TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/07/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3754 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c.
TRA
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del dott. nella qualità di responsabile del settore Parte_2 dipartimentale recupero crediti di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Messina, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via Pretoria n. 108;
ATTRICE/OPPOSTA
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Iacoviello, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lavello alla Via Alessandro Manzoni n. 149;
CONVENUTO/OPPONENTE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2014 e notificato in data 31.07.2014, CP_1 ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. nell'ambito
[...] del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso l'ex Tribunale di Melfi al n. R.G.E. 75/2011 instaurato in suo danno da Mps Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto di con atto di Parte_1 pignoramento immobiliare notificato in data 3.10.2011, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'ingiustizia del pignoramento immobiliare notificato da MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA per tutte le ragioni illustrate nella narrativa del ricorso”.
L'opponente ha rappresentato, innanzitutto, che Mps Gestione Crediti Banca S.p.a., con atto di precetto notificato in data 3.06.2011, gli ha intimato il pagamento della somma di euro 84.717,77 per l'asserito inadempimento del contratto di mutuo ipotecario del 14.02.2005 a rogito del Notaio e, successivamente, ha Persona_1 instaurato la procedura esecutiva immobiliare iscritta presso l'ex Tribunale di Melfi al n. R.G.E. 75/2011, pignorando l'abitazione di sua proprietà sita in Lavello alla
Via Adige n. 37.
Ha, quindi, dedotto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
1) nullità del mutuo asseritamente concesso all'opponente in data 4.03.2005, perché finalizzato al pagamento di pregresse passività costituite in gran parte da interessi anatocistici ed usurari non dovuti e, quindi, la determinazione dell'effettiva somma concessa a mutuo va effettuata espungendo i suddetti interessi addebitati sia sul conto corrente n. 147.62, che nelle rate dei precedenti mutui;
tanto al fine di dimostrare che il non era in mora con il pagamento delle rate del mutuo CP_1 quando è stato notificato l'atto di precetto del 13.04.2010 ed, inoltre, che la somma effettivamente concessa a mutuo è inferiore a quella apparente di euro 80.000,00 circa;
al riguardo, ha quindi dedotto:
- che con atto di opposizione notificato il 27.09.2011, ha contestato la legittimità dell'azione esecutiva instaurando dinanzi all'ex Tribunale di Melfi il giudizio n.
R.G. 824/2011, sul rilievo che il contratto di mutuo del 14.02.2005 a rogito del
Notaio non costituisce titolo esecutivo, davanti al predetto Notaio Persona_1 non essendo transitata alcuna somma di denaro;
- che la somma di euro 80.000,00 asseritamente concessa a mutuo il 4.03.2005 è stata apparentemente utilizzata per ripianare pregresse passività costituite in gran parte da interessi anatocistici ed usurari;
- che in data 4.03.2005 sul conto corrente n. 147.62 intrattenuto presso
[...]
è stata accreditata la somma di euro 79.367,75, la quale Parte_1
è stata contestualmente utilizzata dalla banca per ripianare il saldo passivo di detto conto corrente e i pretesi debiti residui derivanti dai mutui di Lire 130.000.000 e
Lire 30.000.000, stipulati in data 21.12.1999 e in data 24.10.2001, sicché sussiste un collegamento negoziale tra tutti i contratti sopra indicati;
- che sia sul conto corrente n. 147.62, che nei piani di ammortamento dei predetti mutui, la banca aveva addebitato interessi anatocistici ed usurari;
- che è nulla ai sensi degli artt. 120 del d.lgs. n. 385/1993 e 6 della delibera Cicr del 9.02.2000 la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi del contratto di conto corrente n. 147.62, non specificamente approvata per iscritto, ed illegittimo il calcolo anatocistico trimestrale degli interessi operato dalla banca;
- che il saldo passivo del c/c al 31.03.2001 era pari a Lire 32.436,617, il tasso antiusura per il primo trimestre 2001 è del 15,63% e sono stati addebitati sul conto corrente n. 147.62 interessi usurari al tasso di interesse effettivo praticato del
19,18%;
- che l'opponente si è accollato in data 21.12.1999 la quota pari a Lire 130.000.000 del mutuo concesso a con atto a rogito del Notaio CP_2 Persona_2 del 17.12.1999, ove il tasso di interesse previsto era del 6,41% e, per il caso di mora, del 9,41% e, dunque, eccedente la soglia antiusura per i mutui a tasso fisso del
7,35%;
- che il tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo del 26.10.2001 stipulato dall'opponente di Lire 30.000.000 era del 6,75% e, per il caso di mora, del 9,75%
e, dunque, eccedente la soglia antiusura per i mutui a tasso fisso del 9,42%;
- che i piani di ammortamento dei mutui di Lire 130.000.000 e di Lire 30.000.000 comprendevano interessi anatocistici non dovuti e, pertanto, le predette operazioni di mutuo vanno rideterminate al tasso legale e dalla somma di euro 80.000,00 vanno detratti anche gli illegittimi interessi di mora percepiti dalla banca sulle rate dei mutui, calcolati sull'intera rata e, quindi, anche sulla quota interessi;
- l'erroneità dei conteggi della banca;
illegittimità dell'azione esecutiva per difetto di certezza e liquidità del preteso credito, essendo illegittimo il computo delle rate del mutuo a decorrere dalla venticinquesima rata, atteso che l'opzione per tasso fisso è stata esercitata dall'opponente in data 22.01.2007 in violazione del termine essenziale di 60 giorni prima della scadenza dalla ventiquattresima rata (scaduta il
1.03.2007) previsto dal contratto, sicché la banca avrebbe dovuto applicare alla venticinquesima rata il tasso di interesse variabile, che dal 2008 in poi non avrebbe dovuto superare il limite del 4% annuo;
- che con versamenti eseguiti in data 26.11.2007, 8.01.2008 e 18.03.2008
l'opponente ha pagato tutte le rate di ammortamento sino al mese di dicembre 2007, sicché è infondata l'affermazione della banca secondo cui non avrebbe pagato le prime 56 rate del mutuo dal 2006 al 2011;
- che è illegittima la richiesta della banca che, con l'atto di precetto notificato a giugno 2011 posto a fondamento della procedura espropriativa n. R.G.E. 75/2011, vorrebbe anche le rate di ammortamento successive al primo atto di precetto del
13.04.2010 e, quindi, le rate da maggio 2010 a marzo 2011 successive alla risoluzione contrattuale determinata dal primo atto di precetto, sicché la verifica in ordine all'eventuale mora va effettuata alla data del 13.04.2010 e a marzo 2011 e, in ogni caso, l'opponente non era in mora né alla data del primo atto di precetto, né alla data del secondo;
2) interessi anatocistici nelle rate di ammortamento del mutuo di euro 80.000,00 e, quindi, illegittimità del piano di ammortamento predisposto dalla banca per il preteso mutuo di euro 80.000,00 concesso nel 2005 per violazione dell'art. 1283
c.c., poiché il piano è stato sviluppato sulla base di una formula di matematica finanziaria per cui il capitale mutuato produce ogni anno interessi anche sugli interessi maturati negli anni precedenti, sicché le rate del mutuo vanno calcolate applicando gli interessi semplici, ciò determinando che le rate sarebbero state di importo notevolmente inferiore rispetto a quelle ingiustamente preteso dalla banca, la quale ha applicato al piano di ammortamento del mutuo un tasso di interesse superiore a quello concordato, con conseguente nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi e alla rata di ammortamento per mancanza di accordo tra le parti e necessario ricalcolo dell'operazione di finanziamento in base al tasso di interesse legale e alla legge degli interessi semplici;
- l'opponente ha pagato alla banca la somma di euro 15.493,00 nel periodo da marzo
2005 ad aprile 2010, con ciò avendo ampiamente pagato le rate di ammortamento del mutuo depurato dagli interessi anatocistici e usurari.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.09.2014, si è costituita
[...]
