Articolo 5 della Legge 22 agosto 1985, n. 444
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 settembre 1985
Art. 5. (Nomina in ruolo)

Durante il primo mese di corso i lavoratori sono tenuti a presentare all'Amministrazione interessata la documentazione di rito per la nomina in ruolo, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico e l'eventuale documentazione aggiuntiva che dia loro titolo a precedenza o preferenza, a parita' di punteggio, nella graduatoria finale.
Questa sara' formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione, alle prove finali stabilite da ciascuna Amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi. Ove la documentazione prodotta sia affetta da vizio sanabile l'Amministrazione invitera' gli interessati a regolarizzarla assegnando un termine di 30 giorni a pena di decadenza.
In caso contrario o qualora l'interessato non presenti nei termini prescritti la documentazione necessaria o essa risulti incompleta o non sanata entro i termini assegnati, il lavoratore decadra' dal diritto alla nomina.
La decadenza dovuta alle cause sopraindicate non potra' comportare il ripristino al diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti per la assicurazione generale obbligatoria.
Entrata in vigore il 8 settembre 1985
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