Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG 2056 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FACCHINI ERIKA CP_1
RICORRENTE
con il patrocinio dell'Avv. BELLETTINI DANIELA CP_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni per parte ricorrente: chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale dello stato CP_1 CP_2 civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre l'affidamento condiviso di entrambi i genitori e la residenza della minore in Per_1 OP (FE) Via Togliatti n. 8 int.7 presso l'abitazione di proprietà del ricorrente. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'educazione e alla salute e all'istruzione della figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. 2) disporre che i genitori terranno con sé la figlia alternativamente per cinque giorni consecutivi, comprensivi dei relativi pernottamenti, al termine dei quali ciascun genitore consegnerà la figlia all'altro genitore. I ricorrenti si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle suindicate modalità di frequentazione e a collaborare tra loro nel superiore interesse di con espressa facoltà per ciascuno di ricorrere all'aiuto e alla collaborazione Per_1 dei rispettivi nonni paterni e materni e dei loro famigliari nelle giornate/periodi di competenza;
3) disporre che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario di nei periodi in cui terranno con sé la minore;
4) disporre che i Per_1 genitori concorderanno in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, oltre al 50% delle spese per l'acquisto dell'abbigliamento e delle calzature per ove previamente Per_1 concordate: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo pagina 1 di 5
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: baby sitter;
campi estivi. Le spese andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
Conclusioni per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - In Via preliminare: rigettare la richiesta formulata ex adverso relativa alla modifica della residenza della figlia minore in quanto Per_1 infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti;
- Nel merito: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e ordinando CP_2 CP_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle medesime condizioni, relative all'affidamento della figlia minore così come già stabilite in sede di separazione consensuale dei coniugi (doc.ti Per_1 n. 7 a e 7 b) e che, di seguito, si riportano: 1) disporre l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori con residenza anagrafica a EL (RO), Piazza Per_1 Matteotti n. 359/B presso l'abitazione reperita dalla sig.ra Ai sensi e per gli CP_2 effetti dell'art. 337 ter c.c., entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria Per_1 amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. I coniugi convengono espressamente che l'eventuale trasferimento della residenza della minore dalla abitazione sita in EL (RO), Piazza Matteotti n. 359/B, dovrà essere previamente ed espressamente concordato tra gli stessi. I coniugi convengono altresì che la minore continuerà a frequentare l'asilo in OP (FE); la scelta della scuola materna e dei successivi istituti scolastici verrà assunta concordemente dai genitori;
2) disporre che i genitori terranno con sé la figlia alternativamente per cinque giorni consecutivi, comprensivi dei relativi pernottamenti, al termine dei quali ciascun genitore consegnerà la figlia all'altro genitore. I ricorrenti si impegnano ad attenersi scupolosamente alle suindicate modalità di frequentazione e a collaborare tra loro nel superiore interesse di con espressa facoltà per ciascuno di Per_1
pagina 2 di 5 ricorrere all'aiuto e alla collaborazione dei rispettivi nonni paterni e materni e dei loro famigliari nelle giornate/periodi di competenza;
3) disporre che i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario di nei periodi in cui Per_1 terranno con sé la minore;
4) disporre che i genitori concorreranno, in ragione del
50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, oltre al 50% delle spese per l'acquisto dell'abbigliamento e delle calzature per ove previamente concordate: a) spese mediche (da Per_1 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
4 e) spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby sitter;
2) campi estivi. Le spese andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
In via riconvenzionale: disporre che le parti siano tenute a prestare reciprocamente il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio, nonché a prestare reciprocamente l'autorizzazione al rilascio, a favore della figlia della carta di identità valida Per_1 per l'espatrio.
Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva: CP_1 in data 7.5.2022 aveva contratto matrimonio con la sig.ra . CP_2 Dall'unione era nata la figlia ancora minorenne. Per_1
I rapporti tra i coniugi si erano progressivamente deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che con sentenza del 20.12.2023 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi.
Considerato che non appariva possibile ricostituire l'affectio coniugalis, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Si costituiva la resistente e nulla opponeva alla domanda di divorzio.
pagina 3 di 5 Contestava la domanda relativa alla collocazione, sostenendo che era opportuno collocare la piccola presso la madre al fine di consentirle la possibilità di usufruire delle strutture scolastiche e sanitarie di EL, luogo di residenza della resistente. All'esito dell'udienza di comparizione veniva disposta la collocazione preferenziale della minore presso il padre, residente in [...].
Alla successiva udienza la causa era rimessa al Collegio. Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La volontà concorde dei coniugi e l'ininterrotta separazione oltre i termini di cui alla L.87/74 dimostrano l'impossibilità di ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia, sulla frequentazione e sulla ripartizione degli oneri di mantenimento.
Sulla frequentazione, si dispone che i genitori continuino a frequentare la figlia come oggi avviene e cioè in periodi alternati di cinque giorni consecutivi.
Sul mantenimento ordinario, ciascun genitore provvederà ai bisogni della figlia nei periodi di rispettiva spettanza. Le spese straordinarie, che si indicano come segue, saranno sostenute in misura del
50% ciascuno: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria . 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a.
Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi b) Baby- sitter Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato In relazione ai periodi natalizio e pasquale, si dispone che le parti concordino la gestione della minore entro il 10 dicembre ovvero, per la Pasqua, entro il primo marzo.
In relazione al periodo estivo, le parti concorderanno la gestione della minore entro il mese di maggio Sulla collocazione, unico punto controverso, si premette che la decisione rileva ai fini dell'assistenza pediatrica e dell'individuazione della scuola.
pagina 4 di 5 L'assistenza appare soddisfacente sia in EL che in OP, anche se la presenza di strutture di maggior rilievo nella località ferrarese rappresenta un elemento che fa propendere per una collocazione presso il padre.
I n merito al primo aspetto, quello scolastico, si osserva che la madre ha dichiarato di non opporsi all'iscrizione a OP (“Vorrei iscrivere mia figlia alla scuola materna di EL anche se non mi oppongo all' iscrizione a OP”).
Considerato, dunque, che la minore attualmente frequenta l'asilo di OP, si ritiene opportuno permettere la prosecuzione del percorso scolastico in quella località.
La domanda riconvenzionale (disporre che le parti siano tenute a prestare reciprocamente il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio, nonché a prestare reciprocamente l'autorizzazione al rilascio, a favore della figlia Per_1 della carta di identità valida per l'espatrio) va respinta sia perché non è possibile imporre la prestazione di un consenso sia perché l'opportunità di consentire l'espatrio della minore deve essere valutata al momento in cui lo stesso viene richiesto. Spese di giudizio compensate in ragione della materia e degli esiti del giudizio.
PQM
Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in OP il 7.5.2022 (atto trascritto al n. CP_1 CP_2
1, p. II, s. A). Dispone l'affidamento condiviso della minore con collocazione Persona_2 preferenziale presso il padre.
Pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire al mantenimento straordinario della figlia in pari misura.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva.
Compensa le spese di giudizio. Dispone che l' Ufficiale di stato civile di OP provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 17.4.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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