Art. 4.
Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui agli articoli precedenti, la cui famiglia abbia eletto una precaria residenza prima di tale data, potra' trasferire la famiglia stessa nel comune che e' sede di assegnazione della nave.
Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui agli articoli precedenti, la cui famiglia abbia eletto una precaria residenza prima di tale data, potra' trasferire la famiglia stessa nel comune che e' sede di assegnazione della nave.