant, all'interno del dossier titoli n. 005/3119954, che tutt'ora presenta n. 91 azioni (cfr. doc. n. 6 parte convenuta e doc. n. 8 parte attrice). Controparte_1
2. In merito alla domanda di accertamento dell'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario in relazione all'investimento finanziario in azioni
[...]
e di condanna al risarcimento dei danni subiti dall'investitore Controparte_5 Ciò doverosamente ricostruito in fatto, la domanda attorea è sul punto senza dubbio fondata, in ragione dell'evidente inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario
[...]
all'atto dell'esecuzione dell'ordine di acquisto di n.
1.300 azioni proprie da Controparte_5 parte del cliente / investitore come emergente in atti e tenuto conto degli orientamenti Per_1 interpretativi della più recente giurisprudenza di legittimità e di merito. 2.1 A tal proposito, occorre senza dubbio, brevemente ricordare in generale la disciplina relativa agli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari ed innanzitutto, nello specifico, richiamare testualmente l'esatta fonte normativa - art. 21 T.U.F. (d. lgs. n. 58 del 24.02.1998) -, che pone i criteri generali – applicabili anche al caso di specie - secondo cui si devono comportare gli intermediari finanziari per cui “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”. Inoltre, sempre in via generale, occorre richiamare, altresì, le specifiche in ordine ai criteri di trasparenza e di correttezza nella prestazione dei servizi / attività di investimento e dei servizi accessori enucleate dal regolamento attuativo adottato dalla con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in CP_8 particolare in termini di obblighi di trasparente e corretta informazione, nonché in termini di necessarie verifiche e valutazioni delle caratteristiche dell'investitore e di adeguatezza e di appropriatezza delle operazioni di investimento oggetto dell'attività di intermediazione finanziaria. Da un lato, infatti, gli intermediari finanziari devono ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio intermediato, nonché in merito alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento degli investitori e, dall'altro, gli intermediari finanziari devono valutare che la specifica operazione finanziaria - consigliata e/o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o eseguita a seguito dell'ordine impartito direttamente dal cliente - corrisponda agli obiettivi di pagina 8 di 17 investimento del cliente medesimo, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, nonché sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Sul punto, in ogni caso, ci si limita unicamente a richiamare che, come noto, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere, per un verso, che “in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione che gli artt. 21 t.u.f., 28 e 29 reg. n. 11522 CP_8 del 1998 (applicabile “ratione temporis”) pongono a carico dei soggetti abilitati al compimento di operazioni di negoziazione in valori mobiliari, hanno lo scopo di segnalare all'investitore, tenendo conto della sua accertata propensione al rischio, l'eventuale non adeguatezza delle operazioni di investimento che si appresta a compiere, alle quali si potrà quindi dare corso solo in seguito ad un ordine scritto dell'investitore nel quale si faccia esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” (cfr. Cass. n. 8751 del 10.04.2018) e, per altro verso, “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di "default" dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (cfr. Cass. n. 12544 del 18.05.2017). Ancora, in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015) e, con specifico riferimento alle questioni in esame, la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base al quale “in tema d'intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento. Pertanto, è sufficiente che l'investitore alleghi da parte dell'intermediario l'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento;
l'intermediario ha invece l'onere di provare d'aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 22147 del 29.10.2010, nonché Cass. n. 4602 del 22.02.2017). Per quanto di specifico interesse, poi, si rende necessario altresì richiamare testualmente quanto disposto dall'art. 31 del regolamento Consob n. 16190 del 29.10.2007 (rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”), per cui “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate” e rilevare come, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento di tali stringenti obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario può giustificare non solo la risoluzione del contratto quadro d'investimento, bensì anche dei singoli ordini impartiti dal cliente / investitore nel corso del rapporto pagina 9 di 17 contrattuale ove ritenuta idonea a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. da ultimo Cass. n. 24648 del 16.08.2023, Cass. n. 10646 del 20.04.2023 e Cass. n. 8997 del 31.03.2021).
2.2 Nel caso di specie, alla luce dell'esame complessivo della documentazione offerta in comunicazione dalle parti ed in linea con i sopra richiamati principi, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte contrattuale del proprio diritto di credito – ovvero i rapporti negoziali di intermediazione finanziaria intrattenuti dal de cuius con la banca e la documentazione Per_1 bancaria attestante l'intervenuto acquisto di n.
