Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4064 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 21.11.2024, e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. Rocco Piscopo (C.F.
), con domicilio come in atti;
C.F._3
opponenti
E
(C.F. e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Massimo Zaccheo (C.F. ), con C.F._4
domicilio come in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 21.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
194/2023, emesso dal Tribunale di Napoli nord il 16.01.2023 in favore di per l'importo capitale di euro 153.189,45 (nei limiti Controparte_1
di euro 150.000,00 quanto al ), oltre interessi e spese, quale Pt_2
debito residuo del mutuo ipotecario accollato da in data Parte_1
17.11.2008 per la quota di euro 100.000,00 e garantito da
[...]
con fideiussione del 12.05.2009 sino alla concorrenza di Parte_2
euro 150.000,00.
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto:
- La carenza di legittimazione attiva della controparte;
- L'usurarietà del teg contrattuale;
- l'illegittima capitalizzazione degli interessi in ragione del piano di ammortamento prescelto dalla banca.
Tanto premesso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione sostanziale e processuale attiva della convenuta per assenza di prova in CP_1
merito all'inclusione del credito oggetto di ingiunzione tra quelli presuntivamente ceduti in blocco, e per l'effetto revocare immediatamente il decreto ingiuntivo n. 194/2023 pubblicato dal
Tribunale di Napoli Nord - Accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di mutuo su cui si fonda la pretesa creditoria per i vizi di usura, fenomeno anatocistico e violazione 117 tub (così quantificati con perizia: USURA 61.348,29 € ANATOCISMO 5.898,20 € VIOLAZIONE
ART 117 TUB 26.827,08 €) e per l'effetto, se dimostrata la pretesa creditoria, procedere al ricalcolo di quanto dovuto, previa CTU tecnico contabile, sottraendo alla pretesa creditoria quanto illegittimamente pattuito e richiesto ed eventualmente già indebitamente ricevut”.
- 2 - Si è costituita in giudizio contestando in fatto Controparte_1
ed in diritto le avverse deduzioni, e così concludendo: “- In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo opposto n. 194/2023 (RG n. 13567/2022) per tutte le ragioni meglio esposte nel corpo del presente atto;
- Nel merito ed in via preliminare, rigettare tutte le eccezioni sollevate dal garante, sig.
, in relazione al rapporto principale in quanto inammissibili Pt_2
per le ragioni esposte nel corpo dell'atto e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo quivi opposto;
- sempre nel merito, rigettare
l'opposizione proposta dai sig.ri e , perché Parte_1 Pt_2
infondata in fatto ed in diritto, nonché la richiesta di CTU contabile avanzata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo quivi opposto”.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e preso atto dell'assolvimento della condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21.11.2024, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto
- 3 - procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto la pretesa di CP_1
al pagamento del debito residuo del mutuo ipotecario stipulato il
[...]
3.07.2006 da Industrial Enginering s.r.l. con Controparte_3
limitatamente alla quota di euro 100.000,00 accollata da
[...] Pt_1
, con la garanzia fideiussoria prestata da in
[...] Parte_2
data 12.05.2009 fino alla concorrenza di euro 150.000,00, ed in virtù della cessione del credito derivante dal predetto contratto.
È il caso di precisare che in tema di finanziamenti, il creditore “che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697,
1° comma, c.c. tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda,
e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione” (Cass., Sez. II, n.
27372/2021).
- 4 - Orbene, a sostegno della pretesa avanzata, l'opposta ha prodotto: il contratto di mutuo ipotecario;
l'estratto di saldaconto ex art. 50 tub;
l'atto di successivo frazionamento dello stesso e la visura immobiliare da cui risulta la relativa annotazione;
l'atto di compravendita immobiliare posto in essere da e l'atto di accollo pro quota Parte_1
del mutuo;
la fideiussione prestata da . Parte_2
L'erogazione della somma non forma oggetto di contestazione.
Sempre sul piano dei fatti costitutivi della pretesa, occorre esaminare il profilo della legittimazione attiva in capo a CP_1
sub specie di titolarità del diritto, oggetto di contestazione da parte
[...]
degli opponenti.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere
- 5 - eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
- 6 - l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la
- 7 - notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Nel caso che ci occupa, non formano oggetto di contestazione le circostanze della intervenuta fusione per incorporazione di
[...]
– originaria contraente – in Controparte_3 CP_4
- 8 - nonché della successiva cessione di ramo Controparte_5
d'azienda da a Ad ogni modo, Controparte_6 Controparte_7
l'opposta ha prodotto la Gazzetta Ufficiale in cui si è dato avviso della intervenuta cessione del ramo di azienda costituito dall'insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, comprensivo dei crediti verso la clientela derivanti dai contratti radicati presso le filiali cedute.
È stato, piuttosto, specificamente contestato dalla parte opponente l'acquisto del credito in capo a nell'ambito di Controparte_1
un'operazione di cessione di crediti in blocco posto in essere con
[...]
sostenendo il difetto di prova dell'inclusione dello CP_7
specifico credito nell'oggetto del contratto di cessione.
Tuttavia, a dimostrazione dell'acquisto del diritto di credito,
l'opposta, oltre alla Gazzetta Ufficiale in cui si è dato avviso della intervenuta cessione di crediti in blocco da in favore Controparte_7
di con annesso elenco dei crediti ceduti, ha versato in Controparte_1
atti la dichiarazione della stessa di avvenuta cessione Controparte_7
del credito da essa vantato verso , derivante dal contratto di Parte_1
mutuo n. 23257435, in favore di Controparte_1
È il caso di ribadire che la parte opponente non ha specificamente e tempestivamente contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'oggetto della cessione.
Orbene, con riferimento a tali ipotesi la Corte di Cassazione ha precisato che: “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta
- 9 - cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass., n. 28790/2024).
È possibile, dunque, che la prova dell'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco venga tratta da elementi estrinseci al contratto stesso, come ben possono essere i criteri inclusivi indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se precisi e ricorrenti in concreto.
A maggior ragione deve ritenersi che la predetta prova possa essere offerta mediante la produzione in giudizio di una formale e specifica dichiarazione resa dal cedente stesso, il quale è certamente controinteressato ad eventuali condotte “usurpative” da parte di soggetti terzi che si affermino titolari del credito senza esserne legittimati.
Ed infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la dichiarazione del cedente, prodotta dal cessionario in giudizio, integra un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione (cfr. Cass., n. 10200/2021).
Nel caso che ci occupa, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale indica quale oggetto di trasferimento taluni crediti classificati a sofferenza, i cui dati indicativi sono disponibili nella pagina web di cui viene fornito il link. Ebbene, utilizzando il predetto link si può agevolmente (selezionando nell'apposito menu a Controparte_1
tendina) accedere all'elenco dei crediti ceduti, individuati attraverso dei codici, tra cui il codice NDG. Come evidenziato dalla parte opposta - la quale ha finanche versato in atti il predetto elenco tratto dalla pagina
- 10 - web in formato pdf - alla pagina 176, righe n. 15 e 16, figura il codice
NDG 21039755, che, a sua volta, corrisponde al codice NDG attribuito allo specifico rapporto dalla cedente nell'estratto ex Controparte_7
art. 50 tub da essa formato in data 31.05.2021.
Può, quindi, affermarsi che già l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale consente, sia pur per relationem – ma in maniera comunque precisa – di individuare i singoli crediti ceduti. Se a ciò si aggiunga la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente, nessun dubbio può residuare circa l'intervenuto trasferimento del credito in capo all'odierna opposta.
Prive di pregio sono, peraltro, le contestazioni mosse dagli opponenti circa l'omessa iscrizione della cessione nel registro delle imprese, trattandosi di un adempimento previsto dall'art. 58 tub, unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai soli fini dell'opponibilità della cessione ai terzi, profilo, quest'ultimo, assorbito dalla notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del singolo debitore ceduto, come si è detto.
A tale stregua, deve ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ossia la stipulazione del contratto di mutuo e l'erogazione della somma, il successivo accollo da parte di e Parte_1
la prestazione di fideiussione da parte di , con Parte_2
conseguente diritto dell'odierna opposta, cessionaria del credito, alla restituzione dell'importo erogato secondo le tempistiche ed alle condizioni economiche indicate in contratto.
Una volta che il creditore abbia dimostrato i fatti costitutivi della pretesa ed allegato l'inadempimento dell'obbligo di restituzione, grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
- 11 - Venendo alle eccezioni sollevate dagli opponenti, deve essere respinta quella di usurarietà del teg contrattuale.
Ed invero, la parte opponente addiviene ad un calcolo del teg che definisce “puro” pari all'8,451%, a fronte di un valore del tasso soglia pari all'8,625%. Senonché, al predetto valore del teg viene aggiunta la maggiorazione di due punti percentuali rappresentati dallo spread previsto in contratto per la determinazione degli interessi di mora, giungendo, per questa via, ad un teg “finale” del 10,451%, come tale superiore al valore del tasso soglia.
Siffatta ricostruzione non è corretta.
Infatti, l'art. 8 delle norme generali applicabili al contratto di mutuo fondiario in atti prevede che gli interessi di mora sono dovuti “nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di due punti percentuali”.
Il riferimento è, logicamente, al valore del tasso di interesse corrispettivo, non già al teg. Sicchè, sulla scorta degli stessi dati forniti dalla parte opponente, il teg contrattuale - 8,451% - si mantiene al di sotto del valore del tasso soglia (8,625%).
