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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
IZ US, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2006/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_2 S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - C/o Casa Comunale 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5820 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6836 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8406 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione contro il Comune di Aversa avverso tre avvisi di accertamento esecutivo, distinti con i numeri: 1) n. 5820, prot. 53671 del 10/10/2024, per l'anno d'imposta 2020, dell'importo complessivo di € 16.243,00; 2) n. 6836, prot. 53712 del 10/10/2024, per l'anno 2021, dell'importo di € 16.241,00; 3) n. 8406, prot. 59185 del 07/11/2024, per l'anno 2022, dell'importo di € 16.157,00. Gli atti, per un valore complessivo di € 48.641,00, venivano notificati al ricorrente in data 06/02/2025.
Il ricorrente esponeva che tutti gli avvisi risultavano essere stati notificati alla sua persona, in proprio e nella asserita qualità di erede della società Società_2 S.p.A., successivamente fusa per incorporazione nella nominativo1 – Società_3 S.r.l.” sin dal 2003. Deduceva, quindi, l'assoluta erroneità del presupposto soggettivo individuato dall'ente impositore, rilevando come tale fusione aveva fatto venir meno ogni legame giuridico tra sé e la Società_2, così da rendere del tutto illegittima l'attribuzione del debito tributario nei suoi confronti.
Lamentava, altresì, la carenza di intellegibilità e di chiarezza negli avvisi ricevuti, segnalando come gli stessi, pur richiamando modelli F24 intestati alla Società_2 S.p.A., identificassero come soggetto passivo l'“erede”, senza precisare se la sanzione venisse irrogata alla società, ormai cessata, o direttamente alla sua persona.
Rilevava, inoltre, che i cespiti immobiliari cui si riferivano gli avvisi (cinque unità distinte in catasto al foglio
2, particella 7, subb. 142, 143, 145, 149 e 151), risultavano erroneamente attribuiti alla Società_2, in quanto – a suo dire – tali immobili erano stati oggetto di trasferimento al Comune di Aversa sin dal 1992, mediante atto pubblico rogato dal Segretario Generale comunale, reg. Gen. 12613, reg. part. 10644, e da allora utilizzati esclusivamente dall'ente per fini pubblici, senza mai essere stati nella disponibilità materiale o giuridica della società cedente.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dei tre avvisi impugnati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Aversa che contestava integralmente le avverse deduzioni. In particolare, affermava la legittimità formale e sostanziale degli avvisi di accertamento impugnati, precisando che i cespiti oggetto di imposizione non corrispondevano a quelli alienati al Comune nel 1992 – identificati, questi ultimi, nei sub. da 100 a 139 – bensì a differenti unità catastali, ossia i sub. 142, 143, 145, 149 e 151 della medesima particella 7, foglio 2.
Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della dedotta erronea individuazione del soggetto passivo, sostenendo che l'imputazione della pretesa tributaria alla Società_2 (e, per derivazione, al suo successore) trovava fondamento nelle risultanze catastali e negli obblighi di registrazione gravanti sui soggetti interessati.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli atti risulta che il Comune di Aversa ha notificato al sig. Ricorrente_1 tre avvisi di accertamento per IMU relativi a cinque immobili siti in Aversa, indicati con i subalterni catastali 142, 143, 145, 149 e 151.
Tuttavia, non è stato chiarito in base a quale titolo il Comune abbia ritenuto di richiedere il pagamento dell'imposta proprio al sig. Statuto.
Manca, infatti, qualsiasi prova documentale, come visure catastali o atti di proprietà, che dimostri la titolarità degli immobili in capo al ricorrente. Questo aspetto è decisivo, poiché senza un documento che provi che il sig. Statuto sia effettivamente proprietario o possessore degli immobili, questi non può essere considerato soggetto passivo dell'IMU.
Inoltre, il Comune ha fondato la pretesa sulla qualità del sig. Statuto quale “erede” della Società_2 S.p.A., società cui in passato erano probabilmente riconducibili gli immobili. Ma da quanto risulta in atti la Società_2 è stata fusa per incorporazione nella società nominativo1. in data 27 giugno 2003 ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 31 dicembre 2003.
Anche se si volesse ritenere che il socio di una società estinta possa essere chiamato a rispondere dei debiti della stessa, ciò sarebbe possibile solo entro il termine ordinario di decadenza previsto dal codice civile che però è ampiamente decorso nel caso in esame. Infatti, sono passati più di venti anni dalla cancellazione della società, mentre gli avvisi sono stati notificati solo nel 2025; anche se gli accertamenti riguardano anni più recenti.
Non solo: non è stato nemmeno dimostrato che, al momento della cessazione della società, siano stati assegnati al sig. Statuto beni o immobili. In mancanza di tale prova, non può essergli attribuita alcuna responsabilità patrimoniale derivante dalla società estinta.
