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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 50779/ 2023
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c)
Il Giudice, dot t.ssa Assunt a C anonaco
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con fissazione del termine perentorio per il deposito sino al 09.04.2025;
- viste le note scritte depositate dalla parte attrice l'08.04.2025, nella contumacia di parte convenuta;
- visto l'art.281 sexies ult. co. c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(art . 281 sexi es c.p.c.) in com posizi one m onocrati ca nell a persona del Giudice dott.ssa Assunt a C anonaco, ha pronunci ato l a seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 50779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 09.04.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
TRA in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Parte_1
Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Geronzi, Francesca Colantoni e Giorgio Tombolini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 67, giusta procura in atti
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (30027) San Donà Controparte_1
di Piave (VE), via Iseo, n. 19
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e altro nell'ambito di contratti di cessione di crediti di imposta
CONCLUSIONI: come da note depositate da parte attrice in data 08.04.2025 per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per il 09.04.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 31.10.2023 -(tramite pec all'indirizzo estratto dal Email_1
Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, come attestato dal difensore), nel rispetto del termine a comparire (a fronte dell'udienza indicata in citazione del 18.03.2024)
Parte
- la (di seguito per brevità anche conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 la società (di seguito per brevità anche solo ) , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_1
conclusioni:
“in via principale,
− accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità contrattuale di e, per Controparte_1 l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa Parte_1 subiti e subendi, per un importo non inferiore ad Euro 195.164,20 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in via subordinata
− accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che ha violato le, o comunque si è resa Controparte_1 inadempiente alle, dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi dei Contratti per cui è causa, come definiti e indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere a l'indennizzo ai sensi dell'art. 10 dei Contratti per cui Parte_1
è causa, come definiti e indicati in narrativa, per un importo non inferiore ad Euro 195.164,20 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in via ulteriormente subordinata,
− accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che i Crediti per cui è causa, come definiti e indicati in narrativa, sono meramente fittizi o comunque inutilizzabili e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 c.c., a CP_1 corrispondere a l'importo nominale del valore dei Crediti per cui è causa, come Parte_1 definiti e indicati in narrativa, pari a Euro 195.164,20, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa Parte_1 subiti e subendi per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art.
1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in ogni caso,
− condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del presente giudizio, oltre oneri e accessori di legge;
− emettere ogni pronuncia e statuizione”.
A tal fine, dopo avere ricostruito la normativa di riferimento, deduceva in sintesi che: - nel contesto normativo illustrato, nel novembre 2020, aveva avviato la propria attività di acquisto di crediti di imposta da soggetti terzi ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), implementando, tra gli altri, il prodotto “Cessione del
Credito di Imposta” da destinare agli operatori del settore dell'edilizia che avessero eseguito gli interventi edilizi e concesso “lo Sconto in Fattura” ai committenti dei lavori (beneficiari delle detrazioni fiscali derivanti dai Bonus Edilizi
e dunque titolari dei relativi crediti di imposta); - aveva infatti stipulato con la società convenuta ( , Controparte_1
nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 22 ottobre 2021, quattro contratti di cessione di crediti di imposta, per un valore nominale complessivo pari ad euro 854.518,54 (ed un corrispettivo complessivo delle cessioni pari ad Euro
760.521,50); - tali crediti, in virtù della documentazione negoziale e delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla società convenuta, avrebbero dovuto essere tutti esistenti, certi e utilizzabili da parte della cessionaria, in compensazione delle proprie imposte ovvero suscettibili di cessione a terzi;
- tuttavia, “una parte degli stessi, precisamente un valore nominale complessivo pari ad Euro 195.164,20” era stata sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p., in quanto crediti rivelatisi meramente fittizi e di provenienza illecita e verosimilmente originati, non direttamente da , ma da un'altra società (la società MA OW S.r.l.), i cui legali rappresentanti CP_1 erano stati indagati nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Treviso;
- le ulteriori verifiche effettuate da CDP sui crediti avevano confermato le criticità riscontrate in sede penale e avevano fatto emergere gravi carenze e incongruenze nella documentazione presentata (quali anomalie nelle fatture, nei bonifici e nelle comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate); - le anomalie riscontrate sui crediti coincidevano, per la maggior parte, con i profili sintomatici di criticità individuati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E/2022 del 23 giugno 2022, la quale, in presenza di determinati indicatori, escludeva per il cessionario la possibilità di compensazione, in quanto ciò lo avrebbe esposto, sia al recupero del relativo importo da parte dell'Agenzia delle
Entrate (ai sensi dell'art. 121, comma 6, del Decreto Rilancio, con applicazione di interessi maggiorati ex art. 20 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e di sanzioni amministrative dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi ex art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), sia al serio rischio di essere deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di indebita compensazione (ai sensi dell'art. 10-quater del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Chiedeva quindi, in via principale, di accertare la responsabilità contrattuale di in relazione ai quattro contratti CP_1
Parte di cessione di crediti di imposta stipulati tra le parti. In subordine chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di di percepire l'indennizzo ai sensi dell'art. 10 dei contratti in oggetto. In via ulteriormente subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti oggetto dei contratti ex art. 1266 c.c.. Per l'effetto dell'accoglimento di tali domande chiedeva quindi la condanna di al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
subiti dalla Società, per un importo non inferiore ad euro 195.164,20 o al maggiore o diverso importo da determinarsi in corso di causa.
La parte convenuta, benché ritualmente citata, sceglieva la contumacia. Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice precisava che la decisione di non utilizzare in compensazione i crediti oggetto di cessione era stata assunta (all'esito delle adunanze del CdA del 24 e del 28 novembre 2022), anche sulla base di pareri pro-veritate redatti da rinomati professionisti. Allegava altresì, per i crediti di imposta oggetto di ciascun contratto stipulato con , le anomalie emerse (all'esito delle verifiche) nelle fatture, nei bonifici e nelle CP_1 comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate, predisponendo una tabella per una migliore comprensione.
Allegava e documentava le singole voci di danno richieste e, per l'effetto, precisava che il danno complessivo subito
Parte da a causa della condotta inadempiente di era quantificabile in una somma non inferiore ad Euro CP_1
517.604,34, “ferma restando la possibilità di una maggiore o diversa quantificazione, anche con determinazione in via equitativa da parte di codesto Ill.mo Giudice, in particolare con riferimento al danno all'immagine e alla reputazione professionale subito dalla Società”
Nel precisare le conclusioni nelle note depositate l'08.04.2025 parte attrice chiedeva la condanna di ad un CP_1 importo “non inferiore ad Euro 1.176.958,68 (pari al valore nominale di tutti i crediti acquistati da Controparte_1
e alle spese sostenute) o, in stretto subordine, ad Euro 517.604,34 (pari al valore nominale dei crediti
[...]
sequestrati e alle spese sostenute)”, o comunque in ulteriore subordine “a corrispondere a Parte_1
l'importo nominale del valore dei crediti per cui è causa, pari a Euro 854.518,54 o, in stretto subordine,
[...]
ad Euro 195.164,20, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al risarcimento in favore di
[...]
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti e subendi per tutti i fatti e le ragioni Parte_1
esposte in narrativa, per un importo non inferiore ad Euro 322.440,14, o eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. (in particolare con riferimento al danno all'immagine), oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge…”.
Parte Al tal fine allegava che aveva quindi “diritto di ottenere – a titolo di restituzione o di risarcimento del danno – un importo pari al valore nominale di tutti i crediti acquistati da non più utilizzabili in compensazione (Euro CP_1
854.518,54), o, in subordine, dei crediti sequestrati (Euro 195.164,20), o comunque non inferiore ai corrispettivi versati per l'acquisto dei suddetti crediti (docc. 26-29), nonché il risarcimento degli altri danni patrimoniali (i.e. le spese per i consulenti in un ammontare di Euro 322.440,14; docc. 30-38) e non patrimoniali subiti e subendi (i.e. il danno all'immagine, per cui sussistono i presupposti per la liquidazione in via equitativa;
docc. 15-19).
La causa era istruita mediante produzione documentale e all'esito era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Nel merito, deve essere esaminata la domanda proposta da parte attrice in via principale.
Parte Deve premettersi che non ha chiesto l'annullamento dei quattro contratti di cessione dei crediti di imposta stipulati con la società , né la loro risoluzione. In via principale, sul presupposto della validità di tali contratti, CP_1
ha chiesto il risarcimento del danno subito per effetto della condotta inadempiente di , allegando la violazione CP_1 da parte di quest'ultima degli obblighi assunti.
I contratti sottoscritti sono stati allegati e documentati da parte attrice e sono i seguenti:
1- il contratto del 5-8 luglio 2021 (per un credito di imposta di valore nominale pari ad Euro 7.335,54 e un corrispettivo della cessione pari ad Euro 6.528,63, contratto n.613, doc. 2 di CDP);
2- il contratto del 13-30 agosto 2021 (per un credito di imposta di valore nominale pari ad Euro 221.260,00 e un corrispettivo della cessione pari ad Euro 196.921,40, contratto n. 1328, doc. 3 di CDP);
3- il contratto dell'8-12 ottobre 2021 (per un credito di imposta di valore nominale pari ad Euro 329.540,00 e un Parte corrispettivo della cessione pari ad Euro 293.290,60, contratto n. 2289, doc. 4 di;
4- il contratto del 20-22 ottobre 2021 (per un credito di imposta di valore nominale pari ad Euro 296.383,00 e un
Parte corrispettivo della cessione pari ad Euro 263.780,87, contratto n.2644, doc. 5 di .