1.300 azioni della in in Controparte_5 data 23.02.2012 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta) - e ha altresì allegato gli specifici inadempimenti della controparte in termini di omessa informazione in merito alla natura e ai rischi insisti negli strumenti finanziari intermediati e al dovere dell'intermediario finanziario di comportarsi con correttezza, trasparenza e diligenza professionale qualificata. Diversamente parte convenuta ora , non ha Controparte_5 Controparte_1 altrettanto adeguatamente offerto in comunicazione idonee e sufficienti prove del proprio esatto adempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., delle obbligazioni di adeguata e specifica trasparenza informativa in relazione ai prodotti finanziari dalla stessa, contemporaneamente, emessi e collocati. In base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 30745 del 26.11.2019) e non ritenendosi necessario, ai fini del decidere, l'accertamento in ordine all'effettivo svolgimento da parte dell'intermediario finanziario nei confronti dell'originario investitore anche di un formale servizio di consulenza, nonché alla pretesa sollecitazione che sarebbe stata posta in essere dalla banca (cfr. doc. n. 5 parte attrice) – circostanza fattuale in contestazione tra le parti processuali – assorbente è già nella specie l'assenza di sufficiente prova in ordine all'esatto adempimento di Controparte_5 agli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli artt. 21 e ss. T.U.F., nonché di cui al regolamento ratione temporis applicabile al caso di specie, che gravano sull'intermediario CP_8 finanziario, nell'ambito dello svolgimento del servizio finanziario di raccolta ed esecuzione ordini aventi ad oggetto azioni proprie. In particolare, infatti, nel corso dello svolgimento della propria attività di intermediazione finanziaria - essendo certamente ricompresa nell'ambito del contratto quadro sottoscritto dall'investitore in data 14.02.2012 (cfr. doc. n. 3 parte attrice e doc. n. 3 parte Per_1 convenuta) e sussumibile nell'alveo dell'art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998 “servizi e attività di investimento” e nello specifico nell'ambito applicativo di cui alla lettera “a) negoziazione per conto proprio” di strumenti finanziari (contropartita diretta - ovvero al momento dell'acquisto delle complessive 1.300 azioni da parte del cliente al dettaglio / investitore Controparte_5 (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 parte convenuta e doc. n. 5 parte attrice), l'intermediario finanziario convenuto non ha provato di aver segnalato in maniera adeguata e chiara la particolare natura, le specifiche modalità e criteri di riacquisto e la conseguente volatilità / rischiosità del titolo azionario compravenduto, in linea con il canone della diligenza professionale qualificata impostogli dalla legge. Il cliente / investitore, pertanto, alla specifica data in cui ha impartito l'ordine di acquisto, avrebbe senz'altro dovuto ricevere dall'intermediario finanziario, soggetto professionale e tenuto ad operare con la dovuta diligenza qualificata, tutti quegli elementi idonei ad indirizzarlo e a metterlo in condizione di effettuare una decisione consapevole e ponderata circa l'investimento in azioni Controparte_5
proprio sulla base di complete, trasparenti e chiare informazioni su tutti gli elementi di rilievo.
[...] Ciò non può dirsi avvenuto nel caso di specie, in cui, ferma l'indicazione testuale contenuta nella sola ricevuta dell'ordine impartito dal cliente per cui l'operazione viene “eseguita in contropartita diretta, fuori dai mercati regolamentati” e “FRM Fuori Mercato” (cfr. doc. n. 1 parte convenuta), non sono state fornite altre puntuali ed indispensabili informazioni in ordine al meccanismo di vendita e di acquisto delle azioni intermediate dalla banca e al reale ed effettivo grado di rischio delle stesse, in quanto negoziate nell'ambito di un mercato sostanzialmente chiuso di riferimento, gestito unicamente dalla stessa banca emittente le medesime azioni Cassa dei Risparmi di Cesena e conseguentemente cedute all'investitore appunto in contropartita diretta.
pagina 10 di 17 Informazioni essenziali che, se fossero state fornite chiaramente e tempestivamente all'investitore, da parte dell'intermediario finanziario con la specifica diligenza e trasparenza necessarie nei servizi di investimento finanziario, avrebbero senza dubbio consentito al cliente al dettaglio, seppur con profilo di rischio indicato come “alto”, ma che non risulta essere stato titolare di altri titoli azionari, di meglio ponderare le conseguenze reali dell'operazione di investimento posta in essere e di scegliere liberamente e consapevolmente se evitare di impartire il predetto ordine di acquisto o se procedere comunque alla sottoscrizione delle n.
