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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1097/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
CEFALO ZO, LA
VALEA PP, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5800/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - IN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 316/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – ON e di ATOME 1 S.p.A. in Liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 29520240037593300801, notificata in data 22 luglio 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARSU anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, di € 13.759,88.
Parte ricorrente eccepisce fra l'altro la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO non è costituita benché regolarmente citata.
ADE ON preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, contrariamente a quanto richiesto, esclusivamente a carico dell'ente impositore.
In proposito questa Corte osserva che, pur esistendo giurisprudenza di legittimità che prevede la condanna alle spese in solido con l'agente della riscossione, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso dipenda dalla omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, la stessa non impone un preciso obbligo in tal senso al giudice ma solo una facoltà (che evidentemente dipende dal caso concreto) in quanto” il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite“ .
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna TO IN 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 oltre accessori da corrispondere al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'agente della riscossione.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
CEFALO ZO, LA
VALEA PP, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5800/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - IN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037593300801 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 316/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, propone ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – ON e di ATOME 1 S.p.A. in Liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 29520240037593300801, notificata in data 22 luglio 2025, avente ad oggetto il mancato pagamento della TARSU anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, di € 13.759,88.
Parte ricorrente eccepisce fra l'altro la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione.
ATO non è costituita benché regolarmente citata.
ADE ON preliminarmente chiede di dichiarare la carenza di responsabilità, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento in base alla ragione più liquida.
Infatti l'ente impositore, restato contumace, non ha fornito prova di notifica dell'intimazione sottesa alla cartella, con le conseguenze che i tributi devono intendersi interamente prescritti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, contrariamente a quanto richiesto, esclusivamente a carico dell'ente impositore.
In proposito questa Corte osserva che, pur esistendo giurisprudenza di legittimità che prevede la condanna alle spese in solido con l'agente della riscossione, nel caso in cui l'accoglimento del ricorso dipenda dalla omessa notifica dell'atto presupposto, come nel caso di specie, la stessa non impone un preciso obbligo in tal senso al giudice ma solo una facoltà (che evidentemente dipende dal caso concreto) in quanto” il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite“ .
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna TO IN 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 oltre accessori da corrispondere al procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'agente della riscossione.