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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Seconda Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 13:25 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 427/2020
Sono comparsi
Per parte attrice l'Avv. Accursio Montalbano
Per parte convenuta l'Avv. Nicola Bellia;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. Montalbano in via preliminare rileva l'inammissibilità delle note depositate stamattina da controparte;
L'Avv. Bellia rappresenta che il ritardo è dipeso dalla rottura del computer dell'ufficio esibendo determinazione dirigenziale n. 30 del 30.1.2025 relativa all'impegno di spesa e chiedendo di essere rimesso in termini;
L'Avv. Montalbano si oppone e chiede che le note siano espunte dal fascicolo;
Il Giudice invita le parti a discutere la causa
L'Avv. Montalbano precisa le conclusioni riportandosi alle richieste di cui all'atto di citazione e agli scritti difensivi in atti;
L'Avv. Bellia si riporta ai propri scritti difensivi insistendo nella sussistenza della condotta negligente ed imprudente dell'attore, essendo emerso che la passatoia risultava sollevata;
in subordine ove riconosciuta la responsabilità del comune chiede sia riconosciuta la responsabilità concorsuale dell'attore;
Al termine della discussione orale, il Giudice comunica che leggerà il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in serata e le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti.
Alle ore 13:37 il Giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito. Riaperto il verbale alle ore 19:53 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 427/2020 promossa da: tra nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nella Via Cappuccini n. 148, Sciacca, presso lo studio dell'Avv. Accursio
Montalbano del foro di Sciacca;
ATTORE
e
(Partita IVA , in persona del Sindaco pro — tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bellia (C.F.: ) (PEC C.F._2
fax 0925 — 20431), in forza di procura in atti e deliberazione Email_1
della G. C. n. 81 del 22.7.2020;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno 2051, 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice rappresentava: che il 30.6.2019 alle ore 01.00 circa, mentre si recava dal gazebo del bar Florio ove si trovava, verso il Corso Vittorio Emanuele, camminando sopra la passatoia di gomma formata da diversi moduli connessi tra loro, posta sul prato che divide quest'ultima via dalla Piazza Angelo Scandaliato di Sciacca ove era situato il gazebo, questa si alzava improvvisamente, forse anche a causa della non integrità di qualche modulo e lo faceva inciampare violentemente a terra;
che tale insidia non era segnalata né visibile ai pedoni;
che in conseguenza di ciò veniva trasportato con il 118 presso l'Ospedale Civile di Sciacca ove era emessa la seguente diagnosi: “Frattura omerale destra”; che era richiesta la consulenza ortopedica a seguito della quale, previo esame radiologico, era emessa la seguente diagnosi: “Frattura composta collo chirurgico e trochide omero destro con prescrizione di mantenere il bendaggio applicato o sostitutivo tutore ortopedico di spalla, con prognosi di 30 giorni;
che successivamente, dopo avere tenuto il bendaggio per 40 giorni, si sottoponeva a tre cicli riabilitativi presso il Centro di Educazione
Psicomotoria S.r.l. di Sciacca a seguito dei quali, l'attore, era dichiarato guarito ma con postumi;
che a causa delle lesioni patite non è ancora in grado di riprendere le attività quotidiane;
che il consulente di parte stimava l'inabilità temporanea parziale al 75% per 40 giorni, al 60% per 60 giorni e al 25% per 60 giorni mentre quantificava nell'11% il danno biologico;
che inoltre parte attrice sosteneva spese mediche per € 220,00. Che vani erano stati i tentativi di ottenere la liquidazione del danno.
Concludeva chiedendo: “Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro di cui in narrativa, verificatosi in Sciacca, il 29.6.2019, è da ascrivere, esclusivamente, al e ciò ai Controparte_1
sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. Conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1
del Sindaco, legale rappr.te pro-tempore, dom.to per la carica presso la Casa Comunale, al risarcimento del danno biologico, patrimoniale e morale sofferto dal Dott. , Parte_1 nella misura di cui in narrativa e/o in quella che, vorrà quantizzare l'On.Le Giudice, oltre agli interessi legali dal sinistro e la rivalutazione monetaria fino al sodisfo e alle spese della C.T.P.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.9.2020 si costituiva il che Controparte_1 in via preliminare, rilevava l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la negoziazione assistita;
contestava, nel merito, quanto dedotto da controparte e chiedeva il rigetto della domanda, ritenendo l'evento dovuto a negligenza di controparte;
in sede di discussione, in subordine, chiedeva il riconoscimento di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente riduzione del risarcimento
1. Così inquadrato il thema decidendum, quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita si richiama il contenuto dell'ordinanza del