1.300 azioni per cui è causa. Controparte_5 Quanto al puntuale profilo relativo alla “diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”, nonché all'ulteriore profilo di “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti”, ci si limita poi a rilevare che l'attività di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, richieda uno sforzo informativo ancora più ampio e trasparente da parte dell'intermediario finanziario, in ragione delle peculiari caratteristiche soggettive delle parti contraenti interessate, rispetto ad esempio all'attività di raccolta ed esecuzione ordini su strumenti finanziari per conto dei clienti (non in contropartita diretta). Nel caso di specie, si deve rilevare come non integrino sufficiente prova di una specifica e trasparente informazione sulla natura e rischiosità delle azioni intermediate in concreto dalla banca – banca che senza dubbio ha, invece, adeguatamente assolto al proprio ulteriore onere informativo in relazione all'evidente conflitto di interesse presente nell'attività di intermediazione di azioni proprie (cfr. doc. n. 1 parte attrice) e che con l'apposizione della dicitura “operaz. eseguita in contropartita diretta, fuori dai mercati regolamentati” non poteva che essere a conoscenza della sostanziale illiquidità dei titoli azionari in questione - né la copia sottoscritta dall'investitore del “documento informativo e contrattuale per la prestazione di servizi di investimento e accessori” (contratto quadro), in data 14.02.2012 (cfr. doc. n. 3 parte convenuta), né le copie dei relativi questionari e attestazioni FI (cfr. doc. n. 3 parte attrice), né tantomeno gli ordini di acquisto direttamente impartiti sì direttamente dal cliente / investitore e le relative note informative, prodotte in atti (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte convenuta). Per un verso, infatti, quanto al documento informativo generale prodotto, lo stesso non contiene specifiche indicazioni in ordine alla natura sostanzialmente illiquida e alla conseguente rischiosità dei titoli azionari oggetto dell'investimento intermediato nella specie, anzi alla relativa sezione n. 6 rubricata proprio “informazioni sugli investimenti finanziari” precisa testualmente che le “specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il cliente acquista / sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla banca. Le informazioni che seguono hanno la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari e al servizio di gestione patrimoniale, personalizzata, fermo restando che tali informazioni non pretendono di illustrare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi riguardanti tali investimenti” (cfr. doc. n. 3 parte convenuta pag. 6). In forza, dunque, del predetto rinvio alla necessaria informazione al momento delle singole operazioni di investimento, per altro verso, la prova di una corretta e completa informativa posta in essere da Controparte_5 non risulta fornita dalla conferma d'inserimento dell'ordine di compravendita titoli azionari
[...] impartito direttamente dal cliente in data 23.02.2012, in cui non vi è il minimo riferimento alla peculiare caratteristica della sostanziale illiquidità che caratterizza le azioni proprie dell'intermediario finanziario emittente, non quotate su mercati regolamentati, ma unicamente su mercato chiuso di riferimento gestito esclusivamente dalla . Controparte_5 Una tale puntuale operatività non è di fatto comprensibile, trasparente e di conseguenza chiara per un investitore, cliente al dettaglio, anche con profilo di rischio alto, come nella specie definito dalla stessa in sede di profilatura del cliente, esclusivamente sulla base delle Controparte_5 sintetiche indicazioni testuali ivi contenute ed in precedenza già riportate testualmente. Se, infatti, come già rilevato in precedenza, il documento di conferma dell'inserimento dell'ordine contiene espressamente in calce le dichiarazioni, specificamente sottoscritte dall'investitore, di pagina 11 di 17 autorizzazione dell'operazione di acquisto di azioni nonostante la Controparte_5 preventiva informazione circa l'esistenza di conflitto di interesse e “FRM Fuori Mercato”, si deve comunque osservare, sotto il profilo in esame della trasparente e diligente informativa da parte dell'intermediario finanziario, come tali segnalazioni risultino in ogni caso anch'esse generiche ed astratte, senza specifica e chiara indicazione della concreta natura e rischiosità in concreto dei titoli azionari, al fine di rendere il cliente al dettaglio / investitore realmente consapevole ed informato. Per altro verso, ma sempre a quest'ultimo proposito, è indispensabile osservare che non possono ritenersi condivisibili le plurime argomentazioni di parte convenuta circa la Controparte_1 natura liquida