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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 756/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FRANCESCON IRENE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FRANCESCON IRENE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto il 07/07/2007 e trascritto al n. 43, Parte II, Serie A, Anno
[...]
2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO;
alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove creda, fermo l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, con residenza presso la madre, e alternanza paritaria delle frequentazioni di e con ciascun genitore. In particolare: e Persona_1 Persona_2 Persona_2 Per_1
staranno con il papà, settimane alterne, dal giovedì pomeriggio (all'uscita di scuola di
[...]
) sino al sabato mattina nella prima settimana, e dal giovedì pomeriggio (all'uscita di Per_2
scuola di ) sino al lunedì mattina (con accompagnamento di a scuola a cura del Per_2 Per_2
padre) nella seconda settimana.
Per quanto attiene le vacanze, i coniugi concordano sin da ora quanto segue:
salvo diverso accordo ed trascorreranno con ciascun genitore Persona_1 Persona_2
una settimana durante il periodo natalizio, alternando annualmente il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno; il periodo di carnevale alternato annualmente con le festività di Pasqua;
due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, con impegno per entrambi i coniugi di comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il periodo feriale prescelto;
ogni altra festività
civile o religiosa come da calendario scolastico di inizio anno, ad anni alterni;
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli ed Persona_1 Per_2
, salva la partecipazione paritaria alle spese straordinarie relative ai minori, come da
[...] protocollo in uso presso questo Tribunale;
4. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, in virtù delle attività lavorative rispettivamente esercitate e di nulla avere a che pretendere reciprocamente.
5. Si dà atto che l'assegno unico universale per i figli minori è percepito per intero dalla signora per intervenuto accordo tra i coniugi. Parte_1
6. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani