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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 16/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile n. 937/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Irio Fabio Milla, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RICORRENTE contro contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Busto Arsizio l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
spese di causa compensate.
pagina 1 di 2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La proposizione del presente ricorso e la mancata costituzione della resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Nulla deve disporsi in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, non essendo state azionate pretese in tal senso.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da precedente ordinanza del Giudice delegato, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 295, parte II, serie C, anno 2018;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del Giudice delegato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente Estensore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile n. 937/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio dell'avv. Irio Fabio Milla, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RICORRENTE contro contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Busto Arsizio l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare che nessuna somma è dovuta a titolo di mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti;
spese di causa compensate.
pagina 1 di 2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata e meritevole di accoglimento.
La proposizione del presente ricorso e la mancata costituzione della resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Nulla deve disporsi in ordine ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, non essendo state azionate pretese in tal senso.
Deve disporsi la prosecuzione della causa come da precedente ordinanza del Giudice delegato, essendo stata chiesta l'emissione di sentenza di scioglimento del matrimonio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Busto Arsizio l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto n. 295, parte II, serie C, anno 2018;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza del Giudice delegato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente Estensore
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