diffusamente contestando le avverse allegazioni, Parte_1 ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Preliminarmente dichiarare radicalmente nullo il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. del 30 Giugno
2014 da notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione di CP_1 udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 per essere il suo contenuto totalmente incomprensibile;
2. In via subordinata e sempre preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza per essere funzionalmente e territorialmente competente a conoscere la controversia proposta da con ricorso CP_1 ex art. 615 II comma c.p.c. del 30 Giugno 2014 da notificato in CP_1 uno a pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29
Luglio 2014 il Tribunale Civile di Siena;
3. Pregiudizialmente, sempre, dichiarare nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. del
30 Giugno 2014 da notificato in uno a pedissequo decreto di CP_1 fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 per difetto di causa petendi e petitum;
4. In via subordinata e sempre preliminarmente dichiarare nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. del 30 Giugno
2014 da notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione di CP_1 udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 risultando omessa
l'indicazione dell'Organo o dell'Ufficio che ha la rappresentanza in giudizio della
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A. e suo del numero di Codice Fiscale e così in violazione dell'art. 163 n° 02 c.p.c.; 5. In via subordinata e ancora pregiudizialmente procedersi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. alla riunione del presente giudizio ad altro da introdotto, avente ad oggetto opposizione a CP_1 precetto e rubricato al n° 824/2011 R.G. del soppresso Tribunale di Melfi, tuttora pendente e la cui prossima udienza è fissata per il 19 Dicembre 2014 perché oggettivamente e soggettivamente connessi;
6. Gradatamente in tesi rigettare nel merito l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. introdotta da
[...]
con ricorso del 30 Giugno 2014 notificato in uno a pedissequo decreto CP_1 di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014, perché inammissibile ed infondato”.
Con ordinanza del 6.11.2014 il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. R.G.E. 75/2011 proposta dall'opponente, ha assegnato alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito ed ha compensato le spese della fase sommaria.
Con atto di citazione notificato all'esecutato in data 30.12.2014,
[...] ha introdotto il giudizio di merito, diffusamente contestando Parte_1 le allegazioni dell'opponente, ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare radicalmente nullo il ricorso ex art. 615
II comma c.p.c. del 30 Giugno 2014 da notificato in uno a CP_1 pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 per essere il suo contenuto totalmente incomprensibile;
Pregiudizialmente, sempre, dichiarare nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. del 30 Giugno 2014 da notificato in uno a pedissequo CP_1 decreto di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 per difetto di causa petendi e petitum;
In via subordinata e ancora pregiudizialmente procedersi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. alla riunione del presente giudizio ad altro da introdotto, avente ad oggetto opposizione a precetto e rubricato CP_1 al n° 824/2011 R.G. del soppresso Tribunale di Melfi, tuttora pendente e la cui prossima udienza è fissata per il 19 Dicembre 2014 perché oggettivamente e soggettivamente connessi;
Gradatamente in tesi rigettare nel merito l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. introdotta da con ricorso CP_1 del 30 Giugno 2014 notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014, perché inammissibile ed infondato”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.02.2015 si è costituito
[...]
contestando le eccezioni formulate dall'attrice, deducendo che CP_1
l'opposizione a precetto notificata in data 27.09.2011 ha un oggetto diverso dall'opposizione di cui al ricorso depositato in data 30.06.2014 e sostanzialmente reiterando le doglianze e le richieste di cui al predetto ricorso.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, alla prima udienza del 27.02.2015 il
Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. R.G. 475/2011 presso l'ex Tribunale di Melfi. Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., a scioglimento della riservata assunta all'udienza del 9.03.2016, ove è stata ordinata alla
Cancelleria l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione iscritto presso l'ex
Tribunale di Melfi al n. R.G.E. 75/2011, con ordinanza del 6.04.2016 il Giudice ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, nominando quale CTU il dott. , che ha depositato l'elaborato peritale in data Persona_3
24.05.2018. In data 27.01.2021 è stata disposta la riunione della presente causa a quella R.G. n. 824/2011 iscritta dinanzi all'ex Tribunale di Melfi. Con ordinanza del 16.05.2023 il GOP, letta la sentenza emessa nella medesima data nella causa
R.G. n. 824/2011, con la quale, nel decidere l'opposizione a precetto che formava oggetto del suddetto giudizio, ha disposto la separazione della causa R.G. n.
3754/2014, necessitando questa di ulteriore istruttoria, e ritenuto che la stessa non rientrasse nella sua competenza tabellare, ha disposto la separazione dalla causa
R.G. n. 824/2011 della presente causa, rimettendo quest'ultima sul ruolo, e la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione Civile del Tribunale di
Potenza per la sua eventuale riassegnazione ad altro giudice. In data 18.05.2023 la causa n. R.G. 3754/2014 è stata assegnata al sottoscritto magistrato, che ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 23.11.2023, all'esito della quale, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22.12.2023 ha disposto di procedere all'espletamento di C.T.U. tecnico-contabile, nominando quale CTU il dott. , che ha depositato l'elaborato peritale in data 5.12.2024. Persona_4
All'udienza del 19.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 20.02.2025, ove è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, vanno considerati due principi che caratterizzano, in generale, i giudizi di opposizione esecutiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza del
13/05/2024 n. 13151): in primo luogo, quello per cui l'opposizione ha una struttura necessariamente bifasica, atteso che a una prima fase sommaria rimessa alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, segue quella di merito vera e propria, che necessita dell'introduzione di un giudizio che, sebbene collegato al processo esecutivo, resta autonomo e indipendente rispetto a questo (e sull'indispensabile svolgimento di entrambe le fasi innanzi al giudice rispettivamente competente, si è espressa, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 9 aprile
2024, n. 9451); in secondo luogo, quello per cui i motivi di opposizione che possono essere dedotti nella fase di merito sono quelli – e solamente quelli – che sono stati posti a fondamento del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione, non essendone ammessa l'introduzione di altri, estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano per oggetto atti diversi del processo esecutivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, né è ammessa la formulazione di domande nuove (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 23 dicembre
2022, n. 37751; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022).
