Art. 9. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 : a) il numero 4) dell'articolo 5; b) gli articoli 29, 30 e 60. Note all'art. 9: - Per il testo dell' articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , si veda nelle note all'articolo 1.
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24 febbraio 2026
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