delle azioni al momento dell'acquisto da parte Controparte_5 dell'investitore in ogni caso eccepite solo a posteriori a fronte dell'originaria indicazione Per_1 testuale da parte dello stesso intermediario finanziario professionale, all'epoca dei fatti, di eseguire la specifica operazione “in contropartita diretta, fuori dai mercati regolamentati”. Infatti, proprio in ragione delle ontologiche caratteristiche del mercato di riferimento in cui erano trattate le azioni per cui è causa e della specifica natura delle stesse emesse ed intermediate solo dalla stessa banca che ha raccolto dall'investitore l'ordine di acquisto, non paiono dirimenti le dedotte e non contestate circostanze per cui, da un lato, a far data dal 1992 è stato istituito il Fondo Acquisto Azioni proprie della banca e, dall'altro, dal 1.04.2012 è diventato operativo il meccanismo dell'asta settimanale delle azioni come peraltro argomentato dalla consulenza Controparte_5 tecnica di parte offerta in comunicazione (cfr. doc. E parte convenuta). In tal senso, infatti, si deve evidenziare proprio la totale carenza di informazione, in sede di raccolta d'ordine, circa le modalità concrete di negoziazione delle azioni in Controparte_5 quanto quotate su un mercato non regolamentato e, quindi, chiuso e gestito dalla sola banca emittente, secondo modalità decise unilateralmente dalla stessa, anche se attraverso i propri organi / struttura. In sintesi, con linguaggio chiaro e comprensibile da parte dell'investitore, l'intermediario finanziario convenuto non ha informato i clienti, nel corso dello svolgimento dell'attività di intermediazione, circa lo specifico meccanismo di compravendita delle azioni proprie per cui è causa e la sostanziale illiquidità delle azioni, non quotate su mercati regolamentati – ovviamente nota a quella data allo stesso intermediario finanziario – e circa il fatto che nella sostanza fosse proprio la stessa banca emittente a fare il mercato delle azioni proprie o comunque a partire dal 2012 a gestirlo pur sempre in proprio mediante asta interna. Informazioni che non sono entrate tempestivamente e utilmente nella sfera di conoscenza dell'originario investitore alla data di conclusione dell'operazione di investimento azionario, ma probabilmente solo al successivo verificarsi della perdita pressoché totale di valore delle azioni acquistate. CP_6 In ultima analisi, si deve evidenziare che anche le modalità di formazione ed andamento del relativo prezzo restano soggette alla determinazione operata dallo stesso intermediario finanziario emittente che svolge altresì attività di intermediazione finanziaria delle stesse, all'atto della raccolta degli ordini e di conseguente esecuzione dei medesimi per conto proprio dei clienti / investitori. Pertanto, un tale prezzo non può dirsi di mercato - a cui partecipano, quindi, diversi intermediari finanziari, nazionali ed internazionali, e conseguentemente plurimi investitori -, secondo le normative di settore vigenti, come rilevato anche dalla delibera n. 20004 del 17.05.2017, all'esito CP_8 dell'attività ispettiva espletata nella specie, e prima regolamentato dalla comunicazione del 2.03.2009 della stessa CP_8 Parimenti, non dirimenti sullo specifico piano della verifica del rispetto dei puntuali obblighi di compiuta e trasparente informazione al momento della singola operazione di investimento in azioni
, è poi il questionario FI redatto con riferimento al cliente al dettaglio Controparte_5 ad opera dell'intermediario finanziario, nonché la relativa attestazione del 14.02.2012 (cfr. doc. n. 3 parte convenuta), che, per loro stessa natura, non contengono informative dettagliate sui prodotti oggetto di investimento, ma costituiscono adempimenti necessari da parte dell'intermediario finanziario in ordine all'indicazione della propensione al rischio del singolo investitore considerato. pagina 12 di 17 Inoltre, si precisa che tutte le successive ragioni addotte da parte convenuta nell'ambito del presente giudizio contenzioso non hanno, comunque, la forza di sanare con efficacia retroattiva la carenza informativa imputabile all'intermediario finanziario con riferimento alla Controparte_5 specifica operazione di investimento in azioni conclusa da in data 23.02.2012 CP_6 Per_1 (cfr. doc. nn. 1 e 2 parte convenuta). In sintesi, alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni di parte convenuta, si rileva la fondatezza della domanda attorea di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della accertata carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste in materia di intermediazione finanziaria, restando ivi assorbite le ulteriori ed eventuali questioni sollevate e le domande subordinate proposte dagli eredi del cliente / investitore. In un tale contesto fattuale, peraltro, risulta comunque superfluo un eventuale accertamento in merito alla pretesa sollecitazione che sarebbe stata posta in essere dall'intermediario finanziario per cui l'acquisto di azioni sarebbe stato condizione necessaria per l'ottenimento del mutuo CP_6 chirografario da parte della società Alea s.r.l. di proprietà dello stesso investitore - Per_1 circostanza che in ogni caso non può ritenersi provata in maniera adeguata unicamente sulla base del documento prodotto da parte attrice, da cui si evince una connessione tra le operazioni in corso di esecuzione, ma non già in termini di condizione essenziale all'epoca della conclusione dei rispettivi contratti tra le parti contraenti (cfr. doc. n. 6 parte attrice).
