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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 735/2025
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Luigi Ciamillo, che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta la memoria difensiva della parte resistente in quanto infondata e per certi aspetti inconferente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione e, all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 28/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28/10/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 735/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luigi Ciamillo, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato in Prata P.U. (AV) alla via Severino Petrillo, n. 23
(indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 [...]
- Controparte_2 [...]
(C.F. INDICATO: Controparte_3
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, P.IVA_1 ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_4 sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC indicato: CP_3
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio presso l'I.C. Comprensivo G. Pascoli di Frigento, chiedeva: “- previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea e previo accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, atteso che la medesima è attualmente fuoriuscita dal “sistema scuola”, condannarsi il
[...]
al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o Controparte_2 maggiore, in via equitativa, ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art.
1218 del c.c.; -condannarsi il al pagamento delle Controparte_2 spese di lite con attribuzione in favore del sottoscritto legale quale antistatario.”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_2 convenuto con plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, svolgendo funzioni identiche e analoghe a quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Soggiungeva di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con missiva inviata via pec, senza ottenere alcun riscontro.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti, precisando di essere fuoriuscita dal sistema scolastico per intervenuta quiescenza.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, evidenziando che dallo stato matricolare della ricorrente risultava che l'ultima assegnazione di supplenza risaliva all'a.s. 2022/2023.
Sosteneva la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il CP_2 differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso per tutto quanto rappresentato in punto di fatto ed evincibile dallo stato matricolare;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
6. Le suesposte considerazioni valgono anche per il personale che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie, dovendo ritenersi superato il proprio precedente orientamento stante la pronuncia di cui infra si dirà.
Come chiarito dalla Corte giustizia UE sez. X, 03/07/2025, n. 268, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico, la durata, in generale, dell'incarico ovvero esigenze di politica sociale non costituiscono, chiarisce la Corte, nella pronuncia richiamata, tali ragioni oggettive.
La mancata emersione di elementi oggettivi funzionali a superare la presunzione di equiparazione, ai fini del beneficio, tra personale di ruolo e non di ruolo e le esigenze di formazione che, del resto, risultano maggiormente incisive per i docenti che effettuano supplenze di breve durata –sovente all'inizio della propria attività professionale o chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole– fonda l'integrale pretesa di parte ricorrente.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso.
7. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti Controparte_2
a tempo determinato per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e di contratto fino al termine per le attività didattiche per l'anno scolastic0 2022/2023, sicché va riconosciuto alla ricorrente il diritto all'attribuzione della carta docente per ogni annualità oggetto di domanda. Tuttavia, in conformità a quanto stabilito dalla Suprema Corte, tale diritto non può essere oggetto di adempimento in forma specifica, giacché la stessa ricorrente ha dedotto di essere attualmente fuoriuscita dal “sistema scuola” per intervenuta quiescenza.
In conseguenza di ciò, il va condannato al risarcimento Controparte_2 del danno, in favore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ossia a titolo di inadempimento contrattuale, per una somma che può essere quantificata, con il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., in un importo pari a quello del beneficio perduto, cioè corrispondente al valore nominale annuo della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, moltiplicato per le tre annualità summenzionate, il tutto per complessivi € 1.500,00, in assenza di allegazione di un maggior danno.
Tale somma, trattandosi di posta risarcitoria, va intesa esente da ritenute di legge.
In forza di quanto previsto dall'art. 22 co. 36 L. 724/1994, nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 459/2000, trova applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/1991, ragion per cui le somme vanno accresciute del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla domanda giudiziaria
(28/02/2025) sino al saldo, non rilevando la natura risarcitoria del credito (Cassazione civile, sez. lav., n. 13624 del 02/07/2020: “Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”).
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, che ha richiesto plurimi interventi chiarificatori da parte della giurisprudenza nazionale e comunitaria, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per
1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma
1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 542/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato il 28/02/2025 nei confronti Parte_1 di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
2) Condanna il , al pagamento in favore di , a titolo di CP_2 Parte_1 risarcimento del danno, della somma di €#1.500,00# (euromillecinquecento/00), oltre il maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza del 28/02/2025 al saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 515,00 (eurocinquecentoquindici/00) oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)