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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2365/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 2365 del 2025, discussa all'udienza del 17 ottobre 2025, promossa da:
Controparte_1 in persona dei Commissari straordinari Avv. Roberto Angeloni, Dott. e Avv. Testimone_1
Mario Occhipinti, domiciliati per la carica presso la sede legale della predetta società in Milano, Via Tommaso Salvini n. 5, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Cantavenera, il quale ha dichiarato di volere ricevere tutte le comunicazioni concernenti il presente procedimento all'indirizzo P.E.C. giusta procura in calce al ricorso;
Email_1
– ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Centonze e dall'Avv. Giuseppe Controparte_2
Terragno, giusta procura in atti, presso il cui studio, in Lecce alla Via G. Paisiello n. 19 è elettivamente domicilia. I difensori hanno dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2 Email_3
– RESISTENTE –
FATTO e DIRITTO Con atto intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, , in Controparte_1 persona dei Commissari straordinari, conveniva in giudizio deducendo: che Controparte_1 con contratto di affitto di terreni dell'1.09.2019, registrato il 24.09.2019, stipulato giusta autorizzazione del 6.08.2019 del Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, resa nell'ambito del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione R.P.M. n. 27/2011, la società aveva concesso in affitto alla Controparte_1 Parte_1
i terreni di sua proprietà siti in agro di Gallipoli (LE) riportati nel Catasto Terreni del Comune di Gallipoli, al foglio 40, particelle 21, 22, 55, 311, 313, 314, 315, 322, 323, 334, 340, 342, 609, 610, 629, 639, 641, 644, 645, 648, 649, 650, 651, 653, 676, 874; che quale corrispettivo per l'affitto era stato convenuto un canone annuale di Euro 9.000,00 oltre IVA, da corrispondere in semestralità anticipate;
che la società affittuaria si era resa morosa della somma di Euro 4.500,00, oltre IVA, pari ad una semestralità; che nonostante numerosi solleciti, la società affittuaria non aveva corrisposto quanto dovuto. Pertanto, concludeva chiedendo: la convalida dello sfratto, l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento di tutti i canoni scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio dei terreni, oltre interessi legali anche moratori e spese per procedimento monitorio;
l'emissione, in caso di opposizione, di ordinanza di rilascio per inadempimento della società affittuaria del contratto di affitto e condanna al pagamento dei canoni ed oneri accessori dovuti fino alla data del rilascio, oltre interessi legali e moratori, con decorrenza dalla data delle rispettive scadenze, a titolo di parziale risarcimento danni in favore della locatrice;
con vittoria di spese, competenze ed onorari. Costituitasi regolarmente in giudizio, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ha contestato quanto ex adverso dedotto, concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea;
con vittoria di spese. All'esito dell'udienza del 28.03.2025 il giudice, preso atto dell'opposizione, ha disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c. Mutato il rito, all'udienza del 17.10.2025 la causa è stata decisa, con sentenza resa all'esito della discussione.
--------------------- Le domande di , sono infondate Controparte_1
e, pertanto, devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, si osserva che dalla disamina del contratto d'affitto prodotto da parte attrice non emerge che il termine per il pagamento del canone debba considerarsi essenziale, secondo l'interesse delle parti. Come recentemente osservato dalla Corte di legittimità “Nei contratti di durata (come la locazione), in cui sono stabilite prestazioni di pagamento secondo scadenze mensili e non in un'unica soluzione, l'essenzialità del termine di ciascuna prestazione di pagamento deve essere espressamente prevista, in ossequio ai criteri di ermenuetica contrattuale sanciti dagli artt. 1362 e 1366 c.c.” (Cass. 25.3.2024, n. 8038). Il fatto che il termine per il pagamento del canone non sia stato considerato essenziale dai contraenti emerge anche dai precedenti comportamenti delle parti. Infatti, nei precedenti semestri, il pagamento era intervenuto anche successivamente all'inizio del semestre, in particolare, dopo la notificazione della fattura emessa dalla società affittante, come dimostrato da parte convenuta, senza che parte attrice avesse manifestato alcuna doglianza. Anche il canone semestrale oggetto di causa, è stato versato da (in data Controparte_1
20.12.2024), a seguito di emissione da parte della di corrispondente Controparte_1 fattura del 30.11.2024, pervenuta alla debitrice in data 09.12.2024. Dunque, la condotta di
[...] appare conforme alla precedente prassi. CP_1
Peraltro, la pretesa relativa al pagamento anticipato non risulta essere mai stata comunicata dall'attrice alla convenuta, né alcuna diffida ad adempiere è stata inoltrata, prima dell'intimazione di sfratto. Non vi è alcuna prova documentale dell'invio di solleciti di pagamento. Non è, pertanto, emerso dall'istruttoria un grave inadempimento posto in essere dalla convenuta, tale da consentire di dichiarare risolto il contratto stipulato o di ritenere imputabile a il ritardo nel pagamento. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sulla causa in epigrafe, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto rigetta le domande di Controparte_1
;
[...]
