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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2517/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN GN Presidente
RI RA LA CE
RO TI CE rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2517 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
28/10/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...]
[...]
elettivamente domiciliata in MO AN (Na) alla Via Santolo Cirillo
n. 10 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Cristiano che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
E
nato Caserta il 19/09/1976 C.F.: CP_1 C.F._2
residente in [...] elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) alla Via XXXI Maggio n. 54 presso lo studio dell'Avv. Rocco Piscopo, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22 giugno 2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 08/10/2015 in Frattamaggiore dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
ad Aversa (CE) il 19.11.2023) hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con note depositate il 20/10/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del23/10/2025.
La CE delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza del 28/10/2025.
Il PM ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di seguito riportate:
In merito al patrimonio
1) I coniugi, coniugati in regime di separazione dei beni, vivranno separati con mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Caivano alla Via IV Novembre n. 15 resterà assegnata alla sig.ra comprensiva di mobili e Parte_1
suppellettili, la quale vi abiterà unitamente ai figli. All'uopo, il sig.
[...]
dovrà liberare la casa coniug ale dai suoi effetti personali, CP_1
lasciando ogni mobile e ornamento alla data della firma del presente ricorso, consegnando anche la copia delle chiavi dell'immobile in suo possesso;
3) Il sig. risulta dipendente della società Sonepar Italia CP_1
con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, di tipo subordinato e mansioni di operaio, con uno stipendio mensile di € 1.600,00 netti, come da buste paga allegate.
4) La sig.ra è disoccupata. Parte_1
5) Il sig. verserà alla sig.ra , quale CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per ciascun figlio, per un totale di € 500,00 (cinquecento/00 ), l' assegno unico elargito dall'INPS per i minori verrà attribuito per il suo intero ammontare alla signora
, quale genitore collocatario, e che ammonta ad € Parte_1
511,00, oltre spese straordinarie nella misura del 100% ciascuno.
6) L'assegno di invalidità ed accompagnamento percepito dal figlio , Per_1
affetto da disturbo dello spettro autistico, con riconoscimento del 100% di invalidità e riconoscimento dell'accompagnamento ex art. 3 comma 3, soggetto a revisione, ed ammontante ad € 542,00 verrà attribuito nel suo intero ammontare alla sig.ra quale genitore Parte_1 collocatario. L'importo previsto sarà versato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, tramite bonifico su un conto corrente, le cui coordinate verranno poi comunicate dalla sig.ra . Le parti espressamente Parte_1
stabiliscono che le spese straordinarie, saranno versate per intero, al
100%, dal sig. , visto che la sig.ra è disoccupata, fermo CP_1 Parte_1
restando che verranno decise di comune accordo tra i coniugi e nell'interesse dei minori.
Qualsiasi futura modifica della suddetta modalità di pagamento o delle coordinate bancarie dovrà essere preventivamente convenuta e comunicata tra le parti.
7) Le parti precisano e ribadiscono che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra ; Parte_1
8) I coniugi hanno già risolto tutte le altre questioni patrimoniali.
In merito alla prole
9) I figli e in virtù delle disposizioni introdotte dalla L. Per_1 Per_2
n.54/2006 e s.m., vengono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con preferenza di residenza presso la madre.
10) In merito all'educazione degli stessi, entrambi i genitori, secondo quanto disposto dall'art. 155 c.c. novellato, eserciteranno insieme la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative al la istruzione, educazione e salute.
Per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione, come indicato nel comma terzo del citato articolo 155 c.c. queste verranno assunte e coordinate dal genitore presso il quale, in quel momento, permane il minore;
11) Le parti s'impegnano e si obbligano a comunicarsi entro il termine di
15 gg. eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
12) Il sig. potrà tenere i figli con sé il mercoledì dalle ore 17,00 Pt_2
alle ore 20,00. Ovviamente, aiuterà i minori in tutte le attività che dovranno svolgere in quei pomeriggi, ovvero compiti o sport.
13) Il padre preleverà i figli anche, a week end alterni, il venerdì dalle ore 20:00 e li riaccompagnerà alla madre la domenica alle ore 20:00 ovvero: nei due week end al mese che non spettano al sig. Pt_2
quest'ultimo potrà prelevare a sua scelta, i bambini sia il sabato che la domenica o in uno dei due giorni, senza pernotto. Il genitore che ha con sé i minori dev'essere sempre reperibile.
14) Le vacanze natalizie, si svolgeranno secondo le seguenti modalità: i periodi dal pomeriggio del 24 Dicembre al 26 Dicembre del primo anno verranno trascorsi con la madre e poi alternativamente per gli anni a seguire, con il padre. Il periodo dal pomeri ggio del 31 Dicembre fino al pomeriggio del 01 Gennaio verrà trascorso con il padre e poi alternativamente per gli anni a seguire, con la madre. Il pomeriggio del giorno dell'Epifania sarà trascorso con il padre, mentre la mattina con la madre. Resta inteso che tali date ed orari sono puramente indicativi e potranno essere modificati in base alle esigenze lavorative di entrambi i coniugi.
15) Le vacanze pasquali vengono così disciplinate, più precisamente dal venerdì prima di Pasqua fino alla domenica con la madre, mentre il lunedì dell'Angelo con il padre. L'anno successivo viceversa.
16) Per le ferie estive, salva l'ipotesi in cui i genitori, di comune accordo, decidano di regolarsi diversamente e/o di trascorrere insieme le vacanze, vale la seguente regola: “quindici giorni complessivi tra giugno e settembre, con una settimana consecutiva per volta, per il sig. nel CP_1
mese di luglio /agosto, in dipendenza delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, degli impegni scolastici del minori e, comunque, sempre previa comunicazione”. In detto arco temporale è sospeso il diritto di visita, salvo che i genitori, di comune accordo, decidano diversamente.
17) Con riguardo al periodo delle ferie estive, entro il 31 maggio precedente, i coniugi dovranno stabilire il periodo che ognuno trascorrerà con il figlio. In tale periodo, sia il padre che la madre potranno portare i minori presso la propria abitazione o in un'altra località, comunicando all'altro coniuge gli eventuali spostamenti e restando sempre reperibile.
Nel caso in cui uno dei coniugi non dovesse comunicare in tempo il periodo di ferie estive che trascorrerà con i figli, resteranno a suo carico eventuali aggravi di costi per lo spostamento di date o annullamento di prenotazioni che ha effettuato l'altro coniuge;
18) Il pomeriggio del giorno del Compleanno dei minori sarà trascorso con il padre, mentre la mattina con la madre;
19) Nei giorni e negli orari prefissati per le visite il padre dovrà prelevare e riaccompagnare i figli solo presso la residenza del bambino.
20) I coniugi precisano che in caso d'impedimento o di malattia dei figli nei giorni concordati, i genitori potranno sempre far visita alla prole presso la casa in cui si trova, previo accordo telefonico e le visite verranno spostate nei giorni seguenti.
21) I coniugi si informeranno reciprocamente e periodicamente sulle condizioni di salute e andamento scolastico dei figli, comunicandosi quant'altro da concordarsi per il sereno e sano sviluppo dei minori.
22) Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali dei figli. Ogni genitore deve garantire che i minori abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti, effetti personali e giocattoli che hanno portato con sé. Si precisa e si ripete che tutte le date e gli orari sono puramente indicativi, in quanto i genitori, di comune accordo, potranno modificare le stesse in base alle esigenze dei figli e del loro lavoro
I suindicati accordi possono essere recepiti nella presente decisione in quanto non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nata a Parte_1
Napoli il 01/01/1980) e (nato Caserta il 19/09/1976) ai CP_1
sensi dell'art. 151 co.1 c.c. alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Frattamaggiore (Atto n.40 P. I Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4/12/2025.
La CE relatrice La Presidente
RO TI AN GN