23.9.2020. L'eccezione viene pertanto rigettata.
2. Passando al merito, la domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che è stato provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla particolare condizione della passatoia formata da diversi moduli a nido d'ape non stabilmente assicurati al terreno ma poggiati sullo stesso. In relazione all'an del sinistro, significativi elementi si ricavano dalle deposizioni della testimone sig.ra Testimone_1
In particolare, la stessa, sentita all'udienza del 4.3.2022 ha confermato i fatti di cui ai capitoli di prova riferendo quanto segue: “preciso che ci eravamo appena salutati e mentre lui stava andando via l'ho visto cadere, inciampando sulla passatoia che risultava sollevata.
Adr: credo che la funzione di questa passatoia sia quella di consentire il passaggio dei camerieri e degli utenti tra il gazebo e la sede del bar sulla Corso Vittorio Emanuele. È comunque accessibile a tutti.”.
In particolare, quanto alla presenza dell'anomalia sulla passatoia, la teste ha riferito che risultava sollevata.
Alcuna prova è emersa in ordine ad un comportamento del pedone tale da integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale, non essendo emerso alcun impiego improprio o anomalo del bene (Cass. civ. sez. III n. 21727 del 2012).
Infatti tale modulo era posto sul prato a mo' di passatoia, tanto che anche la testimone escussa, ha riferito di ritenere che la funzione della stessa fosse quella di consentire il passaggio degli utenti e dei camerieri tra il gazebo e la sede del bar.
Quanto alla responsabilità dell'Ente convenuto va rilevato che il luogo dove si è verificato il sinistro appartiene allo stesso.
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice attiene quindi alle lesioni derivanti agli utenti della strada da beni della pubblica amministrazione.
A tal riguardo, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'Ente, può essere ricondotta all'art. 2051 c.c. (Cass. 3695 del 2016, Cass. n. 19653 del 2004, 3651 del 2006).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione – non comportano di per sé l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma (e quindi nell'individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo”, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno il cui onere probatorio incombe sul custode. (cfr. Cass. 19653/04; 298/03; 488/03; 11446/03 e le precedenti Cass. 4070/98; 11749/98; 4673/96; da ultimo vedi Cass. 3651/06, 15383/06, 15779/06,
16770/06).
Inoltre, la condotta colposa nell'uso del bene demaniale può valere ad escludere la responsabilità dell'amministrazione. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo
1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. civ. Sez. VI n. 11122 del 2021; Cass. 2480 del 2018; Cass. 15779 del 2006).
È l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene – la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine caso per caso da parte del giudice del merito – a costituire il discrimine per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e non già la natura demaniale del bene medesimo
(Cass. 24617 del 2007).
In altri termini, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima (Cass. 9546 del 2010).
La responsabilità dell'Ente è altresì esclusa ove, pur a fronte di una non corretta manutenzione del manto stradale, l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento possa integrare soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cass., ord., 1/02/2018, n. 2480; Cass., ord., 30/10/2018, n. 27724; Cass., ord., 3/04/2019, n. 9315; v. pure
5409/19; Cass. 9546/2010).
Ne consegue che la vicenda in esame, che riguarda un bene di non rilevante estensione, posizionato nel centro storico cittadino e quindi soggetto a custodia con non elevate difficoltà, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., trattandosi di situazione pericolosa determinata da un bene in proprietà ed in custodia alla pubblica amministrazione.
Infatti, venendo in questione una passatoia sita sul prato nel centro urbano, non può ritenersi impossibile l'esercizio concreto dei poteri di controllo e di vigilanza
Occorre evidenziare sul punto che il non ha allegato elementi da cui desumere, ai fini CP_1 di un'esclusione di responsabilità, essendo anzi emerso che i moduli poggiati sul terreno non erano ancorati stabilmente allo stesso.