Nelle premesse di ciascun contratto il cedente ( ) dichiarava di essere una società regolarmente costituita “la cui CP_1 attività consiste inter alia nella realizzazione di Interventi Ammissibili” (come definiti negli stessi Contratti). Si Parte impegnava “inter alia (i) a cedere pro soluto a favore di – a valle del positivo esito della relativa attività istruttoria – i crediti d'imposta dallo stesso vantati a valle dell'esercizio della relativa Opzione per lo Sconto da parte del Committente in relazione al relativo Intervento o SAL (come debitamente confermata dal Cedente), (ii) a non
Parte fruirne direttamente né cederli a soggetti terzi, salvo comunicazione da parte di dell'esito negativo della predetta attività istruttoria e (iii) a rendere disponibile e caricare prontamente sulla MA FO (come di seguito definita), anche mediante l'ausilio di un Intermediario Accreditato (come di seguito definito), copia di tutta la documentazione richiesta dalla MA FO (come di seguito definita) o di ogni ulteriore documento
Parte richiesto da . (premesse A ed F dei contratti, docc. da 2 a 5 del fascicolo di CDP). Parte Alla luce di quanto sopra indicato la società si impegnava, dunque, a cedere pro soluto in favore di i CP_1 crediti di imposta direttamente vantati a seguito dell'esercizio dello “Sconto in Fattura” nei confronti dei committenti dei lavori e, quindi, garantiva di essere titolare dei relativi crediti di imposta e cedente originaria degli stessi.
All'art. 7, LE dichiarava, per quanto qui di interesse, che :
“(ii) che l'attività del Cedente consiste inter alia nella realizzazione di Interventi Superbonus e altri Interventi
Opzionabili ai sensi del Decreto Rilancio e relativi provvedimenti attuativi”;
(xi) che l'Intervento o, a seconda del caso, gli Interventi (eventualmente comprensivi di Interventi Trainanti e
Interventi Trainati) in relazione ai quali è sorto il relativo Credito d'Imposta ricade/ricadono tra gli Interventi
Ammissibili (anche in relazione ai Requisiti SAL e ai limiti di spesa previsti dal Decreto Rilancio) e che i relativi
Committenti ricadono tra i soggetti di cui all'articolo 119, commi 9 e 10 e/o di cui all'articolo 121, comma 1 del
Decreto Rilancio;
“(xii) che la documentazione fornita tempo per tempo dal Cedente ai fini di ciascuna Cessione di Credito d'Imposta
è completa, veritiera e corretta, inclusi in ogni caso i documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica del Cedente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.”;
“(xiii) che il Cedente e ciascun relativo Committente non hanno posto in essere alcuna violazione delle previsioni del
Decreto Rilancio e/o di qualsiasi altra normativa applicabile ai fini del riconoscimento delle detrazioni d'imposta” “(xv) che il Cedente è nella piena titolarità giuridica di ciascun Credito d'Imposta, che alla data odierna è esistente
(così come meglio descritto all'Allegato A) e liberamente cedibile”
Parte attrice ha provato, nella contumacia della convenuta (che non costituendosi non ha fornito alcun elemento di prova contraria), che con decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso il 30.11.2021
Parte (cfr. doc. 6 del fascicolo di era disposto il sequestro preventivo d'urgenza ex 321 cpc (convalidato dal GIP Parte l'11.12.2021, cfr. doc. 8 dei CDP) di una parte dei crediti di imposta ceduti da a (con conseguente blocco CP_1
immediato dei crediti acquistati da , provenienti dalla MA OW srl, per un importo di euro 195.164,20, cfr. CP_1
Parte doc. 9 di . Da tali provvedimenti si evince che si trattava di crediti di imposta che presentavano diverse anomalie
(assenza di fatture relative ai lavori eseguiti, importi di fatture non corrispondenti all'ammontare dei crediti acquisitati, acquisto di crediti da soggetto deceduto prima dell'operazione di cessione, cfr. doc. 6 citato). Parte L'ordinanza di riesame che ha annullato il decreto di sequestro e l'ordinanza di convalida (cfr. doc. 10 di - anche sul presupposto che gli elementi indiziari non fossero sufficienti a sostenere l'ipotesi criminosa del concorso in tentata truffa aggravata da parte dei legali rappresentanti di MA OW -, tuttavia evidenziava la sussistenza di elementi indiziari a carico di altri soggetti , pure indagati, tra cui il soggetto da cui la MA OW aveva acquistato i crediti di
Parte imposta poi ceduti a (e da questa ceduta a . CP_1
Parte Si tratta di circostanze rilevanti che pregiudicano l'utilizzo dei crediti da parte di anche alla luce della circolare Parte n. 23/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022 (cfr. doc. 1 del fascicolo , che ha escluso in ogni caso la possibilità di compensare i crediti acquisiti in violazione di determinati principi indicati nella stessa circolare.
