Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 7703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7703 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Brin, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. n. PG/-OMISSIS-/0-OMISSIS- di diniego della restituzione delle linee;
- 2) della Deliberazione di Giunta Regionale n. -OMISSIS--OMISSIS- di proroga dell’affidamento di cui alle Delibere n.-OMISSIS- in favore dell'-OMISSIS-delle linee ex -OMISSIS-;
- 3) ove lesive in questa sede della DGR n. -OMISSIS-, del decreto dirigenziale n.-OMISSIS-con cui la Direzione generale per la Mobilità, ha affidato in via emergenziale, ai sensi dell’art. 5 comma 5 reg. (CE) n. 1370/2007, alla società partecipata -OMISSIS-, con il supporto tecnico organizzativo di -OMISSIS-, a far data dal 01.09.2021, i servizi minimi -OMISSIS- di cui all’elenco allegato al predetto decreto, per un monte km annuo complessivo di 9.648.920,20 ed un corrispettivo annuo di € 19.835.030,90 oltre IVA, stabilendo altresì che la durata dell’affidamento emergenziale è di mesi 24 decorrenti dal 01.09.2021, delle Delibere GR n.-OMISSIS-;
4) di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, con riserva espressa di esperire motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. GE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Espone la ricorrente società -OMISSIS- - -OMISSIS-(già -OMISSIS- di seguito -OMISSIS-) che per effetto dell’informativa antimafia n.-OMISSIS- confermata in sede di aggiornamento nel 2021 (con provvedimento n. -OMISSIS-) dal Prefetto di Napoli, la Regione Campania, con (le pure impugnate) determine n. -OMISSIS-, ne ha dichiarato la decadenza dall’affidamento di plurimi servizi di -OMISSIS-, segnatamente quelli oggetto del contratto per l’esercizio delle linee di trasporto pubblico locale Napoli-Foggia e Napoli-Campobasso, del contratto per l’esercizio delle linee Pollena Trocchia-Volla-Napoli, di competenza della Città Metropolitana di Napoli, nonché dalla gestione del servizio urbano di Caserta e di -OMISSIS- nella relativa provincia.
2. – Avendo, però, conseguito l’annullamento giurisdizionale (Cons. Stato, Sez. III, n. 3096/-OMISSIS-) dell’interdittiva del 2021 nonché del successivo diniego di accertamento ex art. 91 d.lgs. n. 159/2011 (di cui alla cit. interdittiva n. -OMISSIS- del Prefetto di Napoli, annullata da T.A.R. Napoli, sez. I, n. 5877/-OMISSIS-) ed essendo venute meno, di conseguenza, retroattivamente, le ragioni poste a fondamento della decadenza pronunciata dalla Regione Campania con le citt. delibere nn. -OMISSIS-, sarebbe ora doveroso, per quest’ultima, deduce la società ricorrente, prendere atto delle suindicate sentenze di annullamento e disporne, per l’effetto, la reintegrazione “ nell’affidamento di tutte le autolinee già affidate alla data del 27 luglio 2021 ”.
2.1. – Di qui, per conseguenza, la sostenuta illegittimità del diniego di restituzione delle linee oppostole dalla Regione con l’impugnato provvedimento n. PG/-OMISSIS-/0-OMISSIS-, come pure delle proroghe, fino ad aprile 2025, dell’affidamento emergenziale delle suddette linee in favore di altro operatore (-OMISSIS-, che però non è evocata in giudizio).
3. – La Regione Campania, costituitasi, ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle doglianze articolate in ricorso, del quale ha chiesto, di conseguenza, la reiezione per infondatezza. Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte dell’impugnazione di soli provvedimenti regionali, sebbene conseguenti alle interdittive prefettizie, sostenendo, nel merito, dopo aver ampiamente ripercorso il vasto e risalente contenzioso con la società e le plurime interdittive che l’anno attinta a far tempo dal 2013, l’infondatezza del ricorso.
4. – All’udienza pubblica del 24/9/2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria e documenti, insistendo per l’accoglimento del gravame, la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
6. – L’assunto della società ricorrente che pretende di aver titolo, per effetto dell’annullamento ( ex tunc ) delle interdittive antimafia che l’hanno attinta, alla re-immissione nella gestione delle linee di -OMISSIS- dalla cui concessione è stata dichiarata decaduta nel 2021, è destituita di fondamento.
7. – Siffatta pretesa non può trovare giustificazione, ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, negli effetti dell’annullamento giurisdizionale dell’interdittiva del 2021 (e di quella del 2023), né in quelli costituitivi (demolitori e ripristinatori) – che in tesi travolgerebbero ab imis anche la coeva decadenza imponendo la riassegnazione delle linee – né in quelli conformativi, che imporrebbero, sempre in tesi, il doveroso esercizio del potere di autotutela della P.A. allo scopo di rimuovere gli atti medio tempore adottati rivelatisi ex post incompatibili con il dictum giudiziale ( in primis la decadenza del 2021).
8. – Quanto agli effetti demolitori e ripristinatori, la caducazione automatica della decadenza del 2021 quale conseguenza “ diretta ” dell’annullamento dell’interdittiva è da escludere, ad avviso del Collegio, in ragione, per un verso, della definitività e conseguente intangibilità delle determine regionali che l’hanno disposta (nn. -OMISSIS-), alla cui impugnazione parte ricorrente ha formalmente rinunciato in giudizio (cfr. T.A.R. Napoli, sez. I, n. 328/2022, che dà atto dell’estinzione), per altro verso, in applicazione dei limiti oggettivi del giudicato, non potendo ammettersi l’estensione degli effetti demolitori dell’interdittiva del 2021 a provvedimenti non impugnati in quel giudizio, quand’anche meramente conseguenziali (il che comunque non è nella specie), nei casi in cui, come quello in esame, siano stati adottati da PP.AA. rimaste estranee al giudizio sull’atto presupposto.
8.1. – Nemmeno può ipotizzarsi, come anticipato, la ricorrenza, nella specie, ammessane la configurabilità (non pacifica) sul piano teorico, di un’invalidità derivata ad effetto caducante, in quanto tale idonea a travolgere in via diretta il provvedimento di decadenza dalle concessioni di cui era titolare la società ricorrente, richiedendosi, di contro, per il prodursi di un tale automatismo, la precisa individuazione di un nesso di presupposizione e conseguenzialità – nel caso che occupa tra interdittiva e decadenza – particolarmente qualificata e stringente, “ immediata, diretta e necessaria ” (Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2018, n. 2168) che, a fronte della complessità della motivazione che sorregge la declaratoria di decadenza, al Collegio non è dato ravvedere.
8.2. – La decadenza, anzi, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non è ancorata al diniego di aggiornamento (di cui all’interdittiva n. -OMISSIS- cit.) essendo correlata, anche in punto di decorrenza degli effetti, invece, alla definitiva cessazione, in data 31/8/2021, della misura straordinaria di gestione ex art. 32, comma 10, L. n. 114/2014 di cui la ricorrente ha beneficiato, oggetto di ripetute proroghe, sin dal 2015, accordate con decreto del Prefetto di Napoli.
8.3. – Di qui l’inesistenza dei (rigidi) presupposti per configurare un effetto caducante, che “ ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante [in via del tutto eccezionale] solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611 e 20 gennaio 2015, n. 163; IV, 6 dicembre 2013, n. 5813, 13 giugno 2013, n. 3272 e 24 maggio 2013, n. 2823; VI, 27 novembre 2012, n. 5986 e 5 settembre 2011, n. 4998; V, 25 novembre 2010, n. 8243) ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2168/2018).
9. – Né, sotto altro profilo, può accreditarsi l’ulteriore assunto della -OMISSIS- secondo cui la Regione, a fronte dell’annullamento delle interdittive antimafia che l’hanno attinta, sarebbe “ tenuta ”, per l’effetto conformativo, a ritirare il provvedimento di decadenza e a riassegnarle le linee di -OMISSIS-
9.1. – Va anzitutto richiamato, sul punto, quanto sopra accennato in ordine ai limiti oggettivi del giudicato di annullamento sull’atto presupposto, dai quali deriva l’impossibilità di estendere in via diretta agli atti della Regione, non impugnati in quel giudizio, gli effetti dell’annullamento dell’interdittiva antimafia, ergo anche gli obblighi di conformazione al dictum giudiziale.
9.2. – Esclusa, dunque, la configurabilità di un obbligo conformativo, in capo alla Regione, immediatamente discendente dalle sentenze che hanno travolto gli effetti delle informative prefettizie, la tesi della ricorrente secondo cui l’amministrazione regionale, preso atto delle medesime, dovrebbe necessariamente intervenire in autotutela per rimuovere gli effetti della decadenza e riassegnarle le linee, da un lato collide apertamente con la generale incoercibilità del relativo potere, dall’altro – e soprattutto – con l’impossibilità di pretendere, nel caso concreto, il ripristino “ sic et simpliciter ” dello stato preesistente alla decadenza, attesa la sicura incidenza sulla posizione di soggetti terzi (gli attuali affidatari delle linee di -OMISSIS-) degli effetti di eventuali provvedimenti di secondo grado a tanto finalizzati, la cui adozione, vista anche la rilevanza degli interessi pubblici in gioco e il ragguardevole tempo trascorso, a maggior ragione non può ritenersi obbligatoria (nell’ an ) e vincolata (nel quomodo ), come invece vorrebbe la società ricorrente.
10. – Nello specifico, poi, l’impugnato provvedimento del 10/12/-OMISSIS- con il quale Regione ha respinto la richiesta della -OMISSIS- che, all’indomani delle sentenze di annullamento dell’interdittiva del 2021 (Cons. Stato, Sez. III, n. 3096/-OMISSIS-, cit.) e del 2023 (T.A.R. Napoli, sez. I, n. 5877/-OMISSIS-, cit.), ha reclamato la riattivazione delle linee dal cui esercizio in concessione è stata dichiarata decaduta nel 2021, ad avviso del Collegio, è supportato da adeguata motivazione, fondata, tra l’altro, sulla impossibilità di reviviscenza dei contratti di servizio della ricorrente definitivamente cessati nel 2021, in concomitanza con la scadenza dell’ultima proroga accordata dalla Prefettura (fino al 31/8/2021) ex art. 32 D.L. n. 90/2014, a cui ha fatto seguito il venir meno ex lege della capacità della società ricorrente di contrarre con la P.A., protrattosi sino al -OMISSIS-, con conseguente cristallizzazione degli effetti decadenziali.
11. – Le ragioni sopra sinteticamente esposte conducono alla reiezione del gravame, siccome infondato.
12. – Le spese, in ragione delle peculiarità del caso sottoposto all’esame, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI ES, Presidente FF
GE EN, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE EN | GI ES |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.