Ad ogni modo, gli stessi dati allegati dalla parte opponente non risultano corretti. In disparte l'omessa produzione del D.M. di rilevazione del tasso soglia per il trimestre di riferimento, il Tribunale rileva che, dalla consultazione del D.M. relativo al terzo trimestre 2006
(alla luce della stipula del mutuo in data 3.07.2006) emerge un valore del tasso soglia per i mutui a tasso variabile del 6,63%, a fronte di un tasso di interesse corrispettivo alla stipula indicato in contratto nella misura del 4,191%.
Il calcolo offerto dalla parte opponente risulta totalmente inattendibile in quanto fondato su valori del tan e del tasso soglia errati.
- 12 - La prospettazione della parte opponente è, inoltre, errata dal punto di vista metodologico, nella misura in cui pretende di raffrontare al tasso soglia un teg maggiorato dello spread contrattualmente previsto per gli interessi di mora.
È vero che anche gli interessi di mora sono soggetti alla verifica di usurarietà. Nondimeno, al fine di verificare l'usurarietà del tasso di interesse di mora, occorre fare applicazione del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., n. 19597/2020), che, sul presupposto dell'applicabilità della disciplina antiusura non solo agli interessi corrispettivi, ma anche a quelli moratori, ha offerto una soluzione al problema della individuazione del tasso soglia di riferimento per questi ultimi, fermo restando che il dato oggetto di valutazione è rappresentato esclusivamente dal tasso “nominale” di mora contrattualmente stabilito. In passato, infatti, non si era mancato di rilevare la difficoltà pratica di operare un giudizio di usurarietà rispetto agli interessi moratori assumendo a parametro di riferimento il tasso soglia rilevato dai decreti ministeriali, in ragione della evidente disomogeneità dei valori da raffrontare.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha individuato il valore da assumere a riferimento quale tasso soglia per gli interessi moratori nella misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi di mora, come rilevata periodicamente dalla Banca d'Italia e riportata nei decreti ministeriali, all'art. 3, a fini conoscitivi. Secondo
l'insegnamento della Corte, l'operazione da compiere per ottenere il valore del tasso soglia degli interessi moratori, consiste nel sommare la maggiorazione media rilevata per gli interessi di mora al teg medio, aggiungendo, poi, l'ulteriore spread che il D.M. preveda tra il teg medio e il tasso soglia.
- 13 - Nel caso di specie, quindi, il valore del tasso soglia degli interessi moratori, si ottiene sommando il valore del Teg medio del periodo di riferimento (4,42%) alla maggiorazione media rilevata per gli interessi moratori, pari al 2,1%, aumentando poi il tasso ottenuto (6,52 %) della metà.
Ebbene, il tasso soglia di usura per gli interessi moratori, in riferimento al momento della stipula, è pari al 9,78%, nettamente superiore a quello pattuito del 6,191% (pari al tan del 4,191% maggiorato di due punti percentuali, ex art. 8 delle norme generali applicabili al contratto).
La censura, a tale stregua, è destituita di fondamento.
Quanto all'eccezione di illegittima applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale osserva che la parte opponente si è limitata ad enunciare una serie di principi, massime giurisprudenziali e norme riferibili essenzialmente ai contratti di conto corrente, in cui si assiste tipicamente ad una periodica capitalizzazione degli interessi.
Solo nell'ultimo periodo dell'atto di citazione, così come della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., si rinviene, in uno al rinvio alla perizia di parte, un ermetico riferimento ad una pretesa differenza di interessi a favore del mutuatario, giusta applicazione del piano di ammortamento all'italiana, senza ulteriori argomentazioni.
Orbene, deve, in primis, rilevarsi che la parte non ha assolto all'onere su di sé gravante di allegare i fatti costitutivi dell'eccezione di anatocismo, effettuando un rinvio alla perizia di parte che non vale a sanare il predetto deficit. La perizia, invero, rappresenta uno strumento volto a supportare, chiarire e specificare le allegazioni della parte, soprattutto in materie, come quella dei rapporti bancari, connotate da
- 14 - elevato tecnicismo, ove vi è l'esigenza di illustrare i calcoli posti alla base dell'eccezione.
Giammai la perizia può sostituire gli scritti di parte nell'allegazione dei fatti e nell'argomentazione in diritto.
In disparte il predetto – assorbente - rilievo, la doglianza si appalesa, in ogni caso, priva di pregio.
La perizia di parte è incentrata, invero, sul preteso effetto antocistico insito nel piano di ammortamento applicato.
Trattasi, invero, di un piano di ammortamento cd. alla francese o a rate costanti, che si caratterizza per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale.
Nelle prime rate, la quota di interessi si presenta molto alta, poiché calcolata sul totale del debito, per poi decrescere progressivamente siccome computata sul capitale residuo man mano eroso. Al contempo, in ciascuna rata, la quota capitale è inizialmente esigua, per poi incrementarsi quale effetto matematico del meccanismo a rate costanti.
A tale stregua, è da escludere che il piano di ammortamento alla francese, dia luogo, di per sé, ad un fenomeno anatocistico. Infatti, come sostenuto dalla prevalente e condivisa giurisprudenza di merito
(cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Milano n. 5733 del 5.5.2014; Trib.
Milano 30.10.2013; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Benevento n. 1936 del 19.11.2012), tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata
- 15 - capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Va, inoltre, richiamata la giurisprudenza di merito secondo cui la modalità di ammortamento di cui si discute non determina alcuna incertezza sull'entità del tasso dedotto in contratto, ove in quest'ultimo sia chiaramente precisato, anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate (cfr. Tribunale Modena, 11 novembre 2014, Tribunale
Teramo, 25 gennaio 2017 n. 47).
Nel caso di specie, il contratto indica chiaramente il tasso di interesse corrispettivo applicabile, nonché quello di mora, il taeg e tutti gli altri oneri applicabili, nonché il numero e l'entità delle rate. L'art. 2 del contratto prevede, inoltre, espressamente l'applicazione del metodo di ammortamento “alla francese”.
Solo nella terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte opponente ha contestato la legittimazione della società servicer a riscuotere i crediti oggetto di cartolarizzazione.
Ferma restando la tardività della contestazione, deve affermarsene, in ogni caso, l'infondatezza, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche
- 16 - sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., n.
7243/2024).
Venendo alle eccezioni concernenti la fideiussione prestata da
– segnatamente, di nullità della clausola di deroga Parte_2
all'art. 1957 c.c. in ragione della conformità al modello Abi, nonché, da ultimo, per vessatorietà - esse devono essere respinte, alla luce del seguente, assorbente, motivo.
Vero è che la nullità, anche di protezione, può essere eccepita anche oltre le preclusioni processuali, purché fondata su fatti ritualmente acquisiti, sebbene se non ne sia stata rilevata la valenza in iure (cfr.
Cass., n. 4867/2024).
Altrettanto vero, tuttavia – e con specifico riferimento alla clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. di cui si lamenti la nullità - è che l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (cfr. Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (Cass., n. 30383/2024).
Nel caso di specie, nessuna contestazione avverso la fideiussione posta alla base del ricorso monitorio è stata sollevata nell'atto di citazione in opposizione.
Solo nelle note di trattazione scritta del 2.12.2023, in vista della prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.12.2023, la parte opponente ha eccepito la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. in ragione della conformità della fideiussione in atti al modello Abi, invocando
- 17 - l'operatività dell'art. 1957 c.c. e, dunque, eccependo la liberazione del fideiussore.
L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria è stata sollevata, dunque, per la prima volta in sede di prima udienza di comparizione delle parti.
Tuttavia, a mente dell'art. 183 c.p.c., nella formulazione vigente pro tempore, all'udienza di prima comparizione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Tale previsione si riferisce, evidentemente, all'attore sostanziale, ossia, nel caso di specie, alla parte opposta. Entrambe le parti possono, inoltre, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Nella fattispecie, tanto l'eccezione di nullità, quanto l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, sono state sollevate dagli opponenti, convenuti sostanziali, in occasione della prima udienza.
Trattasi, tuttavia, di eccezioni radicalmente nuove, non già di modifiche o precisazioni alle eccezioni già formulate e che ben avrebbero potuto essere formulate nell'atto di opposizione, ove, si ribadisce, nessuna contestazione è stata mossa avverso la fideiussione già allegata al ricorso monitorio.
Peraltro, pur volendo valorizzare la peculiare posizione formale delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. non si pone in alcun rapporto di conseguenzialità con le difese articolate dall'opposta nella comparsa di risposta, ove viene sostenuta la natura autonoma, non già fideiussoria, della garanzia prestata dal , con conseguente Pt_2
limitazione delle eccezioni sollevabili in riferimento al rapporto
- 18 - principale. Rispetto a tale difesa, l'eccezione fondata sull'art. 1957 c.c. si pone in rapporto di totale indipendenza, in quanto trattasi di censura concernente la garanzia stessa, a prescindere dalla sua natura.
L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957
c.c., in definitiva, è preclusa, con conseguente assorbimento delle eccezioni di nullità della relativa clausola di deroga, in quanto prive di ricadute sul rapporto sub iudice.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c. il decreto ingiuntivo n.
194/2023;
2. Condanna e , in solido fra loro, Parte_1 Parte_2
alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che qui si liquidano in euro 10.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Aversa, il 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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