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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA MARCO, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01345/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01345/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01345/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
la condanna di parte resistente alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di accertamento n. THB01CL01345/2024; la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 gennaio 2025 e depositato il successivo 14 febbraio 2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. THB01CI01345/2024, notificato in data 20 novembre 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, per l'anno d'imposta 2018, rideterminava il reddito d'impresa dichiarato da € 198.205,00 ad € 254.098,00 recuperando altresì un reddito soggetto a tassazione separata di € 4.000,00 con conseguente liquidazione di maggiori IRPEF e addizionali.
L'atto impositivo traeva origine dal disconoscimento di taluni costi dedotti dal contribuente, esercente l'attività di promotore finanziario.
Il ricorrente limitava l'impugnazione a due specifici recuperi operati dall'Ufficio:
1. il disconoscimento di costi per consulenze legali per un importo di € 24.036,43, in quanto ritenuti dall'Ufficio non inerenti all'attività di promotore finanziario, poiché afferenti a procedimenti penali e Ricorrente_1civili relativi a fatti contestati al Sig. in un periodo antecedente, quando svolgeva l'attività di direttore di banca;
2. la riqualificazione in spese di rappresentanza, con conseguente deducibilità limitata, di costi per € 21.663,53, relativi a rimborsi effettuati dal ricorrente a favore di propri clienti a seguito della sottoscrizione di contratti di gestione/consulenza, ritenuti dall'Ufficio privi di un nesso sinallagmatico con specifiche prestazioni.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduceva, quanto al primo punto, che le spese legali, sebbene relative a procedimenti sorti nell'ambito di una diversa e precedente attività lavorativa (Direttore di banca), fossero comunque inerenti e necessarie per poter accedere alla professione di promotore finanziario, la quale presuppone il mantenimento di specifici requisiti di onorabilità che sarebbero venuti meno in caso di condanna. Quanto al secondo punto, ribadiva la natura di costi direttamente imputabili a ricavi, sostenendo che tali rimborsi erano essenziali per la conclusione di contratti onerosi e per la fidelizzazione della clientela, con determinando un conseguente incremento del fatturato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate in data 17 marzo 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ribadiva la correttezza del proprio operato, evidenziando, in relazione alle spese legali, l'assenza di qualsiasi correlazione tra i costi sostenuti e l'attività svolta nell'anno d'imposta 2018, essendo i procedimenti giudiziari originati da fatti occorsi durante la precedente attività di direttore di banca. In merito ai rimborsi ai clienti, l'Amministrazione ne confermava la natura di spese di rappresentanza, stante l'assenza di un obbligo contrattuale, della mancanza di una controprestazione e la notevole distanza temporale (in alcuni casi fino a dieci anni) tra la stipula dei contratti e l'erogazione del rimborso, elementi che ne rivelavano la finalità meramente promozionale e di accrescimento dell'immagine.
Alla pubblica udienza sono comparsi l'Avv. Difensore_1 per il ricorrente e il Dott. Nominativo_1 su delega dell'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Bologna, i quali si riportano agli atti e insistono nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La controversia verte sulla legittimità di due specifici recuperi a tassazione operati dall'Agenzia delle Entrate: il primo relativo alla deducibilità di spese legali, il secondo concernente la qualificazione di rimborsi a clienti.
1. Sull'inerenza delle spese legali.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente contesta il disconoscimento della deducibilità di costi per € 24.036,43 sostenuti per la propria difesa in procedimenti penali e civili, argomentando che l'esito negativo di tali giudizi avrebbe potuto compromettere i requisiti di onorabilità necessari per l'esercizio della professione di promotore finanziario.
Ritiene questo Collegio che la tesi del ricorrente non possa essere accolta. Il principio cardine che governa la deducibilità dei costi dal reddito d'impresa è quello di inerenza, sancito dall'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'inerenza non va intesa come mera utilità o necessità, bensì come correlazione funzionale tra il costo sostenuto e l'attività produttiva di ricavi. Il costo, in altre parole, deve essere riconducibile all'attività d'impresa o perché direttamente connesso alla produzione di un bene o servizio, o perché indirettamente legato al potenziamento, allo sviluppo o al mantenimento dell'attività stessa.
