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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4473/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da
1) Parte_1
Nata a: UI (Angola) cittadina: Angolana
Cod. Fisc.; C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a: DA (Angola) cittadino: Angolano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Viana Regedoria (Repubblica di Angola)
(anno 2017, atto n. 293)
In comunione legale.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
L'abitazione sita in Nerviano, Via Garibaldi, n.110, condotta in locazione, resta assegnata alla signora
, con gli arredi ivi esistenti, ove vivrà con i propri figli Parte_1
minori nato in [...] il [...] e nato in Persona_1 Persona_2
Angola il 27.06.2007.
Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale e trasferire altrove la propria Parte_2
residenza anche anagrafica entro la data fissata per l'udienza di comparizione dei coniugi, asportando i propri effetti personali e quant'altro di sua esclusiva proprietà.
Il signor si impegna a contribuire al pagamento del canone di locazione ed alle Parte_2
spese nella misura del 50%, fino alla data del rilascio della casa coniugale e del suo trasferimento.
Con quanto precede i ricorrenti dichiarano di avere definito ogni rapporto, economico e non, della loro separazione.
I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento.
Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto e in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi della signora Parte_1
e il signor che hanno contratto matrimonio in Viana
[...] Parte_2
Regedoria (Repubblica di Angola) il 1° settembre 2017
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/04/2025 da
1) Parte_1
Nata a: UI (Angola) cittadina: Angolana
Cod. Fisc.; C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a: DA (Angola) cittadino: Angolano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Viana Regedoria (Repubblica di Angola)
(anno 2017, atto n. 293)
In comunione legale.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
L'abitazione sita in Nerviano, Via Garibaldi, n.110, condotta in locazione, resta assegnata alla signora
, con gli arredi ivi esistenti, ove vivrà con i propri figli Parte_1
minori nato in [...] il [...] e nato in Persona_1 Persona_2
Angola il 27.06.2007.
Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale e trasferire altrove la propria Parte_2
residenza anche anagrafica entro la data fissata per l'udienza di comparizione dei coniugi, asportando i propri effetti personali e quant'altro di sua esclusiva proprietà.
Il signor si impegna a contribuire al pagamento del canone di locazione ed alle Parte_2
spese nella misura del 50%, fino alla data del rilascio della casa coniugale e del suo trasferimento.
Con quanto precede i ricorrenti dichiarano di avere definito ogni rapporto, economico e non, della loro separazione.
I ricorrenti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento.
Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto e in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi della signora Parte_1
e il signor che hanno contratto matrimonio in Viana
[...] Parte_2
Regedoria (Repubblica di Angola) il 1° settembre 2017
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG