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8 settembre 1985
8 settembre 1985
Art. 5. (Nomina in ruolo)
Durante il primo mese di corso i lavoratori sono tenuti a presentare all'Amministrazione interessata la documentazione di rito per la nomina in ruolo, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico e l'eventuale documentazione aggiuntiva che dia loro titolo a precedenza o preferenza, a parita' di punteggio, nella graduatoria finale.
Questa sara' formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione, alle prove finali stabilite da ciascuna Amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi. Ove la documentazione prodotta sia affetta da vizio sanabile l'Amministrazione invitera' gli interessati a regolarizzarla assegnando un termine di 30 giorni a pena di decadenza.
In caso contrario o qualora l'interessato non presenti nei termini prescritti la documentazione necessaria o essa risulti incompleta o non sanata entro i termini assegnati, il lavoratore decadra' dal diritto alla nomina.
La decadenza dovuta alle cause sopraindicate non potra' comportare il ripristino al diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti per la assicurazione generale obbligatoria.
Durante il primo mese di corso i lavoratori sono tenuti a presentare all'Amministrazione interessata la documentazione di rito per la nomina in ruolo, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico e l'eventuale documentazione aggiuntiva che dia loro titolo a precedenza o preferenza, a parita' di punteggio, nella graduatoria finale.
Questa sara' formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione, alle prove finali stabilite da ciascuna Amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi. Ove la documentazione prodotta sia affetta da vizio sanabile l'Amministrazione invitera' gli interessati a regolarizzarla assegnando un termine di 30 giorni a pena di decadenza.
In caso contrario o qualora l'interessato non presenti nei termini prescritti la documentazione necessaria o essa risulti incompleta o non sanata entro i termini assegnati, il lavoratore decadra' dal diritto alla nomina.
La decadenza dovuta alle cause sopraindicate non potra' comportare il ripristino al diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti per la assicurazione generale obbligatoria.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 16/06/2010, n. 2319Provvedimento: N. 03703/1996 REG.RIC. N. 02319/2010 REG.SEN. N. 03703/1996 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3703 del 1996, proposto da: SE ZO, rappresentato e difeso dagli avv. Valentina Prudente e Gaetano Sorbello, con domicilio per legge presso la Segreteria del TAR; contro Assessorato Regionale Bb. Cc. Aa. e Pubblica Istruzione, Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Messina, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge …Leggi di più...
- mancata nomina per mancanza di idoneità fisica·
- parere sfavorevole al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza·
- requisito dell'idoneità fisica·
- valutazione dell'idoneità fisica·
- eccesso di potere·
- annullamento della decadenza dalla nomina ad agente tecnico custode·
- violazione e falsa applicazione di legge·
- compensazione delle spese di causa·
- difetto di motivazione