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dall'Ufficio, tale correlazione manca del tutto. Le spese legali in contestazione sono state sostenute per difendersi da accuse relative a fatti commessi quando il ricorrente svolgeva un'attività lavorativa differente (direttore di banca) e in un periodo temporale antecedente a quello di esercizio dell'attività di promotore finanziario. Non sussiste, pertanto, alcun legame funzionale tra il costo e l'attività d'impresa svolta nell'anno 2018.
L'argomentazione del ricorrente, secondo cui le spese sarebbero state necessarie per preservare i requisiti di onorabilità e, quindi, per poter accedere all'esercizio della professione, introduce un concetto di inerenza eccessivamente lato e soggettivo, legato a vicende personali del contribuente anziché alla gestione oggettiva della propria attività. L'eventuale perdita dei requisiti di onorabilità rappresenta una conseguenza mediata e indiretta, attinente alla sfera personale e professionale del soggetto, ma non trasforma un costo personale in un costo inerente. Come evidenziato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, la difesa in un procedimento giudiziario non può essere assimilata a un'attività preparatoria all'esercizio d'impresa, caratterizzandosi per la sua natura aleatoria e non volontaria, del tutto estranea alla gestione aziendale.
2. Sulla qualificazione dei rimborsi ai clienti. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente chiede la piena deducibilità dei costi per € 21.663,53, sostenuti a titolo di intervento commerciale verso i propri clienti, contestando la riqualificazione operata dall'Ufficio in spese di rappresentanza.
La distinzione tra spese di pubblicità/promozione (interamente deducibili) e spese di rappresentanza (soggette a limiti di deducibilità) si fonda sulla finalità della spesa. Le prime sono caratterizzate da un nesso diretto con l'incremento dei ricavi, in un'ottica di "do ut des". Le seconde, invece, sono sostenute gratuitamente al fine di accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, con un'aspettativa solo indiretta e potenziale di ritorno commerciale.
Nel caso in esame, gli elementi fattuali emersi depongono inequivocabilmente per la qualificazione dei costi come spese di rappresentanza, come correttamente sostenuto dall'Amministrazione finanziaria.
In primo luogo, manca la prova di un accordo sinallagmatico tra il promotore e il cliente. Dalla documentazione prodotta non emerge alcun obbligo contrattuale in capo al Sig. Ricorrente_1 di effettuare tali rimborsi a fronte della sottoscrizione dei contratti di gestione. Le erogazioni appaiono, dunque, come atti di mera liberalità, privi di una controprestazione specifica da parte del cliente, se non quella, già remunerata dalle provvigioni corrisposte per la sottoscrizione di un prodotto finanziario.
In secondo luogo, come puntualmente rilevato dall'Ufficio, il notevole lasso temporale intercorso tra la stipula dei contratti e l'effettuazione dei rimborsi spezza quel nesso di causalità diretta e immediata che dovrebbe caratterizzare un costo direttamente imputabile a ricavi, alla stregua di uno sconto o un abbuono.
Infine, desta perplessità la circostanza, evidenziata dall'Ufficio e non contestata dal ricorrente, che in alcuni casi i pagamenti non provenissero direttamente dal Sig. Ricorrente_1, ma da altri soggetti, rendendo ancora più labile il collegamento con l'attività d'impresa del ricorrente.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, portano a concludere che le somme erogate non costituivano una riduzione del corrispettivo o un costo direttamente legato a una specifica operazione commerciale, ma rappresentavano piuttosto delle liberalità finalizzate a creare e mantenere un'immagine di cura e attenzione verso la clientela, fidelizzandola attraverso un beneficio gratuito e inatteso. Tale finalità è quella tipica delle spese di rappresentanza, la cui deducibilità è correttamente disciplinata dall'art. 108, comma 2, del TUIR.
Per le ragioni sopra esposte, l'operato dell'Ufficio risulta legittimo e l'avviso di accertamento impugnato deve essere confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, in € 3.000,00 oltre ad accessori,.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA MARCO, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 136/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01345/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01345/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01345/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento impugnato;
la condanna di parte resistente alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma dell'avviso di accertamento n. THB01CL01345/2024; la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 gennaio 2025 e depositato il successivo 14 febbraio 2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. THB01CI01345/2024, notificato in data 20 novembre 2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna, per l'anno d'imposta 2018, rideterminava il reddito d'impresa dichiarato da € 198.205,00 ad € 254.098,00 recuperando altresì un reddito soggetto a tassazione separata di € 4.000,00 con conseguente liquidazione di maggiori IRPEF e addizionali.
L'atto impositivo traeva origine dal disconoscimento di taluni costi dedotti dal contribuente, esercente l'attività di promotore finanziario.
Il ricorrente limitava l'impugnazione a due specifici recuperi operati dall'Ufficio:
1. il disconoscimento di costi per consulenze legali per un importo di € 24.036,43, in quanto ritenuti dall'Ufficio non inerenti all'attività di promotore finanziario, poiché afferenti a procedimenti penali e Ricorrente_1civili relativi a fatti contestati al Sig. in un periodo antecedente, quando svolgeva l'attività di direttore di banca;
2. la riqualificazione in spese di rappresentanza, con conseguente deducibilità limitata, di costi per € 21.663,53, relativi a rimborsi effettuati dal ricorrente a favore di propri clienti a seguito della sottoscrizione di contratti di gestione/consulenza, ritenuti dall'Ufficio privi di un nesso sinallagmatico con specifiche prestazioni.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduceva, quanto al primo punto, che le spese legali, sebbene relative a procedimenti sorti nell'ambito di una diversa e precedente attività lavorativa (Direttore di banca), fossero comunque inerenti e necessarie per poter accedere alla professione di promotore finanziario, la quale presuppone il mantenimento di specifici requisiti di onorabilità che sarebbero venuti meno in caso di condanna. Quanto al secondo punto, ribadiva la natura di costi direttamente imputabili a ricavi, sostenendo che tali rimborsi erano essenziali per la conclusione di contratti onerosi e per la fidelizzazione della clientela, con determinando un conseguente incremento del fatturato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni depositate in data 17 marzo 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ribadiva la correttezza del proprio operato, evidenziando, in relazione alle spese legali, l'assenza di qualsiasi correlazione tra i costi sostenuti e l'attività svolta nell'anno d'imposta 2018, essendo i procedimenti giudiziari originati da fatti occorsi durante la precedente attività di direttore di banca. In merito ai rimborsi ai clienti, l'Amministrazione ne confermava la natura di spese di rappresentanza, stante l'assenza di un obbligo contrattuale, della mancanza di una controprestazione e la notevole distanza temporale (in alcuni casi fino a dieci anni) tra la stipula dei contratti e l'erogazione del rimborso, elementi che ne rivelavano la finalità meramente promozionale e di accrescimento dell'immagine.
Alla pubblica udienza sono comparsi l'Avv. Difensore_1 per il ricorrente e il Dott. Nominativo_1 su delega dell'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Bologna, i quali si riportano agli atti e insistono nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La controversia verte sulla legittimità di due specifici recuperi a tassazione operati dall'Agenzia delle Entrate: il primo relativo alla deducibilità di spese legali, il secondo concernente la qualificazione di rimborsi a clienti.
1. Sull'inerenza delle spese legali.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente contesta il disconoscimento della deducibilità di costi per € 24.036,43 sostenuti per la propria difesa in procedimenti penali e civili, argomentando che l'esito negativo di tali giudizi avrebbe potuto compromettere i requisiti di onorabilità necessari per l'esercizio della professione di promotore finanziario.
Ritiene questo Collegio che la tesi del ricorrente non possa essere accolta. Il principio cardine che governa la deducibilità dei costi dal reddito d'impresa è quello di inerenza, sancito dall'art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'inerenza non va intesa come mera utilità o necessità, bensì come correlazione funzionale tra il costo sostenuto e l'attività produttiva di ricavi. Il costo, in altre parole, deve essere riconducibile all'attività d'impresa o perché direttamente connesso alla produzione di un bene o servizio, o perché indirettamente legato al potenziamento, allo sviluppo o al mantenimento dell'attività stessa.
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dall'Ufficio, tale correlazione manca del tutto. Le spese legali in contestazione sono state sostenute per difendersi da accuse relative a fatti commessi quando il ricorrente svolgeva un'attività lavorativa differente (direttore di banca) e in un periodo temporale antecedente a quello di esercizio dell'attività di promotore finanziario. Non sussiste, pertanto, alcun legame funzionale tra il costo e l'attività d'impresa svolta nell'anno 2018.
L'argomentazione del ricorrente, secondo cui le spese sarebbero state necessarie per preservare i requisiti di onorabilità e, quindi, per poter accedere all'esercizio della professione, introduce un concetto di inerenza eccessivamente lato e soggettivo, legato a vicende personali del contribuente anziché alla gestione oggettiva della propria attività. L'eventuale perdita dei requisiti di onorabilità rappresenta una conseguenza mediata e indiretta, attinente alla sfera personale e professionale del soggetto, ma non trasforma un costo personale in un costo inerente. Come evidenziato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni, la difesa in un procedimento giudiziario non può essere assimilata a un'attività preparatoria all'esercizio d'impresa, caratterizzandosi per la sua natura aleatoria e non volontaria, del tutto estranea alla gestione aziendale.
2. Sulla qualificazione dei rimborsi ai clienti. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente chiede la piena deducibilità dei costi per € 21.663,53, sostenuti a titolo di intervento commerciale verso i propri clienti, contestando la riqualificazione operata dall'Ufficio in spese di rappresentanza.
La distinzione tra spese di pubblicità/promozione (interamente deducibili) e spese di rappresentanza (soggette a limiti di deducibilità) si fonda sulla finalità della spesa. Le prime sono caratterizzate da un nesso diretto con l'incremento dei ricavi, in un'ottica di "do ut des". Le seconde, invece, sono sostenute gratuitamente al fine di accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa, con un'aspettativa solo indiretta e potenziale di ritorno commerciale.
Nel caso in esame, gli elementi fattuali emersi depongono inequivocabilmente per la qualificazione dei costi come spese di rappresentanza, come correttamente sostenuto dall'Amministrazione finanziaria.
In primo luogo, manca la prova di un accordo sinallagmatico tra il promotore e il cliente. Dalla documentazione prodotta non emerge alcun obbligo contrattuale in capo al Sig. Ricorrente_1 di effettuare tali rimborsi a fronte della sottoscrizione dei contratti di gestione. Le erogazioni appaiono, dunque, come atti di mera liberalità, privi di una controprestazione specifica da parte del cliente, se non quella, già remunerata dalle provvigioni corrisposte per la sottoscrizione di un prodotto finanziario.
In secondo luogo, come puntualmente rilevato dall'Ufficio, il notevole lasso temporale intercorso tra la stipula dei contratti e l'effettuazione dei rimborsi spezza quel nesso di causalità diretta e immediata che dovrebbe caratterizzare un costo direttamente imputabile a ricavi, alla stregua di uno sconto o un abbuono.
Infine, desta perplessità la circostanza, evidenziata dall'Ufficio e non contestata dal ricorrente, che in alcuni casi i pagamenti non provenissero direttamente dal Sig. Ricorrente_1, ma da altri soggetti, rendendo ancora più labile il collegamento con l'attività d'impresa del ricorrente.
Tali elementi, valutati nel loro complesso, portano a concludere che le somme erogate non costituivano una riduzione del corrispettivo o un costo direttamente legato a una specifica operazione commerciale, ma rappresentavano piuttosto delle liberalità finalizzate a creare e mantenere un'immagine di cura e attenzione verso la clientela, fidelizzandola attraverso un beneficio gratuito e inatteso. Tale finalità è quella tipica delle spese di rappresentanza, la cui deducibilità è correttamente disciplinata dall'art. 108, comma 2, del TUIR.
Per le ragioni sopra esposte, l'operato dell'Ufficio risulta legittimo e l'avviso di accertamento impugnato deve essere confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, in € 3.000,00 oltre ad accessori,.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00