Sentenza 8 ottobre 2004
Massime • 1
È ammissibile nel corso del dibattimento la riproposizione (art. 162 bis cod. pen., comma quinto) della domanda di oblazione già formulata contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, qualora l'imputato non sia stato al momento della opposizione nelle condizioni di fornire la prova dell'avvenuta rimozione delle conseguenze dannose del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2004, n. 43956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43956 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 08/10/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1891
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 5390/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ RO n. a Grotteria n. 4.2.1947;
avverso la sentenza Tribunale Milano in data 2 dicembre 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Zumbo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Enrico Maria De Castigliona;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 2 dicembre 2002, il giudice del Tribunale di Milano condannava AR OC alla pena di euro 3.000 di ammenda per il reato di cui agli art. 28 e 51 D.L. 22/97. L'imputato proponeva ricorso per erronea applicazione di legge sostenendo che, essendo stata presentata domanda di oblazione, ex art. 162 bis C.P., contestuale all'opposizione a decreto penale di condanna, domanda riproposta sia nel giudizio conseguente all'opposizione sia prima della discussione finale del dibattimento, il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di oblazione e dichiarare la estinzione del reato.
Il G.I.P. ha respinto l'istanza dell'imputato, proposta nella dichiarazione di opposizione a decreto penale, di ammissione all'oblazione ex art. 162 bis c.p., sul presupposto della mancata prova della rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato dopo aver regolarmente acquisito il parere del P.M. contrario all'ammissibilità dell'oblazione in difetto di prova in ordine all'effettiva eliminazione, da parte dell'imputato, delle conseguenze dannose del reato.
Ora, "la permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore è condizione ostativa alla speciale oblazione di cui all'art. 162 bis C.P.; il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione, è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, se tale ostacolo non esista o sia venuto meno, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione" (Cass., 19.12.1996, Cinque). Nel caso di specie il GIP non ha accertato la insussistenza di tale requisito limitandosi a rilevare che l'imputato non aveva fornito la relativa prova.
Ma la prova della rimozione delle conseguenze dannose è stata fornita dall'imputato alla prima udienza dibattimentale del 19 giugno 2002. In tali condizioni, il giudice doveva esaminare tale dato di fatto e ritenere che la domanda di oblazione era ammissibile. Diversamente opinando si perviene alla conclusione che non ci sarebbe alcun controllo sulla decisione del GIP e si verificherebbe una assoluta disparità di trattamento con quanto disposto dall'art. 604 comma settimo, C.P.P. il quale prevede che "quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea la decisione accoglie la domanda...". Nè va dimenticato che l'art. 162 bis, quinto comma c.p. (norma di diritto sostanziale) statuisce che la domanda di oblazione può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (e ciò perché il legislatore è "volto, in maniera assai più accentuata che nel passato, a realizzare una deprocessualizzazione, attraverso una rapidi fuoriuscita dal sistema penale di chi ha commesso violazioni che comportino minor danno sociale"- Cass., S.U., 25.5.1988 Meneghin). Per cui, una volta che l'istanza di oblazione è stata ritualmente proposta (nelle forme e nei tempi previsti dalla disciplina processuale), la stessa, per qualsiasi motivo sia stata respinta, può essere reiterata in sede dibattimentale.
E la disposizione dell'art. 464 terzo comma c.p.p. in base alla quale non può essere avanzata domanda di oblazione nel giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, da un lato non può che essere letta alla luce dell'art. 162 bis c.p. dall'altro deve essere coordinata con quanto previsto nel comma precedente del medesimo art. 464 c.p.p. e ritenere che il legislatore ha inteso precludere l'istanza di oblazione nel giudizio di opposizione ai decreto penale di condanna ove venga proposta per la prima volta nel giudizio ordinario e non certamente quando la stessa si risolva in una riproposizione della medesima istanza già ritualmente avanzata con l'opposizione al decreto penale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2004