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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 04/03/2013, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00973/2013 e data 04/03/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 15 febbraio 2012
NUMERO AFFARE 02609/2010
OGGETTO:
Ministero della Difesa Direzione Generale Personale Militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dall’Appuntato scelto RO HE CC, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 572/4 del 13.01.2009 che ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MD GMIL III 9^ 3^ 0119953 del 22 marzo 2010, con la quale il ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Nicolò Pollari;
PREMESSO:
In data 24.06.08, il Comandante interregionale Carabinieri “Culqualber” notava che l’appuntato scelto dei Carabinieri UR HE CC era sceso dall’automezzo di servizio e colloquiava con un conoscente, privo del copricapo d'ordinanza.
In quella circostanza, l’ufficiale generale non aveva proceduto ad una formale contestazione della mancanza, né a redigere un rapporto scritto, avendo proceduto oralmente ad effettuare le incombenze relative.
Con nota n. 151/2-2008 del 09.07.2008, il Comandante interinale della Compagnia Messina Sud, Ten. Dario Allegretti, contestava al ricorrente la violazione degli artt. 17, comma 3, 4 e 18 del R.D.M.
Il ricorrente presentava apposita memoria difensiva, con la quale sottolineava che il fatto di non calzare il berretto fosse stato del tutto occasionale.
Il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento n. 151/5–2008 del 22.09.08 che infliggeva la sanzione del rimprovero da parte del Comandante titolare della Compagnia Messina Sud, Cap. Alessandro Di Stefano.
In data 17.10.08, l’appuntato scelto UR presentava ricorso gerarchico, poi rigettato, nella competenza, dal Comandante provinciale Carabinieri di Messina, con determinazione notificata il 23.01.09.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo i seguenti motivi di diritto:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del R.D.M.;
- incompetenza del Comandante interinale a contestare gli addebiti;
- omessa valutazione degli elementi soggettivi.
Il Ministero, nella propria relazione, ritiene il ricorso infondato nel merito.
Quanto alla prima censura, risulta chiaro il disposto dell’art. 58 R.D.M., in base al quale il superiore che rilevi un’infrazione disciplinare, ma sia sfornito della relativa potestà sanzionatoria, è tenuto a far constatare la mancanza al trasgressore e, tempestivamente, informare l’autorità competente. Tuttavia, la norma va interpretata alla luce dei principi di celerità e snellezza che devono caratterizzare ogni procedimento amministrativo. “Ad adiuvandum”, aggiunge l’amministrazione, tale norma va letta anche tenendo conto del disposto di cui all’art. 59 R.D.M., a mente del quale, il procedimento disciplinare deve svolgersi oralmente. Per cui è sufficiente che gli adempimenti compiuti “verbis” non comportino un ingiustificato pregiudizio alla posizione giuridica del soggetto incolpato, il quale deve essere sempre messo in condizione di difendersi adeguatamente.
Quanto alla eccepita incompetenza del Comandante interinale a contestare formalmente gli addebiti, le persone fisiche assegnate all’ufficio, asserisce l’amministrazione, non possono essere considerate soggetti giuridici diversi dall’ente, ma divengono parte integrante di esso, nell’esercizio delle loro funzioni.
Riguardo poi l’ultima censura, l’involontarietà e l’occasionalità del fatto non appaiono sufficienti ad escludere la responsabilità del soggetto agente.
CONSIDERATO:
Il ricorso è fondato.
Invero, dai fatti di causa risulta che vi sia stata una totale mancanza dei formali adempimenti prescritti dall’art. 58 R.D.M., per le ipotesi di rilevazione dell’infrazione.
Difatti, ai sensi dell’art. 58 R.D.M. “Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare”.
Orbene, l’assenza di una formale constatazione e di un rapporto scritto vizia il procedimento anche qualora l’autorità competente abbia provveduto oralmente a quanto previsto dall’art. 58 R.D.M.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Nicolo' Pollari | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Tiziana Tomassini