3. In merito alla domanda attorea qualificata in termini di risarcimento danni. Onere prova e concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Quantificazione del danno. Restituzione delle azioni ancora in possesso degli eredi del cliente / investitore che non ha aderito all'OPA scaduta Accertata, dunque, la sussistenza di responsabilità da inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione agli obblighi informativi e di trasparenza di cui all'art. 21 Controparte_1 del d. lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento n. 16190 del 2007, in ordine alla specifica natura, CP_8 ai rischi concreti dell'investimento e alle specifiche modalità di scambio delle azioni proprie emesse, negoziate ed intermediate, per cui è causa, occorre ora analizzare le conseguenti domande risarcitorie proposte da parte attrice, unitamente alle eccezioni sollevate dalla controparte. 3.1 Innanzitutto, come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si ricorda che l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017, nonché Cass. n. 25774 del 26.09.2024 e Cass. n. 5504 del 5.04.2012). In aggiunta, infatti, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio, conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento, è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale. Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto del presente giudizio, ci si limita a richiamare quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del T.U.F. (ovvero “Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”) e l'affermata giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, pagina 13 di 17 nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta” (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018). Di conseguenza è opinione condivisa che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni da parte dell'intermediario finanziario determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente / investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento (cfr. da ultimo Cass. n. 570 del 11.01.2023 e Cass. n. 7288 del 07.07.2023). In aggiunta, in considerazione delle specifiche eccezioni sollevate da parte convenuta, ci si limita, altresì, a ricordare che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che una volta allegato da parte del responsabile del danno il fatto colposo del danneggiato, il giudice ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. è tenuto ad esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso, diversamente, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. - di esclusione della risarcibilità dei danni che il soggetto ha diritto alla prestazione risarcitoria avrebbe potuto evitare con l'uso dell'ordinaria diligenza – grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione da parte del danneggiato del dovere di correttezza ed evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, in quanto circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. n. 11258 del 2018). 3.2 Sulla base dell'analisi complessiva delle risultanze probatorie emerse, nel caso di specie, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'odierna parte attrice, la sussistenza di un danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, nonché la relativa quantificazione ricavabile dall'importo investito in linea capitale pari ad euro 24.999,00, detratto quanto utilmente incassato dal cliente / investitore nelle more del rapporto, oltre rivalutazione ed interessi, sono provate in modo idoneo, tenuto conto delle non contestate sopravvenute difficoltà economico finanziarie occorse alla banca emittente Controparte_5 e del sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni e del fatto che nell'ambito del
[...] presente giudizio ordinario di cognizione non può ritenersi raggiunta ad opera dell'intermediario finanziario la prova di aver agito nei confronti dell'investitore con la diligenza professionale richiesta dal contesto, né tantomeno la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non essendo emerse cause ostative all'adempimento non imputabili all'intermediario finanziario, soggetto a stringenti obblighi informativi e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. n. 58 del 1998. Da un lato, integrano circostanze fattuali debitamente documentate in atti sia l'acquisto da parte del cliente non adeguatamente informato in ordine alla natura e alla rischiosità dei titoli Per_1 azionari intermediati, in data 23.02.2012 di complessive 1.300 azioni al Controparte_5 prezzo unitario di euro 19,23 per un controvalore e, dunque, un effettivo esborso, comprensivo di commissioni comunque pari a zero, versato all'intermediario finanziario pari ad euro 24.999,00, sia il successivo acquisto a titolo gratuito, quali dividendi in natura, di n. 13 ulteriori azioni;
quindi, per un totale complessivo di 1.313 azioni , in possesso dell'investitore, alla data Controparte_5 di perdita di valore quasi integrale. (cfr. doc. nn. 1, 2, 6 e 11 parte convenuta). Dall'altro lato, sempre ai fini del risarcimento del danno patrimoniale in concreto subito dall'investitore, quale conseguenza immediata e diretta del solo inadempimento informativo dell'intermediario finanziario, è necessario tener conto di un duplice profilo riconducibile alla colpa del creditore danneggiato ovvero del cliente / investitore, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., evitando così che nei fatti si venga a creare un ingiustificato arricchimento del danneggiato medesimo. In tal senso, per un verso, occorre certamente valorizzare la circostanza fattuale non contestata relativa alla mancata adesione degli eredi dell'investitore all'offerta pubblica di acquisto delle azioni
[...]
scaduta in data 18.05.2018 al prezzo unitario di euro 0,50 per azione offerto agli Controparte_5 azionisti di minoranza e, dunque, detrarre dall'importo pagato per l'investimento finanziario gli importi pagina 14 di 17 meglio indicati e non specificamente contestati da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 21), quale danno che, in effetti, l'investitore, aderendo all'OPA, parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza oltre al corrispettivo c.d. differito, come confermato dal comunicato stampa di del 25 marzo 2021 (cfr. doc. nn. 13 e 14 parte convenuta e Controparte_1 doc. n. 8 parte attrice). Per altro verso, parimenti da considerare a tale specifico proposito è l'incidenza causale dell'ulteriore comportamento del cliente / investitore in relazione alla produzione dell'evento dannoso ovvero dell'incasso da parte di quest'ultimo nel corso del rapporto di dividendi in denaro per complessivi euro 468,00 (cfr. doc. n. 12 parte convenuta – circostanza parimenti non in contestazione). In ultima analisi e in accoglimento della richiesta di parte convenuta, al fine di garantire massimamente il principio generale dell'esatto e non superiore reintegro del pregiudizio cagionato, si deve richiamare poi l'ulteriore previsione disciplinata dalla stessa offerta pubblico d'acquisto lanciata da Credit Agricole Cariparma per cui, in caso mancata adesione – come avvenuto nel caso di specie -, i destinatari della stessa manterranno la titolarità sia delle azioni non apportate all'OPA, sia dei relativi warrant, convertibili nei termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento di nuove azioni dell'offerente Credit Agricole Cariparma. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, occorre rilevare come, a fronte della puntuale allegazione probatoria della banca / intermediario finanziario in ordine all'effettiva presenza nei dossier titoli intestati agli odierni ricorrenti, ancora, di n. 91 azioni per un valore complessivo pari ad euro Controparte_1 91,00 in data 31.12.2023, l'odierna parte attrice non abbia contestato una tale circostanza fattuale in maniera specifica e soprattutto non abbia al contrario provato di essersi attivata nel senso di vendere a terzi e/o di restituire a parte convenuta gli strumenti finanziari, ancora eventualmente presenti nel proprio dossier titoli, inerenti all'operazione di investimento azionario per cui è causa. Alla luce del contesto fattuale sopra descritto ed in ragione della documentazione offerta in comunicazione, nella specie, può ritenersi sostanzialmente impossibile anche in futuro il recupero di valore residuo dei titoli azionari per cui è causa, che quindi devono essere restituiti all'emittente, al fine di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito (cfr. Cass. n. 14178 del 5.05.2022, nonché Cass. n. 23450 del 26.10.2020). Pertanto, in conseguenza del disposto risarcimento del danno a tacitazione delle pretese economiche degli eredi del cliente / investitore nei confronti dell'intermediario finanziario, la stessa Per_1 parte attrice deve restituire quanto ancora in proprio possesso di inerente all'acquisto delle azioni
[...]
oggetto del presente giudizio. Controparte_5 In conclusione e per le ragioni sopra evidenziate, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale subito dai clienti / investitori e IA NI, Parte_1 Parte_2 conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario è fondata e può trovare accoglimento in relazione alla somma, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, debitamente devalutata al momento della verificazione del danno (quindi, con riferimento al capitale investito, al 30.06.2016) e rivalutata, oltre interessi, alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto della relativa natura di debito di valore del danno da inadempimento contrattuale (cfr. ex multis Cass. n. 1627 del 19.01.2022). 3.3 Inoltre, parimenti fondata è l'ulteriore domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute dai clienti / investitori per l'instaurazione del procedimento stragiudiziale di mediazione obbligatoria (cfr. doc. nn. 1, 2 e 4 parte attrice), al fine di far accertare l'inadempimento dell'intermediario finanziario convenuto e la conseguente obbligazione di risarcimento del danno subito, nonché in ogni caso di assolvere alla condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010. Come noto, a tal proposito la giurisprudenza di legittimità si è orientata nell'affermare che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. pagina 15 di 17 Cass. S.U. n. 16990 del 10.07.2017 e successive conformi Cass. n. 2644 del 02.02.2018 e Cass. n. 24481 del 04.11.2020). Per tutte le ragioni di precedenza accertate, anche le spese stragiudiziali documentate e sopportate dagli odierni attori in ragione dell'instaurato procedimento di mediazione obbligatoria sono certamente conseguenziali e caratterizzate da uno stringente nesso di causalità con la condotta gravemente inadempiente imputabile all'intermediario finanziario in relazione Controparte_5 all'operazione di investimento azionario per cui è causa, tenuto conto del tentativo dell'odierna parte attrice di evitare in tal maniera il presente giudizio contenzioso, reso poi necessario dalla mancata volontaria adesione di nella predetta sede. Controparte_1
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio Infine, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo nei valori medi in relazione alla fase di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per la fase decisoria, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; nulla per la fase istruttoria che di fatto non si è svolta, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del rinvio per precisazione delle conclusioni nell'ambito della prima udienza di comparizione;
in ragione del valore della causa ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla sostanziale soccombenza di parte convenuta in relazione alle domande proposte da parte attrice e riqualificate ex officio Controparte_1 dal giudice, come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1189/2024; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande proposte da parte attrice, e IA Parte_1 Parte_2
NI, nei confronti di parte convenuta, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA e DICHIARA l'inadempimento informativo posto in essere dall'intermediario finanziario successivamente incorporato in Controparte_5 Controparte_1
nell'ambito dell'operazione di acquisto di azioni proprie dell'intermediario finanziario
[...] da parte del cliente / investitore in data 23.02.2012, cui sono succeduti gli eredi Per_1
e IA NI. Parte_1 Parte_2
3. ND parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice, Controparte_1
e IA NI, della somma di euro 26.046,28 - somma già Parte_1 Parte_2 devalutata e rivalutata all'attualità con interessi -, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento informativo imputabile all'intermediario finanziario, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. ACCERTA E DICHIARA e, per l'effetto, ND parte attrice, Parte_1 Parte_2
e IA NI, in solido tra loro, alla restituzione in favore di parte convenuta
[...] [...] dei titoli ancora in proprio possesso nei dossier titoli n. 005/3119954 inerenti Controparte_1 all'operazione di acquisto di azioni oggetto del presente giudizio. Controparte_5
5. ND parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice, Controparte_1
e IA NI, delle spese di lite del presente giudizio che si Parte_1 Parte_2 liquidano in euro 4.358,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che pagina 16 di 17 immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 545,00 per contributo unificato e bolli;
infine, IVA e CPA sull'imponibile come per legge.
Forlì, 13 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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