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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/10/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4668/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASPESI Parte_1 C.F._1
SIMONA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRAPODI CP_1 C.F._2
AR IS
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 22 ottobre 2025 hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la separazione alle seguenti condizioni:
“collocamento paritetico, secondo un regime due più due più tre e affido condiviso.
La madre rinuncia alla domanda di assegnazione della casa, che verrà assegnata al padre. La madre chiede di poter asportare i beni personali e i beni di sua proprietà, inclusa la lavatrice. Concordano che la madre possa asportare il tavolo e le sedie della cucina, mentre la cameretta resterà nella casa coniugale e ne verrà comprata una nuova con spese al 50% fra i genitori. La madre entro una settimana restituirà le chiavi di casa al padre e prenderà la lavatrice, il tavolo e le sedie da quando andrà in locazione.
L'AUU sarà percepito solo dalla madre che dichiara che ammonta ad € 397,00.
Il contributo a carco del padre sarà di € 150 per figlio da versare entro il 12 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale e di € 200 per figlio da quando la madre prenderà in locazione un immobile, con contratto registrato. Spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, e mensa al 50% tranne le spese per l'iscrizione allo sport che saranno pagate dal padre.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno fino a tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio.
Negli anni dispari il padre deciderà per primo le proprie settimane, in quelli pari la madre. In ogni caso, agosto deve essere diviso in due.
I minori a Natale e S. Stefano, Pasqua e lunedì dell'Angelo staranno con il padre a pranzo e con la madre a cena, per il resto si seguirà l'alternanza.
Quanto ai vaccini antinfluenzali, in mancanza di accordo fra i genitori, si seguiranno le indicazioni della pediatra.
Le parti chiedono che sia mantenuto il monitoraggio del Serd e dei SS e si impegnano a svolgere il percorso di supporto alla genitorialità.
Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in data 6.7.2018. Pt_1 CP_1
Dal matrimonio nascevano i figli ed rispettivamente in data 19.3.2019 e 29.10.2021. Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato in data 17.12.2024 il ricorrente, premessa l'intollerabilità della convivenza, la frattura della comunione spirituale e materiale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione, formulando domande volte a regolare l'affido ed il mantenimento dei figli.
A sua volta, l'odierna resistente proponeva domanda di separazione nel procedimento n. r.g.
4715/2024, riunito al presente all'udienza del 26.3.2025.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti trovavano un accordo provvisorio e la causa non veniva rimessa in decisione dovendosi previamente verificare se il facesse abuso di Pt_1 sostanze alcoliche, come riferito dalla moglie e, quindi, se l'accordo delle parti fosse tutelante per i minori.
Viste le relazioni depositate dai SS e dal , le domande formulate dalle parti all'udienza del Pt_2
22.10.2025 devono essere accolte.
Deve, in primo luogo, ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione
Inoltre, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
In particolare, i SS così concludevano la relazione:
“si ritiene opportuno poter richiedere a codesta Autorità Giudiziaria la possibilità di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare, in ragione della conflittualità ancora accesa tra la coppia genitoriale e in relazione anche alle risultanze relative agli esami tossicologici effettuati dal sig.
Si ritiene auspicabile che entrambi i genitori possano accedere ad un percorso di presa in Pt_1 carico per effettuare un percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio territorialmente competente, al fine di essere accompagnati nella gestione condivisa e disgiunta degli aspetti riguardanti la crescita di ed . Per_1 Per_2
Inoltre, il riferiva che il 15.4.2025 vi era una positività alla cocaina e il 27.4.2025 all'alcol negli Pt_2 esami del padre. Tutti i successivi esami svolti (in tutto 23) erano negativi sia all'alcol che a sostanze stupefacenti.
Le conclusioni formulate dalle parti vanno accolte in quanto considerano detti elementi di criticità, tanto che includono il mantenimento del monitoraggio dei SS, del e il percorso di supporto alla Pt_2 genitorialità.
*
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e coniugatisi Parte_1 CP_1 il 06.07.2018 in Gorla Minore (VA), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gorla Minore al nr. 9 parte 2 serie A anno 2018, alle condizioni concordate Per_3 dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorla Minore di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone che i Servizi Sociali di Marnate mantengano il monitoraggio sul nucleo familiare e sul percorso al del padre dei minori;
Pt_2
4) compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Marnate.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr. Miro Santangelo Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Miro Santangelo Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4668/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ASPESI Parte_1 C.F._1
SIMONA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARRAPODI CP_1 C.F._2
AR IS
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 22 ottobre 2025 hanno chiesto congiuntamente che venisse pronunciata la separazione alle seguenti condizioni:
“collocamento paritetico, secondo un regime due più due più tre e affido condiviso.