L'Ente non ha provato nemmeno, come si è avuto modo di evidenziare, il comportamento anomalo del pedone in relazione all'impiego del bene.
A ciò si aggiunga che, ove l'utente della strada abbia fatto un uso normale della cosa, secondo il recente orientamento della giurisprudenza, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono di per sé idonee ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 2051
c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito.
Tali elementi devono tuttavia, essere valorizzati ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ai sensi dell' art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.
In proposito deve infatti rilevarsi che il giudice può esaminare d'ufficio l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella causazione del sinistro.
Sebbene il sinistro si sia verificato in orario notturno, essendo avvenuto nel centro cittadino, in prossimità di un bar in periodo estivo, è presumibile ritenere che vi fosse l'illuminazione artificiale;
d'altro canto, parte attrice non ha allegato elementi di segno contrario.
E' emerso, inoltre, dalla testimonianza che il tappeto di gomma era rialzato.
A ciò va aggiunto che parte attrice ha deciso di passare sopra detto tappeto piuttosto che sul marciapiede.
Tali elementi vanno valorizzati ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa del pedone che può quantificarsi nella misura del 20%.
Accertata la sussistenza del nesso causale occorre ora passare ad esaminare il quantum deberatur in base agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Come accertato dal CTU, va osservato che le lesioni hanno provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dell'attore nell'ordine del 9% della totale.
Il CTU ha poi indicato un'inabilità temporanea di 35 giorni al 75%, di 45 giorni al 50% e di
154 giorni al 25%.
Va quindi ora effettuata una valutazione equitativa del danno biologico che tenga conto delle indicazioni fornite dalle sentenze delle sezioni unite n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008. Tenuto conto delle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, avendo riguardo all'età del danneggiato all'epoca del fatto (70 anni), alle conseguenze riportate dal sinistro, si è ritenuto equo applicare la somma di € 99,00 per ogni giorno di ITT e ITP €
8.637,00) mentre per il danno biologico da invalidità permanente quantificato nella misura del 9%, già comprensivo di una componente a titolo di sofferenza soggettiva, si ha un importo di € 15,458,00 per un totale complessivo di € 24.095,00.
In merito all'opportunità di variare l'ammontare del danno come risultante dall'applicazione delle predette Tabelle, deve osservarsi che queste ultime già inglobano il pregiudizio morale nella sua produzione normalmente connessa (secondo l'id quod plerumque accidit) al tipo ed all'entità di lesioni subite e che, nel caso oggetto del presente giudizio, non occorre ulteriormente personalizzare, in difetto di specifiche allegazioni circa le ulteriori, straordinarie ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività realizzatrici della persona.
In considerazione della natura di debito di valore, vanno altresì riconosciuti all'attore gli interessi (compensativi del danno da ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria) al saggio legale, calcolati sulla somma annualmente rivalutata (previa devalutazione del superiore importo al dì del sinistro), in conformità al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
Il danno, in forza di tale operazione ammonta quindi ad € 26.275,80.
Quanto alle spese mediche le stesse risultano documentate nella misura di € 220,00 che, inclusi gli interessi legali dalla data delle fatture alla presente pronuncia, ascendono ad € 240,78.
Il danno complessivo ammonta quindi ad € 26.516,58.
Tale importo, stante il concorso di colpa del danneggiato quantificato in via equitativa nella misura del 20%, viene ridotto ad €.21.213,27 somma cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia e sino al soddisfo.
Le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza.
Stante la non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate, la quantificazione degli importi viene effettuata riducendo al 50% i valori medi per un importo complessivo a titolo di spese legali pari ad € 2.540,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario, iva e cpa.
Le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice - condanna il in persona del sindaco p.t. al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale nei confronti del sig. quantificato in complessivi € Parte_1
21.213,27, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice Controparte_1 quantificate, in € 2.540,00, per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A.
e C.P.A;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Sciacca, 11/02/2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Seconda Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 13:25 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 427/2020
Sono comparsi
Per parte attrice l'Avv. Accursio Montalbano
Per parte convenuta l'Avv. Nicola Bellia;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. Montalbano in via preliminare rileva l'inammissibilità delle note depositate stamattina da controparte;
L'Avv. Bellia rappresenta che il ritardo è dipeso dalla rottura del computer dell'ufficio esibendo determinazione dirigenziale n. 30 del 30.1.2025 relativa all'impegno di spesa e chiedendo di essere rimesso in termini;
L'Avv. Montalbano si oppone e chiede che le note siano espunte dal fascicolo;
Il Giudice invita le parti a discutere la causa
L'Avv. Montalbano precisa le conclusioni riportandosi alle richieste di cui all'atto di citazione e agli scritti difensivi in atti;
L'Avv. Bellia si riporta ai propri scritti difensivi insistendo nella sussistenza della condotta negligente ed imprudente dell'attore, essendo emerso che la passatoia risultava sollevata;
in subordine ove riconosciuta la responsabilità del comune chiede sia riconosciuta la responsabilità concorsuale dell'attore;
Al termine della discussione orale, il Giudice comunica che leggerà il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in serata e le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti.
Alle ore 13:37 il Giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito. Riaperto il verbale alle ore 19:53 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 427/2020 promossa da: tra nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nella Via Cappuccini n. 148, Sciacca, presso lo studio dell'Avv. Accursio
Montalbano del foro di Sciacca;
ATTORE
e
(Partita IVA , in persona del Sindaco pro — tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Bellia (C.F.: ) (PEC C.F._2
fax 0925 — 20431), in forza di procura in atti e deliberazione Email_1
della G. C. n. 81 del 22.7.2020;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno 2051, 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice rappresentava: che il 30.6.2019 alle ore 01.00 circa, mentre si recava dal gazebo del bar Florio ove si trovava, verso il Corso Vittorio Emanuele, camminando sopra la passatoia di gomma formata da diversi moduli connessi tra loro, posta sul prato che divide quest'ultima via dalla Piazza Angelo Scandaliato di Sciacca ove era situato il gazebo, questa si alzava improvvisamente, forse anche a causa della non integrità di qualche modulo e lo faceva inciampare violentemente a terra;
che tale insidia non era segnalata né visibile ai pedoni;
che in conseguenza di ciò veniva trasportato con il 118 presso l'Ospedale Civile di Sciacca ove era emessa la seguente diagnosi: “Frattura omerale destra”; che era richiesta la consulenza ortopedica a seguito della quale, previo esame radiologico, era emessa la seguente diagnosi: “Frattura composta collo chirurgico e trochide omero destro con prescrizione di mantenere il bendaggio applicato o sostitutivo tutore ortopedico di spalla, con prognosi di 30 giorni;
che successivamente, dopo avere tenuto il bendaggio per 40 giorni, si sottoponeva a tre cicli riabilitativi presso il Centro di Educazione
Psicomotoria S.r.l. di Sciacca a seguito dei quali, l'attore, era dichiarato guarito ma con postumi;
che a causa delle lesioni patite non è ancora in grado di riprendere le attività quotidiane;
che il consulente di parte stimava l'inabilità temporanea parziale al 75% per 40 giorni, al 60% per 60 giorni e al 25% per 60 giorni mentre quantificava nell'11% il danno biologico;
che inoltre parte attrice sosteneva spese mediche per € 220,00. Che vani erano stati i tentativi di ottenere la liquidazione del danno.
Concludeva chiedendo: “Ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro di cui in narrativa, verificatosi in Sciacca, il 29.6.2019, è da ascrivere, esclusivamente, al e ciò ai Controparte_1
sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. Conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1
del Sindaco, legale rappr.te pro-tempore, dom.to per la carica presso la Casa Comunale, al risarcimento del danno biologico, patrimoniale e morale sofferto dal Dott. , Parte_1 nella misura di cui in narrativa e/o in quella che, vorrà quantizzare l'On.Le Giudice, oltre agli interessi legali dal sinistro e la rivalutazione monetaria fino al sodisfo e alle spese della C.T.P.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.9.2020 si costituiva il che Controparte_1 in via preliminare, rilevava l'improcedibilità della domanda per non essere stata esperita la negoziazione assistita;
contestava, nel merito, quanto dedotto da controparte e chiedeva il rigetto della domanda, ritenendo l'evento dovuto a negligenza di controparte;
in sede di discussione, in subordine, chiedeva il riconoscimento di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. con conseguente riduzione del risarcimento
1. Così inquadrato il thema decidendum, quanto all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita si richiama il contenuto dell'ordinanza del
23.9.2020. L'eccezione viene pertanto rigettata.
2. Passando al merito, la domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che è stato provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla particolare condizione della passatoia formata da diversi moduli a nido d'ape non stabilmente assicurati al terreno ma poggiati sullo stesso. In relazione all'an del sinistro, significativi elementi si ricavano dalle deposizioni della testimone sig.ra Testimone_1
In particolare, la stessa, sentita all'udienza del 4.3.2022 ha confermato i fatti di cui ai capitoli di prova riferendo quanto segue: “preciso che ci eravamo appena salutati e mentre lui stava andando via l'ho visto cadere, inciampando sulla passatoia che risultava sollevata.
Adr: credo che la funzione di questa passatoia sia quella di consentire il passaggio dei camerieri e degli utenti tra il gazebo e la sede del bar sulla Corso Vittorio Emanuele. È comunque accessibile a tutti.”.
In particolare, quanto alla presenza dell'anomalia sulla passatoia, la teste ha riferito che risultava sollevata.
Alcuna prova è emersa in ordine ad un comportamento del pedone tale da integrare il caso fortuito interruttivo del nesso causale, non essendo emerso alcun impiego improprio o anomalo del bene (Cass. civ. sez. III n. 21727 del 2012).
Infatti tale modulo era posto sul prato a mo' di passatoia, tanto che anche la testimone escussa, ha riferito di ritenere che la funzione della stessa fosse quella di consentire il passaggio degli utenti e dei camerieri tra il gazebo e la sede del bar.
Quanto alla responsabilità dell'Ente convenuto va rilevato che il luogo dove si è verificato il sinistro appartiene allo stesso.
La domanda risarcitoria proposta da parte attrice attiene quindi alle lesioni derivanti agli utenti della strada da beni della pubblica amministrazione.
A tal riguardo, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità dell'Ente, può essere ricondotta all'art. 2051 c.c. (Cass. 3695 del 2016, Cass. n. 19653 del 2004, 3651 del 2006).
In particolare, si è osservato come gli indici generalmente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. – demanialità o patrimonialità del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione – non comportano di per sé l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma (e quindi nell'individuazione delle condizioni alle quali la pubblica amministrazione può ritenersi esente da responsabilità in base ad essa) quelle caratteristiche debbano indurre ad una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la situazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne “il potere di governo”, solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno il cui onere probatorio incombe sul custode. (cfr. Cass. 19653/04; 298/03; 488/03; 11446/03 e le precedenti Cass. 4070/98; 11749/98; 4673/96; da ultimo vedi Cass. 3651/06, 15383/06, 15779/06,
16770/06).
Inoltre, la condotta colposa nell'uso del bene demaniale può valere ad escludere la responsabilità dell'amministrazione. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo – ai sensi dell'articolo
1227, primo comma, cod. civ. – con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. civ. Sez. VI n. 11122 del 2021; Cass. 2480 del 2018; Cass. 15779 del 2006).
È l'esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene – la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine caso per caso da parte del giudice del merito – a costituire il discrimine per l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. e non già la natura demaniale del bene medesimo
(Cass. 24617 del 2007).
In altri termini, la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima (Cass. 9546 del 2010).
La responsabilità dell'Ente è altresì esclusa ove, pur a fronte di una non corretta manutenzione del manto stradale, l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., che tale comportamento possa integrare soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della P.A. (Cass., ord., 1/02/2018, n. 2480; Cass., ord., 30/10/2018, n. 27724; Cass., ord., 3/04/2019, n. 9315; v. pure
5409/19; Cass. 9546/2010).
Ne consegue che la vicenda in esame, che riguarda un bene di non rilevante estensione, posizionato nel centro storico cittadino e quindi soggetto a custodia con non elevate difficoltà, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c., trattandosi di situazione pericolosa determinata da un bene in proprietà ed in custodia alla pubblica amministrazione.
Infatti, venendo in questione una passatoia sita sul prato nel centro urbano, non può ritenersi impossibile l'esercizio concreto dei poteri di controllo e di vigilanza
Occorre evidenziare sul punto che il non ha allegato elementi da cui desumere, ai fini CP_1 di un'esclusione di responsabilità, essendo anzi emerso che i moduli poggiati sul terreno non erano ancorati stabilmente allo stesso.
L'Ente non ha provato nemmeno, come si è avuto modo di evidenziare, il comportamento anomalo del pedone in relazione all'impiego del bene.
A ciò si aggiunga che, ove l'utente della strada abbia fatto un uso normale della cosa, secondo il recente orientamento della giurisprudenza, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono di per sé idonee ad escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell' art. 2051
c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito.
Tali elementi devono tuttavia, essere valorizzati ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ai sensi dell' art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.
In proposito deve infatti rilevarsi che il giudice può esaminare d'ufficio l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella causazione del sinistro.
Sebbene il sinistro si sia verificato in orario notturno, essendo avvenuto nel centro cittadino, in prossimità di un bar in periodo estivo, è presumibile ritenere che vi fosse l'illuminazione artificiale;
d'altro canto, parte attrice non ha allegato elementi di segno contrario.
E' emerso, inoltre, dalla testimonianza che il tappeto di gomma era rialzato.
A ciò va aggiunto che parte attrice ha deciso di passare sopra detto tappeto piuttosto che sul marciapiede.
Tali elementi vanno valorizzati ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa del pedone che può quantificarsi nella misura del 20%.
Accertata la sussistenza del nesso causale occorre ora passare ad esaminare il quantum deberatur in base agli artt. 1226 e 2056 c.c.
Come accertato dal CTU, va osservato che le lesioni hanno provocato un danno permanente all'integrità psicofisica dell'attore nell'ordine del 9% della totale.
Il CTU ha poi indicato un'inabilità temporanea di 35 giorni al 75%, di 45 giorni al 50% e di
154 giorni al 25%.
Va quindi ora effettuata una valutazione equitativa del danno biologico che tenga conto delle indicazioni fornite dalle sentenze delle sezioni unite n. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008. Tenuto conto delle tabelle in vigore presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, avendo riguardo all'età del danneggiato all'epoca del fatto (70 anni), alle conseguenze riportate dal sinistro, si è ritenuto equo applicare la somma di € 99,00 per ogni giorno di ITT e ITP €
8.637,00) mentre per il danno biologico da invalidità permanente quantificato nella misura del 9%, già comprensivo di una componente a titolo di sofferenza soggettiva, si ha un importo di € 15,458,00 per un totale complessivo di € 24.095,00.
In merito all'opportunità di variare l'ammontare del danno come risultante dall'applicazione delle predette Tabelle, deve osservarsi che queste ultime già inglobano il pregiudizio morale nella sua produzione normalmente connessa (secondo l'id quod plerumque accidit) al tipo ed all'entità di lesioni subite e che, nel caso oggetto del presente giudizio, non occorre ulteriormente personalizzare, in difetto di specifiche allegazioni circa le ulteriori, straordinarie ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività realizzatrici della persona.
In considerazione della natura di debito di valore, vanno altresì riconosciuti all'attore gli interessi (compensativi del danno da ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria) al saggio legale, calcolati sulla somma annualmente rivalutata (previa devalutazione del superiore importo al dì del sinistro), in conformità al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
Il danno, in forza di tale operazione ammonta quindi ad € 26.275,80.
Quanto alle spese mediche le stesse risultano documentate nella misura di € 220,00 che, inclusi gli interessi legali dalla data delle fatture alla presente pronuncia, ascendono ad € 240,78.
Il danno complessivo ammonta quindi ad € 26.516,58.
Tale importo, stante il concorso di colpa del danneggiato quantificato in via equitativa nella misura del 20%, viene ridotto ad €.21.213,27 somma cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia e sino al soddisfo.
Le spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza.
Stante la non particolare complessità delle questioni di diritto affrontate, la quantificazione degli importi viene effettuata riducendo al 50% i valori medi per un importo complessivo a titolo di spese legali pari ad € 2.540,00, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario, iva e cpa.
Le spese relative alla C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice - condanna il in persona del sindaco p.t. al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale nei confronti del sig. quantificato in complessivi € Parte_1
21.213,27, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice Controparte_1 quantificate, in € 2.540,00, per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A.
e C.P.A;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Sciacca, 11/02/2025
Il Giudice
Valentina Del Rio