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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8394 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice CA AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27408/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 TOLMEZZO 2 20132 MILANO presso l'Avvocato DEHO' DANIELA, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._2 TOLMEZZO, 2 20132 MILANO presso l'Avvocato DEHO' DANIELA, che la/lo rappresenta e difende
Opponenti
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PALUMBO, Parte_3 P.IVA_1 12 00195 ROMA presso l'Avvocato ALBANESE GINAMMI
[...]
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO Controparte_1 P.IVA_2 82 20135 MILANO presso l'Avvocato ALIBRANDI MARIA LUISA YO PV S.R.L. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 12 P.IVA_3 20123 MILANO presso l'Avvocato DISCEPOLO DANIELE TI PV S.R.L. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA TIZIANO, 15 20145 P.IVA_4 MILANO presso l'Avvocato MARINI SILVIA RE SE PV S.R.L. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA F.CRISPI, 87 80121 P.IVA_5 NAPOLI presso l'Avvocato CESARE FABRIZIO APORTI S.R.L. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 20 20100 P.IVA_6 MILANO presso l'Avvocato DI DONATO GIACINTO
Opposti
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_7 presso l'Avvocato pagina 1 di 8
(C.F. ) elettivamente domiciliato in presso l'Avvocato Controparte_3 P.IVA_8 Opposti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
e quali fideiussori hanno convenuto in giudizio ex art. 650 c.p.c. Parte_1 Parte_2
per essa APORTI S.R.L. e per essa ex Parte_3 Controparte_4 CP_5
TI PV SR e per essa , Controparte_6 Controparte_7
e per essa appartenente al gruppo Controparte_1 Controparte_8 CP_9 [...]
e per essa Pt_3 Controparte_4 Controparte_10 [...]
e per essa YO PV S.r.l. e per essa al fine Controparte_3 Controparte_8 Controparte_11 di contestare la legittimazione attiva delle società veicolo, la nullità della procura alle stesse rilasciata, la nullità delle fideiussioni da essi sosttoscritte per violazione della normativa antitrust e di quella consumeristica.
Tale iniziativa è stata adottata a seguito dell'avvertimento esposto nell'ordinanza resa dal G.E. in data
9.3.24 nel procedimento ex artt. 615 comma 2 e 624 c.p.c. promosso dagli odierni opponenti. Con tale provvedimento, previo rigetto della sospensione dell'esecutività dei titoli, gli opponenti sono stati notiziati della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso i decreti ingiuntivi nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista, le quali incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto dei decreti ingiuntivi azionato.
Si sono costituiti tutti i convenuti ad eccezione di ed Controparte_12 Controparte_10
– rimasti contumaci - che hanno concluso nel senso dell'inammissibilità nonché
[...] dell'infondatezza dell'opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale e quindi rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 4.11.25 previa assegnazione dei termini rituali per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 8 E' pacifico che la procedura esecutiva recante R.G. nr. 1031/12 all'origine del presente giudizio - cui sono state riuntiti altri procedimenti per connessione – sia stata avviata dalla creditrice
[...]
– poi incorporata, in forza di contratto di fusione, in il cui credito è Controparte_13 Pt_4 stato trasferito in data 26 luglio 2018 a La stessa ha azionato l'ordinanza di ingiunzione Parte_3 in data 04/01/2010provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 89.925,81.
In tale giudizio sono intervenuti:
(ora RE SE PV resasi cessionaria di in Controparte_14 Controparte_15 forza di decreto ingiuntivo di pagamento recante nr. 35219/2010 per la somma di € 94.542,95 che è stato opposto e quindi confermato con sentenza emessa l'11/01/2012 da questo Tribunale che ha respinto l'opposizione;
e, per essa, rappresentata dalla mandataria Controparte_6 Controparte_16
- cui è succeduta e per essa - per un credito pari ad € CP_17 Controparte_18 CP_5
24.529,44 relativo ad un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria;
CO di Desio e della Brianza s.p.a. – il cui credito è stato poi ceduto a TI PV srl cui è succeduta - in forza del decreto ingiuntivo nr. 1217/2009 per Controparte_7
l'importo di € 82.848,82 che è stato opposto e quindi confermato con sentenza emessa il 13/07/2012 dal Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio che ha respinto l'opposizione;
- in nome e per conto della Controparte_19 Controparte_20
cui è succeduta la cui mandataria è - in base a decreto
[...] Controparte_1 Controparte_8 ingiuntivo reso da questo Tribunale per la somma di € 158.705,50 parimenti opposto e quindi confermato con sentenza nr. 13032/2012 resa da questo Tribunale che ha respinto l'opposizione;
– incorporato per fusione in il cui credito è Parte_5 Pt_4 stato acquistato da - sulla base del decreto ingiuntivo nr. 53361/09 in data 21.12.2009 Parte_3 emesso da questo Tribunale che è stato opposto e quindi confermato con sentenza nr. 12631/2013 resa da questo Tribunale che ha respinto l'opposizione;
– il cui credito è stato ceduto a YO PV SR che agisce tramite la Controparte_3 mandataria - sulla base del decreto ingiuntivo nr. 48429/2009 della somma di Controparte_11
€ 240.000 poi sostituito dalla sentenza nr. 14912/2012 che, a seguito dell'opposizione, ha condannato gli odierni opponenti al pagamento del medesimo importo.
E' quindi pacifico che l'opposizione odierna è stata effettuata in attuazione del principio espresso dalla pronuncia n. 9479/2023 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha previsto per il consumatore esecutato la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo al fine di far valere pagina 3 di 8 esclusivamente il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione, ove le stesse non siano state oggetto di esplicita motivazione sul punto da parte del giudice del monitorio.
Fatta tale premessa è doveroso evidenziare che questo Tribunale con sentenza nr. 2488 in data 25.3.25 relativa ad analoga opposizione proposta dalla (est. ) si è già espresso su tale Parte_2 CP_21 materia. La pronuncia, dopo aver riportato il principio espresso dalla sentenza di legittimità citata secondo cui “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art.363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale. Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C- 693/19, PVProject 1503, e C-831/19, CO di Desio e della Brianza dalla quale scaturiva la questione di diritto affrontata dalle Sezioni Unite affermava: “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art.
7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole” ha condivisibilmente evidenziato che “ tali principi e le indicazioni conseguentemente fornite dalle Sezioni Unite per assicurare la conformazione del diritto interno al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE, debbano trovare applicazione solo con riferimento alla fattispecie espressamente menzionata del decreto ingiuntivo non opposto”.
Ciò in quanto – prosegue la decisione in commento - solo con riferimento a tale ipotesi, infatti, e ripercorse le peculiarità della formazione del giudicato rispetto ad essa, la Corte interveniva fornendo un'interpretazione adeguatrice dell'art 650 c.p.c. ed in parte anche disapplicandolo (con riferimento ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. in punto di termine per proporre l'opposizione tardiva), ritenendo il
pagina 4 di 8 principio, definito di “diritto vivente”, dell'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto soccombente rispetto a quello di effettività della tutela consumeristica.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza di un differente orientamento giurisprudenziale – all'evidenza condiviso dal G.E. che ha assegnato agli opponenti lo specifico termine per proporre l'odierno giudizio
– si ritiene di aderire a quanto evidenziato.
Pertanto, l'opposizione odierna essendo relativa a titoli già opposti - eccezion fatta per quello azionato da – non può che qualificarsi come inammissibile. Controparte_6
Parimenti inammissibile per quanto si va ad esporre deve ritenersi l'opposizione afferente il titolo esecutivo riconducibile alla posizione AP s.r.l. inerenti il credito riferibile ad Controparte_6
Si evidenzia che occorre prescindere dal contenuto di cui all'ordinanza del G.E. in data 9.3.24 che ha espressamente escluso per gli esecutati la possibilità di esperire opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. avverso – tra l'altro - il titolo esecutivo riconducibile alla posizione AP s.r.l. per le ragioni di cui al paragrafo n.
5.2.5 in quanto il titolo esecutivo esula dal perimetro di cui alle Sezioni Unite 9473 del
2023 per essere AP “…divenuta cessionaria, tra gli altri, del credito riveniente dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria redatto a rogito Notaio ai nn. Rep. 2339 Racc. Persona_1
8142 del 17 novembre 2000 (in seguito il “Contratto di mutuo”), contratto in forza del quale CP_6 ebbe a spiegare intervento nell'intestata procedura già in atti. Relativamente al suddetto Contratto di mutuo i debitori esecutati hanno rilasciato garanzia ipotecaria”.
Ciò in quanto gli opponenti – disattendendo tale prescrizione – hanno ritenuto di proporre opposizione anche in relazione a tale posizione.
E' documentato che il credito - pari ad € 24.529,44 – afferisce ad un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria. Lo stesso è stato dapprima ceduto alla AP S.r.l. e quindi a – che Controparte_22 agisce per il tramite della mandataria - in virtù di un Controparte_23 contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 in data 31 maggio 2024.
La delibazione – ove non assorbita dalla preliminare censura di inammissibilità - sarebbe comunque circoscritta alle sole contestazioni volte all'accertamento della violazione della normativa consumeristica non potendo – come preteso – estendersi a profili ulteriori inerenti l'asserita carenza di legittimazione attiva della società veicolo, la nullità della procura conferita dalla cessionaria alla mandataria per assenza di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB e la violazione della normativa antitrust, poiché tali censure esulano dal perimetro delineato dall'ordinanza del G.E.
Così identificato l'oggetto, rileva il Tribunale come l'opposizione risulti ampiamente tardiva.
pagina 5 di 8 E' documentato che l'intervento nella procedura esecutiva recante R.G. nr. 1031/12 avviata da
[...] risalga al 24.11.20 e che il progetto di distribuzione del ricavato sia Controparte_13 stato deposito il successivo 25.9.22.
L'opposizione odierna è stata introdotta con atto di citazione del 17.7.24 ossia dopo quasi un biennio.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione cui gli opponenti hanno riferito la propria iniziativa ha sì affermato l'esigenza di garantire al consumatore una protezione effettiva rispetto alle clausole contrattuali abusive ai sensi della Direttiva 93/13/CEE, ma lo strumento a tal fine individuato è pur sempre subordinato ad uno specifico limite cronologico quanto alla proponibilità. A riscontro di ciò va fatto riferimento al passaggio motivazionale che si riporta testualmente: “…la portata retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE impone di rinvenire anche per il “passato” - ossia a fronte di decreti ingiuntivi in precedenza emessi in difetto di quanto indicato sub A) e divenuti irrevocabili, nonché di conseguenti procedimenti esecutivi ancora in corso (rispetto ai quali, dunque, il bene staggito o il credito pignorato non sia stato, rispettivamente, trasferito o assegnato, giacché in tal caso il consumatore potrà soltanto attivare, in altro giudizio, il rimedio risarcitorio: così la sentenza
AJ CO) – la soluzione che, nell'ambito dell'ordinamento processuale interno, assicuri al consumatore stesso tutela effettiva alla luce dei dicta della Corte di Lussemburgo…”.
A seguito di adeguato scrutinio si è quindi ritenuto che “…l'opzione interpretativa dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. si fa preferire perché è capace di coniugare, meglio di altre …. l'esigenza preminente della tutela effettiva del consumatore con l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale…”.
Nell'illustrare le scansioni processuali di tale strumento la pronuncia in commento ha quindi chiarito che “In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene
o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”.
Peraltro, nel marcare la valenza pregnante del potere del giudice dell'opposizione tardiva di sospensione dell'esecutorietà del titolo giudiziale l'accento è stato posto sulla circostanza che “…per il consumatore esecutato verrebbe meno anche il rischio che il bene sia venduto o il credito assegnato da uno (o più) dei GG.EE. aditi che rigettino l'istanza di sospensione della procedura, con la conseguenza che al consumatore stesso rimarrebbe, semmai, la possibilità di attivare rimedi non altrettanto effettivi, come quello risarcitorio…”.
pagina 6 di 8 I passaggi così sinteticamente riportati - per quanto di interesse – rendono palese il fatto che il ricorso all'opposizione tardiva, lungi dall'abilitare il consumatore esecutato ad agire sine die, trovi un limite specifico ed ineludibile nella conclusione della procedura esecutiva.
Ulteriore riscontro si trae dalla sentenza AJ CO – citata dalla Sezioni Unite - resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 maggio 2022 all'esito della domanda di pronuncia pregiudiziale inerente l'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Cont La controversia da cui è sorta la domanda – intercorsa tra e l'AJ CO SA – aveva ad oggetto una richiesta di pagamento degli interessi dovuti all'istituto bancario a causa dell'inadempimento del contratto di mutuo ipotecario concluso tra le parti sfociata in un procedimento di esecuzione ipotecaria ormai concluso mediante l'avvenuta assegnazione al terzo del diritto di proprietà del bene sottoposto a vincolo.
La decisione ha chiarito che in una situazione siffatta il giudice, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, non può più procedere a un esame del carattere abusivo di clausole contrattuali che condurrebbe all'annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e a rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento di proprietà già effettuato nei confronti di un terzo.
Nondimeno, in una situazione del genere il consumatore deve essere in grado, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, di far valere in un successivo procedimento distinto il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo ipotecario, al fine di poter esercitare effettivamente e pienamente i suoi diritti ai sensi di tale direttiva per ottenere il risarcimento del danno economico causato dall'applicazione delle clausole di cui trattasi.
Il limite cui va fatto riferimento è declinato - rispettivamente - nella vendita ovvero nell'assegnazione del bene o del credito: nel caso in esame ciò è avvenuto, stando alla documentazione allegata dall'opposto - mediante l'ordinanza in data 8.5.22 nella quale quale creditore CP_6 intervenuto e ipotecario di 1^ grado per il Lotto 1 e chirografario tardivo – è risultato parzialmente soddisfatto.
Posto che gli opponenti non hanno formulato alcuna replica coerente in relazione a tale aspetto, deve concludersi nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione.
Le domande tutte formulate dagli opponenti restano assorbite.
Le spese del giudizio - liquidate come da dispositivo che segue nei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della valenza assorbente del profilo preliminare -– sono ripartite in base al criterio della soccombenza.
pagina 7 di 8
p.q.m.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice CA
AL così decide:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Condanna gli opponenti e in solido a rifondere agli Parte_1 Parte_2 opposti e per essa e Parte_3 Controparte_4 Controparte_1 per essa YO PV S.r.l. e per essa TI PV Controparte_8 Controparte_11
SR e per essa , RE SE PV S.r.l. e per Controparte_7 essa APORTI S.R.L. e per essa le spese Controparte_4 CP_5 di lite liquidate per ciascuna parte in € 18.977 oltre spese forfettarie pari al 15% nonché Iva e
Cassa.
Milano 5 novembre 2025
Il giudice
CA AL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice CA AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27408/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 TOLMEZZO 2 20132 MILANO presso l'Avvocato DEHO' DANIELA, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._2 TOLMEZZO, 2 20132 MILANO presso l'Avvocato DEHO' DANIELA, che la/lo rappresenta e difende
Opponenti
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PALUMBO, Parte_3 P.IVA_1 12 00195 ROMA presso l'Avvocato ALBANESE GINAMMI
[...]
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO Controparte_1 P.IVA_2 82 20135 MILANO presso l'Avvocato ALIBRANDI MARIA LUISA YO PV S.R.L. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 12 P.IVA_3 20123 MILANO presso l'Avvocato DISCEPOLO DANIELE TI PV S.R.L. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA TIZIANO, 15 20145 P.IVA_4 MILANO presso l'Avvocato MARINI SILVIA RE SE PV S.R.L. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA F.CRISPI, 87 80121 P.IVA_5 NAPOLI presso l'Avvocato CESARE FABRIZIO APORTI S.R.L. (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO, 20 20100 P.IVA_6 MILANO presso l'Avvocato DI DONATO GIACINTO
Opposti
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 P.IVA_7 presso l'Avvocato pagina 1 di 8
(C.F. ) elettivamente domiciliato in presso l'Avvocato Controparte_3 P.IVA_8 Opposti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
e quali fideiussori hanno convenuto in giudizio ex art. 650 c.p.c. Parte_1 Parte_2
per essa APORTI S.R.L. e per essa ex Parte_3 Controparte_4 CP_5
TI PV SR e per essa , Controparte_6 Controparte_7
e per essa appartenente al gruppo Controparte_1 Controparte_8 CP_9 [...]
e per essa Pt_3 Controparte_4 Controparte_10 [...]
e per essa YO PV S.r.l. e per essa al fine Controparte_3 Controparte_8 Controparte_11 di contestare la legittimazione attiva delle società veicolo, la nullità della procura alle stesse rilasciata, la nullità delle fideiussioni da essi sosttoscritte per violazione della normativa antitrust e di quella consumeristica.
Tale iniziativa è stata adottata a seguito dell'avvertimento esposto nell'ordinanza resa dal G.E. in data
9.3.24 nel procedimento ex artt. 615 comma 2 e 624 c.p.c. promosso dagli odierni opponenti. Con tale provvedimento, previo rigetto della sospensione dell'esecutività dei titoli, gli opponenti sono stati notiziati della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso i decreti ingiuntivi nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista, le quali incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto dei decreti ingiuntivi azionato.
Si sono costituiti tutti i convenuti ad eccezione di ed Controparte_12 Controparte_10
– rimasti contumaci - che hanno concluso nel senso dell'inammissibilità nonché
[...] dell'infondatezza dell'opposizione.
La causa è stata istruita in via documentale e quindi rinviata per l'assunzione in decisione all'udienza del 4.11.25 previa assegnazione dei termini rituali per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 8 E' pacifico che la procedura esecutiva recante R.G. nr. 1031/12 all'origine del presente giudizio - cui sono state riuntiti altri procedimenti per connessione – sia stata avviata dalla creditrice
[...]
– poi incorporata, in forza di contratto di fusione, in il cui credito è Controparte_13 Pt_4 stato trasferito in data 26 luglio 2018 a La stessa ha azionato l'ordinanza di ingiunzione Parte_3 in data 04/01/2010provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 89.925,81.
In tale giudizio sono intervenuti:
(ora RE SE PV resasi cessionaria di in Controparte_14 Controparte_15 forza di decreto ingiuntivo di pagamento recante nr. 35219/2010 per la somma di € 94.542,95 che è stato opposto e quindi confermato con sentenza emessa l'11/01/2012 da questo Tribunale che ha respinto l'opposizione;
e, per essa, rappresentata dalla mandataria Controparte_6 Controparte_16
- cui è succeduta e per essa - per un credito pari ad € CP_17 Controparte_18 CP_5
24.529,44 relativo ad un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria;
CO di Desio e della Brianza s.p.a. – il cui credito è stato poi ceduto a TI PV srl cui è succeduta - in forza del decreto ingiuntivo nr. 1217/2009 per Controparte_7
l'importo di € 82.848,82 che è stato opposto e quindi confermato con sentenza emessa il 13/07/2012 dal Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio che ha respinto l'opposizione;
- in nome e per conto della Controparte_19 Controparte_20
cui è succeduta la cui mandataria è - in base a decreto
[...] Controparte_1 Controparte_8 ingiuntivo reso da questo Tribunale per la somma di € 158.705,50 parimenti opposto e quindi confermato con sentenza nr. 13032/2012 resa da questo Tribunale che ha respinto l'opposizione;
– incorporato per fusione in il cui credito è Parte_5 Pt_4 stato acquistato da - sulla base del decreto ingiuntivo nr. 53361/09 in data 21.12.2009 Parte_3 emesso da questo Tribunale che è stato opposto e quindi confermato con sentenza nr. 12631/2013 resa da questo Tribunale che ha respinto l'opposizione;
– il cui credito è stato ceduto a YO PV SR che agisce tramite la Controparte_3 mandataria - sulla base del decreto ingiuntivo nr. 48429/2009 della somma di Controparte_11
€ 240.000 poi sostituito dalla sentenza nr. 14912/2012 che, a seguito dell'opposizione, ha condannato gli odierni opponenti al pagamento del medesimo importo.
E' quindi pacifico che l'opposizione odierna è stata effettuata in attuazione del principio espresso dalla pronuncia n. 9479/2023 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha previsto per il consumatore esecutato la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo al fine di far valere pagina 3 di 8 esclusivamente il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione, ove le stesse non siano state oggetto di esplicita motivazione sul punto da parte del giudice del monitorio.
Fatta tale premessa è doveroso evidenziare che questo Tribunale con sentenza nr. 2488 in data 25.3.25 relativa ad analoga opposizione proposta dalla (est. ) si è già espresso su tale Parte_2 CP_21 materia. La pronuncia, dopo aver riportato il principio espresso dalla sentenza di legittimità citata secondo cui “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art.363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale. Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C- 693/19, PVProject 1503, e C-831/19, CO di Desio e della Brianza dalla quale scaturiva la questione di diritto affrontata dalle Sezioni Unite affermava: “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art.
7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole” ha condivisibilmente evidenziato che “ tali principi e le indicazioni conseguentemente fornite dalle Sezioni Unite per assicurare la conformazione del diritto interno al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE, debbano trovare applicazione solo con riferimento alla fattispecie espressamente menzionata del decreto ingiuntivo non opposto”.
Ciò in quanto – prosegue la decisione in commento - solo con riferimento a tale ipotesi, infatti, e ripercorse le peculiarità della formazione del giudicato rispetto ad essa, la Corte interveniva fornendo un'interpretazione adeguatrice dell'art 650 c.p.c. ed in parte anche disapplicandolo (con riferimento ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. in punto di termine per proporre l'opposizione tardiva), ritenendo il
pagina 4 di 8 principio, definito di “diritto vivente”, dell'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto soccombente rispetto a quello di effettività della tutela consumeristica.
Pur nella consapevolezza dell'esistenza di un differente orientamento giurisprudenziale – all'evidenza condiviso dal G.E. che ha assegnato agli opponenti lo specifico termine per proporre l'odierno giudizio
– si ritiene di aderire a quanto evidenziato.
Pertanto, l'opposizione odierna essendo relativa a titoli già opposti - eccezion fatta per quello azionato da – non può che qualificarsi come inammissibile. Controparte_6
Parimenti inammissibile per quanto si va ad esporre deve ritenersi l'opposizione afferente il titolo esecutivo riconducibile alla posizione AP s.r.l. inerenti il credito riferibile ad Controparte_6
Si evidenzia che occorre prescindere dal contenuto di cui all'ordinanza del G.E. in data 9.3.24 che ha espressamente escluso per gli esecutati la possibilità di esperire opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. avverso – tra l'altro - il titolo esecutivo riconducibile alla posizione AP s.r.l. per le ragioni di cui al paragrafo n.
5.2.5 in quanto il titolo esecutivo esula dal perimetro di cui alle Sezioni Unite 9473 del
2023 per essere AP “…divenuta cessionaria, tra gli altri, del credito riveniente dal contratto di mutuo con garanzia ipotecaria redatto a rogito Notaio ai nn. Rep. 2339 Racc. Persona_1
8142 del 17 novembre 2000 (in seguito il “Contratto di mutuo”), contratto in forza del quale CP_6 ebbe a spiegare intervento nell'intestata procedura già in atti. Relativamente al suddetto Contratto di mutuo i debitori esecutati hanno rilasciato garanzia ipotecaria”.
Ciò in quanto gli opponenti – disattendendo tale prescrizione – hanno ritenuto di proporre opposizione anche in relazione a tale posizione.
E' documentato che il credito - pari ad € 24.529,44 – afferisce ad un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria. Lo stesso è stato dapprima ceduto alla AP S.r.l. e quindi a – che Controparte_22 agisce per il tramite della mandataria - in virtù di un Controparte_23 contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 in data 31 maggio 2024.
La delibazione – ove non assorbita dalla preliminare censura di inammissibilità - sarebbe comunque circoscritta alle sole contestazioni volte all'accertamento della violazione della normativa consumeristica non potendo – come preteso – estendersi a profili ulteriori inerenti l'asserita carenza di legittimazione attiva della società veicolo, la nullità della procura conferita dalla cessionaria alla mandataria per assenza di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB e la violazione della normativa antitrust, poiché tali censure esulano dal perimetro delineato dall'ordinanza del G.E.
Così identificato l'oggetto, rileva il Tribunale come l'opposizione risulti ampiamente tardiva.
pagina 5 di 8 E' documentato che l'intervento nella procedura esecutiva recante R.G. nr. 1031/12 avviata da
[...] risalga al 24.11.20 e che il progetto di distribuzione del ricavato sia Controparte_13 stato deposito il successivo 25.9.22.
L'opposizione odierna è stata introdotta con atto di citazione del 17.7.24 ossia dopo quasi un biennio.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione cui gli opponenti hanno riferito la propria iniziativa ha sì affermato l'esigenza di garantire al consumatore una protezione effettiva rispetto alle clausole contrattuali abusive ai sensi della Direttiva 93/13/CEE, ma lo strumento a tal fine individuato è pur sempre subordinato ad uno specifico limite cronologico quanto alla proponibilità. A riscontro di ciò va fatto riferimento al passaggio motivazionale che si riporta testualmente: “…la portata retroattiva delle sentenze interpretative della CGUE impone di rinvenire anche per il “passato” - ossia a fronte di decreti ingiuntivi in precedenza emessi in difetto di quanto indicato sub A) e divenuti irrevocabili, nonché di conseguenti procedimenti esecutivi ancora in corso (rispetto ai quali, dunque, il bene staggito o il credito pignorato non sia stato, rispettivamente, trasferito o assegnato, giacché in tal caso il consumatore potrà soltanto attivare, in altro giudizio, il rimedio risarcitorio: così la sentenza
AJ CO) – la soluzione che, nell'ambito dell'ordinamento processuale interno, assicuri al consumatore stesso tutela effettiva alla luce dei dicta della Corte di Lussemburgo…”.
A seguito di adeguato scrutinio si è quindi ritenuto che “…l'opzione interpretativa dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. si fa preferire perché è capace di coniugare, meglio di altre …. l'esigenza preminente della tutela effettiva del consumatore con l'esigenza, pur garantita dall'ordinamento sovranazionale, di rendere operante nella maggiore espansione possibile il principio di autonomia procedurale…”.
Nell'illustrare le scansioni processuali di tale strumento la pronuncia in commento ha quindi chiarito che “In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene
o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”.
Peraltro, nel marcare la valenza pregnante del potere del giudice dell'opposizione tardiva di sospensione dell'esecutorietà del titolo giudiziale l'accento è stato posto sulla circostanza che “…per il consumatore esecutato verrebbe meno anche il rischio che il bene sia venduto o il credito assegnato da uno (o più) dei GG.EE. aditi che rigettino l'istanza di sospensione della procedura, con la conseguenza che al consumatore stesso rimarrebbe, semmai, la possibilità di attivare rimedi non altrettanto effettivi, come quello risarcitorio…”.
pagina 6 di 8 I passaggi così sinteticamente riportati - per quanto di interesse – rendono palese il fatto che il ricorso all'opposizione tardiva, lungi dall'abilitare il consumatore esecutato ad agire sine die, trovi un limite specifico ed ineludibile nella conclusione della procedura esecutiva.
Ulteriore riscontro si trae dalla sentenza AJ CO – citata dalla Sezioni Unite - resa dalla Grande
Sezione della Corte di Giustizia in data 17 maggio 2022 all'esito della domanda di pronuncia pregiudiziale inerente l'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Cont La controversia da cui è sorta la domanda – intercorsa tra e l'AJ CO SA – aveva ad oggetto una richiesta di pagamento degli interessi dovuti all'istituto bancario a causa dell'inadempimento del contratto di mutuo ipotecario concluso tra le parti sfociata in un procedimento di esecuzione ipotecaria ormai concluso mediante l'avvenuta assegnazione al terzo del diritto di proprietà del bene sottoposto a vincolo.
La decisione ha chiarito che in una situazione siffatta il giudice, che agisce d'ufficio o su domanda del consumatore, non può più procedere a un esame del carattere abusivo di clausole contrattuali che condurrebbe all'annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e a rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento di proprietà già effettuato nei confronti di un terzo.
Nondimeno, in una situazione del genere il consumatore deve essere in grado, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, di far valere in un successivo procedimento distinto il carattere abusivo delle clausole del contratto di mutuo ipotecario, al fine di poter esercitare effettivamente e pienamente i suoi diritti ai sensi di tale direttiva per ottenere il risarcimento del danno economico causato dall'applicazione delle clausole di cui trattasi.
Il limite cui va fatto riferimento è declinato - rispettivamente - nella vendita ovvero nell'assegnazione del bene o del credito: nel caso in esame ciò è avvenuto, stando alla documentazione allegata dall'opposto - mediante l'ordinanza in data 8.5.22 nella quale quale creditore CP_6 intervenuto e ipotecario di 1^ grado per il Lotto 1 e chirografario tardivo – è risultato parzialmente soddisfatto.
Posto che gli opponenti non hanno formulato alcuna replica coerente in relazione a tale aspetto, deve concludersi nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione.
Le domande tutte formulate dagli opponenti restano assorbite.
Le spese del giudizio - liquidate come da dispositivo che segue nei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto della valenza assorbente del profilo preliminare -– sono ripartite in base al criterio della soccombenza.
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p.q.m.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice CA
AL così decide:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Condanna gli opponenti e in solido a rifondere agli Parte_1 Parte_2 opposti e per essa e Parte_3 Controparte_4 Controparte_1 per essa YO PV S.r.l. e per essa TI PV Controparte_8 Controparte_11
SR e per essa , RE SE PV S.r.l. e per Controparte_7 essa APORTI S.R.L. e per essa le spese Controparte_4 CP_5 di lite liquidate per ciascuna parte in € 18.977 oltre spese forfettarie pari al 15% nonché Iva e
Cassa.
Milano 5 novembre 2025
Il giudice
CA AL
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