La madre rinuncia alla domanda di assegnazione della casa, che verrà assegnata al padre. La madre chiede di poter asportare i beni personali e i beni di sua proprietà, inclusa la lavatrice. Concordano che la madre possa asportare il tavolo e le sedie della cucina, mentre la cameretta resterà nella casa coniugale e ne verrà comprata una nuova con spese al 50% fra i genitori. La madre entro una settimana restituirà le chiavi di casa al padre e prenderà la lavatrice, il tavolo e le sedie da quando andrà in locazione.
L'AUU sarà percepito solo dalla madre che dichiara che ammonta ad € 397,00.
Il contributo a carco del padre sarà di € 150 per figlio da versare entro il 12 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale e di € 200 per figlio da quando la madre prenderà in locazione un immobile, con contratto registrato. Spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, e mensa al 50% tranne le spese per l'iscrizione allo sport che saranno pagate dal padre.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno fino a tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio.
Negli anni dispari il padre deciderà per primo le proprie settimane, in quelli pari la madre. In ogni caso, agosto deve essere diviso in due.
I minori a Natale e S. Stefano, Pasqua e lunedì dell'Angelo staranno con il padre a pranzo e con la madre a cena, per il resto si seguirà l'alternanza.
Quanto ai vaccini antinfluenzali, in mancanza di accordo fra i genitori, si seguiranno le indicazioni della pediatra.
Le parti chiedono che sia mantenuto il monitoraggio del Serd e dei SS e si impegnano a svolgere il percorso di supporto alla genitorialità.
Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sigg.ri e contraevano matrimonio in data 6.7.2018. Pt_1 CP_1
Dal matrimonio nascevano i figli ed rispettivamente in data 19.3.2019 e 29.10.2021. Per_1 Per_2
pagina 2 di 4 Con ricorso depositato in data 17.12.2024 il ricorrente, premessa l'intollerabilità della convivenza, la frattura della comunione spirituale e materiale, chiedeva che venisse pronunciata la separazione, formulando domande volte a regolare l'affido ed il mantenimento dei figli.
A sua volta, l'odierna resistente proponeva domanda di separazione nel procedimento n. r.g.
4715/2024, riunito al presente all'udienza del 26.3.2025.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti trovavano un accordo provvisorio e la causa non veniva rimessa in decisione dovendosi previamente verificare se il facesse abuso di Pt_1 sostanze alcoliche, come riferito dalla moglie e, quindi, se l'accordo delle parti fosse tutelante per i minori.
Viste le relazioni depositate dai SS e dal , le domande formulate dalle parti all'udienza del Pt_2
22.10.2025 devono essere accolte.
Deve, in primo luogo, ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione
Inoltre, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
In particolare, i SS così concludevano la relazione:
“si ritiene opportuno poter richiedere a codesta Autorità Giudiziaria la possibilità di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare, in ragione della conflittualità ancora accesa tra la coppia genitoriale e in relazione anche alle risultanze relative agli esami tossicologici effettuati dal sig.
Si ritiene auspicabile che entrambi i genitori possano accedere ad un percorso di presa in Pt_1 carico per effettuare un percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio territorialmente competente, al fine di essere accompagnati nella gestione condivisa e disgiunta degli aspetti riguardanti la crescita di ed . Per_1 Per_2
Inoltre, il riferiva che il 15.4.2025 vi era una positività alla cocaina e il 27.4.2025 all'alcol negli Pt_2 esami del padre. Tutti i successivi esami svolti (in tutto 23) erano negativi sia all'alcol che a sostanze stupefacenti.
Le conclusioni formulate dalle parti vanno accolte in quanto considerano detti elementi di criticità, tanto che includono il mantenimento del monitoraggio dei SS, del e il percorso di supporto alla Pt_2 genitorialità.
*
Le spese di lite vanno compensate per intero in ragione degli accordi, della natura della controversia e dell'esito della lite.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
il Tribunale così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei Sigg.ri e coniugatisi Parte_1 CP_1 il 06.07.2018 in Gorla Minore (VA), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gorla Minore al nr. 9 parte 2 serie A anno 2018, alle condizioni concordate Per_3 dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorla Minore di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dispone che i Servizi Sociali di Marnate mantengano il monitoraggio sul nucleo familiare e sul percorso al del padre dei minori;
Pt_2
4) compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Marnate.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr. Miro Santangelo Dr.ssa Alessandra Ardito
pagina 4 di 4