TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12942 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 16929/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Buraglia, Parte_1 giusta procura allegata al ricorso, RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dal funzionario , giusta delega del Direttore della Filiale CP_2 metropolitana,
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità, ex art. 13 legge n. 118/71, handicap grave ex art. 3, comma 3. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 9/5/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso parziale avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare la propria condizione di invalida civile in misura quantomeno pari al 74%, nonché il proprio status di soggetto in condizione di handicap grave. Premesso che nella precedente fase di ATP il CTU aveva già riconosciuto la sua condizione di invalida in misura pari all'83%, sicché con diritto all'assegno di invalidità, tuttavia, disconoscendo la sua condizione di soggetto portatore di handicap grave, e che l'accertamento non era stato omologato, la ricorrente insisteva per l'accertamento sia della condizione di invalidità civile, sia di quella di handicap in condizione di gravità. Contestava, pertanto, specificamente le risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di accertamento preventivo, in ordine alla sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Acquisito il fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato agli scritti difensivi e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, rilevarsi che il presente giudizio di opposizione è stato ritualmente introdotto, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente l'11/4/2025 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 9/5/2025, sicché nel pieno rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti di cui in prosieguo. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, 2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della CTU;
il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel caso in esame, parte ricorrente ha censurato in modo effettivo e specifico la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU, sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. D'altro canto, la rinuncia alla domanda formulata da parte ricorrente era meramente condizionata, sicché non valida. 3.2 Tanto premesso, nel presente giudizio occorre muovere dalla considerazione che il giudice della fase di ATP ha escluso l'ammissibilità di una omologa parziale, evidentemente accedendo all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass., sez. lav., n. 3377 del 5/2/2019, Cass., sez. lav., n. 2168 dell'1/2/2021, Cass., sez. lav., n. 5720 del 3/3/2021 e Cass., sez. lav., n. 17090 del 20/6/2024).
3 Invero, nel procedimento di ATP l'ausiliario aveva ritenuto sussistente, sin dall'epoca della domanda amministrativa, una condizione di invalidità civile nella misura dell'83%, sicché sufficiente a beneficiare dell'assegno di invalidità, ma tale accertamento non è stato omologato, essendo in tal modo rimessa alla fase di merito ogni valutazione, a fronte del dissenso, ancorché parziale, della parte. Sicché, anche alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio, la decisione nel presente giudizio di opposizione investe per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere nel ricorso per ATP.
3.3 Premesso l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità in merito all'ambito del giudizio di opposizione, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Preme al riguardo precisare che questo decidente, esaminata la perizia resa in fase di ATP, ha ritenuto di non riproporre all'ausiliario il quesito in merito all'accertamento della condizione di invalidità civile, potendosi condividere le esaurienti argomentazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal CTU nominato in fase di ATP, peraltro non censurate sotto alcun profilo dalle parti. Questi aveva, invero, concluso la sua relazione di perizia affermando che la ricorrente “è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 83% e pertanto è nelle condizioni psicofisiche previste dall'art. 13 legge 118 del 1971 (assegno d'inabilità) e non è – e non era al momento della domanda d'invalidità – è nelle condizioni psicofisiche previste dall'art. 3 comma III della legge 104 del 1992 (handicap grave). Il termine di decorrenza – per quanto argomentato in relazione – per l'assegno mensile va posto fin dai tempi della domanda di invalidità avvenuta il giorno 01 marzo 2023”. Disposto, pertanto, il rinnovo soltanto parziale della perizia medico- legale, con riguardo ai soli presupposti sanitari per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità, il CTU nominato in questa fase processuale ha sottoposto a revisione critica le conclusioni rese nella precedente fase di ATP. Invero, il nuovo CTU, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati e dell'esame della documentazione sanitaria allegata a corredo dell'istanza, tenendo in considerazione tanto la perizia già resa nel corso dell'ATP, quanto le diverse conclusioni diagnostiche del CTP, ha concluso la sua relazione affermando che “La SI.ra , non si trova nelle Parte_1 condizioni previste dall'Art. 3, comma 3 della Legge 104/92 (Handicap di tipo Grave)”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella presente fase di opposizione vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Peraltro, a fronte della completezza e della esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale,
4 nonostante il termine appositamente concesso. Alla stregua, quindi, del giudizio dei consulenti - che vanno condivisi in quanto sorretti da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti - possono riconoscersi in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità, ex art. 13 legge n. 118/71, sin dall'epoca della domanda amministrativa, ma non quelli per il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità, non risultati sussistenti.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa. Con riferimento alla loro attribuzione, è certamente vero che l'accertamento sanitario in ordine ai requisiti per beneficiare dell'assegno di invalidità è stato riconosciuto sin dall'epoca della domanda amministrativa, già dal CTU nominato nella fase di ATP;
tuttavia, l'ulteriore condizione di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità è risultata non essere mai stata sussistente. Sulla scorta di tali considerazioni, ritiene il decidente che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione per metà delle spese di lite, comprensive di quelle della fase di ATP (cfr. Cass., 24/06/2009, n. 14846, Cass. 26/6/2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16/4/2009 e Cass. 30/3/2011, n. 7307), con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è in Parte_1 possesso dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'assegno di invalidità, ex art. 13 legge n. 118/71, sin dall'epoca della domanda amministrativa. Rigetta, per il resto, il ricorso. Compensa per metà le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.696, e condanna l' alla refusione a parte ricorrente della residua metà, pari a € CP_1
1.348, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 16 dicembre 2025. Il Giudice Laura Cerroni
5