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Articolo 4 della Legge 27 giugno 1955, n. 515
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Legge 27 giugno 1955, n. 515
Articolo 4 della Legge 27 giugno 1955, n. 515
Versione
15 luglio 1955
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 15 luglio 1955
Vedi fonte istituzionale
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