Pertanto, mancando sia la prova della titolarità degli immobili che un valido collegamento giuridico con la società cessata, il Comune non ha fornito una motivazione sufficiente per giustificare l'emissione degli avvisi nei confronti del ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere accolto e gli atti impugnati annullati.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Aversa alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del 15%, in favore del ricorrente.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
IZ US, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2006/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_2 S.p.a. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - C/o Casa Comunale 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5820 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6836 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8406 IMU 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione contro il Comune di Aversa avverso tre avvisi di accertamento esecutivo, distinti con i numeri: 1) n. 5820, prot. 53671 del 10/10/2024, per l'anno d'imposta 2020, dell'importo complessivo di € 16.243,00; 2) n. 6836, prot. 53712 del 10/10/2024, per l'anno 2021, dell'importo di € 16.241,00; 3) n. 8406, prot. 59185 del 07/11/2024, per l'anno 2022, dell'importo di € 16.157,00. Gli atti, per un valore complessivo di € 48.641,00, venivano notificati al ricorrente in data 06/02/2025.
Il ricorrente esponeva che tutti gli avvisi risultavano essere stati notificati alla sua persona, in proprio e nella asserita qualità di erede della società Società_2 S.p.A., successivamente fusa per incorporazione nella nominativo1 – Società_3 S.r.l.” sin dal 2003. Deduceva, quindi, l'assoluta erroneità del presupposto soggettivo individuato dall'ente impositore, rilevando come tale fusione aveva fatto venir meno ogni legame giuridico tra sé e la Società_2, così da rendere del tutto illegittima l'attribuzione del debito tributario nei suoi confronti.
Lamentava, altresì, la carenza di intellegibilità e di chiarezza negli avvisi ricevuti, segnalando come gli stessi, pur richiamando modelli F24 intestati alla Società_2 S.p.A., identificassero come soggetto passivo l'“erede”, senza precisare se la sanzione venisse irrogata alla società, ormai cessata, o direttamente alla sua persona.
Rilevava, inoltre, che i cespiti immobiliari cui si riferivano gli avvisi (cinque unità distinte in catasto al foglio
2, particella 7, subb. 142, 143, 145, 149 e 151), risultavano erroneamente attribuiti alla Società_2, in quanto – a suo dire – tali immobili erano stati oggetto di trasferimento al Comune di Aversa sin dal 1992, mediante atto pubblico rogato dal Segretario Generale comunale, reg. Gen. 12613, reg. part. 10644, e da allora utilizzati esclusivamente dall'ente per fini pubblici, senza mai essere stati nella disponibilità materiale o giuridica della società cedente.
Sulla base di tali deduzioni, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dei tre avvisi impugnati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Aversa che contestava integralmente le avverse deduzioni. In particolare, affermava la legittimità formale e sostanziale degli avvisi di accertamento impugnati, precisando che i cespiti oggetto di imposizione non corrispondevano a quelli alienati al Comune nel 1992 – identificati, questi ultimi, nei sub. da 100 a 139 – bensì a differenti unità catastali, ossia i sub. 142, 143, 145, 149 e 151 della medesima particella 7, foglio 2.
Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della dedotta erronea individuazione del soggetto passivo, sostenendo che l'imputazione della pretesa tributaria alla Società_2 (e, per derivazione, al suo successore) trovava fondamento nelle risultanze catastali e negli obblighi di registrazione gravanti sui soggetti interessati.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dagli atti risulta che il Comune di Aversa ha notificato al sig. Ricorrente_1 tre avvisi di accertamento per IMU relativi a cinque immobili siti in Aversa, indicati con i subalterni catastali 142, 143, 145, 149 e 151.
Tuttavia, non è stato chiarito in base a quale titolo il Comune abbia ritenuto di richiedere il pagamento dell'imposta proprio al sig. Statuto.
Manca, infatti, qualsiasi prova documentale, come visure catastali o atti di proprietà, che dimostri la titolarità degli immobili in capo al ricorrente. Questo aspetto è decisivo, poiché senza un documento che provi che il sig. Statuto sia effettivamente proprietario o possessore degli immobili, questi non può essere considerato soggetto passivo dell'IMU.
Inoltre, il Comune ha fondato la pretesa sulla qualità del sig. Statuto quale “erede” della Società_2 S.p.A., società cui in passato erano probabilmente riconducibili gli immobili. Ma da quanto risulta in atti la Società_2 è stata fusa per incorporazione nella società nominativo1. in data 27 giugno 2003 ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese il 31 dicembre 2003.
Anche se si volesse ritenere che il socio di una società estinta possa essere chiamato a rispondere dei debiti della stessa, ciò sarebbe possibile solo entro il termine ordinario di decadenza previsto dal codice civile che però è ampiamente decorso nel caso in esame. Infatti, sono passati più di venti anni dalla cancellazione della società, mentre gli avvisi sono stati notificati solo nel 2025; anche se gli accertamenti riguardano anni più recenti.
Non solo: non è stato nemmeno dimostrato che, al momento della cessazione della società, siano stati assegnati al sig. Statuto beni o immobili. In mancanza di tale prova, non può essergli attribuita alcuna responsabilità patrimoniale derivante dalla società estinta.
Pertanto, mancando sia la prova della titolarità degli immobili che un valido collegamento giuridico con la società cessata, il Comune non ha fornito una motivazione sufficiente per giustificare l'emissione degli avvisi nei confronti del ricorrente.
Il ricorso deve quindi essere accolto e gli atti impugnati annullati.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Aversa alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre CUT, spese generali nella misura del 15%, in favore del ricorrente.