TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/09/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022 /507
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 16.9.2025 fissata a trattazione scritta con decreto del 20.6.2025 per la discussione a norma dell'art 281 sexies cpc ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 507/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049 – 2051 – 2052 c.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lopedote del foro di Parte_1
Torino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in virtù di mandato in atti
Attrice
E , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Mario Fortunato in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio
Convenuta
Conclusioni come da verbale relativo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e viene pertanto accolta.
La fattispecie dedotta in causa va ricondotta a quella disciplinata dall'art.2051 c.c., come richiesto dall' attore ed affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.15383/06, a seguito della quale risulta per lo più abbandonato, anche dalla giurisprudenza di merito, il precedente orientamento.
I profili di detto istituto sono stati delineati nella detta sentenza, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr Cass. n. 2563/07 e Cass.
25243/06; nello stesso senso cfr Cass. 2430/04; Cass. n. 2075/02; Cass. n.584/01).
La responsabilità del custode è, peraltro, esclusa " allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno". "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ."( v. Cass.
584/01).
Quanto detto si riflette in punto di onere probatorio attribuendo al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Poiché anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico, non si tratta tuttavia di eccezione in senso proprio, ma di semplice difesa che compete al custode sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art.1227, I co. c.c. (cfr. Cass. N. 4799/01; Cass.
N. 13403/00; Cass. N. 13460/99).
Nel caso concreto, le dichiarazioni rese dai testimoni , Testimone_1 [...]
e , tutti presenti al fatto, hanno confermato integralmente la Tes_2 Testimone_3 ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice ovvero che in data 14 Parte_1 agosto 2020, alle ore 14.30 circa, mentre scendeva dalla scala di accesso alla sua stanza, cadeva rovinosamente a terra a causa di un gradino rotto e del pavimento sdrucciolevole e privo di nastri antiscivolo e di appigli a cui appoggiarsi, riconoscendo le foto riproducenti i luoghi prodotte in giudizio.
Il IG. , sentito quale teste, mediante prova delegata davanti al Tribunale di Tes_4
Palermo in data 14 maggio 2024, ha riferito di non ricordare un incidente nel quale era stata coinvolta la IG.ra , e di avere sentito di “persone che sono cadute Pt_1 all'interno del villaggio”.
Provato da parte attrice l'esistenza del danno ed il nesso eziologico, era onere della convenuta fornire la prova liberatoria della sua responsabilità nella causazione dell'evento. A carico del custode sussiste infatti una presunzione di responsabilità, che può essere vinta unicamente con la prova del caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. Quest'ultima, tuttavia, può escludere la responsabilità del custode solo in quanto intervenga, nella produzione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, che non ricorrono certo quando il custode può prevenire la pericolosità, adottando le adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo o esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.
Per essere liberata dalla responsabilità propria del custode, spettava dunque alla convenuta dimostrare il “fortuito” (cioè un elemento assolutamente estraneo, tale da interrompere il nesso eziologico tra la custodia ed il danno), che tuttavia, nella fattispecie in esame, non è stato provato.
Non v' è dubbio, pertanto, che l'evento dannoso sia la conseguenza dell'insita pericolosità della cosa della convenuta e che la stessa debba risarcire i danni patiti dall'attrice in conseguenza dell'evento.
In ordina al quantum il ctu ha accertato “ che la sig.ra a seguito Parte_1 dell'evento traumatico di cui ci occupiamo, riportò un trauma alla caviglia sinistra con frattura scomposta del malleolo peroneale e del III malleolo trattata con mezzi di sintesi tutt'ora in situ. Le suddette alterazioni necessitarono di un periodo di stabilizzazione clinica verosimilmente quantificabile in giorni 120. Tale periodo può suddividersi in giorni 10 di Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.) seguiti da giorni 110 computabili come Incapacità Temporanea Parziale (I.T.P.) di cui giorni 20 al 75%, giorni 40 al 50% ed i restanti giorni 50 al 25%. ( p. 3 e 4 della relazione), ed ha concluso “ affermando che le descritte alterazioni, subite dalla sig.ra Parte_1
a seguito dell'evento traumatico occorsole in data 14.08.20, produssero un
[...] periodo di malattia che può stimarsi complessivamente in giorni 120 cioè a dire gg.
10 di I.T.T. seguiti da giorni 110 di I.T.P., di cui gg. 20 al 75%, gg. 40 al 50% ed i restanti gg. 50 al 25%. Residuano, come già detto, alterazioni tali da poter essere identificate quali postumi a carattere di permanenza in grado di configurare quindi la sussistenza di un Danno Biologico quantificabile in misura del 6% in ambito R.C. e
8% in ambito I.N.AI.L.. Infine sono certamente da ritenersi congrue le spese mediche documentate (Euro 2.581,30) ma non la necessità di sostenerne delle ulteriori in futuro.” ( p.4 relazione di ctu).
In applicazione dei criteri di liquidazione, di cui alla tabella del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (44 anni), il danno totale risarcibile alla sig.ra ammonta complessivamente ad €. 13.776,24 così Parte_1 calcolato: danno biologico 6% €. 8.019,44, I.T.T. per 10 giorni €. 552,40, I.T.P. 75% per 20 giorni €. 828,60, I.T.P. 50% per 40 giorni €. 1.104,00, I.T.P. 25% per 50 giorni €. 690,50, spese mediche riconosciute €. 2.581,30.
Infine si ritiene che l'evento in questione abbia determinato per l'attrice l'ulteriore danno da vacanza rovinata e, dunque, anche tale voce deve essere liquidata in favore della IG.ra . Tenuto conto che per l'intero periodo è stata versata la Parte_1 somma complessiva di €. 3.815,01, si ritiene equo determinare tale voce di danno in €.
500,00.
In totale la convenuta deve versare all'attrice la complessiva somma di €.14.276,24 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.
Rigetta le ulteriori domande in mancanza di prova.
Le spese del giudizio liquidate come da dispositivo sono poste a carico della convenuta soccombente.
Le spese di ctu come liquidate sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 provvede:
1) Dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro Parte_1 oggetto del presente giudizio;
2) Conseguentemente la condanna al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €.14.276,24 per titoli e ragioni di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data del sinistro;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €. 4.618,00, di cui €.518,00 per spese, altre al rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta il pagamento delle sese e competenze di ctu come liquidate.
Così deciso in Lecce il 16 settembre 2025
Il G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 16.9.2025 fissata a trattazione scritta con decreto del 20.6.2025 per la discussione a norma dell'art 281 sexies cpc ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 507/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art
2049 – 2051 – 2052 c.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lopedote del foro di Parte_1
Torino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in virtù di mandato in atti
Attrice
E , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Mario Fortunato in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio
Convenuta
Conclusioni come da verbale relativo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è fondata e viene pertanto accolta.
La fattispecie dedotta in causa va ricondotta a quella disciplinata dall'art.2051 c.c., come richiesto dall' attore ed affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n.15383/06, a seguito della quale risulta per lo più abbandonato, anche dalla giurisprudenza di merito, il precedente orientamento.
I profili di detto istituto sono stati delineati nella detta sentenza, secondo la quale si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito, (cfr Cass. n. 2563/07 e Cass.
25243/06; nello stesso senso cfr Cass. 2430/04; Cass. n. 2075/02; Cass. n.584/01).
La responsabilità del custode è, peraltro, esclusa " allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno". "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ."( v. Cass.
584/01).
Quanto detto si riflette in punto di onere probatorio attribuendo al danneggiato la prova del pregiudizio subito e del nesso di causalità tra questo ed il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Poiché anche il comportamento colposo del danneggiato rileva sotto il profilo eziologico, non si tratta tuttavia di eccezione in senso proprio, ma di semplice difesa che compete al custode sollevare mediante la mera allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda il concorso colposo ex art.1227, I co. c.c. (cfr. Cass. N. 4799/01; Cass.
N. 13403/00; Cass. N. 13460/99).
Nel caso concreto, le dichiarazioni rese dai testimoni , Testimone_1 [...]
e , tutti presenti al fatto, hanno confermato integralmente la Tes_2 Testimone_3 ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice ovvero che in data 14 Parte_1 agosto 2020, alle ore 14.30 circa, mentre scendeva dalla scala di accesso alla sua stanza, cadeva rovinosamente a terra a causa di un gradino rotto e del pavimento sdrucciolevole e privo di nastri antiscivolo e di appigli a cui appoggiarsi, riconoscendo le foto riproducenti i luoghi prodotte in giudizio.
Il IG. , sentito quale teste, mediante prova delegata davanti al Tribunale di Tes_4
Palermo in data 14 maggio 2024, ha riferito di non ricordare un incidente nel quale era stata coinvolta la IG.ra , e di avere sentito di “persone che sono cadute Pt_1 all'interno del villaggio”.
Provato da parte attrice l'esistenza del danno ed il nesso eziologico, era onere della convenuta fornire la prova liberatoria della sua responsabilità nella causazione dell'evento. A carico del custode sussiste infatti una presunzione di responsabilità, che può essere vinta unicamente con la prova del caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. Quest'ultima, tuttavia, può escludere la responsabilità del custode solo in quanto intervenga, nella produzione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, che non ricorrono certo quando il custode può prevenire la pericolosità, adottando le adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo o esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.
Per essere liberata dalla responsabilità propria del custode, spettava dunque alla convenuta dimostrare il “fortuito” (cioè un elemento assolutamente estraneo, tale da interrompere il nesso eziologico tra la custodia ed il danno), che tuttavia, nella fattispecie in esame, non è stato provato.
Non v' è dubbio, pertanto, che l'evento dannoso sia la conseguenza dell'insita pericolosità della cosa della convenuta e che la stessa debba risarcire i danni patiti dall'attrice in conseguenza dell'evento.
In ordina al quantum il ctu ha accertato “ che la sig.ra a seguito Parte_1 dell'evento traumatico di cui ci occupiamo, riportò un trauma alla caviglia sinistra con frattura scomposta del malleolo peroneale e del III malleolo trattata con mezzi di sintesi tutt'ora in situ. Le suddette alterazioni necessitarono di un periodo di stabilizzazione clinica verosimilmente quantificabile in giorni 120. Tale periodo può suddividersi in giorni 10 di Inabilità Temporanea Totale (I.T.T.) seguiti da giorni 110 computabili come Incapacità Temporanea Parziale (I.T.P.) di cui giorni 20 al 75%, giorni 40 al 50% ed i restanti giorni 50 al 25%. ( p. 3 e 4 della relazione), ed ha concluso “ affermando che le descritte alterazioni, subite dalla sig.ra Parte_1
a seguito dell'evento traumatico occorsole in data 14.08.20, produssero un
[...] periodo di malattia che può stimarsi complessivamente in giorni 120 cioè a dire gg.
10 di I.T.T. seguiti da giorni 110 di I.T.P., di cui gg. 20 al 75%, gg. 40 al 50% ed i restanti gg. 50 al 25%. Residuano, come già detto, alterazioni tali da poter essere identificate quali postumi a carattere di permanenza in grado di configurare quindi la sussistenza di un Danno Biologico quantificabile in misura del 6% in ambito R.C. e
8% in ambito I.N.AI.L.. Infine sono certamente da ritenersi congrue le spese mediche documentate (Euro 2.581,30) ma non la necessità di sostenerne delle ulteriori in futuro.” ( p.4 relazione di ctu).
In applicazione dei criteri di liquidazione, di cui alla tabella del Tribunale di Milano 2024, tenuto conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (44 anni), il danno totale risarcibile alla sig.ra ammonta complessivamente ad €. 13.776,24 così Parte_1 calcolato: danno biologico 6% €. 8.019,44, I.T.T. per 10 giorni €. 552,40, I.T.P. 75% per 20 giorni €. 828,60, I.T.P. 50% per 40 giorni €. 1.104,00, I.T.P. 25% per 50 giorni €. 690,50, spese mediche riconosciute €. 2.581,30.
Infine si ritiene che l'evento in questione abbia determinato per l'attrice l'ulteriore danno da vacanza rovinata e, dunque, anche tale voce deve essere liquidata in favore della IG.ra . Tenuto conto che per l'intero periodo è stata versata la Parte_1 somma complessiva di €. 3.815,01, si ritiene equo determinare tale voce di danno in €.
500,00.
In totale la convenuta deve versare all'attrice la complessiva somma di €.14.276,24 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo.
Rigetta le ulteriori domande in mancanza di prova.
Le spese del giudizio liquidate come da dispositivo sono poste a carico della convenuta soccombente.
Le spese di ctu come liquidate sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 provvede:
1) Dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro Parte_1 oggetto del presente giudizio;
2) Conseguentemente la condanna al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di €.14.276,24 per titoli e ragioni di cui in narrativa, oltre interessi legali dalla data del sinistro;
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi €. 4.618,00, di cui €.518,00 per spese, altre al rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge;
4) Pone definitivamente a carico della convenuta il pagamento delle sese e competenze di ctu come liquidate.
Così deciso in Lecce il 16 settembre 2025
Il G.O.P.
Avv. Giuseppe Quaranta