Consegue a quanto sopra affermato che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente i motivi di opposizione e le domande proposti da con CP_1 ricorso depositato in data 30.06.2014.
In via preliminare, si ritengono infondate le eccezioni dell'opposta circa la nullità del ricorso depositato da il 30.06.2014, condividendo le CP_1 argomentazioni del giudice dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 6.11.2014, stante le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte.
Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
L'esecuzione immobiliare n. R.G.E. 75/2011 è stata instaurata presso l'ex Tribunale di Melfi da Mps Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto di
[...] sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto Parte_1 di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del Persona_1
14.02.2005, rep. 13583, racc. 5247, con cui Parte_1 ha concesso un mutuo di € 80.000,00 all'opponente, che ha rilasciato contestuale quietanza, all'interesse nominale annuo del 4,04% “salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'art. 4” (art. 1 del contratto), prevedendo all'art. 4 che le parti “convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile modularmente per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi dovuti fino alla scadenza della 240° rata. Successivamente, la parte mutuataria mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Banca mutuante almeno 60
(sessanta) giorni prima di ciascuna delle seguenti scadenze, potrà chiedere ed ottenere l'applicazione del tasso “fisso” oppure quella del tasso “variabile” all'epoca determinati in base ai criteri sopra indicati per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, e quindi, fino alla successiva scadenza: - al termine del 2° anno, e cioè alla scadenza della 24^ rata;
[…] In mancanza della suddetta comunicazione nel termine essenziale di 60 giorni prima di ciascuna scadenza, il mutuo verrà regolato, per il periodo immediatamente successivo, al tasso “variabile” all'epoca determinato in base al criterio sopra indicato. La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni venticinque (25) mediante pagamento di n. 300 rate mensili comprensive di capitale
e di interessi da pagarsi in contanti presso le casse della Banca mutuante e scadenti
l'ultimo giorno di ogni mese. […] Si allega al presente sotto la lettera “C” […] una tabella, debitamente firmata dai comparenti stessi e da me Notaio, nella quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese nelle singole rate di ammortamento convenuto. Dalla stessa tabella risulta, anche il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate mensili comprenderanno, oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso, come sopra previsto” (doc. nella produzione dell'opposta nella fase sommaria). All'art. 5 del contratto, inoltre, viene previsto il tasso di mora, stabilito maggiorando di 1,75 punti il tasso convenzionale pattuito e prevedendo che su detti interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica. Ha prestato, inoltre, garanzia fideiussoria Parte_3
Il motivo di opposizione sub 1) è infondato per le ragioni che seguono.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 05 marzo
2025 hanno espresso il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Nella parte motiva, i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito che “Con
l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”, precisando che il mutuo solutorio, quindi, non è un mutuo di scopo, in quanto l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto, non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
Sostiene la Suprema Corte, inoltre, che non vi sono ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale, pur non escludendosi che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, rilevando però una tale finalizzazione dell'operazione sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). In particolare, si afferma che “la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata
a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (v. in questo senso, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01)”.
Ancora, le Sezioni Unite hanno ritenuto che neanche ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento ed, invero, “Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38
t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020;
n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare
l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015)
o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)”.
E' stata, inoltre, esaminata l'ipotesi in cui la movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario sia operata in assenza di disposizioni in tal senso dell'intestatario, considerando questa una “condotta illecita aggredibile, se del caso, dall'interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati (fermo restando che di contro occorrerebbe anche considerare il venir meno dell'effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l'insorgere dell'obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione)”, ma ritenendo pur sempre questo fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l'accredito, sicché l'eventuale illiceità di quell'atto non può valere a elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l'accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina.
La suddetta ipotesi, inoltre, è stata tenuta distinta da quella dell'accredito delle somme mutuate su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante, ritenendo che “In tal caso l'estinzione o la riduzione del saldo debitorio sono effetti algebrici della erogazione delle somme su conto corrente debitore e lo è allo stesso modo il risultato, ex art. 1852 cod. civ., della «materiale» disponibilità da parte del mutuatario solo di quella parte delle somme mutuate eventualmente eccedenti il precedente saldo passivo. Ciò però non esclude né la effettiva traditio delle somme
(dal momento che la disponibilità «giuridica» delle somme è proprio ciò che ha consentito l'estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto corrente che il mutuatario essendone anche l'intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo”.
In definitiva, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, la circostanza allegata dalla opponente, secondo cui in esecuzione del contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 14.02.2005, rep. 13583, Persona_1 racc. 5247, sarebbe stata accreditata la somma di euro 79.367,75, in data 4.03.2005, sul conto corrente n. 147.62 intrattenuto presso Parte_1 in favore della parte mutuataria e che la stessa sarebbe stata contestualmente
[...] utilizzata dalla banca per ripianare il saldo passivo di detto conto corrente e i pretesi debiti residui derivanti dai mutui di Lire 130.000.000 e 30.000.000 stipulati in data
21.12.1999 e 24.10.2001 tra le parti, costituiti in gran parte da interessi anatocistici ed usurari, non potrebbe in alcun modo implicare la nullità del predetto contratto.
Pertanto, è superflua la verifica della natura anatocistica ed usuraria degli interessi addebitati sia sul conto corrente n. 147.62 che nelle rate dei precedenti mutui stipulati in data 21.12.1999 e 24.10.2001, che resta assorbita dalle considerazioni sopra espresse, essendo le relative allegazioni della parte opponente inammissibili in questa sede in quanto esulano dal rapporto di mutuo oggetto del presente giudizio e non oggetto della domanda giudiziale formulata.
Inoltre, come risulta dalla documentazione in atti ed accertato nella C.T.U. contabile a firma della dott. depositata il 5.12.2024, elaborata Persona_4 sulla scorta della predetta documentazione e che si ritiene immune da vizi logico- giuridici, sicché gli accertamenti peritali si palesano pienamente utilizzabili e suscettibili di essere posti a fondamento della decisione:
- l'importo di euro 80.000,00 oggetto del contratto di mutuo del 14 febbraio 2005 è stato erogato in data 4 marzo 2005 mediante accreditato sul conto corrente n.
