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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 668/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 18/06/2025 da
, C.F. nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
Ascoli Piceno ed ivi residente in [...] e , Controparte_1
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
M. Federici n. 50, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Poli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 31/07/2001 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli piceno (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- Dall'unione coniugale è nato un figlio: nato il [...] Persona_1
a San Benedetto del Tronto (AP), C.F. ; C.F._3
- l'ultima residenza comune dei coniugi è stata quella di Viale M. Federici n. 75 ad
Ascoli Piceno, con contratto di locazione intestato al sig. , scaduto Parte_1
al 31/07/2023 e non rinnovato per volontà di entrambe le parti;
- dal momento che era cessata l'unità materiale e spirituale tra i coniugi, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, in quanto il legame affettivo tra i coniugi era cessato ormai dal 2023, sicché le parti concludevano un accordo per una separazione consensuale, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1167/2023, inizialmente incardinato presso questo Tribunale come separazione giudiziale;
- con sentenza n. 161/2024, questo Tribunale recepiva gli accordi conclusi dai coniugi e omologava la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa portandosi reciproco rispetto;
2) I Sig.ri e si accordano (omissis per l'affido condiviso, essendo il Parte_1 CP_1
figlio maggiorenne) del figlio (minore) che vivrà con il padre presso Persona_1
l'abitazione locata in affitto in Via S. Filippo e Giacomo n. 48/b ad Ascoli Piceno;
3)la madre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi e in caso di disaccordo almeno dovrà vederlo tre pomeriggi a settimana tutti lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30 con pernottamento o meno secondo le necessità del ragazzo.
- Le festività natalizie (Natale e capodanno) potranno essere festeggiate alternativamente con il padre e con la madre (vigilia e Natale col padre o la madre) nonché il 31 e capodanno con la madre o col padre e viceversa. Le festività pasquali saranno suddivise tra Domenica e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati.
4) la sig.ra dovrà corrispondere al figlio un mantenimento Controparte_1
complessivo mensile pari ad Euro 150,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate.
L'Assegno Unico verrà percepito interamente dal padre stante l'esiguità del mantenimento;
5) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite sino al momento in cui la sig.ra non trovi idonea collocazione lavorativa nella misura del 60% per il padre e 40% per la madre secondo la ripartizione e di cui al protocollo presso il Tribunale di Ascoli
Piceno;
6) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare al mantenimento proprio e di essere autosufficienti economicamente;
- ad oggi, non essendosi ricostituita l'unione tra i coniugi, il sig. e la sig.ra Parte_1
sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 numero 2 lett. b) per la pronuncia CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) il figlio dimorerà presso il padre sig. Persona_1 Parte_1
nell'abitazione di Via della Libertà 17 ad Ascoli Piceno in continuità rispetto a quanto in accordo di separazione;
2) la madre dovrà corrispondere al figlio maggiorenne non autosufficiente un mantenimento complessivo mensile pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate;
3) l'Assegno Unico verrà percepito interamente dal padre stante l'esiguità del mantenimento;
4) Le spese straordinarie per il figlio verranno suddivise al 50% stante il mutamento della condizione lavorativa della sig.ra rispetto alla separazione, secondo la CP_1
ripartizione e di cui al protocollo unico stilato in accordo con i Tribunali Regionali.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio
[...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Persona_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 31/07/2001 ad Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al N. 121 parte 2 Serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 26/9/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 668/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 18/06/2025 da
, C.F. nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
Ascoli Piceno ed ivi residente in [...] e , Controparte_1
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...]
M. Federici n. 50, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Poli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 03/07/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/06/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 31/07/2001 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli piceno (AP), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- Dall'unione coniugale è nato un figlio: nato il [...] Persona_1
a San Benedetto del Tronto (AP), C.F. ; C.F._3
- l'ultima residenza comune dei coniugi è stata quella di Viale M. Federici n. 75 ad
Ascoli Piceno, con contratto di locazione intestato al sig. , scaduto Parte_1
al 31/07/2023 e non rinnovato per volontà di entrambe le parti;
- dal momento che era cessata l'unità materiale e spirituale tra i coniugi, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, in quanto il legame affettivo tra i coniugi era cessato ormai dal 2023, sicché le parti concludevano un accordo per una separazione consensuale, nell'ambito del procedimento n. R.G. 1167/2023, inizialmente incardinato presso questo Tribunale come separazione giudiziale;
- con sentenza n. 161/2024, questo Tribunale recepiva gli accordi conclusi dai coniugi e omologava la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa portandosi reciproco rispetto;
2) I Sig.ri e si accordano (omissis per l'affido condiviso, essendo il Parte_1 CP_1
figlio maggiorenne) del figlio (minore) che vivrà con il padre presso Persona_1
l'abitazione locata in affitto in Via S. Filippo e Giacomo n. 48/b ad Ascoli Piceno;
3)la madre potrà vedere il figlio quando vorrà previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi e in caso di disaccordo almeno dovrà vederlo tre pomeriggi a settimana tutti lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30 con pernottamento o meno secondo le necessità del ragazzo.
- Le festività natalizie (Natale e capodanno) potranno essere festeggiate alternativamente con il padre e con la madre (vigilia e Natale col padre o la madre) nonché il 31 e capodanno con la madre o col padre e viceversa. Le festività pasquali saranno suddivise tra Domenica e Lunedì dell'Angelo ad anni alternati.
4) la sig.ra dovrà corrispondere al figlio un mantenimento Controparte_1
complessivo mensile pari ad Euro 150,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate.
L'Assegno Unico verrà percepito interamente dal padre stante l'esiguità del mantenimento;
5) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite sino al momento in cui la sig.ra non trovi idonea collocazione lavorativa nella misura del 60% per il padre e 40% per la madre secondo la ripartizione e di cui al protocollo presso il Tribunale di Ascoli
Piceno;
6) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare al mantenimento proprio e di essere autosufficienti economicamente;
- ad oggi, non essendosi ricostituita l'unione tra i coniugi, il sig. e la sig.ra Parte_1
sussistevano i presupposti di cui all'art. 3 numero 2 lett. b) per la pronuncia CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) il figlio dimorerà presso il padre sig. Persona_1 Parte_1
nell'abitazione di Via della Libertà 17 ad Ascoli Piceno in continuità rispetto a quanto in accordo di separazione;
2) la madre dovrà corrispondere al figlio maggiorenne non autosufficiente un mantenimento complessivo mensile pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno comunicate;
3) l'Assegno Unico verrà percepito interamente dal padre stante l'esiguità del mantenimento;
4) Le spese straordinarie per il figlio verranno suddivise al 50% stante il mutamento della condizione lavorativa della sig.ra rispetto alla separazione, secondo la CP_1
ripartizione e di cui al protocollo unico stilato in accordo con i Tribunali Regionali.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De Angelis e fissava per il giorno l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 dell'11.5.2015, di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio
[...]
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Persona_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 31/07/2001 ad Ascoli Piceno, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2001 al N. 121 parte 2 Serie A, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 26/9/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi