Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 22/12/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04020/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4020 del 2025, proposto da
Consorzio Volontario “Fonte di Bardineio”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Gandini, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Tognella e Silvia Dabusti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento Decreto Dirigenziale di decadenza n. 01/2025 senza data, comunicato al Consorzio in data 11 settembre 2025, con il quale è stata disposta la decadenza della concessione n. 04/2019-AP del 14/02/2019 di derivazione d’acqua dalla fonte di Bardineio;
ivi compreso il provvedimento di archiviazione n. 01/2025 archiviazione della domanda di variante della concessione n. 04/2019 del 14.02.2019 di derivazione d’acqua dalle sorgenti “AL” e “ EG” in Comune di Menconico (PV) ad uso potabile. Consorzio Fonte di Bardineio, Frazione Bardineio snc – Menconico (PV),
e di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo, ivi compresi eventuali provvedimenti istruttori, comunicazioni interne o esterne, note di avvio del procedimento (ove esistenti);
e per la condanna
della Provincia di Pavia al risarcimento del danno patito dal Consorzio ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa EN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il Consorzio ricorrente, titolare della concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dalle sorgenti AL e EG in Comune di Menconico (PV), rilasciata nel 2000 e rinnovata in data 14 febbraio 2019 dalla Provincia di Pavia, ha impugnato il decreto con cui la medesima Provincia ha disposta la decadenza dalla concessione per violazione degli obblighi di cui al disciplinare.
Del provvedimento di decadenza ha chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, oltre al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Pavia, che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa della Provincia.
L’eccezione è fondata.
Oggetto del ricorso all’esame del Collegio è il provvedimento di decadenza dalla concessione, rilasciata nel 2000 e rinnovata nel 2019 a favore del Consorzio, volta alla derivazione ad uso potabile delle acque delle fonti AL e EG nel Comune di Menconico, secondo le prescrizioni e gli obblighi stabiliti nel relativo disciplinare.
Il provvedimento concessorio attiene direttamente ed esclusivamente alla materia delle acque pubbliche e parimenti il contrarius actus qui impugnato.
L'art. 143, comma 1 lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 stabilisce che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione " in materia di acque pubbliche ".
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza delle Sezioni Unite devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (Corte di Cassazione, sez. un., 14 febbraio 2024, n. 4061; nello stesso senso Cons. Stato sez. IV 22 luglio 2024 n. 6594) .
Ora, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha per oggetto diretto ed esclusivo la revoca della concessione di derivazione ad uso potabile delle acque pubbliche in ragione dell’inadempimento del concessionario nell’osservanza degli obblighi contenuti nel disciplinare, in particolare di quelli relativi alla disinfezione dell’acqua in uscita dal serbatoio prima delle utenze e alla tempistica delle analisi microbiologiche da trasmettere all’Ente autorizzante ed all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia per le verifiche della conformità dell’acqua ai parametri di legge.
L’oggetto della controversia attiene pertanto direttamente al rapporto concessorio di beni del demanio idrico.
Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Tale conclusione non muta in ragione della domanda risarcitoria contestualmente presentata con il ricorso in epigrafe.
Diversamente da quanto replicato oralmente dalla difesa del Consorzio ricorrente nel corso della camera di consiglio, la tutela risarcitoria non costituisce una materia a sé stante che possa radicare – di per sé - la giurisdizione del giudice amministrativo, ma è una forma di tutela riconosciuta dall’ordinamento nell’ambito della giurisdizione amministrativa che presuppone e non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo.
In ragione di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile e va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Considerata la pronuncia in rito, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
EN NA EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NA EL | AR SO |
IL SEGRETARIO