147.62, intrattenuto dallo stesso mutuatario presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S,p.a.;
- in particolare, in data 4 marzo 2005 è stato accreditato l'importo netto di euro
79.367,75, corrispondente all'importo lordo di euro 80.000,00 al netto delle spese di euro 160,00 per istruttoria, di euro 272,25 per polizza assicurativa a copertura del rischio incendi degli immobili ipotecati e di euro 200,00 per imposta sostitutiva;
- il contratto di mutuo fondiario del 14 febbraio 2005 prevede, oltre ad un breve periodo di preammortamento con rimborso dei soli interessi corrispettivi maturati
(nel caso di specie dal 4 marzo 2005, data di effettiva erogazione, al 31 marzo
2005), un periodo di ammortamento del capitale in 25 anni con pagamento di 300 rate mensili comprensive di quote capitale predefinite con specifico piano di ammortamento allegato al contratto;
- la quota di interessi corrispettivi è stata prevista nella misura del tasso del 4,04% nominale annuo da applicare sul capitale residuo;
- tale tasso è stato pattuito nella misura fissa per i primi due anni di ammortamento, con facoltà del mutuatario di optare per il tasso variabile o quello fisso per i successivi periodi previsti nell'articolo 4 del contratto;
- in particolare, il mutuatario, alla conclusione del 2°, del 5°, del 7°, del 10°, del 15°
e del 20° anno del periodo di ammortamento, aveva la facoltà di optare per il tasso variabile in funzione dell'andamento del tasso Euribor 6 mesi 360 giorni o per il tasso fisso da individuare, sino alla successiva scadenza prevista per esercitare l'opzione, in base all'andamento dell'Interest Rate Swap (IRS);
- l'unica scadenza intervenuta per l'esercizio dell'opzione innanzi descritta, considerato che in data 13 aprile 2010 la banca ha formulato atto di precetto con conseguente risoluzione del rapporto di mutuo, è stata quella al termine del secondo anno, in occasione della quale il mutuatario ha esercitato l'opzione per il tasso fisso che, a decorrere dalla rata n. 25, è stato determinato nella misura del 5,588% nominale annuo in funzione del tasso Interest Rate Swap (IRS) a tre anni rilevato il
27 marzo 2007.
- in conclusione, con riferimento agli interessi corrispettivi, è stato applicato il tasso fisso del 4,04% nominale annuo sino alla conclusione del secondo anno di ammortamento (quindi sino alla rata mensile n. 24), mentre dalla rata n. 25 in poi,
a seguito dell'opzione esercitata dal mutuatario, è stato applicato sempre il tasso fisso, individuato però nella misura del 5,588% nominale annuo in funzione della nuova rilevazione del tasso Interest Rate Swap (IRS) a tre anni;
- ai fini degli interessi di mora l'articolo 5 del contratto di mutuo prevede l'applicazione del tasso convenuto per gli interessi corrispettivi, via via applicato, maggiorato di 1,75 punti percentuali.
Si rileva, quindi, che è infondata l'eccezione dell'opponente secondo cui sarebbe illegittimo il computo delle rate del mutuo del 14.02.2005 a decorrere dalla venticinquesima rata, poiché l'opzione per il tasso fisso è stata da questi esercitata in data 22.01.2007 (doc. 7 nella produzione dell'opponente nella fase sommaria) in violazione del termine essenziale di 60 giorni prima della scadenza dalla ventiquattresima rata.
Al riguardo, il CTU ha precisato che la rata n. 24 aveva scadenza il 31 marzo 2007, per cui l'opzione in questione poteva essere esercitata entro il 30 gennaio 2007 (60 giorni prima rispetto al 31 marzo 2007) e, conseguentemente l'opzione esercitata da in data 22 gennaio 2007 è tempestiva. CP_1
In ogni caso, trova comunque applicazione alla fattispecie il principio di diritto vigente nel nostro ordinamento secondo cui una parte non può trarre vantaggio o beneficio da una propria azione o omissione che sia in contrasto con le regole di correttezza e buona fede, o che sia volta a eludere le conseguenze di un proprio inadempimento, sicché appare contrario al principio di buona fede la condotta di chi, avendo ritardato nell'esercizio di un diritto, invochi detto ritardo come motivo per negare o limitare quel diritto stesso.
Ancora, il motivo di opposizione sub 2) è infondato.
Le risultanze della C.T.U. espletata inducono ad escludere che, nel caso di specie, sia configurabile il fenomeno dell'anatocismo nell'ambito del contratto per cui è causa.
Il C.T.U., al riguardo, ha riferito che “Con riferimento alla verifica della capitalizzazione degli interessi, lo scrivente ha constatato che la banca ha provveduto a computare gli interessi corrispettivi sul solo capitale residuo risultante alla scadenza di ciascuna rata e come preventivamente indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo (vds. Allegato sub n. 13). Pertanto non si è verificato alcun effetto anatocistico né il contratto prevede il computo di interessi corrispettivi su quelli maturati nei periodi precedenti” (pag. 39).
In definitiva, dalle risultanze della C.T.U. contabile è emerso che “per il contratto di mutuo fondiario n. 741274536.51 del 14 febbraio 2005, le relative condizioni economiche sono state validamente pattuite per iscritto e sono conformi alla Legge
n. 108/1996, per cui non occorre procedere ad alcuna rideterminazione rispetto a quanto già quantificato dalla nel proprio atto di precetto del 13 aprile 2010, Pt_1 per il quale non emergono errori di computo in danno del mutuatario”.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. n. 55 del
2014, come da ultimo modificato dal D. M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 260.000,00).
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio di natura contabile a firma del dott.
e del dott. devono essere poste Persona_3 Persona_4 definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta CP_1 delle spese processuali, che Parte_1 liquida nella complessiva somma di € 14.103,00 per compenso professionale, euro
547,58 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) PONE definitivamente a carico dell'opponente le spese delle CP_1
C.T.U., del dott. e del dott. , come Persona_3 Persona_4 liquidate con separati decreti.
Così deciso in Potenza il 29.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3754 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c.
TRA
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del dott. nella qualità di responsabile del settore Parte_2 dipartimentale recupero crediti di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Messina, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via Pretoria n. 108;
ATTRICE/OPPOSTA
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Iacoviello, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lavello alla Via Alessandro Manzoni n. 149;
CONVENUTO/OPPONENTE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2014 e notificato in data 31.07.2014, CP_1 ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. nell'ambito
[...] del procedimento di esecuzione immobiliare iscritto presso l'ex Tribunale di Melfi al n. R.G.E. 75/2011 instaurato in suo danno da Mps Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto di con atto di Parte_1 pignoramento immobiliare notificato in data 3.10.2011, chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'ingiustizia del pignoramento immobiliare notificato da MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA per tutte le ragioni illustrate nella narrativa del ricorso”.
L'opponente ha rappresentato, innanzitutto, che Mps Gestione Crediti Banca S.p.a., con atto di precetto notificato in data 3.06.2011, gli ha intimato il pagamento della somma di euro 84.717,77 per l'asserito inadempimento del contratto di mutuo ipotecario del 14.02.2005 a rogito del Notaio e, successivamente, ha Persona_1 instaurato la procedura esecutiva immobiliare iscritta presso l'ex Tribunale di Melfi al n. R.G.E. 75/2011, pignorando l'abitazione di sua proprietà sita in Lavello alla
Via Adige n. 37.
Ha, quindi, dedotto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:
1) nullità del mutuo asseritamente concesso all'opponente in data 4.03.2005, perché finalizzato al pagamento di pregresse passività costituite in gran parte da interessi anatocistici ed usurari non dovuti e, quindi, la determinazione dell'effettiva somma concessa a mutuo va effettuata espungendo i suddetti interessi addebitati sia sul conto corrente n. 147.62, che nelle rate dei precedenti mutui;
tanto al fine di dimostrare che il non era in mora con il pagamento delle rate del mutuo CP_1 quando è stato notificato l'atto di precetto del 13.04.2010 ed, inoltre, che la somma effettivamente concessa a mutuo è inferiore a quella apparente di euro 80.000,00 circa;
al riguardo, ha quindi dedotto:
- che con atto di opposizione notificato il 27.09.2011, ha contestato la legittimità dell'azione esecutiva instaurando dinanzi all'ex Tribunale di Melfi il giudizio n.
R.G. 824/2011, sul rilievo che il contratto di mutuo del 14.02.2005 a rogito del
Notaio non costituisce titolo esecutivo, davanti al predetto Notaio Persona_1 non essendo transitata alcuna somma di denaro;
- che la somma di euro 80.000,00 asseritamente concessa a mutuo il 4.03.2005 è stata apparentemente utilizzata per ripianare pregresse passività costituite in gran parte da interessi anatocistici ed usurari;
- che in data 4.03.2005 sul conto corrente n. 147.62 intrattenuto presso
[...]
è stata accreditata la somma di euro 79.367,75, la quale Parte_1
è stata contestualmente utilizzata dalla banca per ripianare il saldo passivo di detto conto corrente e i pretesi debiti residui derivanti dai mutui di Lire 130.000.000 e
Lire 30.000.000, stipulati in data 21.12.1999 e in data 24.10.2001, sicché sussiste un collegamento negoziale tra tutti i contratti sopra indicati;
- che sia sul conto corrente n. 147.62, che nei piani di ammortamento dei predetti mutui, la banca aveva addebitato interessi anatocistici ed usurari;
- che è nulla ai sensi degli artt. 120 del d.lgs. n. 385/1993 e 6 della delibera Cicr del 9.02.2000 la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi del contratto di conto corrente n. 147.62, non specificamente approvata per iscritto, ed illegittimo il calcolo anatocistico trimestrale degli interessi operato dalla banca;
- che il saldo passivo del c/c al 31.03.2001 era pari a Lire 32.436,617, il tasso antiusura per il primo trimestre 2001 è del 15,63% e sono stati addebitati sul conto corrente n. 147.62 interessi usurari al tasso di interesse effettivo praticato del
19,18%;
- che l'opponente si è accollato in data 21.12.1999 la quota pari a Lire 130.000.000 del mutuo concesso a con atto a rogito del Notaio CP_2 Persona_2 del 17.12.1999, ove il tasso di interesse previsto era del 6,41% e, per il caso di mora, del 9,41% e, dunque, eccedente la soglia antiusura per i mutui a tasso fisso del
7,35%;
- che il tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo del 26.10.2001 stipulato dall'opponente di Lire 30.000.000 era del 6,75% e, per il caso di mora, del 9,75%
e, dunque, eccedente la soglia antiusura per i mutui a tasso fisso del 9,42%;
- che i piani di ammortamento dei mutui di Lire 130.000.000 e di Lire 30.000.000 comprendevano interessi anatocistici non dovuti e, pertanto, le predette operazioni di mutuo vanno rideterminate al tasso legale e dalla somma di euro 80.000,00 vanno detratti anche gli illegittimi interessi di mora percepiti dalla banca sulle rate dei mutui, calcolati sull'intera rata e, quindi, anche sulla quota interessi;
- l'erroneità dei conteggi della banca;
illegittimità dell'azione esecutiva per difetto di certezza e liquidità del preteso credito, essendo illegittimo il computo delle rate del mutuo a decorrere dalla venticinquesima rata, atteso che l'opzione per tasso fisso è stata esercitata dall'opponente in data 22.01.2007 in violazione del termine essenziale di 60 giorni prima della scadenza dalla ventiquattresima rata (scaduta il
1.03.2007) previsto dal contratto, sicché la banca avrebbe dovuto applicare alla venticinquesima rata il tasso di interesse variabile, che dal 2008 in poi non avrebbe dovuto superare il limite del 4% annuo;
- che con versamenti eseguiti in data 26.11.2007, 8.01.2008 e 18.03.2008
l'opponente ha pagato tutte le rate di ammortamento sino al mese di dicembre 2007, sicché è infondata l'affermazione della banca secondo cui non avrebbe pagato le prime 56 rate del mutuo dal 2006 al 2011;
- che è illegittima la richiesta della banca che, con l'atto di precetto notificato a giugno 2011 posto a fondamento della procedura espropriativa n. R.G.E. 75/2011, vorrebbe anche le rate di ammortamento successive al primo atto di precetto del
13.04.2010 e, quindi, le rate da maggio 2010 a marzo 2011 successive alla risoluzione contrattuale determinata dal primo atto di precetto, sicché la verifica in ordine all'eventuale mora va effettuata alla data del 13.04.2010 e a marzo 2011 e, in ogni caso, l'opponente non era in mora né alla data del primo atto di precetto, né alla data del secondo;
2) interessi anatocistici nelle rate di ammortamento del mutuo di euro 80.000,00 e, quindi, illegittimità del piano di ammortamento predisposto dalla banca per il preteso mutuo di euro 80.000,00 concesso nel 2005 per violazione dell'art. 1283
c.c., poiché il piano è stato sviluppato sulla base di una formula di matematica finanziaria per cui il capitale mutuato produce ogni anno interessi anche sugli interessi maturati negli anni precedenti, sicché le rate del mutuo vanno calcolate applicando gli interessi semplici, ciò determinando che le rate sarebbero state di importo notevolmente inferiore rispetto a quelle ingiustamente preteso dalla banca, la quale ha applicato al piano di ammortamento del mutuo un tasso di interesse superiore a quello concordato, con conseguente nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi e alla rata di ammortamento per mancanza di accordo tra le parti e necessario ricalcolo dell'operazione di finanziamento in base al tasso di interesse legale e alla legge degli interessi semplici;
- l'opponente ha pagato alla banca la somma di euro 15.493,00 nel periodo da marzo
2005 ad aprile 2010, con ciò avendo ampiamente pagato le rate di ammortamento del mutuo depurato dagli interessi anatocistici e usurari.
Con comparsa di costituzione depositata in data 30.09.2014, si è costituita
[...]
diffusamente contestando le avverse allegazioni, Parte_1 ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Preliminarmente dichiarare radicalmente nullo il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. del 30 Giugno
2014 da notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione di CP_1 udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 per essere il suo contenuto totalmente incomprensibile;
2. In via subordinata e sempre preliminarmente, dichiarare la propria incompetenza per essere funzionalmente e territorialmente competente a conoscere la controversia proposta da con ricorso CP_1 ex art. 615 II comma c.p.c. del 30 Giugno 2014 da notificato in CP_1 uno a pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29
Luglio 2014 il Tribunale Civile di Siena;
3. Pregiudizialmente, sempre, dichiarare nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. del
30 Giugno 2014 da notificato in uno a pedissequo decreto di CP_1 fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 per difetto di causa petendi e petitum;
4. In via subordinata e sempre preliminarmente dichiarare nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. del 30 Giugno
2014 da notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione di CP_1 udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 risultando omessa
l'indicazione dell'Organo o dell'Ufficio che ha la rappresentanza in giudizio della
MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A. e suo del numero di Codice Fiscale e così in violazione dell'art. 163 n° 02 c.p.c.; 5. In via subordinata e ancora pregiudizialmente procedersi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. alla riunione del presente giudizio ad altro da introdotto, avente ad oggetto opposizione a CP_1 precetto e rubricato al n° 824/2011 R.G. del soppresso Tribunale di Melfi, tuttora pendente e la cui prossima udienza è fissata per il 19 Dicembre 2014 perché oggettivamente e soggettivamente connessi;
6. Gradatamente in tesi rigettare nel merito l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. introdotta da
[...]
con ricorso del 30 Giugno 2014 notificato in uno a pedissequo decreto CP_1 di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014, perché inammissibile ed infondato”.
Con ordinanza del 6.11.2014 il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare n. R.G.E. 75/2011 proposta dall'opponente, ha assegnato alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito ed ha compensato le spese della fase sommaria.
Con atto di citazione notificato all'esecutato in data 30.12.2014,
[...] ha introdotto il giudizio di merito, diffusamente contestando Parte_1 le allegazioni dell'opponente, ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare radicalmente nullo il ricorso ex art. 615
II comma c.p.c. del 30 Giugno 2014 da notificato in uno a CP_1 pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 per essere il suo contenuto totalmente incomprensibile;
Pregiudizialmente, sempre, dichiarare nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. il ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. del 30 Giugno 2014 da notificato in uno a pedissequo CP_1 decreto di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014 per difetto di causa petendi e petitum;
In via subordinata e ancora pregiudizialmente procedersi ai sensi dell'art. 274 c.p.c. alla riunione del presente giudizio ad altro da introdotto, avente ad oggetto opposizione a precetto e rubricato CP_1 al n° 824/2011 R.G. del soppresso Tribunale di Melfi, tuttora pendente e la cui prossima udienza è fissata per il 19 Dicembre 2014 perché oggettivamente e soggettivamente connessi;
Gradatamente in tesi rigettare nel merito l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 II comma c.p.c. introdotta da con ricorso CP_1 del 30 Giugno 2014 notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione di udienza di comparizione il successivo 29 Luglio 2014, perché inammissibile ed infondato”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.02.2015 si è costituito
[...]
contestando le eccezioni formulate dall'attrice, deducendo che CP_1
l'opposizione a precetto notificata in data 27.09.2011 ha un oggetto diverso dall'opposizione di cui al ricorso depositato in data 30.06.2014 e sostanzialmente reiterando le doglianze e le richieste di cui al predetto ricorso.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, alla prima udienza del 27.02.2015 il
Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo iscritto al n. R.G. 475/2011 presso l'ex Tribunale di Melfi. Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., a scioglimento della riservata assunta all'udienza del 9.03.2016, ove è stata ordinata alla
Cancelleria l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione iscritto presso l'ex
Tribunale di Melfi al n. R.G.E. 75/2011, con ordinanza del 6.04.2016 il Giudice ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, nominando quale CTU il dott. , che ha depositato l'elaborato peritale in data Persona_3
24.05.2018. In data 27.01.2021 è stata disposta la riunione della presente causa a quella R.G. n. 824/2011 iscritta dinanzi all'ex Tribunale di Melfi. Con ordinanza del 16.05.2023 il GOP, letta la sentenza emessa nella medesima data nella causa
R.G. n. 824/2011, con la quale, nel decidere l'opposizione a precetto che formava oggetto del suddetto giudizio, ha disposto la separazione della causa R.G. n.
3754/2014, necessitando questa di ulteriore istruttoria, e ritenuto che la stessa non rientrasse nella sua competenza tabellare, ha disposto la separazione dalla causa
R.G. n. 824/2011 della presente causa, rimettendo quest'ultima sul ruolo, e la trasmissione del fascicolo al Presidente della Sezione Civile del Tribunale di
Potenza per la sua eventuale riassegnazione ad altro giudice. In data 18.05.2023 la causa n. R.G. 3754/2014 è stata assegnata al sottoscritto magistrato, che ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 23.11.2023, all'esito della quale, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 22.12.2023 ha disposto di procedere all'espletamento di C.T.U. tecnico-contabile, nominando quale CTU il dott. , che ha depositato l'elaborato peritale in data 5.12.2024. Persona_4
All'udienza del 19.12.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 20.02.2025, ove è stata trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, vanno considerati due principi che caratterizzano, in generale, i giudizi di opposizione esecutiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza del
13/05/2024 n. 13151): in primo luogo, quello per cui l'opposizione ha una struttura necessariamente bifasica, atteso che a una prima fase sommaria rimessa alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, segue quella di merito vera e propria, che necessita dell'introduzione di un giudizio che, sebbene collegato al processo esecutivo, resta autonomo e indipendente rispetto a questo (e sull'indispensabile svolgimento di entrambe le fasi innanzi al giudice rispettivamente competente, si è espressa, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 9 aprile
2024, n. 9451); in secondo luogo, quello per cui i motivi di opposizione che possono essere dedotti nella fase di merito sono quelli – e solamente quelli – che sono stati posti a fondamento del ricorso diretto al giudice dell'esecuzione, non essendone ammessa l'introduzione di altri, estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano per oggetto atti diversi del processo esecutivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, né è ammessa la formulazione di domande nuove (così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 23 dicembre
2022, n. 37751; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022).
Consegue a quanto sopra affermato che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente i motivi di opposizione e le domande proposti da con CP_1 ricorso depositato in data 30.06.2014.
In via preliminare, si ritengono infondate le eccezioni dell'opposta circa la nullità del ricorso depositato da il 30.06.2014, condividendo le CP_1 argomentazioni del giudice dell'esecuzione di cui all'ordinanza del 6.11.2014, stante le diffuse ed argomentate controdeduzioni della controparte.
Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
L'esecuzione immobiliare n. R.G.E. 75/2011 è stata instaurata presso l'ex Tribunale di Melfi da Mps Gestione Crediti Banca S.p.a., in nome e per conto di
[...] sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto Parte_1 di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del Persona_1
14.02.2005, rep. 13583, racc. 5247, con cui Parte_1 ha concesso un mutuo di € 80.000,00 all'opponente, che ha rilasciato contestuale quietanza, all'interesse nominale annuo del 4,04% “salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'art. 4” (art. 1 del contratto), prevedendo all'art. 4 che le parti “convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse variabile modularmente per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso di interesse sopra previsto all'art. 1 per la determinazione degli interessi dovuti fino alla scadenza della 240° rata. Successivamente, la parte mutuataria mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Banca mutuante almeno 60
(sessanta) giorni prima di ciascuna delle seguenti scadenze, potrà chiedere ed ottenere l'applicazione del tasso “fisso” oppure quella del tasso “variabile” all'epoca determinati in base ai criteri sopra indicati per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, e quindi, fino alla successiva scadenza: - al termine del 2° anno, e cioè alla scadenza della 24^ rata;
[…] In mancanza della suddetta comunicazione nel termine essenziale di 60 giorni prima di ciascuna scadenza, il mutuo verrà regolato, per il periodo immediatamente successivo, al tasso “variabile” all'epoca determinato in base al criterio sopra indicato. La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni venticinque (25) mediante pagamento di n. 300 rate mensili comprensive di capitale
e di interessi da pagarsi in contanti presso le casse della Banca mutuante e scadenti
l'ultimo giorno di ogni mese. […] Si allega al presente sotto la lettera “C” […] una tabella, debitamente firmata dai comparenti stessi e da me Notaio, nella quale sono evidenziate le quote del capitale stesso, comprese nelle singole rate di ammortamento convenuto. Dalla stessa tabella risulta, anche il capitale residuo che viene a determinarsi mese per mese a seguito dell'ammortamento. Le suddette rate mensili comprenderanno, oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso, come sopra previsto” (doc. nella produzione dell'opposta nella fase sommaria). All'art. 5 del contratto, inoltre, viene previsto il tasso di mora, stabilito maggiorando di 1,75 punti il tasso convenzionale pattuito e prevedendo che su detti interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica. Ha prestato, inoltre, garanzia fideiussoria Parte_3
Il motivo di opposizione sub 1) è infondato per le ragioni che seguono.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5841 del 05 marzo
2025 hanno espresso il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Nella parte motiva, i giudici di legittimità hanno definitivamente chiarito che “Con
l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”, precisando che il mutuo solutorio, quindi, non è un mutuo di scopo, in quanto l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa, ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto, non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma certamente in senso logico e giuridico dal momento che proprio la disponibilità giuridica delle poste attive sul conto corrente consente l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi.
Sostiene la Suprema Corte, inoltre, che non vi sono ragioni che possano giustificare una aprioristica stigmatizzazione dell'operazione in termini di nullità negoziale, pur non escludendosi che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, rilevando però una tale finalizzazione dell'operazione sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). In particolare, si afferma che “la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata
a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (v. in questo senso, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01)”.
Ancora, le Sezioni Unite hanno ritenuto che neanche ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento di debiti pregressi può configurare causa di nullità del contratto per mancanza di causa o la sua risoluzione per inadempimento ed, invero, “Anche per il mutuo fondiario (il quale si caratterizza per la concessione da parte degli istituti di credito di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile, con un limite di finanziabilità fissato all'80% del valore degli immobili offerti in garanzia: art. 38
t.u.b.) è pacifica l'opinione ─ e va qui ribadito ─ che lo scopo del finanziamento esuli dalla causa del contratto, rappresentata, al contrario, dall'immediata disponibilità di denaro, a fronte della concessione di una garanzia immobiliare ipotecaria, e dall'obbligo di restituzione della somma erogata. Si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del 2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020;
n. 3024 del 2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007). Ne deriva che è pure da escludere che l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare
l'applicazione dei rimedi della nullità (Cass. n. 26770 del 2019; n. 25793 del 2015)
o della risoluzione del contratto (Cass. n. 1517 del 2021)”.
E' stata, inoltre, esaminata l'ipotesi in cui la movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario sia operata in assenza di disposizioni in tal senso dell'intestatario, considerando questa una “condotta illecita aggredibile, se del caso, dall'interessato, in sé e per sé, con i rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati (fermo restando che di contro occorrerebbe anche considerare il venir meno dell'effetto estintivo delle pregresse esposizioni e l'insorgere dell'obbligo di restituire comunque le somme messe a disposizione)”, ma ritenendo pur sempre questo fatto distinto dal mutuo e dalla erogazione delle somme che lo ha perfezionato attraverso l'accredito, sicché l'eventuale illiceità di quell'atto non può valere a elidere la realtà effettuale del fatto che lo precede, vale a dire l'accredito e la disponibilità giuridica delle somme che con esso si determina.
La suddetta ipotesi, inoltre, è stata tenuta distinta da quella dell'accredito delle somme mutuate su conto corrente già debitore nei confronti della banca mutuante, ritenendo che “In tal caso l'estinzione o la riduzione del saldo debitorio sono effetti algebrici della erogazione delle somme su conto corrente debitore e lo è allo stesso modo il risultato, ex art. 1852 cod. civ., della «materiale» disponibilità da parte del mutuatario solo di quella parte delle somme mutuate eventualmente eccedenti il precedente saldo passivo. Ciò però non esclude né la effettiva traditio delle somme
(dal momento che la disponibilità «giuridica» delle somme è proprio ciò che ha consentito l'estinzione o la riduzione del precedente saldo debitore), né la riferibilità di quella destinazione solutoria al mutuatario, questa essendo coessenziale alla accettazione, al momento della stipula del mutuo, del suo regolamento su conto corrente che il mutuatario essendone anche l'intestatario, ben sapeva o doveva sapere essere in passivo”.
In definitiva, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, la circostanza allegata dalla opponente, secondo cui in esecuzione del contratto di mutuo fondiario per atto pubblico a rogito del Notaio del 14.02.2005, rep. 13583, Persona_1 racc. 5247, sarebbe stata accreditata la somma di euro 79.367,75, in data 4.03.2005, sul conto corrente n. 147.62 intrattenuto presso Parte_1 in favore della parte mutuataria e che la stessa sarebbe stata contestualmente
[...] utilizzata dalla banca per ripianare il saldo passivo di detto conto corrente e i pretesi debiti residui derivanti dai mutui di Lire 130.000.000 e 30.000.000 stipulati in data
21.12.1999 e 24.10.2001 tra le parti, costituiti in gran parte da interessi anatocistici ed usurari, non potrebbe in alcun modo implicare la nullità del predetto contratto.
Pertanto, è superflua la verifica della natura anatocistica ed usuraria degli interessi addebitati sia sul conto corrente n. 147.62 che nelle rate dei precedenti mutui stipulati in data 21.12.1999 e 24.10.2001, che resta assorbita dalle considerazioni sopra espresse, essendo le relative allegazioni della parte opponente inammissibili in questa sede in quanto esulano dal rapporto di mutuo oggetto del presente giudizio e non oggetto della domanda giudiziale formulata.
Inoltre, come risulta dalla documentazione in atti ed accertato nella C.T.U. contabile a firma della dott. depositata il 5.12.2024, elaborata Persona_4 sulla scorta della predetta documentazione e che si ritiene immune da vizi logico- giuridici, sicché gli accertamenti peritali si palesano pienamente utilizzabili e suscettibili di essere posti a fondamento della decisione:
- l'importo di euro 80.000,00 oggetto del contratto di mutuo del 14 febbraio 2005 è stato erogato in data 4 marzo 2005 mediante accreditato sul conto corrente n.
147.62, intrattenuto dallo stesso mutuatario presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena S,p.a.;
- in particolare, in data 4 marzo 2005 è stato accreditato l'importo netto di euro
79.367,75, corrispondente all'importo lordo di euro 80.000,00 al netto delle spese di euro 160,00 per istruttoria, di euro 272,25 per polizza assicurativa a copertura del rischio incendi degli immobili ipotecati e di euro 200,00 per imposta sostitutiva;
- il contratto di mutuo fondiario del 14 febbraio 2005 prevede, oltre ad un breve periodo di preammortamento con rimborso dei soli interessi corrispettivi maturati
(nel caso di specie dal 4 marzo 2005, data di effettiva erogazione, al 31 marzo
2005), un periodo di ammortamento del capitale in 25 anni con pagamento di 300 rate mensili comprensive di quote capitale predefinite con specifico piano di ammortamento allegato al contratto;
- la quota di interessi corrispettivi è stata prevista nella misura del tasso del 4,04% nominale annuo da applicare sul capitale residuo;
- tale tasso è stato pattuito nella misura fissa per i primi due anni di ammortamento, con facoltà del mutuatario di optare per il tasso variabile o quello fisso per i successivi periodi previsti nell'articolo 4 del contratto;
- in particolare, il mutuatario, alla conclusione del 2°, del 5°, del 7°, del 10°, del 15°
e del 20° anno del periodo di ammortamento, aveva la facoltà di optare per il tasso variabile in funzione dell'andamento del tasso Euribor 6 mesi 360 giorni o per il tasso fisso da individuare, sino alla successiva scadenza prevista per esercitare l'opzione, in base all'andamento dell'Interest Rate Swap (IRS);
- l'unica scadenza intervenuta per l'esercizio dell'opzione innanzi descritta, considerato che in data 13 aprile 2010 la banca ha formulato atto di precetto con conseguente risoluzione del rapporto di mutuo, è stata quella al termine del secondo anno, in occasione della quale il mutuatario ha esercitato l'opzione per il tasso fisso che, a decorrere dalla rata n. 25, è stato determinato nella misura del 5,588% nominale annuo in funzione del tasso Interest Rate Swap (IRS) a tre anni rilevato il
27 marzo 2007.
- in conclusione, con riferimento agli interessi corrispettivi, è stato applicato il tasso fisso del 4,04% nominale annuo sino alla conclusione del secondo anno di ammortamento (quindi sino alla rata mensile n. 24), mentre dalla rata n. 25 in poi,
a seguito dell'opzione esercitata dal mutuatario, è stato applicato sempre il tasso fisso, individuato però nella misura del 5,588% nominale annuo in funzione della nuova rilevazione del tasso Interest Rate Swap (IRS) a tre anni;
- ai fini degli interessi di mora l'articolo 5 del contratto di mutuo prevede l'applicazione del tasso convenuto per gli interessi corrispettivi, via via applicato, maggiorato di 1,75 punti percentuali.
Si rileva, quindi, che è infondata l'eccezione dell'opponente secondo cui sarebbe illegittimo il computo delle rate del mutuo del 14.02.2005 a decorrere dalla venticinquesima rata, poiché l'opzione per il tasso fisso è stata da questi esercitata in data 22.01.2007 (doc. 7 nella produzione dell'opponente nella fase sommaria) in violazione del termine essenziale di 60 giorni prima della scadenza dalla ventiquattresima rata.
Al riguardo, il CTU ha precisato che la rata n. 24 aveva scadenza il 31 marzo 2007, per cui l'opzione in questione poteva essere esercitata entro il 30 gennaio 2007 (60 giorni prima rispetto al 31 marzo 2007) e, conseguentemente l'opzione esercitata da in data 22 gennaio 2007 è tempestiva. CP_1
In ogni caso, trova comunque applicazione alla fattispecie il principio di diritto vigente nel nostro ordinamento secondo cui una parte non può trarre vantaggio o beneficio da una propria azione o omissione che sia in contrasto con le regole di correttezza e buona fede, o che sia volta a eludere le conseguenze di un proprio inadempimento, sicché appare contrario al principio di buona fede la condotta di chi, avendo ritardato nell'esercizio di un diritto, invochi detto ritardo come motivo per negare o limitare quel diritto stesso.
Ancora, il motivo di opposizione sub 2) è infondato.
Le risultanze della C.T.U. espletata inducono ad escludere che, nel caso di specie, sia configurabile il fenomeno dell'anatocismo nell'ambito del contratto per cui è causa.
Il C.T.U., al riguardo, ha riferito che “Con riferimento alla verifica della capitalizzazione degli interessi, lo scrivente ha constatato che la banca ha provveduto a computare gli interessi corrispettivi sul solo capitale residuo risultante alla scadenza di ciascuna rata e come preventivamente indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo (vds. Allegato sub n. 13). Pertanto non si è verificato alcun effetto anatocistico né il contratto prevede il computo di interessi corrispettivi su quelli maturati nei periodi precedenti” (pag. 39).
In definitiva, dalle risultanze della C.T.U. contabile è emerso che “per il contratto di mutuo fondiario n. 741274536.51 del 14 febbraio 2005, le relative condizioni economiche sono state validamente pattuite per iscritto e sono conformi alla Legge
n. 108/1996, per cui non occorre procedere ad alcuna rideterminazione rispetto a quanto già quantificato dalla nel proprio atto di precetto del 13 aprile 2010, Pt_1 per il quale non emergono errori di computo in danno del mutuatario”.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D. M. n. 55 del
2014, come da ultimo modificato dal D. M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 260.000,00).
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio di natura contabile a firma del dott.
e del dott. devono essere poste Persona_3 Persona_4 definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta CP_1 delle spese processuali, che Parte_1 liquida nella complessiva somma di € 14.103,00 per compenso professionale, euro
547,58 per spese, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) PONE definitivamente a carico dell'opponente le spese delle CP_1
C.T.U., del dott. e del dott. , come Persona_3 Persona_4 liquidate con separati decreti.
Così deciso in Potenza il 29.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino