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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2288 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. SPERDUTI DANIELE e NI RI Avv.CARUGNOANTONIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 110 del 2022 con cui il Tribunale di Cassino ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione del 28/10/2015, IN AR nella veste di titolare dell'attività commerciale Vogue Caffè sito in Sora (FR), in Via Carpine, conveniva in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Giudice Parte_1 adito “contrariis reiectis, … statuire e dichiarare che la società Parte_1 C in persona del suo legale rappresentante p . non provvedeva a
[...] corrispondere al sig. IN AR la somma di € 7.202,00 a titolo di percentuale spettante sull'incasso ed € 3.741,00 a titolo di c.d. REFIL, cioè somme anticipate personalmente dal IN per permettere agli avventori dell'attività commerciale di continuare a giocare, per un totale di € 10.943,00 trattenendo tali somme illegittimamente e senza alcun titolo, ricavando un ingiusto guadagno a danno del sig. IN AR e pertanto condannare la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione della somma di € 10.943,00 oltre la somma di € 15.000,00 per un totale di € 25.943,00 somma comprensiva del credito vantato e al risarcimento dei danni subiti dal sig. IN AR per il mancato guadagno derivante dal mancato utilizzo delle 8 WPA a far data dal giorno 14.07.2015 fino al ritiro delle stesse avvenuto in data 10.09.2015. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo, tutto nella competenza del giudice adito. Con vittoria di spese e onorari di causa”. Si è costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: in via preliminare: previo accertamento del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex legge 162/2014 Voglia ordinare a parte attrice la proposizione della stessa sospendendo il presente giudizio. Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento e/o inesatto adempimento contrattuale posto in essere da parte attrice, Voglia rigettare la domanda posta in essere dalla stessa e per l'effetto in via riconvenzionale condannare l'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati sin d'ora in una somma non inferiore ad euro 52..000,00 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”. Nel corso del giudizio l'attore promuoveva un ricorso ai sensi dell'art. 671 cpc che dava origine al subprocedimento n. 4220-1/2015 rg: questo si concludeva con ordinanza del 22 giugno 2021 che disponeva il rigetto della domanda per mancanza del “periculum in mora”. Il Giudice sentiva testimoni, anche con l'ausilio del GOP dott. ssa Per_1
.
[...]
All'udienza virtuale del 18 ottobre 2021 parti rassegnavano le conclusioni. Per questo Giudice le domande attoree si sono rivelate fondate. Circa l'eccezione sulla mediazione, il IN ha ben argomentato all'udienza del 16 maggio 2016 e nella memoria ex art. 183 cpc datata 27 maggio 2016. Nel merito, i documenti allegati all'atto di citazione costituivano già notevoli indizi perché si tratta in massima parte di e-mail alle quali ha dato risposta: l'istruttoria svolta in questo giudizio, in Parte_1 particolare le testimonianze e il comportamento processuale della convenuta, hanno dato forma e conferma a tali indizi, corroborandoli. Da quanto raccolto è emerso che la non ha mai versato le Parte_1
pag. 2/7 somme al IN, mentre questi ha sempre pagato la controparte attraverso bonifici bancari: dalla e-mail del 28 luglio 2015, inviata con pec dallo studio Venafro-Sperduti, emerge con chiarezza che alcun ammanco gli è mai stato contestato. A sua volta, il mancato uso delle apparecchiature nei locali del bar Vogué Caffè, di proprietà del IN, è stato dovuto non a sua colpa ma all'addetto della società Parte_1
che, nei molteplici suoi interventi sui luoghi di causa, Controparte_2 ha attuato condotte irrispettose nei di lui confronti, anche alla presenza di terze persone. Il non funzionamento di tutte le apparecchiature WP SLOT e il cambiamonete, ha causato al IN AR notevoli danni, generati dati dal loro mancato utilizzo per opera degli avventori e ciò ha prodotto anche il mancato pagamento del compenso da parte della stessa e Parte_1 il mancato REFIL, fino al giorno del loro ritiro avvenuto il 10/09/2015. Il TE , di parte convenuta, ha rilasciato dichiarazioni Testimone_1 generiche sul comportamento del IN: sentito a controprova sul cap. 25 formulato dall'attore ha dichiarato di non saper rispondere occupandosi solo di questioni tecniche ma ciò è in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza in quella stessa sede, perché ha riferito di aver accompagnato la presso il locali del IN e Controparte_2 affrontato anch'egli quegli argomenti. Il TE ha rilasciato dichiarazioni favorevoli al IN Controparte_2 ma la sua deposizione è fortemente inficiata dalle condotte descritte, nel senso che il suo coinvolgimento diretto nelle vicende in esame genera seri dubbi sull'attendibilità. Il TE di parte convenuta, ha riferito solo sul cambio Testimone_2 della serratura da parte del IN ma ciò non è di particolare rilievo nell'economia della vicenda in esame, riguardante una questione di mancato pagamento. Il TE , di parte convenuta, ha espressamente dichiarato di Testimone_3 conoscere i fatti sui quali è stato chiamato a testimoniare solo per averli appresi in famiglia e quindi la sua è una testimonianza “de relato”. Il TE , di parte convenuta, ha rilasciato dichiarazioni non Tes_4 dissimili da quelle del Tes_2
Il TE , di parte attrice, ha confermato il mancato pagamento Tes_5 da parte di delle cifre dovute a AR IN e ben descritto le Parte_1 vicende occorse: pur avendo deposto sul solo capitolo di parte attorea ammesso (il n. 25), ella è stata sottoposta a continue domande a chiarimento da parte dalla difesa della , le quali hanno Parte_1
pag. 3/7 permesso di ampliare il campo di conoscenza e alle quali la ha Tes_5 sempre risposto a tono. A quanto riportato può aggiungersi il comportamento processuale della che nel procedimento cautelare non si è neppure costituita: Parte_1 il ricorso fu rigettato del IN in quella sede solo per mancanza di
“periculum” e non di “fumus”. Non può riconoscersi la rivalutazione monetaria perché essa è dovuta nelle obbligazioni di valore, non in quelle di valuta come quelle in esame. Le spese di questo giudizio si liquidano in conformità alla tabella n. 2 e al valore determinato dalla proposizione della domanda riconvenzionale, che se pur rigettata è idonea a mutare lo scaglione di riferimento;
le spese del procedimento cautelare possono compensarsi per il citato rigetto.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
CONDANNA la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla corresponsione della somma di € 10.943,00 oltre la somma di € 15.000,00 per un totale di € 25.943,00 somma comprensiva del credito vantato e del risarcimento dei danni subiti dal sig. IN AR per il mancato guadagno derivante dal mancato utilizzo delle 8 WPA a far data dal giorno 14.07.2015 fino al ritiro delle stesse avvenuto in data 10.09.2015, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. Rigetta le domande della convenuta. Condanna la al pagamento delle spese di questo giudizio Parte_1 che si liquidano in complessivi € 7.518,00 di cui € 264,00 per esborsi e € 7.254,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato. L'appellante si duole che il Tribunale abbia accolto la domanda della controparte senza motivare adeguatamente la decisione, riferendosi genericamente ai documenti prodotti ed alle deposizioni testimoniali favorevoli al IN, trascurando di considerare quanto riferito da altri testi. Osserva la Corte, tuttavia, che nel costituirsi in giudizio in primo grado, l'odierna appellante non ha fatto minimo cenno a quanto richiesto dall'attore a titolo di “refil” e di quota dell'incasso a lui spettante.
pag. 4/7 In ogni caso, non ha contestato la fondatezza della domanda ma si è profusa nell'allegazione degli inadempimenti posti in essere dal IN, a sostegno della domanda risarcitoria. Conseguentemente, seppure con la diversa motivazione che precede, la domanda non poteva che essere accolta. L'appellante si duole, poi, che il Tribunale non abbia motivato il rigetto della domanda riconvenzionale. Effettivamente, il Tribunale nulla ha detto al riguardo. La sostiene in questa sede: “Vero è che parte appellante in Parte_1 data 06.08.2015 era costretta a risolvere il contratto con decorrenza dal 30.07.2015, così come già in precedenza comunicato il giorno 29.07.2015; stante l'impossibilità di eseguire correttamente la prestazione dovuta per causa imputabile all'esercente e di proseguire in maniera regolare il contratto di convenzione;
parte appellante si vedeva così costretta a risolvere per giusta causa lo stesso contratto, in quanto il IN, ponendo in essere condotte contrarie alla buona fede e alla diligenza professionale nella esecuzione delle obbligazione previste, era da ritenersi responsabile esclusiva della risoluzione dello stesso con conseguente obbligo risarcitorio ex art. 1218 c.c. La somma dovuta a titolo di inadempimento può essere valutata in € 36.000,00; parametrando tale somma al pagamento di una indennità a titolo risarcitorio pari ad e 2.000,00 per ogni mensilità di mancato recesso con preavviso, così come previsto al punto 8.2 del contratto di convenzione.”. Orbene, la chiede il risarcimento del danno provocato Parte_1 dall'inadempimento del IN che, parametrato all'indennità per mancato preavviso del recesso, ammonterebbe ad euro 36.000,00. Impregiudicata ogni valutazione sul dedotto inadempimento del IN, la domanda è infondata per la ragione assorbente che nessuna prova è stata fornita del danno subito dalla Parte_1
Poiché è la stessa appellante a dedurre di aver esercitato il diritto di recedere in data 6.8.2015, non può ammissibilmente invocare un danno da mancato preavviso. Venendo alle altre voci di danno, l'odierna appellante richiede il risarcimento di quanto risultato mancante rispetto agli incassi registrati pari ad euro 16.850,00 e di quanto speso per sostituire le serrature. Ebbene non risulta dall'esame degli atti che la circostanza dell'ammanco, né quella della spesa per le serrature, siano state tempestivamente contestate dal IN il quale, avendo la custodia delle macchine in comodato, avrebbe pag. 5/7 dovuto fornire la prova liberatoria ex art. 2051 c.c. ma non ha assolto tale onere. Per quanto concerne il danno derivato dal ritardo di due mesi con cui gli apparecchi sarebbero stati restituiti dal IN, rileva la Corte che tale voce di danno non può essere riconosciuta nella misura richiesta corrispondente alla quota d'incasso del periodo precedente poiché l'appellante, al fine di ottenere una liquidazione equitativa, era onerato di fornire ogni elemento utile. Tale non può ritenersi, in quanto non significativo, il solo incasso del bimestre precedente dovendosi procedere, semmai, al calcolo di quanto mediamente incassato in un lasso di tempo ben più ampio. Ma, sul punto, non risulta tempestivamente formulata neppure un'adeguata allegazione. Va rammentato, infatti, che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.” (Cass. 20889 del 2016). Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza reciproca e, pertanto, devono porsi a carico della in misura di un terzo, Parte_1 tenuto conto del valore delle rispettive domande.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dell'appellante e condanna NI RI a pagare in favore di Parte_1
l'importo di euro 17.450,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di NI RI nella misura di due terzi che liquida in euro 7.000,00, quanto al primo grado ed euro 8.000,00, quanto al secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
pag. 6/7 Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 7/7
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2288 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
Avv. SPERDUTI DANIELE e NI RI Avv.CARUGNOANTONIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 110 del 2022 con cui il Tribunale di Cassino ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione del 28/10/2015, IN AR nella veste di titolare dell'attività commerciale Vogue Caffè sito in Sora (FR), in Via Carpine, conveniva in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Giudice Parte_1 adito “contrariis reiectis, … statuire e dichiarare che la società Parte_1 C in persona del suo legale rappresentante p . non provvedeva a
[...] corrispondere al sig. IN AR la somma di € 7.202,00 a titolo di percentuale spettante sull'incasso ed € 3.741,00 a titolo di c.d. REFIL, cioè somme anticipate personalmente dal IN per permettere agli avventori dell'attività commerciale di continuare a giocare, per un totale di € 10.943,00 trattenendo tali somme illegittimamente e senza alcun titolo, ricavando un ingiusto guadagno a danno del sig. IN AR e pertanto condannare la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione della somma di € 10.943,00 oltre la somma di € 15.000,00 per un totale di € 25.943,00 somma comprensiva del credito vantato e al risarcimento dei danni subiti dal sig. IN AR per il mancato guadagno derivante dal mancato utilizzo delle 8 WPA a far data dal giorno 14.07.2015 fino al ritiro delle stesse avvenuto in data 10.09.2015. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda fino al soddisfo, tutto nella competenza del giudice adito. Con vittoria di spese e onorari di causa”. Si è costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande attoree e formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: in via preliminare: previo accertamento del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex legge 162/2014 Voglia ordinare a parte attrice la proposizione della stessa sospendendo il presente giudizio. Nel merito, rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento e/o inesatto adempimento contrattuale posto in essere da parte attrice, Voglia rigettare la domanda posta in essere dalla stessa e per l'effetto in via riconvenzionale condannare l'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quantificati sin d'ora in una somma non inferiore ad euro 52..000,00 ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta congrua e di giustizia da codesto Ecc.mo Tribunale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”. Nel corso del giudizio l'attore promuoveva un ricorso ai sensi dell'art. 671 cpc che dava origine al subprocedimento n. 4220-1/2015 rg: questo si concludeva con ordinanza del 22 giugno 2021 che disponeva il rigetto della domanda per mancanza del “periculum in mora”. Il Giudice sentiva testimoni, anche con l'ausilio del GOP dott. ssa Per_1
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[...]
All'udienza virtuale del 18 ottobre 2021 parti rassegnavano le conclusioni. Per questo Giudice le domande attoree si sono rivelate fondate. Circa l'eccezione sulla mediazione, il IN ha ben argomentato all'udienza del 16 maggio 2016 e nella memoria ex art. 183 cpc datata 27 maggio 2016. Nel merito, i documenti allegati all'atto di citazione costituivano già notevoli indizi perché si tratta in massima parte di e-mail alle quali ha dato risposta: l'istruttoria svolta in questo giudizio, in Parte_1 particolare le testimonianze e il comportamento processuale della convenuta, hanno dato forma e conferma a tali indizi, corroborandoli. Da quanto raccolto è emerso che la non ha mai versato le Parte_1
pag. 2/7 somme al IN, mentre questi ha sempre pagato la controparte attraverso bonifici bancari: dalla e-mail del 28 luglio 2015, inviata con pec dallo studio Venafro-Sperduti, emerge con chiarezza che alcun ammanco gli è mai stato contestato. A sua volta, il mancato uso delle apparecchiature nei locali del bar Vogué Caffè, di proprietà del IN, è stato dovuto non a sua colpa ma all'addetto della società Parte_1
che, nei molteplici suoi interventi sui luoghi di causa, Controparte_2 ha attuato condotte irrispettose nei di lui confronti, anche alla presenza di terze persone. Il non funzionamento di tutte le apparecchiature WP SLOT e il cambiamonete, ha causato al IN AR notevoli danni, generati dati dal loro mancato utilizzo per opera degli avventori e ciò ha prodotto anche il mancato pagamento del compenso da parte della stessa e Parte_1 il mancato REFIL, fino al giorno del loro ritiro avvenuto il 10/09/2015. Il TE , di parte convenuta, ha rilasciato dichiarazioni Testimone_1 generiche sul comportamento del IN: sentito a controprova sul cap. 25 formulato dall'attore ha dichiarato di non saper rispondere occupandosi solo di questioni tecniche ma ciò è in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza in quella stessa sede, perché ha riferito di aver accompagnato la presso il locali del IN e Controparte_2 affrontato anch'egli quegli argomenti. Il TE ha rilasciato dichiarazioni favorevoli al IN Controparte_2 ma la sua deposizione è fortemente inficiata dalle condotte descritte, nel senso che il suo coinvolgimento diretto nelle vicende in esame genera seri dubbi sull'attendibilità. Il TE di parte convenuta, ha riferito solo sul cambio Testimone_2 della serratura da parte del IN ma ciò non è di particolare rilievo nell'economia della vicenda in esame, riguardante una questione di mancato pagamento. Il TE , di parte convenuta, ha espressamente dichiarato di Testimone_3 conoscere i fatti sui quali è stato chiamato a testimoniare solo per averli appresi in famiglia e quindi la sua è una testimonianza “de relato”. Il TE , di parte convenuta, ha rilasciato dichiarazioni non Tes_4 dissimili da quelle del Tes_2
Il TE , di parte attrice, ha confermato il mancato pagamento Tes_5 da parte di delle cifre dovute a AR IN e ben descritto le Parte_1 vicende occorse: pur avendo deposto sul solo capitolo di parte attorea ammesso (il n. 25), ella è stata sottoposta a continue domande a chiarimento da parte dalla difesa della , le quali hanno Parte_1
pag. 3/7 permesso di ampliare il campo di conoscenza e alle quali la ha Tes_5 sempre risposto a tono. A quanto riportato può aggiungersi il comportamento processuale della che nel procedimento cautelare non si è neppure costituita: Parte_1 il ricorso fu rigettato del IN in quella sede solo per mancanza di
“periculum” e non di “fumus”. Non può riconoscersi la rivalutazione monetaria perché essa è dovuta nelle obbligazioni di valore, non in quelle di valuta come quelle in esame. Le spese di questo giudizio si liquidano in conformità alla tabella n. 2 e al valore determinato dalla proposizione della domanda riconvenzionale, che se pur rigettata è idonea a mutare lo scaglione di riferimento;
le spese del procedimento cautelare possono compensarsi per il citato rigetto.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
CONDANNA la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla corresponsione della somma di € 10.943,00 oltre la somma di € 15.000,00 per un totale di € 25.943,00 somma comprensiva del credito vantato e del risarcimento dei danni subiti dal sig. IN AR per il mancato guadagno derivante dal mancato utilizzo delle 8 WPA a far data dal giorno 14.07.2015 fino al ritiro delle stesse avvenuto in data 10.09.2015, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo. Rigetta le domande della convenuta. Condanna la al pagamento delle spese di questo giudizio Parte_1 che si liquidano in complessivi € 7.518,00 di cui € 264,00 per esborsi e € 7.254,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è parzialmente fondato. L'appellante si duole che il Tribunale abbia accolto la domanda della controparte senza motivare adeguatamente la decisione, riferendosi genericamente ai documenti prodotti ed alle deposizioni testimoniali favorevoli al IN, trascurando di considerare quanto riferito da altri testi. Osserva la Corte, tuttavia, che nel costituirsi in giudizio in primo grado, l'odierna appellante non ha fatto minimo cenno a quanto richiesto dall'attore a titolo di “refil” e di quota dell'incasso a lui spettante.
pag. 4/7 In ogni caso, non ha contestato la fondatezza della domanda ma si è profusa nell'allegazione degli inadempimenti posti in essere dal IN, a sostegno della domanda risarcitoria. Conseguentemente, seppure con la diversa motivazione che precede, la domanda non poteva che essere accolta. L'appellante si duole, poi, che il Tribunale non abbia motivato il rigetto della domanda riconvenzionale. Effettivamente, il Tribunale nulla ha detto al riguardo. La sostiene in questa sede: “Vero è che parte appellante in Parte_1 data 06.08.2015 era costretta a risolvere il contratto con decorrenza dal 30.07.2015, così come già in precedenza comunicato il giorno 29.07.2015; stante l'impossibilità di eseguire correttamente la prestazione dovuta per causa imputabile all'esercente e di proseguire in maniera regolare il contratto di convenzione;
parte appellante si vedeva così costretta a risolvere per giusta causa lo stesso contratto, in quanto il IN, ponendo in essere condotte contrarie alla buona fede e alla diligenza professionale nella esecuzione delle obbligazione previste, era da ritenersi responsabile esclusiva della risoluzione dello stesso con conseguente obbligo risarcitorio ex art. 1218 c.c. La somma dovuta a titolo di inadempimento può essere valutata in € 36.000,00; parametrando tale somma al pagamento di una indennità a titolo risarcitorio pari ad e 2.000,00 per ogni mensilità di mancato recesso con preavviso, così come previsto al punto 8.2 del contratto di convenzione.”. Orbene, la chiede il risarcimento del danno provocato Parte_1 dall'inadempimento del IN che, parametrato all'indennità per mancato preavviso del recesso, ammonterebbe ad euro 36.000,00. Impregiudicata ogni valutazione sul dedotto inadempimento del IN, la domanda è infondata per la ragione assorbente che nessuna prova è stata fornita del danno subito dalla Parte_1
Poiché è la stessa appellante a dedurre di aver esercitato il diritto di recedere in data 6.8.2015, non può ammissibilmente invocare un danno da mancato preavviso. Venendo alle altre voci di danno, l'odierna appellante richiede il risarcimento di quanto risultato mancante rispetto agli incassi registrati pari ad euro 16.850,00 e di quanto speso per sostituire le serrature. Ebbene non risulta dall'esame degli atti che la circostanza dell'ammanco, né quella della spesa per le serrature, siano state tempestivamente contestate dal IN il quale, avendo la custodia delle macchine in comodato, avrebbe pag. 5/7 dovuto fornire la prova liberatoria ex art. 2051 c.c. ma non ha assolto tale onere. Per quanto concerne il danno derivato dal ritardo di due mesi con cui gli apparecchi sarebbero stati restituiti dal IN, rileva la Corte che tale voce di danno non può essere riconosciuta nella misura richiesta corrispondente alla quota d'incasso del periodo precedente poiché l'appellante, al fine di ottenere una liquidazione equitativa, era onerato di fornire ogni elemento utile. Tale non può ritenersi, in quanto non significativo, il solo incasso del bimestre precedente dovendosi procedere, semmai, al calcolo di quanto mediamente incassato in un lasso di tempo ben più ampio. Ma, sul punto, non risulta tempestivamente formulata neppure un'adeguata allegazione. Va rammentato, infatti, che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.” (Cass. 20889 del 2016). Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza reciproca e, pertanto, devono porsi a carico della in misura di un terzo, Parte_1 tenuto conto del valore delle rispettive domande.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza gravata;
accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dell'appellante e condanna NI RI a pagare in favore di Parte_1
l'importo di euro 17.450,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di NI RI nella misura di due terzi che liquida in euro 7.000,00, quanto al primo grado ed euro 8.000,00, quanto al secondo grado, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'8.9.2025.
pag. 6/7 Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 7/7