Invero, la circolare ha previsto gli indicatori sintomatici della falsità del credito, ovvero: “(i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
(ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
(iii) sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare;
(iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
(v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
(vi) mancata effettuazione dei lavori”. Ha altresì precisato che “l'eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell'Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell'assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all'Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate” (cfr. p. 100 doc. 1 cit.).
Parte Alla luce di quanto emerso nel procedimento penale, può ritenersi accertato che i crediti ceduti da a CP_1
(oggetto del sequestro penale poi annullato) non erano nella originaria titolarità della cedente ( ), in violazione CP_1 all'obblighi contrattualmente assunti e sopra richiamati (Premesse A ed F dei contratti). Parte Quanto alle verifiche svolte in autonomia da parte attrice ha depositato un supporto driver USB (doc. 24) contenente “la copia forense della documentazione relativa ai Crediti oggetto dei Contratti con , estratta dal CP_1
proprio consulente Accuracy, unitamente alla relativa Relazione Tecnica Forense” (cfr. anche doc. 25) da cui sarebbero evincibili diverse criticità (evidentemente non riscontrate da CDP nel corso dell'attività istruttoria propedeutica alla stipula dei contratti di cessione), ovvero: anomalie nelle fatture;
l'incoerenza tra la tipologia di intervento riportata in fattura e il relativo codice indicato nelle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate;
anomalie nei bonifici e nelle comunicazioni trasmesse a quest'ultima.
Si tratta di anomalie che, in questa sede, non consentono di ritenere provato il danno richiesto (peraltro solo nel corso del giudizio e non con l'atto introduttivo), pari al valore nominale di tutti i crediti di imposta ceduti da (e non CP_1
Parte solo quelli oggetto del sequestro penale), anche alla luce della dirimente circostanza che si è determinata a non utilizzare in compensazione solo i crediti oggetto del sequestro penale (e non anche tutti i crediti oggetto dei quattro contratti oggetto di causa, cfr. verbali delle adunanze del CdA del 24 e del 28 novembre 2022, docc. 20-21).
Ne consegue che, a fronte della accertata condotta inadempiente di parte convenuta, può ritenersi provato e liquidabile
Parte a solo il danno pari al valore nominale dei crediti di imposta ceduti e oggetto di sequestro penale pari a euro
Parte 195.164,20, rispetto ai quali è pacifico che sia stato versato da il corrispondente corrispettivo per la cessione
(ancora valida ed efficace).
Quanto al danno all'immagine e alla reputazione professionale, esso può ritenersi provato alla luce della gravità degli eventi che hanno avuto una documentata risonanza mediatica, come evincibile dai numerosi articoli di stampa depositati da parte attrice (cfr. docc. 15-19) e può essere liquidato in via equitativa in un importo di euro 20.000,00 pari a circa il 10 % del valore nominale dei crediti di imposta non utilizzabili (e che correttamente CDP ha deciso di non utilizzare).
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali pretesi, per le spese sostenute per le parcelle corrisposte a diversi consulenti legali, pari a complessivi euro 322.440,14, si tratta di spese utili, ma non necessarie, e frutto di una libera scelta di
Parte
Del resto, gli ingenti importi (di gran lunga superiori alle somme liquidate in questa sede) hanno riguardato consulenze svolte con riguardo anche a diversi altri contratti (e cedenti diversi dalla società ), non oggetto CP_1 dell'odierno giudizio, e non possono essere posti a carico della parte convenuta.
L'importo complessivamente dovuto è quindi pari ad euro 215.164,20.
Trattandosi di debiti di valore (cfr. Cass. n.1627/2022), tale importo deve essere rivalutato con applicazione degli interessi compensativi (al saggio legale) anno per anno, con decorrenza dalla data della stipula di ciascuno contratto
(a cui i crediti ceduti e non utilizzabili si riferiscono). Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato ex dm n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (riguardo al decisum e non al petitum), in ragione dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità contrattuale di e la condanna al risarcimento del danno conseguente Controparte_1
per un importo di euro 215.164,20, oltre rivalutazione e interessi compensativi come in motivazione e oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 16.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 14.04.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
Seconda S ezion e Ci vile
(Provvedimento pronunciato all'esito della scadenza del termine fissato per deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c)
Il Giudice, dot t.ssa Assunt a C anonaco
- visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte, con fissazione del termine perentorio per il deposito sino al 09.04.2025;
- viste le note scritte depositate dalla parte attrice l'08.04.2025, nella contumacia di parte convenuta;
- visto l'art.281 sexies ult. co. c.p.c., pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DE L POPOLO ITALIA NO
IL TR IBUNALE OR DINAR IO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
(art . 281 sexi es c.p.c.) in com posizi one m onocrati ca nell a persona del Giudice dott.ssa Assunt a C anonaco, ha pronunci ato l a seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 50779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il 09.04.2025 ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
TRA in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Parte_1
Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Geronzi, Francesca Colantoni e Giorgio Tombolini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 67, giusta procura in atti
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in (30027) San Donà Controparte_1
di Piave (VE), via Iseo, n. 19
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e altro nell'ambito di contratti di cessione di crediti di imposta
CONCLUSIONI: come da note depositate da parte attrice in data 08.04.2025 per l'udienza sostituita dal deposito di note scritte nel termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. per il 09.04.2025, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 31.10.2023 -(tramite pec all'indirizzo estratto dal Email_1
Registro Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo, come attestato dal difensore), nel rispetto del termine a comparire (a fronte dell'udienza indicata in citazione del 18.03.2024)
Parte
- la (di seguito per brevità anche conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 la società (di seguito per brevità anche solo ) , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 CP_1
conclusioni:
“in via principale,
− accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la responsabilità contrattuale di e, per Controparte_1 l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa Parte_1 subiti e subendi, per un importo non inferiore ad Euro 195.164,20 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in via subordinata
− accertare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che ha violato le, o comunque si è resa Controparte_1 inadempiente alle, dichiarazioni e garanzie rilasciate ai sensi dei Contratti per cui è causa, come definiti e indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere a l'indennizzo ai sensi dell'art. 10 dei Contratti per cui Parte_1
è causa, come definiti e indicati in narrativa, per un importo non inferiore ad Euro 195.164,20 o al maggiore o diverso importo che risulterà in corso di causa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in via ulteriormente subordinata,
− accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che i Crediti per cui è causa, come definiti e indicati in narrativa, sono meramente fittizi o comunque inutilizzabili e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1266 c.c., a CP_1 corrispondere a l'importo nominale del valore dei Crediti per cui è causa, come Parte_1 definiti e indicati in narrativa, pari a Euro 195.164,20, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa Parte_1 subiti e subendi per tutti i fatti e le ragioni esposte in narrativa, eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art.
1226 c.c., oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge;
in ogni caso,
− condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1 lite del presente giudizio, oltre oneri e accessori di legge;
− emettere ogni pronuncia e statuizione”.
A tal fine, dopo avere ricostruito la normativa di riferimento, deduceva in sintesi che: - nel contesto normativo illustrato, nel novembre 2020, aveva avviato la propria attività di acquisto di crediti di imposta da soggetti terzi ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), implementando, tra gli altri, il prodotto “Cessione del
Credito di Imposta” da destinare agli operatori del settore dell'edilizia che avessero eseguito gli interventi edilizi e concesso “lo Sconto in Fattura” ai committenti dei lavori (beneficiari delle detrazioni fiscali derivanti dai Bonus Edilizi
e dunque titolari dei relativi crediti di imposta); - aveva infatti stipulato con la società convenuta ( , Controparte_1
nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 22 ottobre 2021, quattro contratti di cessione di crediti di imposta, per un valore nominale complessivo pari ad euro 854.518,54 (ed un corrispettivo complessivo delle cessioni pari ad Euro
760.521,50); - tali crediti, in virtù della documentazione negoziale e delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla società convenuta, avrebbero dovuto essere tutti esistenti, certi e utilizzabili da parte della cessionaria, in compensazione delle proprie imposte ovvero suscettibili di cessione a terzi;
- tuttavia, “una parte degli stessi, precisamente un valore nominale complessivo pari ad Euro 195.164,20” era stata sottoposta a sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p., in quanto crediti rivelatisi meramente fittizi e di provenienza illecita e verosimilmente originati, non direttamente da , ma da un'altra società (la società MA OW S.r.l.), i cui legali rappresentanti CP_1 erano stati indagati nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Treviso;
- le ulteriori verifiche effettuate da CDP sui crediti avevano confermato le criticità riscontrate in sede penale e avevano fatto emergere gravi carenze e incongruenze nella documentazione presentata (quali anomalie nelle fatture, nei bonifici e nelle comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate); - le anomalie riscontrate sui crediti coincidevano, per la maggior parte, con i profili sintomatici di criticità individuati dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 23/E/2022 del 23 giugno 2022, la quale, in presenza di determinati indicatori, escludeva per il cessionario la possibilità di compensazione, in quanto ciò lo avrebbe esposto, sia al recupero del relativo importo da parte dell'Agenzia delle
Entrate (ai sensi dell'art. 121, comma 6, del Decreto Rilancio, con applicazione di interessi maggiorati ex art. 20 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e di sanzioni amministrative dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi ex art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), sia al serio rischio di essere deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di indebita compensazione (ai sensi dell'art. 10-quater del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Chiedeva quindi, in via principale, di accertare la responsabilità contrattuale di in relazione ai quattro contratti CP_1
Parte di cessione di crediti di imposta stipulati tra le parti. In subordine chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di di percepire l'indennizzo ai sensi dell'art. 10 dei contratti in oggetto. In via ulteriormente subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti oggetto dei contratti ex art. 1266 c.c.. Per l'effetto dell'accoglimento di tali domande chiedeva quindi la condanna di al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali CP_1
subiti dalla Società, per un importo non inferiore ad euro 195.164,20 o al maggiore o diverso importo da determinarsi in corso di causa.
La parte convenuta, benché ritualmente citata, sceglieva la contumacia. Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice precisava che la decisione di non utilizzare in compensazione i crediti oggetto di cessione era stata assunta (all'esito delle adunanze del CdA del 24 e del 28 novembre 2022), anche sulla base di pareri pro-veritate redatti da rinomati professionisti. Allegava altresì, per i crediti di imposta oggetto di ciascun contratto stipulato con , le anomalie emerse (all'esito delle verifiche) nelle fatture, nei bonifici e nelle CP_1 comunicazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate, predisponendo una tabella per una migliore comprensione.
Allegava e documentava le singole voci di danno richieste e, per l'effetto, precisava che il danno complessivo subito
Parte da a causa della condotta inadempiente di era quantificabile in una somma non inferiore ad Euro CP_1
517.604,34, “ferma restando la possibilità di una maggiore o diversa quantificazione, anche con determinazione in via equitativa da parte di codesto Ill.mo Giudice, in particolare con riferimento al danno all'immagine e alla reputazione professionale subito dalla Società”
Nel precisare le conclusioni nelle note depositate l'08.04.2025 parte attrice chiedeva la condanna di ad un CP_1 importo “non inferiore ad Euro 1.176.958,68 (pari al valore nominale di tutti i crediti acquistati da Controparte_1
e alle spese sostenute) o, in stretto subordine, ad Euro 517.604,34 (pari al valore nominale dei crediti
[...]
sequestrati e alle spese sostenute)”, o comunque in ulteriore subordine “a corrispondere a Parte_1
l'importo nominale del valore dei crediti per cui è causa, pari a Euro 854.518,54 o, in stretto subordine,
[...]
ad Euro 195.164,20, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al risarcimento in favore di
[...]
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti e subendi per tutti i fatti e le ragioni Parte_1
esposte in narrativa, per un importo non inferiore ad Euro 322.440,14, o eventualmente anche da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. (in particolare con riferimento al danno all'immagine), oltre interessi moratori dalla data della domanda giudiziale e rivalutazione come per legge…”.
Parte Al tal fine allegava che aveva quindi “diritto di ottenere – a titolo di restituzione o di risarcimento del danno – un importo pari al valore nominale di tutti i crediti acquistati da non più utilizzabili in compensazione (Euro CP_1
854.518,54), o, in subordine, dei crediti sequestrati (Euro 195.164,20), o comunque non inferiore ai corrispettivi versati per l'acquisto dei suddetti crediti (docc. 26-29), nonché il risarcimento degli altri danni patrimoniali (i.e. le spese per i consulenti in un ammontare di Euro 322.440,14; docc. 30-38) e non patrimoniali subiti e subendi (i.e. il danno all'immagine, per cui sussistono i presupposti per la liquidazione in via equitativa;
docc. 15-19).
La causa era istruita mediante produzione documentale e all'esito era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. comma c.p.c..
Nel merito, deve essere esaminata la domanda proposta da parte attrice in via principale.
Parte Deve premettersi che non ha chiesto l'annullamento dei quattro contratti di cessione dei crediti di imposta stipulati con la società , né la loro risoluzione. In via principale, sul presupposto della validità di tali contratti, CP_1
ha chiesto il risarcimento del danno subito per effetto della condotta inadempiente di , allegando la violazione CP_1 da parte di quest'ultima degli obblighi assunti.
I contratti sottoscritti sono stati allegati e documentati da parte attrice e sono i seguenti:
1- il contratto del 5-8 luglio 2021 (per un credito di imposta di valore nominale pari ad Euro 7.335,54 e un corrispettivo della cessione pari ad Euro 6.528,63, contratto n.613, doc. 2 di CDP);
2- il contratto del 13-30 agosto 2021 (per un credito di imposta di valore nominale pari ad Euro 221.260,00 e un corrispettivo della cessione pari ad Euro 196.921,40, contratto n. 1328, doc. 3 di CDP);
3- il contratto dell'8-12 ottobre 2021 (per un credito di imposta di valore nominale pari ad Euro 329.540,00 e un Parte corrispettivo della cessione pari ad Euro 293.290,60, contratto n. 2289, doc. 4 di;
4- il contratto del 20-22 ottobre 2021 (per un credito di imposta di valore nominale pari ad Euro 296.383,00 e un
Parte corrispettivo della cessione pari ad Euro 263.780,87, contratto n.2644, doc. 5 di .
Nelle premesse di ciascun contratto il cedente ( ) dichiarava di essere una società regolarmente costituita “la cui CP_1 attività consiste inter alia nella realizzazione di Interventi Ammissibili” (come definiti negli stessi Contratti). Si Parte impegnava “inter alia (i) a cedere pro soluto a favore di – a valle del positivo esito della relativa attività istruttoria – i crediti d'imposta dallo stesso vantati a valle dell'esercizio della relativa Opzione per lo Sconto da parte del Committente in relazione al relativo Intervento o SAL (come debitamente confermata dal Cedente), (ii) a non
Parte fruirne direttamente né cederli a soggetti terzi, salvo comunicazione da parte di dell'esito negativo della predetta attività istruttoria e (iii) a rendere disponibile e caricare prontamente sulla MA FO (come di seguito definita), anche mediante l'ausilio di un Intermediario Accreditato (come di seguito definito), copia di tutta la documentazione richiesta dalla MA FO (come di seguito definita) o di ogni ulteriore documento
Parte richiesto da . (premesse A ed F dei contratti, docc. da 2 a 5 del fascicolo di CDP). Parte Alla luce di quanto sopra indicato la società si impegnava, dunque, a cedere pro soluto in favore di i CP_1 crediti di imposta direttamente vantati a seguito dell'esercizio dello “Sconto in Fattura” nei confronti dei committenti dei lavori e, quindi, garantiva di essere titolare dei relativi crediti di imposta e cedente originaria degli stessi.
All'art. 7, LE dichiarava, per quanto qui di interesse, che :
“(ii) che l'attività del Cedente consiste inter alia nella realizzazione di Interventi Superbonus e altri Interventi
Opzionabili ai sensi del Decreto Rilancio e relativi provvedimenti attuativi”;
(xi) che l'Intervento o, a seconda del caso, gli Interventi (eventualmente comprensivi di Interventi Trainanti e
Interventi Trainati) in relazione ai quali è sorto il relativo Credito d'Imposta ricade/ricadono tra gli Interventi
Ammissibili (anche in relazione ai Requisiti SAL e ai limiti di spesa previsti dal Decreto Rilancio) e che i relativi
Committenti ricadono tra i soggetti di cui all'articolo 119, commi 9 e 10 e/o di cui all'articolo 121, comma 1 del
Decreto Rilancio;
“(xii) che la documentazione fornita tempo per tempo dal Cedente ai fini di ciascuna Cessione di Credito d'Imposta
è completa, veritiera e corretta, inclusi in ogni caso i documenti richiesti ai fini dell'adeguata verifica del Cedente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.”;
“(xiii) che il Cedente e ciascun relativo Committente non hanno posto in essere alcuna violazione delle previsioni del
Decreto Rilancio e/o di qualsiasi altra normativa applicabile ai fini del riconoscimento delle detrazioni d'imposta” “(xv) che il Cedente è nella piena titolarità giuridica di ciascun Credito d'Imposta, che alla data odierna è esistente
(così come meglio descritto all'Allegato A) e liberamente cedibile”
Parte attrice ha provato, nella contumacia della convenuta (che non costituendosi non ha fornito alcun elemento di prova contraria), che con decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso il 30.11.2021
Parte (cfr. doc. 6 del fascicolo di era disposto il sequestro preventivo d'urgenza ex 321 cpc (convalidato dal GIP Parte l'11.12.2021, cfr. doc. 8 dei CDP) di una parte dei crediti di imposta ceduti da a (con conseguente blocco CP_1
immediato dei crediti acquistati da , provenienti dalla MA OW srl, per un importo di euro 195.164,20, cfr. CP_1
Parte doc. 9 di . Da tali provvedimenti si evince che si trattava di crediti di imposta che presentavano diverse anomalie
(assenza di fatture relative ai lavori eseguiti, importi di fatture non corrispondenti all'ammontare dei crediti acquisitati, acquisto di crediti da soggetto deceduto prima dell'operazione di cessione, cfr. doc. 6 citato). Parte L'ordinanza di riesame che ha annullato il decreto di sequestro e l'ordinanza di convalida (cfr. doc. 10 di - anche sul presupposto che gli elementi indiziari non fossero sufficienti a sostenere l'ipotesi criminosa del concorso in tentata truffa aggravata da parte dei legali rappresentanti di MA OW -, tuttavia evidenziava la sussistenza di elementi indiziari a carico di altri soggetti , pure indagati, tra cui il soggetto da cui la MA OW aveva acquistato i crediti di
Parte imposta poi ceduti a (e da questa ceduta a . CP_1
Parte Si tratta di circostanze rilevanti che pregiudicano l'utilizzo dei crediti da parte di anche alla luce della circolare Parte n. 23/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2022 (cfr. doc. 1 del fascicolo , che ha escluso in ogni caso la possibilità di compensare i crediti acquisiti in violazione di determinati principi indicati nella stessa circolare.
Invero, la circolare ha previsto gli indicatori sintomatici della falsità del credito, ovvero: “(i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
(ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
(iii) sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare;
(iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
(v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
(vi) mancata effettuazione dei lavori”. Ha altresì precisato che “l'eventuale dissequestro di crediti, acquistati in violazione dei principi sopra illustrati, da parte dell'Autorità giudiziaria (ad esempio, in ragione dell'assenza di periculum in mora in capo al cessionario) non costituisce ex se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all'Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate” (cfr. p. 100 doc. 1 cit.).
Parte Alla luce di quanto emerso nel procedimento penale, può ritenersi accertato che i crediti ceduti da a CP_1
(oggetto del sequestro penale poi annullato) non erano nella originaria titolarità della cedente ( ), in violazione CP_1 all'obblighi contrattualmente assunti e sopra richiamati (Premesse A ed F dei contratti). Parte Quanto alle verifiche svolte in autonomia da parte attrice ha depositato un supporto driver USB (doc. 24) contenente “la copia forense della documentazione relativa ai Crediti oggetto dei Contratti con , estratta dal CP_1
proprio consulente Accuracy, unitamente alla relativa Relazione Tecnica Forense” (cfr. anche doc. 25) da cui sarebbero evincibili diverse criticità (evidentemente non riscontrate da CDP nel corso dell'attività istruttoria propedeutica alla stipula dei contratti di cessione), ovvero: anomalie nelle fatture;
l'incoerenza tra la tipologia di intervento riportata in fattura e il relativo codice indicato nelle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate;
anomalie nei bonifici e nelle comunicazioni trasmesse a quest'ultima.
Si tratta di anomalie che, in questa sede, non consentono di ritenere provato il danno richiesto (peraltro solo nel corso del giudizio e non con l'atto introduttivo), pari al valore nominale di tutti i crediti di imposta ceduti da (e non CP_1
Parte solo quelli oggetto del sequestro penale), anche alla luce della dirimente circostanza che si è determinata a non utilizzare in compensazione solo i crediti oggetto del sequestro penale (e non anche tutti i crediti oggetto dei quattro contratti oggetto di causa, cfr. verbali delle adunanze del CdA del 24 e del 28 novembre 2022, docc. 20-21).
Ne consegue che, a fronte della accertata condotta inadempiente di parte convenuta, può ritenersi provato e liquidabile
Parte a solo il danno pari al valore nominale dei crediti di imposta ceduti e oggetto di sequestro penale pari a euro
Parte 195.164,20, rispetto ai quali è pacifico che sia stato versato da il corrispondente corrispettivo per la cessione
(ancora valida ed efficace).
Quanto al danno all'immagine e alla reputazione professionale, esso può ritenersi provato alla luce della gravità degli eventi che hanno avuto una documentata risonanza mediatica, come evincibile dai numerosi articoli di stampa depositati da parte attrice (cfr. docc. 15-19) e può essere liquidato in via equitativa in un importo di euro 20.000,00 pari a circa il 10 % del valore nominale dei crediti di imposta non utilizzabili (e che correttamente CDP ha deciso di non utilizzare).
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali pretesi, per le spese sostenute per le parcelle corrisposte a diversi consulenti legali, pari a complessivi euro 322.440,14, si tratta di spese utili, ma non necessarie, e frutto di una libera scelta di
Parte
Del resto, gli ingenti importi (di gran lunga superiori alle somme liquidate in questa sede) hanno riguardato consulenze svolte con riguardo anche a diversi altri contratti (e cedenti diversi dalla società ), non oggetto CP_1 dell'odierno giudizio, e non possono essere posti a carico della parte convenuta.
L'importo complessivamente dovuto è quindi pari ad euro 215.164,20.
Trattandosi di debiti di valore (cfr. Cass. n.1627/2022), tale importo deve essere rivalutato con applicazione degli interessi compensativi (al saggio legale) anno per anno, con decorrenza dalla data della stipula di ciascuno contratto
(a cui i crediti ceduti e non utilizzabili si riferiscono). Su tutte le somme come sopra liquidate, a seguito della liquidazione e della conversione in debito di valuta, sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, aggiornato ex dm n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (riguardo al decisum e non al petitum), in ragione dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta la responsabilità contrattuale di e la condanna al risarcimento del danno conseguente Controparte_1
per un importo di euro 215.164,20, oltre rivalutazione e interessi compensativi come in motivazione e oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 16.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 14.04.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco