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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 249/2025
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Francesco Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 9 luglio
2025 tra
, in persona del Direttore Generale p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Rencricca, con domicilio eletto presso il suo studio in
L'Aquila, appellante e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi D'Alessandro, con domicilio eletto presso il suo studio in
Avezzano,
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Avezzano n. 332/2024, pubblicata in data 17 settembre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per parte appellante: deduzione ed eccezione: - nel merito, accogliere il presente appello per tutti i motivi esplicitati e per
1 l'effetto riformare la sentenza di primo grado qui impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della L. 689/1981 fosse decorso con riferimento all'ordinanza -ingiunzione n. 8 del 17 gennaio 2024; - sempre nel merito, e per l'effetto, accogliere il presente appello per tutti i motivi esplicitati e, pertanto, confermare la legittimità e validità dell'ordinanza -ingiunzione n. 8 del 17 gennaio 2024; - ancora nel merito, ove occorra, riformare integralmente l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Avezzano in accoglimento anche delle conclusioni rassegnate in primo grado che qui devono intendersi richiamate e trascritte;
Con vittoria integrale delle competenze di lite del doppio grado di giudizio e con il riconoscimento delle spese generali nonché del diritto alla refusione degli esborsi anticipati>>
per parte appellata: << che l'adita Corte così provveda: - rigetti l'appello proposto dalla Pt_1 poiché infondato;
- accolga, se del caso, la richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiuntiva n. 08 del 17.01.24 emessa dal Direttore Generale della , anche sotto il Parte_2 profilo dell'insussistenza della violazione di cui all'art. 6, comma 5 del Dec. L.gvo 193/2007; - condanni, in ogni caso l'ente appellante alle spese di lite>>
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello depositato il 17 marzo 2025, l' Parte_3 impugnava la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Avezzano, con cui
[...] era stata accolta l'opposizione proposta dalla società avverso Controparte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 8 del 17 gennaio 2024, con cui era stata irrogata una sanzione amministrativa di € 1.000,00 per violazione dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 193/2007 in materia di igiene e sicurezza alimentare.
1.1. La violazione, accertata dalla Polstrada di L'Aquila il 21 novembre 2018, consisteva nel trasporto di vino da tavola in contenitori (cisterne) senza che fosse apposta la dicitura “esclusivamente per prodotti alimentari” in modo chiaramente visibile e indelebile.
1.2. Il Tribunale di primo grado ha accolto l'opposizione ritenendo che l'ordinanza- ingiunzione fosse stata emessa oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della L.
689/1981, non ritenendo applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del D.L.
18/2020. Parte
1.3. Avverso tale decisione ha proposto appello l' deducendo l'erronea interpretazione dell'art. 103 D.L. 18/2020 e sostenendo che il termine prescrizionale debba ritenersi sospeso per effetto delle misure emergenziali legate all'epidemia da COVID-19. In subordine, l'appellante ha
2 riproposto le difese di merito ritenute assorbite in primo grado, insistendo sulla legittimità della sanzione amministrativa irrorata.
1.4. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e confermando le argomentazioni svolte in primo grado.
1.5. All'udienza del 9 luglio 2025, tenutasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come disposto con decreto presidenziale del 19 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. SULLA NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE
2. La Corte rileva preliminarmente che l'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 costituisce un provvedimento amministrativo conclusivo di un procedimento amministrativo sanzionatorio.
2.1. La giurisprudenza consolidata di legittimità ha chiarito che le ordinanze-ingiunzione sono
“tipici provvedimenti amministrativi” (Cass. SS.UU. n. 4588/2001; Cass. Sez. I, n. 13267/2000; Cass.
Sez. I, n. 9433/1998), adottati nell'esercizio della funzione amministrativa e non giurisdizionale.
2.2. Il procedimento sanzionatorio si articola in due fasi distinte: la prima di accertamento della violazione da parte dell'organo competente, la seconda di emissione dell'ordinanza di pagamento o di archiviazione da parte dell'autorità amministrativa. Tale struttura conferma la natura squisitamente amministrativa del provvedimento.
2.3. Come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 151 del 12 luglio 2021, il procedimento sanzionatorio è riconducibile “nel paradigma dell'agere della pubblica amministrazione, ma con profili di specialità rispetto al procedimento amministrativo generale, rappresentando la potestà sanzionatoria - che vede l'amministrazione direttamente contrapposta all'amministrato - la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale”.
2.4. La Consulta ha inoltre precisato che “l'esigenza di certezza, nella specifica accezione di prevedibilità temporale, da parte dei consociati, delle conseguenze derivanti dall'esercizio dei pubblici poteri, assume una rilevanza del tutto peculiare, proprio perché tale esercizio si sostanzia nella inflizione al trasgressore di svantaggi non immediatamente correlati alla soddisfazione dell'interesse pubblico pregiudicato dalla infrazione”.
Sulla (in)applicabilità dell'art. 103 D.L. 18/2020 ai termini di prescrizione ex art. 28 L.
689/1981
3 3. Il nucleo centrale del presente gravame attiene alla corretta interpretazione dell'art. 103 del
D.L. n. 18/2020, recante misure emergenziali in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.
3.1. Il comma 1 dell'articolo citato dispone che, ai fini del computo dei termini “ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi”, relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo intercorrente tra tale data e il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato).
3.2. Tuttavia, il comma 6-bis della medesima disposizione precisa che la sospensione del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della L. n. 689/1981 opera solo “in via
d'eccezione” e limitatamente “ai procedimenti […] relativi a provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale”.
3.3. L'interpretazione proposta dall'appellante – secondo cui il comma 6-bis costituirebbe una mera specificazione del comma 1 – non può essere condivisa.
3.4. L'uso del principio interpretativo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” impone infatti di ritenere che la sospensione dei termini di prescrizione operi esclusivamente nei casi espressamente indicati dalla norma.
3.5. La tesi dell'appellante comporterebbe, in effetti, un'estensione inammissibile del regime di sospensione a istituti sostanziali, come appunto la prescrizione quinquennale, in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso.
3.6. Se il legislatore avesse inteso includere i termini di prescrizione nell'ambito di applicazione generale del comma 1, non vi sarebbe stata necessità di introdurre una disposizione ad hoc. La presenza del comma 6-bis, con portata eccezionale e ambito limitato, conferma la volontà del legislatore di escludere i termini prescrizionali, salva diversa previsione.
3.7. Del resto, la scelta di limitare la sospensione della prescrizione ai soli procedimenti in materia di lavoro e legislazione sociale appare coerente con la particolare esigenza di tutela di soggetti deboli e con la natura degli interessi coinvolti.
3.8. La Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 151/2021, ha sottolineato che il termine per l'adozione del provvedimento sanzionatorio è strettamente funzionale alla coerenza del sistema con i principi costituzionali, in particolare con il principio di legalità e con quello di effettività del diritto di difesa.
4 3.9. La giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere la natura perentoria dei termini nei procedimenti sanzionatori, in quanto funzionali alla certezza dei rapporti giuridici e alla tutela del destinatario (in tal senso si veda TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 919 del 20 novembre 2023).
3.10. Nel caso di specie, il verbale di accertamento della violazione risale al 21 novembre
2018, mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata in data 17 gennaio 2024. È dunque decorso un periodo superiore a cinque anni, senza che possa tenersi conto, ai fini della sospensione, del periodo emergenziale, non trattandosi di materia riconducibile all'ambito lavoristico o previdenziale.
3.11. Ne consegue l'intervenuta estinzione del potere sanzionatorio per decorso del termine di prescrizione, con conseguente legittimità della sentenza impugnata, che va pertanto confermata.
4. Quanto alle censure riproposte nel merito, esse sono da ritenersi assorbite dalla declaratoria di prescrizione, la quale estingue il potere di accertamento e irrogazione della sanzione, precludendo qualsiasi ulteriore valutazione sulla fondatezza della contestazione amministrativa.
5. L'appello deve quindi essere rigettato.
5.1. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00) al valore minimo per le fasi di studio e introduttiva e decisoria (senza conteggiare la fase istruttoria stante la natura documentale della controversia).
5.2. Ricorrono altresì i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto dall' Parte_3 avverso la sentenza n. 332/2024 del Tribunale di Avezzano e, per l'effetto, la conferma integralmente;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
5 - dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
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