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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8928 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in persona del dott. RE LI Massimo Fabio EL pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione a ingiunzione di pagamento iscritta al n. 35808/2022 R.G.
promossa da:
(c.f. ), titolare dell'omonima Azienda Parte_1 C.F._1
Agricola, residente in [...], Località Cascina Casali, rappresentato e difeso dall'Avv.
MA MA (c.f. ), presso la quale è elettivamente domiciliato in C.F._2
Sondrio, Via Mazzini n. 69 (FAX: 0342211829 - PEC:
; Email_1
- opponente – contro Controparte_1
CP (p.IVA ), in persona del legale rappresentante Presidente della Regione P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alessandra Zimmitti (c.f. e C.F._3
RE RI RI VI (c.f. ), con domicilio eletto presso C.F._4
l'Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1 (PEC
- – FAX: Email_2 Email_3
0267655600);
- opposta -
con ricorso depositato telematicamente il giorno 13.10.2022;
avente a oggetto: opposizione a decreto n. 13094 del 15.9.2022 di decadenza dai contributi erogati per gli anni 2011, 2012 e 2013 e richiesta di restituzione dei pagamenti per l'importo complessivo di € 99.060,41;
conclusioni dell'opponente: <previ gli accertamenti che vorrà disporre e l'istruttoria riterrà necessaria -
- rigettare l'eccezione di sollevata incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo per i motivi già espressi e per ciò che si preciserà negli atti conclusivi;
- respingere e/o rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande di controparte;
- annullare e dichiarare nullo e/o illegittimo e privo di giuridico effetto il provvedimento menzionato (decreto n. 13094/2022) per tutti i motivi di cui in atti e conseguentemente disporre che le somme eventualmente trattenute da OPR - Regione Lombardia in esecuzione di esso siano restituite all'esponente e ciò anche in considerazione delle Parte_1 violazioni procedimentali da parte di Regione Lombardia - OPR.
In ogni caso:
Condannarsi OPR Giunta Regione Lombardia al rimborso delle spese del giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
2 in ogni caso e per tuziorismo, fatta salva la riserva soprarichiamata, si chiede di eventualmente sentire quali testimoni a conferma della ricostruzione in fatto delle circostanze come riferite nelle premesse tutte indicando sin d'ora quali testimoni i signori:
; (subaffittuario citato anche nella ricostruzione della Tes_1 Testimone_2
GdF); . Testimone_3
Con riserva d'altri.>>
l'opposta ha concluso: <eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'illustrissimo giudice ivi adito e preliminare l'infondatezza della censura attinente alla prescrizione del diritto restituzione dei contributi erogati, nonché chiedendo nel merito rigetto ricorso quanto infondato fatto>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Signor titolare dell'omonima impresa individuale avente sede in Parte_1
Caravaggio, Località Cascina Casali, ha proposto, con ricorso, opposizione avverso il decreto indicato in oggetto, adottato il 15.9.2022 da (notificato in pari Controparte_1 data), con cui è stata dichiarata la decadenza di dai contributi PAC erogati Parte_1 per gli anni 2011, 2012 e 2013 e gli è stato richiesto il pagamento in restituzione, relativamente alle annualità per le quali “non risulta ancora scaduto il termine di prescrizione”, del complessivo importo di euro 99.060,41.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Organismo Pagatore CP_1 CP_1
Regionale, in considerazione di “palesi incongruità in ordine all'effettivo utilizzo ed il conseguente mantenimento dei terreni adibiti a pascolo che evidenziano il venir meno del rispetto del requisito della condizionalità”, oggetto di comunicazioni di notizie di reato da parte della Guardia di Finanza e di nota della Procura Regionale presso la Sezione
3 Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, che indicava (anche) quale indebito percettore di contributi europei. Pt_1
L'opponente ha sostenuto che:
- per quanto riguarda i “contributi risalenti al 2011, il termine di prescrizione è ampiamente decorso”, considerando dies a quo la data del pagamento;
- anche il credito restitutorio relativo al contributo per l'anno 2012 sarebbe estinto per prescrizione;
- era in buona fede, essendosi affidato alla consulenza e ai servigi della società Alpi Pt_1
Service s.r.l., per “trovare una collocazione per i propri titoli PAC”;
- era stata questa società a “occuparsi della monticazione dei capi sui pascoli in alpeggio”;
- la buona fede di comporta l'insussistenza di illeciti nella presentazione delle Pt_1
Domande Uniche di Aiuto a lui attribuibili;
- “Qualsiasi irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea va … perseguita dalle autorità competenti degli stati membri nel termine di 4 anni”.
L'opposta costituitasi in qualità di Organismo Pagatore Regionale con Controparte_1 comparsa di risposta depositata telematicamente l'8.5.2023, ha eccepito la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. e ha comunque chiesto il rigetto delle domande proposte da sostenendone l'infondatezza. Parte_1
*
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Ordinaria sollevata da Controparte_1
Come affermato da Cass. S.U. 15.11.2023 n. 31730, < comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità
Europea (c.d. aiuti P.A.C.), è devoluta al giudice ordinario la controversia afferente alla loro revoca, qualora l'intervento dell'amministrazione non abbia altro spazio di verifica che quello inerente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico>>.
4 Nello stesso senso è la successiva Cass. SU 18.1.2024 ord. 1946: < del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale>>.
Nella fattispecie, la pretesa restitutoria dell'OPR si fonda sul difetto, accertato in sede di indagini penali, della “condizionalità” costituente il presupposto del diritto all'erogazione del contributo, riguardante i titoli di conduzione dei terreni e lo svolgimento effettivo di attività di pascolo o di sfalcio annuale.
Applicato al caso in esame il principio enunciato dalla Corte Regolatrice, deve ritenersi che sussista la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
**
Nel merito, l'opposizione proposta da è infondata e deve perciò essere Parte_1 respinta.
È circostanza sostanzialmente non controversa che tutti i pascolatori “per conto terzi” indicati nelle domande uniche di aiuto presentate da abbiano senza esitazioni Pt_1 dichiarato agli inquirenti di non avere avuto alcun rapporto giuridico e di non conoscere affatto l'impresa individuale di Lanzeni;
essi hanno altresì affermato di aver pascolato bestiame su appezzamenti di terreno diversi da quelli appartenenti al o di aver Pt_1 svolto attività di pascolo per proprio conto.
Il qui opponente invero, evidenziato che:
- il PM presso il Tribunale di Sondrio aveva chiesto, in relazione ai medesimi fatti posti a base del decreto n. 13094/22 dell'OPR, l'archiviazione del procedimento nei confronti di
Parte_1
5 - tale richiesta era stata accolta dal GIP di quel Tribunale;
- la Corte dei Conti – Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello aveva, con sentenza
8.5/4.6.225 n. 80, assolto dalla domanda di condanna al risarcimento del danno Pt_1 erariale;
evidenziato ciò, si diceva, l'opponente ha insistentemente sottolineato che anche le suddette
Autorità Giudiziarie avevano escluso la sussistenza, in capo a lui, dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave nella presentazione delle domande di aiuto all'O.P.R.
Deve tuttavia osservarsi che l'assenza di malafede del non è idonea a far venire Pt_1 meno la natura indebita dei contributi percetti dall'opponente, la quale è senz'altro determinata dall'accertata (in sede penale e nel giudizio avanti alla Corte dei Conti) carenza della condizionalità in funzione della quale i contributi sono stati erogati (si veda in particolare la sentenza 13.1.2023 n. 3 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della
Lombardia sub doc. 14 . CP_1
La buona fede dell'opponente, infatti, può rilevare esclusivamente ai fini dell'individuazione della data di decorrenza degli interessi maturati sulla somma indebitamente percetta (art. 2033 c.c.).
Il diritto di ripetere l'indebito è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti.
Poiché il decreto impugnato è del settembre 2022, deve ritenersi che siano prescritti i crediti restitutori di OPR anteriori al 2012.
Il medesimo decreto n. 13094/22, tuttavia, esclude dalla somma richiesta in restituzione gli importi percepiti da anteriormente al 2012 e si limita a ripetere i contributi avuti Pt_1 dall'opponente negli anni 2012 e 2013, pari rispettivamente a € 49.930,00 e a € 49.130,41
(per un totale di € 99.060,41), come si ricava dalla citata sentenza 13.1.2023 n. 3 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Lombardia sub doc. 14 CP_1
6 La somma che l'Organismo Pagatore Regionale ha inteso ripetere con il decreto opposto, pari a € 99.060,41, risulta dunque correttamente determinata, in quanto corrispondente agli indebiti pagamenti il cui credito restitutorio non è estinto per prescrizione.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto, per infondatezza, dell'opposizione proposta da Parte_1
***
A norma dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: respinge
l'opposizione proposta da avverso il decreto n. 13094 del 15.9.2022 di Parte_1
Regione Lombardia – OPR e ogni altra domanda da lui formulata;
condanna
a rifondere a Regione Lombardia – O.P.R. le spese processuali, liquidate in Parte_1
€ 14.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 20.11.2025.
Il giudice
RE LI EL
7
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in persona del dott. RE LI Massimo Fabio EL pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado di opposizione a ingiunzione di pagamento iscritta al n. 35808/2022 R.G.
promossa da:
(c.f. ), titolare dell'omonima Azienda Parte_1 C.F._1
Agricola, residente in [...], Località Cascina Casali, rappresentato e difeso dall'Avv.
MA MA (c.f. ), presso la quale è elettivamente domiciliato in C.F._2
Sondrio, Via Mazzini n. 69 (FAX: 0342211829 - PEC:
; Email_1
- opponente – contro Controparte_1
CP (p.IVA ), in persona del legale rappresentante Presidente della Regione P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alessandra Zimmitti (c.f. e C.F._3
RE RI RI VI (c.f. ), con domicilio eletto presso C.F._4
l'Avvocatura Regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1 (PEC
- – FAX: Email_2 Email_3
0267655600);
- opposta -
con ricorso depositato telematicamente il giorno 13.10.2022;
avente a oggetto: opposizione a decreto n. 13094 del 15.9.2022 di decadenza dai contributi erogati per gli anni 2011, 2012 e 2013 e richiesta di restituzione dei pagamenti per l'importo complessivo di € 99.060,41;
conclusioni dell'opponente: <previ gli accertamenti che vorrà disporre e l'istruttoria riterrà necessaria -
- rigettare l'eccezione di sollevata incompetenza del Giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo per i motivi già espressi e per ciò che si preciserà negli atti conclusivi;
- respingere e/o rigettare in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande di controparte;
- annullare e dichiarare nullo e/o illegittimo e privo di giuridico effetto il provvedimento menzionato (decreto n. 13094/2022) per tutti i motivi di cui in atti e conseguentemente disporre che le somme eventualmente trattenute da OPR - Regione Lombardia in esecuzione di esso siano restituite all'esponente e ciò anche in considerazione delle Parte_1 violazioni procedimentali da parte di Regione Lombardia - OPR.
In ogni caso:
Condannarsi OPR Giunta Regione Lombardia al rimborso delle spese del giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
2 in ogni caso e per tuziorismo, fatta salva la riserva soprarichiamata, si chiede di eventualmente sentire quali testimoni a conferma della ricostruzione in fatto delle circostanze come riferite nelle premesse tutte indicando sin d'ora quali testimoni i signori:
; (subaffittuario citato anche nella ricostruzione della Tes_1 Testimone_2
GdF); . Testimone_3
Con riserva d'altri.>>
l'opposta ha concluso: <eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'illustrissimo giudice ivi adito e preliminare l'infondatezza della censura attinente alla prescrizione del diritto restituzione dei contributi erogati, nonché chiedendo nel merito rigetto ricorso quanto infondato fatto>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Signor titolare dell'omonima impresa individuale avente sede in Parte_1
Caravaggio, Località Cascina Casali, ha proposto, con ricorso, opposizione avverso il decreto indicato in oggetto, adottato il 15.9.2022 da (notificato in pari Controparte_1 data), con cui è stata dichiarata la decadenza di dai contributi PAC erogati Parte_1 per gli anni 2011, 2012 e 2013 e gli è stato richiesto il pagamento in restituzione, relativamente alle annualità per le quali “non risulta ancora scaduto il termine di prescrizione”, del complessivo importo di euro 99.060,41.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Organismo Pagatore CP_1 CP_1
Regionale, in considerazione di “palesi incongruità in ordine all'effettivo utilizzo ed il conseguente mantenimento dei terreni adibiti a pascolo che evidenziano il venir meno del rispetto del requisito della condizionalità”, oggetto di comunicazioni di notizie di reato da parte della Guardia di Finanza e di nota della Procura Regionale presso la Sezione
3 Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, che indicava (anche) quale indebito percettore di contributi europei. Pt_1
L'opponente ha sostenuto che:
- per quanto riguarda i “contributi risalenti al 2011, il termine di prescrizione è ampiamente decorso”, considerando dies a quo la data del pagamento;
- anche il credito restitutorio relativo al contributo per l'anno 2012 sarebbe estinto per prescrizione;
- era in buona fede, essendosi affidato alla consulenza e ai servigi della società Alpi Pt_1
Service s.r.l., per “trovare una collocazione per i propri titoli PAC”;
- era stata questa società a “occuparsi della monticazione dei capi sui pascoli in alpeggio”;
- la buona fede di comporta l'insussistenza di illeciti nella presentazione delle Pt_1
Domande Uniche di Aiuto a lui attribuibili;
- “Qualsiasi irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea va … perseguita dalle autorità competenti degli stati membri nel termine di 4 anni”.
L'opposta costituitasi in qualità di Organismo Pagatore Regionale con Controparte_1 comparsa di risposta depositata telematicamente l'8.5.2023, ha eccepito la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. e ha comunque chiesto il rigetto delle domande proposte da sostenendone l'infondatezza. Parte_1
*
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'Autorità
Giudiziaria Ordinaria sollevata da Controparte_1
Come affermato da Cass. S.U. 15.11.2023 n. 31730, < comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità
Europea (c.d. aiuti P.A.C.), è devoluta al giudice ordinario la controversia afferente alla loro revoca, qualora l'intervento dell'amministrazione non abbia altro spazio di verifica che quello inerente alle condizioni puntualmente stabilite dalla legge, senza margine di valutazione discrezionale per ragioni di tutela dell'interesse pubblico>>.
4 Nello stesso senso è la successiva Cass. SU 18.1.2024 ord. 1946: < del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale>>.
Nella fattispecie, la pretesa restitutoria dell'OPR si fonda sul difetto, accertato in sede di indagini penali, della “condizionalità” costituente il presupposto del diritto all'erogazione del contributo, riguardante i titoli di conduzione dei terreni e lo svolgimento effettivo di attività di pascolo o di sfalcio annuale.
Applicato al caso in esame il principio enunciato dalla Corte Regolatrice, deve ritenersi che sussista la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
**
Nel merito, l'opposizione proposta da è infondata e deve perciò essere Parte_1 respinta.
È circostanza sostanzialmente non controversa che tutti i pascolatori “per conto terzi” indicati nelle domande uniche di aiuto presentate da abbiano senza esitazioni Pt_1 dichiarato agli inquirenti di non avere avuto alcun rapporto giuridico e di non conoscere affatto l'impresa individuale di Lanzeni;
essi hanno altresì affermato di aver pascolato bestiame su appezzamenti di terreno diversi da quelli appartenenti al o di aver Pt_1 svolto attività di pascolo per proprio conto.
Il qui opponente invero, evidenziato che:
- il PM presso il Tribunale di Sondrio aveva chiesto, in relazione ai medesimi fatti posti a base del decreto n. 13094/22 dell'OPR, l'archiviazione del procedimento nei confronti di
Parte_1
5 - tale richiesta era stata accolta dal GIP di quel Tribunale;
- la Corte dei Conti – Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello aveva, con sentenza
8.5/4.6.225 n. 80, assolto dalla domanda di condanna al risarcimento del danno Pt_1 erariale;
evidenziato ciò, si diceva, l'opponente ha insistentemente sottolineato che anche le suddette
Autorità Giudiziarie avevano escluso la sussistenza, in capo a lui, dell'elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave nella presentazione delle domande di aiuto all'O.P.R.
Deve tuttavia osservarsi che l'assenza di malafede del non è idonea a far venire Pt_1 meno la natura indebita dei contributi percetti dall'opponente, la quale è senz'altro determinata dall'accertata (in sede penale e nel giudizio avanti alla Corte dei Conti) carenza della condizionalità in funzione della quale i contributi sono stati erogati (si veda in particolare la sentenza 13.1.2023 n. 3 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della
Lombardia sub doc. 14 . CP_1
La buona fede dell'opponente, infatti, può rilevare esclusivamente ai fini dell'individuazione della data di decorrenza degli interessi maturati sulla somma indebitamente percetta (art. 2033 c.c.).
Il diritto di ripetere l'indebito è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti.
Poiché il decreto impugnato è del settembre 2022, deve ritenersi che siano prescritti i crediti restitutori di OPR anteriori al 2012.
Il medesimo decreto n. 13094/22, tuttavia, esclude dalla somma richiesta in restituzione gli importi percepiti da anteriormente al 2012 e si limita a ripetere i contributi avuti Pt_1 dall'opponente negli anni 2012 e 2013, pari rispettivamente a € 49.930,00 e a € 49.130,41
(per un totale di € 99.060,41), come si ricava dalla citata sentenza 13.1.2023 n. 3 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Lombardia sub doc. 14 CP_1
6 La somma che l'Organismo Pagatore Regionale ha inteso ripetere con il decreto opposto, pari a € 99.060,41, risulta dunque correttamente determinata, in quanto corrispondente agli indebiti pagamenti il cui credito restitutorio non è estinto per prescrizione.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto, per infondatezza, dell'opposizione proposta da Parte_1
***
A norma dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: respinge
l'opposizione proposta da avverso il decreto n. 13094 del 15.9.2022 di Parte_1
Regione Lombardia – OPR e ogni altra domanda da lui formulata;
condanna
a rifondere a Regione Lombardia – O.P.R. le spese processuali, liquidate in Parte_1
€ 14.000,00 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge.
Milano, 20.11.2025.
Il giudice
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