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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2380/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 novembre 2025 da parte di:
( ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Fiorentini (C.F.
) del Foro di Ancona - pec: – C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falconara Marittima (AN), Via Giacomo Leopardi
n. 60/62
e nato a [...] il [...], residente in [...]
n°64/b ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Carretta del Foro di C.F._3
AR ( – pec: – fax 0532- C.F._4 Email_2
321.070) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portomaggiore (FE), Corso Vittorio
EM II n. 27
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La FI , maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente in quanto Per_1 studentessa manterrà la propria stabile residenza e prevalente collocazione presso la casa della madre, sita in AR, alla Via Chiesa n. 423; 2) essendo la FI maggiorenne la medesima deciderà in autonomia e in accordo con il padre i momenti in cui starà con il sig. 3) il Sig. Controparte_1 verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_1 FI , la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, a Per_1 partire dalla sottoscrizione del presente atto ed entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
4) le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno fra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di AR;
5) i signori e fatta eccezione per Pt_1 CP_1 le condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 4) hanno già provveduto a regolamentare ogni altro loro rapporto economico e dichiarano che nulla hanno a che pretendere reciprocamente;
6) le spese legali saranno sostenute per pari quota fra i ricorrenti.
**** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 4 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in AR, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2380/2025 R.G. promosso con ricorso in data 7 novembre 2025 da parte di:
( ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Fiorentini (C.F.
) del Foro di Ancona - pec: – C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falconara Marittima (AN), Via Giacomo Leopardi
n. 60/62
e nato a [...] il [...], residente in [...]
n°64/b ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Carretta del Foro di C.F._3
AR ( – pec: – fax 0532- C.F._4 Email_2
321.070) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portomaggiore (FE), Corso Vittorio
EM II n. 27
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 novembre 2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La FI , maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente in quanto Per_1 studentessa manterrà la propria stabile residenza e prevalente collocazione presso la casa della madre, sita in AR, alla Via Chiesa n. 423; 2) essendo la FI maggiorenne la medesima deciderà in autonomia e in accordo con il padre i momenti in cui starà con il sig. 3) il Sig. Controparte_1 verserà alla Sig.ra quale contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_1 FI , la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, a Per_1 partire dalla sottoscrizione del presente atto ed entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
4) le spese straordinarie verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno fra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di AR;
5) i signori e fatta eccezione per Pt_1 CP_1 le condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 4) hanno già provveduto a regolamentare ogni altro loro rapporto economico e dichiarano che nulla hanno a che pretendere reciprocamente;
6) le spese legali saranno sostenute per pari quota fra i ricorrenti.
**** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 4 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in AR, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri