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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1251/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona dell'amministratore p.t. Dott. Parte_1
Pa
), con sede in Ragusa (P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
per procura in atti dall'Avv. Claudia Taverniti (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
: Pa
(c.f. 180 270 886), in persona del Sindaco p.t. Avv. Parte_3
rappresentato e difeso dall'avvocato per procura in atti dall'Avv. CP_1
IN LA (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 3.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 27.01.2021 la proponeva Parte_4
opposizione all'ingiunzione di pagamento, ex art. 2 R.D. 639/2010, n. 02 del
02.12.2020 con cui il le Controparte_2
intimava il versamento della somma di € 7.668,19, oltre interessi di mora, in pagamento a saldo dei canoni di utenza idrica dovuti per gli anni 2009 e 2010 e contabilizzati (dopo che dei consumi registratisi negli anni anzidetti era stato richiesto ed ottenuto il ricalcolo) con fattura n. 922 del 28.2.2012 (di € 12.300,00).
Eccepiva, in particolare, essa opponente che mai le fosse stata notificata la diffida di pagamento n. 28/2015 del 6.5.2015 sul dichiarato presupposto della quale detta ingiunzione fiscale era stata spiccata, e che per questo il credito azionato dovesse ritenersi prescritto.
Chiedendo, infine, che l'opposta ingiunzione fosse annullata.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il contestava l'opposizione della Parte_3
in ispecie negando che fosse mancata la regolare notifica Parte_1
di detta diffida di pagamento n. 28/2015.
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. il G.I., essendo la causa definibile per tabulas, rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali - e posta la causa in decisione – con sentenza n. 555/2024 del
26.3.2024 l'adito Tribunale rigettava la proposta opposizione dopo aver considerato:
- che “sotto il profilo della contestata omessa notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione in questione, costituito dalla diffida di pagamento n. 28/2015, appare con evidenza dalle risultanze in atti la regolarità della notifica di tale atto, perfezionatasi in data 11.11.2015 per compiuta giacenza ex art. 140
c.p.c., come attestato nel relativo avviso di ricevimento dall'agente postale, avente veste di pubblico ufficiale, per cui il citato avviso deve ritenersi avere una valenza probatoria fidefaciente fino a querela di falso”, - che la prescrizione opposta dalla cooperativa opponente andasse comunque esclusa, oltre che in forza della piena validità della notificazione della diffida di pagamento anzidetta, anche perché la relativa eccezione era stata “sollevata dall'opponente in maniera assolutamente generica, senza alcuna specificazione né dei canoni asseritamente prescritti, né del dies a quo di decorrenza del relativo termine prescrizionale”,
- che fosse “Inaccoglibile, altresì, .. l'eccepita decadenza dal diritto di far valere il credito sotteso all'ingiunzione in capo al opposto, essendo decorso, Pt_3
a detta della opponente, il termine triennale tra la data di notifica della diffida di pagamento e l'emissione della successiva ingiunzione di pagamento: essendo l'invocato termine di decadenza triennale inapplicabile ai canoni idrici, stante la loro natura non più di tributi bensì di tariffe commerciali contrattuali, come tali di natura privatistica, e quindi soggetti al regime ordinario del codice civile”,
- che, “Con riferimento, infine, alla contestata omessa motivazione dell'atto impugnato, l'ingiunzione opposta deve intendersi motivata per relationem, a mezzo del rinvio all'atto prodromico ad essa, costituito, come già detto, dalla diffida di pagamento n. 28/2015, agevolmente individuabile dal contribuente, essendo specificato sia il numero di essa che la data di avvenuta notifica e
l'importo ivi indicato. A tale sollecito, inoltre, è stato allegato un prospetto del credito maturato dal per pagamento di canoni idrici, con indicazione Pt_3
del numero della fattura (n. 922/2012), del periodo di riferimento, con le rispettive scadenze e gli importi ancora da pagare, della causale, e, in ultimo con calcolo dell'importo complessivamente dovuto. In tale diffida, quindi, si fa espresso riferimento alla fattura relativa al pagamento dei canoni idrici su cui si fonda il credito in questione, regolarmente ricevuta dalla Cooperativa opponente, e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione”.
§§§ Avverso la sentenza così resa la interponeva appello con Parte_1
citazione tempestivamente notificata il 20.9.2024.
Censurando, in via principale, che a torto il primo giudice avesse escluso l'eccepita prescrizione anzitutto in forza della ritenuta validità della notificazione della citata diffida di pagamento n. 28/2015. Infatti – si deduceva – l'amministratore di essa cooperativa Dott. era venuto “a conoscenza della pretesa creditoria Parte_2
del soltanto con la diffida di pagamento n. 130366 del 05.12.2017 notificata Pt_3
in data 06.12.2017 a mani dello stesso (per l'annualità 2009/2010) (cfr. doc. 6 produzione . Invero la citata diffida n. 28/2015, presuntivamente ricevuta in Pt_3
data 09.11.2015 (così come indicato nell'ingiunzione di pagamento), non è mai stata ricevuta dal Dott. (cfr. doc. 5 produzione , ma è stata Parte_2 Pt_3
consegnata allo stesso soltanto il 06.12.2017 contestualmente alla diffida di pagamento n. 130366 (come si rileva dalla produzione di controparte sub. 6). La notifica della diffida di pagamento pretesamente effettuata nel 2015 non può essere considerata valida e regolare, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, in quanto per giurisprudenza costante la notifica di atti giudiziari, diffide e, più in generale, qualsiasi raccomandata indirizzata a condominio non può essere eseguita presso l'indirizzo ove si trova l'edificio condominiale ma piuttosto all'indirizzo ove l'amministratore ha il proprio studio (ex multis Tribunale di Roma,
25.10.2021 n. 16636, Tribunale Torino n. 286/2020, Cass Civ. n. 27352/2016). Tutti gli atti giuridici rivolti al condominio devono essere notificati presso il domicilio dell'amministratore. Il condominio, infatti, è sprovvisto di una sede legale e quindi giuridicamente il domicilio dell'ente condominiale coincide con quello dell'amministratore pro tempore. Essendo il condominio sfornito di personalità giuridica e non avendo nemmeno un'autonomia patrimoniale perfetta, l'ente condominiale deve agire sia in campo sostanziale che in campo processuale attraverso l'amministratore presso il domicilio dello stesso”.
Sempre in punto di prescrizione, ex art. 346 c.p.c. deduceva ulteriormente essa appellante che “Controparte, sulla scorta della sentenza di Cassazione Parte_1 citata, eccepiva che la prescrizione non poteva dirsi comunque maturata sul presupposto che le fatture riferite ai canoni idrici 2009/2010 avessero interrotto il termine di prescrizione e che la stessa sarebbe decorsa da tale termine. La superiore asserzione risulta capziosamente errata fondandosi sull'assunto che le fatture in questione siano atto interruttivo della prescrizione. Ma il credito portato dalla fattura n. 922 ex adverso prodotta, relativa ai canoni idrici 2009/2010, emessa in data 28.02.2012 risulta, comunque, prescritto anche a voler considerare la data di consegna delle stesse. Ed infatti, lo spirare del termine quinquennale di prescrizione dalla data della consegna delle fatture (28.02.2012) è il 28.02.2017, ben prima della notifica della diffida di pagamento a mani dell'amministratore il Parte_2
06.12.2017”.
Infine, in subordine si faceva valere che “parimenti illogica ed erronea, oltre che priva di motivazione, deve ritenersi la sentenza che oggi si impugna laddove ritiene che “infondato appare il lamentato difetto degli elementi identificativi della pretesa creditoria del opposto” (pag. 5 sentenza). Il Giudice di Primo grado non ha Pt_3
assolutamente motivato il superiore capo. Il Giudice di Prime Cure, infatti, ha assolutamente omesso di vagliare la carenza degli elementi identificativi della pretesa creditoria, che devono necessariamente supportare detto provvedimento ai fini della sua efficacia e, quindi, della produttività di effetti nella sfera giuridica del destinatario. Ed invero, brevemente si ricorda che l'ingiunzione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione chiara dei presupposti della pretesa ed una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l'ammontare e la causale del pagamento richiesto, al fine di consentire al contribuente l'esatta conoscenza della stessa e garantire l'esercizio del diritto alla difesa ex art 24 Cost. È di solare evidenza che in seno all'ingiunzione di pagamento non risultano invece indicati il consumo di acqua del , derivante dalla differenza della lettura del Parte_5
contatore dell'anno di riferimento con la lettura precedente, il canone fisso, il canone di eccedenza. L'importo richiesto non corrisponde, pertanto, ad un effettivo consumo di acqua e ad una misurazione effettiva ma è stato determinato in modo forfettario con criteri che non tengono conto della quantità d'acqua effettivamente consumata dall'utente”.
E per quanto così riassunto la cooperativa appellante concludeva chiedendo alla Corte adita che l'ingiunzione fiscale già opposta fosse, in riforma della sentenza impugnata, infine annullata.
§§§
Costituitosi in seconda istanza, il contestava in ogni sua parte Parte_3
l'appello della cooperativa che chiedeva che fosse infine rigettato. Parte_1
Obiettando, in particolare, che valida dovesse in realtà ritenersi la notificazione di detta diffida di pagamento n. 28/2015 poiché “il non ha mai comunicato Parte_5
al chi sia l'amministratore di condominio e ove sia ubicato il suo studio (e Pt_3
non ne fornisce prova di tale comunicazione, limitandosi a produrre una delibera assembleare non fornendo prova della comunicazione all'ente). In materia di notifiche di atti ai condomini, quali enti di gestione, la giurisprudenza (Tribunale
Torino sez. III, 07 settembre 2020, sent. n. 2886; Cassazione civile, sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27352) è concorde nel ritenere che la notifica vada effettuata in un luogo che unifichi, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, tra i quali può essere anche incluso lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. Nel caso in esame, la notifica si è ritualmente perfezionata l'11.11.2015. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, è granitica e ritiene che il destinatario dell'atto debba provare che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del
. Il destinatario dell'atto deve fornire una prova particolarmente rigorosa Parte_5
e, in assenza della stessa, si applica il secondo comma dell'art. 139 c.p.c.
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, 16 aprile 2018, n. 9315; Cassazione civile, sez. VI,
01 dicembre 2017, n. 28902; Cassazione civile, sez. VI, 01 dicembre 2017, n. 24933;
Tribunale Roma, sez. IV, 05 dicembre 2016; Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2016, n. 14933)”. D'altro canto – si aggiungeva – “Il non ha proposto appello Parte_5
avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il disconoscimento della firma sulla cartolina di notifica della diffida n. 28/2015 sia generica e che la c.d.
“cartolina verde” di un atto giudiziario fa piena prova fino a querela di falso perché
l'agente postale è un pubblico ufficiale. Ciò significa che tale atto va disconosciuto con la proposizione di querela di falso” (ma – va rilevato sin d'ora – nessun disconoscimento si è avuto nel caso a mani, per la sola e semplice ragione che il plico notificando veniva, invece, restituito infine al mittente all'esito della compiuta giacenza).
§§§
In esito all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. direttamente innanzi al collegio la
Corte, con ordinanza del 3.2.2025, sospendeva - avendo delibato la manifesta fondatezza dell'appello della cooperativa - gli effetti esecutivi della Parte_1
sentenza impugnata.
Indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e
281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Fondatamente la cooperativa appellante è venuta ad eccepire – ribadendola con il suo atto di impugnazione – l'invalidità della notificazione di detta diffida ad adempiere n.
28/2015 del 6.5.2015.
Invalidità che ritiene la Corte di dover riconoscere e dichiarare proprio a mente di quell'esegesi della giurisprudenza di legittimità - nei propri atti richiamata dal non meno che da parte appellante – secondo cui la notificazione a Parte_3
edilizio può essere bensì effettuata (non soltanto presso il domicilio del Parte_5
suo amministratore ma) anche presso lo stabile – ed anche a mani di soggetto diverso dall'amministratore e, tuttavia, abilitato a ricevere l'atto notificando - “ma solo a condizione che in seno allo stabile esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”.
Ed al lume della cornice ermeneutica cui così sussumere i fatti controversi decisivo si rivela che dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito il 28.10.2015, dal CMP di
Fiumicino, con lettera raccomandata n. 782311940176 non è dato, invero, di desumere che il procedente ufficiale postale abbia dato atto della “temporanea assenza del destinatario” (e di aver quindi immesso avviso nella cassetta postale dello stabile) solo dopo aver attestato la presenza sui luoghi di una portineria in funzione: mancata specificazione nella relata di notifica del luogo di consegna – questa – tale da non consentire di scrutinarne l'ascrivibilità al novero dei luoghi
“specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”, e da viziare conseguentemente di nullità - secondo consolidato indirizzo interpretativo di questa
Sezione - il procedimento notificatorio.
Di talchè – si passa a considerare – ricorre realmente la prescrizione persistentemente eccepita dalla cooperativa appellante se si considera che dalla data (incontroversa) del
29.2.2012 – di ricezione della suddetta fattura commerciale n. 922/2012 – alla suddetta data del 06.12.2017 (in cui veniva notificata la nuova diffida di pagamento n. 130366/2017) decorrevano più di cinque anni senza che, nelle more, si registrasse dunque alcuna interruzione del decorso del termine di prescrizione di cui farsi nella specie applicazione ex art. 2948, n. 4), c.c.
Donde, in accoglimento del proposto appello, deve farsi conclusivamente derivare l'annullamento, in riforma della sentenza impugnata, dell'ingiunzione di pagamento, ex art. 2 R.D. 639/2010, del n. Controparte_2
Pa
del 02.12.2020.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza dell'Amministrazione appellata, e si liquidano – sulla base esclusivamente (cfr. Cass.
31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) delle più recenti tabelle ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,01 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati sia l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia sia le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene – una volta applicati i parametri medi tranne che per le fasi di trattazione ed istruzione non essendo stata posta in essere, né in prime né in seconde cure di giudizio, alcuna istruttoria - sommando: quanto al giudizio di primo grado, € 919,00 x fase di studio +
€ 777,00 x fase introduttiva + € 840,00 x fase di trattazione + € 1.701,00 x fase decisionale;
e, quanto al giudizio di secondo grado, € 1.134,00 x fase di studio + €
921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 1.911,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 555/2024 del 26.3.2024 proposto, con citazione del 20.9.2024, dalla Parte_1
nei confronti del - così provvede:
[...] Parte_3
- in accoglimento dell'appello annulla, in riforma della sentenza impugnata,
l'ingiunzione di pagamento, ex art. 2 R.D. 639/2010, del
[...]
Pa
n. del 02.12.2020, Controparte_2
- condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_3
giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio d'appello, in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1251/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona dell'amministratore p.t. Dott. Parte_1
Pa
), con sede in Ragusa (P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1
per procura in atti dall'Avv. Claudia Taverniti (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
: Pa
(c.f. 180 270 886), in persona del Sindaco p.t. Avv. Parte_3
rappresentato e difeso dall'avvocato per procura in atti dall'Avv. CP_1
IN LA (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 3.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 27.01.2021 la proponeva Parte_4
opposizione all'ingiunzione di pagamento, ex art. 2 R.D. 639/2010, n. 02 del
02.12.2020 con cui il le Controparte_2
intimava il versamento della somma di € 7.668,19, oltre interessi di mora, in pagamento a saldo dei canoni di utenza idrica dovuti per gli anni 2009 e 2010 e contabilizzati (dopo che dei consumi registratisi negli anni anzidetti era stato richiesto ed ottenuto il ricalcolo) con fattura n. 922 del 28.2.2012 (di € 12.300,00).
Eccepiva, in particolare, essa opponente che mai le fosse stata notificata la diffida di pagamento n. 28/2015 del 6.5.2015 sul dichiarato presupposto della quale detta ingiunzione fiscale era stata spiccata, e che per questo il credito azionato dovesse ritenersi prescritto.
Chiedendo, infine, che l'opposta ingiunzione fosse annullata.
§§§
Costituitosi in contraddittorio il contestava l'opposizione della Parte_3
in ispecie negando che fosse mancata la regolare notifica Parte_1
di detta diffida di pagamento n. 28/2015.
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. il G.I., essendo la causa definibile per tabulas, rimetteva sollecitamente le parti ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali - e posta la causa in decisione – con sentenza n. 555/2024 del
26.3.2024 l'adito Tribunale rigettava la proposta opposizione dopo aver considerato:
- che “sotto il profilo della contestata omessa notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione in questione, costituito dalla diffida di pagamento n. 28/2015, appare con evidenza dalle risultanze in atti la regolarità della notifica di tale atto, perfezionatasi in data 11.11.2015 per compiuta giacenza ex art. 140
c.p.c., come attestato nel relativo avviso di ricevimento dall'agente postale, avente veste di pubblico ufficiale, per cui il citato avviso deve ritenersi avere una valenza probatoria fidefaciente fino a querela di falso”, - che la prescrizione opposta dalla cooperativa opponente andasse comunque esclusa, oltre che in forza della piena validità della notificazione della diffida di pagamento anzidetta, anche perché la relativa eccezione era stata “sollevata dall'opponente in maniera assolutamente generica, senza alcuna specificazione né dei canoni asseritamente prescritti, né del dies a quo di decorrenza del relativo termine prescrizionale”,
- che fosse “Inaccoglibile, altresì, .. l'eccepita decadenza dal diritto di far valere il credito sotteso all'ingiunzione in capo al opposto, essendo decorso, Pt_3
a detta della opponente, il termine triennale tra la data di notifica della diffida di pagamento e l'emissione della successiva ingiunzione di pagamento: essendo l'invocato termine di decadenza triennale inapplicabile ai canoni idrici, stante la loro natura non più di tributi bensì di tariffe commerciali contrattuali, come tali di natura privatistica, e quindi soggetti al regime ordinario del codice civile”,
- che, “Con riferimento, infine, alla contestata omessa motivazione dell'atto impugnato, l'ingiunzione opposta deve intendersi motivata per relationem, a mezzo del rinvio all'atto prodromico ad essa, costituito, come già detto, dalla diffida di pagamento n. 28/2015, agevolmente individuabile dal contribuente, essendo specificato sia il numero di essa che la data di avvenuta notifica e
l'importo ivi indicato. A tale sollecito, inoltre, è stato allegato un prospetto del credito maturato dal per pagamento di canoni idrici, con indicazione Pt_3
del numero della fattura (n. 922/2012), del periodo di riferimento, con le rispettive scadenze e gli importi ancora da pagare, della causale, e, in ultimo con calcolo dell'importo complessivamente dovuto. In tale diffida, quindi, si fa espresso riferimento alla fattura relativa al pagamento dei canoni idrici su cui si fonda il credito in questione, regolarmente ricevuta dalla Cooperativa opponente, e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione”.
§§§ Avverso la sentenza così resa la interponeva appello con Parte_1
citazione tempestivamente notificata il 20.9.2024.
Censurando, in via principale, che a torto il primo giudice avesse escluso l'eccepita prescrizione anzitutto in forza della ritenuta validità della notificazione della citata diffida di pagamento n. 28/2015. Infatti – si deduceva – l'amministratore di essa cooperativa Dott. era venuto “a conoscenza della pretesa creditoria Parte_2
del soltanto con la diffida di pagamento n. 130366 del 05.12.2017 notificata Pt_3
in data 06.12.2017 a mani dello stesso (per l'annualità 2009/2010) (cfr. doc. 6 produzione . Invero la citata diffida n. 28/2015, presuntivamente ricevuta in Pt_3
data 09.11.2015 (così come indicato nell'ingiunzione di pagamento), non è mai stata ricevuta dal Dott. (cfr. doc. 5 produzione , ma è stata Parte_2 Pt_3
consegnata allo stesso soltanto il 06.12.2017 contestualmente alla diffida di pagamento n. 130366 (come si rileva dalla produzione di controparte sub. 6). La notifica della diffida di pagamento pretesamente effettuata nel 2015 non può essere considerata valida e regolare, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, in quanto per giurisprudenza costante la notifica di atti giudiziari, diffide e, più in generale, qualsiasi raccomandata indirizzata a condominio non può essere eseguita presso l'indirizzo ove si trova l'edificio condominiale ma piuttosto all'indirizzo ove l'amministratore ha il proprio studio (ex multis Tribunale di Roma,
25.10.2021 n. 16636, Tribunale Torino n. 286/2020, Cass Civ. n. 27352/2016). Tutti gli atti giuridici rivolti al condominio devono essere notificati presso il domicilio dell'amministratore. Il condominio, infatti, è sprovvisto di una sede legale e quindi giuridicamente il domicilio dell'ente condominiale coincide con quello dell'amministratore pro tempore. Essendo il condominio sfornito di personalità giuridica e non avendo nemmeno un'autonomia patrimoniale perfetta, l'ente condominiale deve agire sia in campo sostanziale che in campo processuale attraverso l'amministratore presso il domicilio dello stesso”.
Sempre in punto di prescrizione, ex art. 346 c.p.c. deduceva ulteriormente essa appellante che “Controparte, sulla scorta della sentenza di Cassazione Parte_1 citata, eccepiva che la prescrizione non poteva dirsi comunque maturata sul presupposto che le fatture riferite ai canoni idrici 2009/2010 avessero interrotto il termine di prescrizione e che la stessa sarebbe decorsa da tale termine. La superiore asserzione risulta capziosamente errata fondandosi sull'assunto che le fatture in questione siano atto interruttivo della prescrizione. Ma il credito portato dalla fattura n. 922 ex adverso prodotta, relativa ai canoni idrici 2009/2010, emessa in data 28.02.2012 risulta, comunque, prescritto anche a voler considerare la data di consegna delle stesse. Ed infatti, lo spirare del termine quinquennale di prescrizione dalla data della consegna delle fatture (28.02.2012) è il 28.02.2017, ben prima della notifica della diffida di pagamento a mani dell'amministratore il Parte_2
06.12.2017”.
Infine, in subordine si faceva valere che “parimenti illogica ed erronea, oltre che priva di motivazione, deve ritenersi la sentenza che oggi si impugna laddove ritiene che “infondato appare il lamentato difetto degli elementi identificativi della pretesa creditoria del opposto” (pag. 5 sentenza). Il Giudice di Primo grado non ha Pt_3
assolutamente motivato il superiore capo. Il Giudice di Prime Cure, infatti, ha assolutamente omesso di vagliare la carenza degli elementi identificativi della pretesa creditoria, che devono necessariamente supportare detto provvedimento ai fini della sua efficacia e, quindi, della produttività di effetti nella sfera giuridica del destinatario. Ed invero, brevemente si ricorda che l'ingiunzione deve contenere, a pena di nullità, l'esposizione chiara dei presupposti della pretesa ed una motivazione che consenta di conoscere con sufficiente precisione l'ammontare e la causale del pagamento richiesto, al fine di consentire al contribuente l'esatta conoscenza della stessa e garantire l'esercizio del diritto alla difesa ex art 24 Cost. È di solare evidenza che in seno all'ingiunzione di pagamento non risultano invece indicati il consumo di acqua del , derivante dalla differenza della lettura del Parte_5
contatore dell'anno di riferimento con la lettura precedente, il canone fisso, il canone di eccedenza. L'importo richiesto non corrisponde, pertanto, ad un effettivo consumo di acqua e ad una misurazione effettiva ma è stato determinato in modo forfettario con criteri che non tengono conto della quantità d'acqua effettivamente consumata dall'utente”.
E per quanto così riassunto la cooperativa appellante concludeva chiedendo alla Corte adita che l'ingiunzione fiscale già opposta fosse, in riforma della sentenza impugnata, infine annullata.
§§§
Costituitosi in seconda istanza, il contestava in ogni sua parte Parte_3
l'appello della cooperativa che chiedeva che fosse infine rigettato. Parte_1
Obiettando, in particolare, che valida dovesse in realtà ritenersi la notificazione di detta diffida di pagamento n. 28/2015 poiché “il non ha mai comunicato Parte_5
al chi sia l'amministratore di condominio e ove sia ubicato il suo studio (e Pt_3
non ne fornisce prova di tale comunicazione, limitandosi a produrre una delibera assembleare non fornendo prova della comunicazione all'ente). In materia di notifiche di atti ai condomini, quali enti di gestione, la giurisprudenza (Tribunale
Torino sez. III, 07 settembre 2020, sent. n. 2886; Cassazione civile, sez. II, 29 dicembre 2016, n. 27352) è concorde nel ritenere che la notifica vada effettuata in un luogo che unifichi, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, tra i quali può essere anche incluso lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. Nel caso in esame, la notifica si è ritualmente perfezionata l'11.11.2015. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, è granitica e ritiene che il destinatario dell'atto debba provare che il soggetto che abbia ritirato l'atto non sia legittimato a farlo in nome e per conto del
. Il destinatario dell'atto deve fornire una prova particolarmente rigorosa Parte_5
e, in assenza della stessa, si applica il secondo comma dell'art. 139 c.p.c.
(Cassazione civile, Sez. Lavoro, 16 aprile 2018, n. 9315; Cassazione civile, sez. VI,
01 dicembre 2017, n. 28902; Cassazione civile, sez. VI, 01 dicembre 2017, n. 24933;
Tribunale Roma, sez. IV, 05 dicembre 2016; Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2016, n. 14933)”. D'altro canto – si aggiungeva – “Il non ha proposto appello Parte_5
avverso la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il disconoscimento della firma sulla cartolina di notifica della diffida n. 28/2015 sia generica e che la c.d.
“cartolina verde” di un atto giudiziario fa piena prova fino a querela di falso perché
l'agente postale è un pubblico ufficiale. Ciò significa che tale atto va disconosciuto con la proposizione di querela di falso” (ma – va rilevato sin d'ora – nessun disconoscimento si è avuto nel caso a mani, per la sola e semplice ragione che il plico notificando veniva, invece, restituito infine al mittente all'esito della compiuta giacenza).
§§§
In esito all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. direttamente innanzi al collegio la
Corte, con ordinanza del 3.2.2025, sospendeva - avendo delibato la manifesta fondatezza dell'appello della cooperativa - gli effetti esecutivi della Parte_1
sentenza impugnata.
Indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e
281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Fondatamente la cooperativa appellante è venuta ad eccepire – ribadendola con il suo atto di impugnazione – l'invalidità della notificazione di detta diffida ad adempiere n.
28/2015 del 6.5.2015.
Invalidità che ritiene la Corte di dover riconoscere e dichiarare proprio a mente di quell'esegesi della giurisprudenza di legittimità - nei propri atti richiamata dal non meno che da parte appellante – secondo cui la notificazione a Parte_3
edilizio può essere bensì effettuata (non soltanto presso il domicilio del Parte_5
suo amministratore ma) anche presso lo stabile – ed anche a mani di soggetto diverso dall'amministratore e, tuttavia, abilitato a ricevere l'atto notificando - “ma solo a condizione che in seno allo stabile esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”.
Ed al lume della cornice ermeneutica cui così sussumere i fatti controversi decisivo si rivela che dall'avviso di ricevimento dell'atto spedito il 28.10.2015, dal CMP di
Fiumicino, con lettera raccomandata n. 782311940176 non è dato, invero, di desumere che il procedente ufficiale postale abbia dato atto della “temporanea assenza del destinatario” (e di aver quindi immesso avviso nella cassetta postale dello stabile) solo dopo aver attestato la presenza sui luoghi di una portineria in funzione: mancata specificazione nella relata di notifica del luogo di consegna – questa – tale da non consentire di scrutinarne l'ascrivibilità al novero dei luoghi
“specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”, e da viziare conseguentemente di nullità - secondo consolidato indirizzo interpretativo di questa
Sezione - il procedimento notificatorio.
Di talchè – si passa a considerare – ricorre realmente la prescrizione persistentemente eccepita dalla cooperativa appellante se si considera che dalla data (incontroversa) del
29.2.2012 – di ricezione della suddetta fattura commerciale n. 922/2012 – alla suddetta data del 06.12.2017 (in cui veniva notificata la nuova diffida di pagamento n. 130366/2017) decorrevano più di cinque anni senza che, nelle more, si registrasse dunque alcuna interruzione del decorso del termine di prescrizione di cui farsi nella specie applicazione ex art. 2948, n. 4), c.c.
Donde, in accoglimento del proposto appello, deve farsi conclusivamente derivare l'annullamento, in riforma della sentenza impugnata, dell'ingiunzione di pagamento, ex art. 2 R.D. 639/2010, del n. Controparte_2
Pa
del 02.12.2020.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza dell'Amministrazione appellata, e si liquidano – sulla base esclusivamente (cfr. Cass.
31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) delle più recenti tabelle ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,01 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati sia l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia sia le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene – una volta applicati i parametri medi tranne che per le fasi di trattazione ed istruzione non essendo stata posta in essere, né in prime né in seconde cure di giudizio, alcuna istruttoria - sommando: quanto al giudizio di primo grado, € 919,00 x fase di studio +
€ 777,00 x fase introduttiva + € 840,00 x fase di trattazione + € 1.701,00 x fase decisionale;
e, quanto al giudizio di secondo grado, € 1.134,00 x fase di studio + €
921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 1.911,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 555/2024 del 26.3.2024 proposto, con citazione del 20.9.2024, dalla Parte_1
nei confronti del - così provvede:
[...] Parte_3
- in accoglimento dell'appello annulla, in riforma della sentenza impugnata,
l'ingiunzione di pagamento, ex art. 2 R.D. 639/2010, del
[...]
Pa
n. del 02.12.2020, Controparte_2
- condanna il al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_3
giudizio, che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio d'appello, in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)