2) condanna , in persona dei Controparte_1
Commissari straordinari, a rimborsare a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Lecce in data 17 ottobre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Manuela Pellerino)
TRIBUNALE DI LECCE Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Pellerino, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 2365 del 2025, discussa all'udienza del 17 ottobre 2025, promossa da:
Controparte_1 in persona dei Commissari straordinari Avv. Roberto Angeloni, Dott. e Avv. Testimone_1
Mario Occhipinti, domiciliati per la carica presso la sede legale della predetta società in Milano, Via Tommaso Salvini n. 5, rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Cantavenera, il quale ha dichiarato di volere ricevere tutte le comunicazioni concernenti il presente procedimento all'indirizzo P.E.C. giusta procura in calce al ricorso;
Email_1
– ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Centonze e dall'Avv. Giuseppe Controparte_2
Terragno, giusta procura in atti, presso il cui studio, in Lecce alla Via G. Paisiello n. 19 è elettivamente domicilia. I difensori hanno dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_2 Email_3
– RESISTENTE –
FATTO e DIRITTO Con atto intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato, , in Controparte_1 persona dei Commissari straordinari, conveniva in giudizio deducendo: che Controparte_1 con contratto di affitto di terreni dell'1.09.2019, registrato il 24.09.2019, stipulato giusta autorizzazione del 6.08.2019 del Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, resa nell'ambito del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione R.P.M. n. 27/2011, la società aveva concesso in affitto alla Controparte_1 Parte_1
i terreni di sua proprietà siti in agro di Gallipoli (LE) riportati nel Catasto Terreni del Comune di Gallipoli, al foglio 40, particelle 21, 22, 55, 311, 313, 314, 315, 322, 323, 334, 340, 342, 609, 610, 629, 639, 641, 644, 645, 648, 649, 650, 651, 653, 676, 874; che quale corrispettivo per l'affitto era stato convenuto un canone annuale di Euro 9.000,00 oltre IVA, da corrispondere in semestralità anticipate;
che la società affittuaria si era resa morosa della somma di Euro 4.500,00, oltre IVA, pari ad una semestralità; che nonostante numerosi solleciti, la società affittuaria non aveva corrisposto quanto dovuto. Pertanto, concludeva chiedendo: la convalida dello sfratto, l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento di tutti i canoni scaduti e da scadere fino all'effettivo rilascio dei terreni, oltre interessi legali anche moratori e spese per procedimento monitorio;
l'emissione, in caso di opposizione, di ordinanza di rilascio per inadempimento della società affittuaria del contratto di affitto e condanna al pagamento dei canoni ed oneri accessori dovuti fino alla data del rilascio, oltre interessi legali e moratori, con decorrenza dalla data delle rispettive scadenze, a titolo di parziale risarcimento danni in favore della locatrice;
con vittoria di spese, competenze ed onorari. Costituitasi regolarmente in giudizio, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ha contestato quanto ex adverso dedotto, concludendo per l'integrale rigetto della domanda attorea;
con vittoria di spese. All'esito dell'udienza del 28.03.2025 il giudice, preso atto dell'opposizione, ha disposto il mutamento del rito ai sensi e per gli effetti degli artt. 667 e 426 c.p.c. Mutato il rito, all'udienza del 17.10.2025 la causa è stata decisa, con sentenza resa all'esito della discussione.
--------------------- Le domande di , sono infondate Controparte_1
e, pertanto, devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti. Preliminarmente, si osserva che dalla disamina del contratto d'affitto prodotto da parte attrice non emerge che il termine per il pagamento del canone debba considerarsi essenziale, secondo l'interesse delle parti. Come recentemente osservato dalla Corte di legittimità “Nei contratti di durata (come la locazione), in cui sono stabilite prestazioni di pagamento secondo scadenze mensili e non in un'unica soluzione, l'essenzialità del termine di ciascuna prestazione di pagamento deve essere espressamente prevista, in ossequio ai criteri di ermenuetica contrattuale sanciti dagli artt. 1362 e 1366 c.c.” (Cass. 25.3.2024, n. 8038). Il fatto che il termine per il pagamento del canone non sia stato considerato essenziale dai contraenti emerge anche dai precedenti comportamenti delle parti. Infatti, nei precedenti semestri, il pagamento era intervenuto anche successivamente all'inizio del semestre, in particolare, dopo la notificazione della fattura emessa dalla società affittante, come dimostrato da parte convenuta, senza che parte attrice avesse manifestato alcuna doglianza. Anche il canone semestrale oggetto di causa, è stato versato da (in data Controparte_1
20.12.2024), a seguito di emissione da parte della di corrispondente Controparte_1 fattura del 30.11.2024, pervenuta alla debitrice in data 09.12.2024. Dunque, la condotta di
[...] appare conforme alla precedente prassi. CP_1
Peraltro, la pretesa relativa al pagamento anticipato non risulta essere mai stata comunicata dall'attrice alla convenuta, né alcuna diffida ad adempiere è stata inoltrata, prima dell'intimazione di sfratto. Non vi è alcuna prova documentale dell'invio di solleciti di pagamento. Non è, pertanto, emerso dall'istruttoria un grave inadempimento posto in essere dalla convenuta, tale da consentire di dichiarare risolto il contratto stipulato o di ritenere imputabile a il ritardo nel pagamento. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, sulla causa in epigrafe, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto rigetta le domande di Controparte_1
;
[...]
2) condanna , in persona dei Controparte_1
Commissari straordinari, a rimborsare a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge. Così deciso in Lecce in data 17 ottobre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Manuela Pellerino)