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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. IO TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. AN ES Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4171 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI RAIMONDO SERRA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Sant'Antioco, presso CP_1
lo studio dell'avv. MARIANO ASTE, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
a. dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b. disporre che il signor versi alla signora un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento di € 600,00 mensili entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche che la stessa sosterrà per la tutela della propria salute;
c. disporre l'addebito della separazione a per i motivi sopra indicati;
CP_1
d. condannare alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento CP_1
in favore di in caso di infondata ed ingiustificata opposizione.” Parte_1
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e, spiegata domanda riconvenzionale, addebitare la separazione in capo alla signora per Parte_1
quanto calendato in parte narrativa, con ogni conseguenza di legge ivi compresa la non corresponsione di alcun contributo al mantenimento tenuto anche conto della durata minima del matrimonio e del fatto che la ricorrente è economicamente indipendente in quanto badante;
- Assegnare la casa coniugale, di proprietà della figlia del resistente, al predetto perché possa continuare a viverci;
- Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/06/2021, , premesso di avere contratto matrimonio in Parte_1
Gonnesa il 12/12/2020 con e che dall'unione coniugale non erano nati figli;
che la CP_1
ricorrente, in ragione delle proprie condizioni di salute, era impossibilitata a svolgere attività
lavorativa e priva di qualsiasi reddito;
che nel corso del 2021 si era sottoposta a due interventi chirurgici che l'avevano costretta ad un periodo di assoluto riposo e all'utilizzo del busto;
che il
2 marito percepiva la pensione di euro 1.900,00 al mese;
che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi da circa cinque mesi in modo irreversibile: il marito le impediva di stirare il vestiario, di utilizzare la lavatrice, guardare la televisione, accendere le luci o riscaldarsi, obbligando la ricorrente a consumare esclusivamente le pietanze da lui imposte e vietandole di parlare al telefono e di uscire di casa da sola, omettendo persino di darle il denaro necessario ad affrontare le cure mediche;
essa ricorrente era alla ricerca di una nuova sistemazione abitativa, e considerato il suo stato di salute e la necessità di cure si era temporaneamente trasferita dalla madre in Romania;
tanto premesso, ha domandato la pronuncia della separazione con addebito al coniuge, e il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 600 al mese.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 28/09/2021, non CP_1
opponendosi alla pronuncia della separazione dei coniugi, chiedendo, a sua volta, l'addebito alla moglie, e il rigetto della domanda di mantenimento.
Il resistente ha affermato di essere invalido, rimasto vedovo nel 2005, di abitare in un immobile di proprietà della figlia, e di percepire la pensione annua di euro 25.000.
Ha sostenuto che l'attuale moglie era stata in precedenza la sua badante, lo aveva conquistato con le sue promesse, e dopo avere convissuto, nonostante i tentativi delle figlie di dissuaderlo, l'aveva sposata. Dopo il matrimonio, tuttavia, la donna aveva manifestato atteggiamenti prevaricatori,
autoritari e violenti, cessando ogni forma di assistenza nei suoi confronti.
La moglie era inoltre dipendente dal gioco delle slot machines, e aveva perciò contratto debiti presso diversi esercizi del paese al cui pagamento provvedeva il FOIS che in caso di rifiuto veniva minacciato, percosso, spintonato e rimproverato. In un caso, la moglie lo aveva percosso con una stecca da biliardo tanto che i presenti erano intervenuti per fermarla.
Al fine di non destare preoccupazione, ha soggiunto il ricorrente, aveva taciuto la situazione alle figlie fino a quando, essendosi opposto all'ennesima richiesta di denaro, era stato nuovamente aggredito dalla donna che lo aveva fatto cadere a terra e urtare contro un pilastro, per poi percuoterlo;
portato al pronto soccorso, erano state refertate “contusioni multiple” con prognosi di
3 sette giorni. La , a seguito dell'intervento delle Forze dell'Ordine, aveva lasciato Pt_1
l'abitazione familiare, anche per sottoporsi all'intervento chirurgico programmato, ma dopo circa dieci giorni si era ripresentata chiedendo altro denaro al che, intimorito, glielo consegnava. CP_1
Inoltre, con il pretesto di ritirare i suoi effetti personali, la , minacciandolo, aveva scagliato Pt_1
al suolo la macchinetta del caffè rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Da allora il resistente viveva in un costante stato di timore e preoccupazione.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente prevedendo il versamento di un assegno di euro 150 in favore della resistente.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, l'assenza tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
***
Le parti hanno reciprocamente domandato l'addebito della separazione.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. 14840 del
4 27/06/2006).
Tale prova, ai sensi dell'art. 2697 cc, deve essere fornita da chi richiede la pronuncia di addebito.
Nel caso in esame, nessuna delle parti ha provato i fatti posti a base della domanda e il nesso di causa con la irreversibile crisi coniugale, né ha assunto utili iniziative istruttorie al riguardo. La
ricorrente ha persino rinunciato all'assunzione della prova testimoniale ammessa dal giudice istruttore.
Pertanto, la domanda di entrambi deve essere respinta in quanto priva di fondamento.
***
La domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente deve essere respinta in quanto infondata.
La separazione comporta la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo l'assistenza e il mutuo rispetto. L'assegno di mantenimento trova il proprio fondamento proprio nel dovere di assistenza.
L'assegno di mantenimento ha quindi una funzione assistenziale, concretandosi in un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa, ma altresì una funzione perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi (Cassazione, Ord. N.5603/2020).
In altri termini, il diritto all'assegno di mantenimento postula l'esistenza di un significativo divario reddituale fra i coniugi, ma non tende a ripristinare il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, bensì è volto ad assicurare al richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Deve quindi tenersi conto di un insieme di fattori, non riducibili alla sola sperequazione economica fra i coniugi ma necessariamente involgenti il ruolo svolto nella vita familiare, la durata del matrimonio, l'età e la rispettiva capacità lavorativa.
5 Nel caso in esame, dai redditi evidenziati non emerge una significativa disparità reddituale se non per alcuni periodi, ed è comunque emersa la piena capacità di entrambi di provvedere al proprio mantenimento.
La ricorrente ha dichiarato di avere lavorato quale badante fino al 2020 percependo circa 1.000 euro al mese. Dopo avere lasciato la casa familiare ha dichiarato di avere ripreso a lavorare guadagnando circa 600 euro al mese.
Con atto depositato il 10/02/2023, ha rinunciato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,
dichiarando di avere superato nell'anno 2022 la soglia reddituale di ammissione in seguito all'assunzione a tempo indeterminato come domestica.
In seguito, ha documentato un reddito di circa 6.900 annui (CU/2024).
Il resistente, invalido al 100%, percepisce la pensione di circa 1.600 euro al mese (730/2024,
730/2023).
In ogni caso, quand'anche fosse ravvisabile un apprezzabile divario reddituale, ciò non sarebbe, ad avviso di questo giudice, sufficiente a giustificare l'imposizione di un obbligo di contribuzione al mantenimento della ricorrente.
Infatti, tenuto conto della durata del matrimonio (sei mesi) e delle già consolidate rispettive capacità
di lavoro e di reddito, il contributo alla vita familiare da parte della richiedente non appare di alcuna intensità né tale da giustificare un prolungato obbligo di contribuzione in capo al coniuge.
Deve inoltre rilevarsi come l'età anagrafica della richiedente, che ha sempre svolto il lavoro di badante, sia tale da consentirle di continuare a svolgerlo senza che l'unione coniugale di così breve durata possa ragionevolmente rappresentare un ostacolo. D'altra parte, per sua stessa affermazione,
questa sarebbe stata l'attività lavorativa da lei svolta già all'indomani della separazione.
Pertanto, tenuto conto dell'età della ricorrente e della durata del matrimonio, la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento deve essere respinta.
***
La domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal resistente deve essere respinta in
6 quanto infondata, non essendovi prole minorenne o maggiorenne non indipendente in funzione della quale poter disciplinare la disponibilità dell'immobile (art. 337sexies cc.).
Le spese del giudizio devono essere compensate stante la reciproca soccombenza fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
17/09/1975, e nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 8, parte I, anno 2020 - Comune
di Gonnesa);
2. rigetta le domande di addebito rispettivamente formulate dalle parti;
3. rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
4. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 1/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN ES IO TI
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