Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. TOVANI -Giudice Flavio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3652 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 18.03.2025, promosso da
) nato il [...] a [...] Parte 1 (C.F.: C.F. 1
), nata il Calabria e Parte 2 (C.F. C.F. 2
04.09.1968 a Reggio Calabria, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Nadia Maria Aguglia, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via
Francesco Baracca trav. De Salvo n. 8/A, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
*****
-visto il ricorso congiunto depositato il 23.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 20.04.2004;
"dichiarazione di non volersi riconciliare" onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3
c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario. in Reggio Calabria il 20.04.2004, dal quale sono nati i figli Persona 1 (23.04.2003) e Per 2 (26.09.2005), entrambi maggiorenni;
b) con decreto di omologa n.130/2017 depositato il 15.05.2017 il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 09.03.2017;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 09.03.2017 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il 12.02.2025, che ha espresso parere positivo il 14.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 23.12.2024 così provvede:da Parte 1 e Parte 2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria il 20.04.2002 tra Parte 1 e Parte 2 il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria parte II, n. 133, serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1) Confermare l'assegnazione della casa familiare in Reggio Calabria alla Via
Baracca n.10, alla signora in quanto convivente con la figlia Parte 2
in quanto assegnataria, sono le spesePer 2 . A carico della signora Pt 2 per le utenze varie, il condominio e quelle per l'ordinaria gestione e manutenzione;
Parte 1 è obbligato al mantenimento diretto del2) Disporre che il signor figlio ER 1 , studente Universitario a Roma, mediante il pagamento di un assegno di € 400,00 mensili, da adeguare annualmente a far data da dicembre 2025 al 100% degli indici ISTAT-FOI;
3) Porre a carico dei due genitori pro quota del 70% per il padre e del 30% per la madre le spese di carattere necessario nell'interesse del figlio Per 1 secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria, ad esclusione delle spese straordinarie riguardanti gli studi universitari di ER 1 (alloggio, tasse, libri etc..) delle quali si farà carico al 100% il padre Parte 1
,
4) Dare atto che è desiderio di entrambi i genitori che la casa familiare in Reggio
Calabria alla Via Baracca n.10 sia destinata ai loro due figli_ER_1 e Per 2 ed a loro, pertanto, il padre che ne è proprietario esclusivo, farà donazione della nuda proprietà ed alla loro madre donerà l'usufrutto entro il 31 marzo2025. In considerazione della comune e concorde volontà espressa dalla coppia i costi del rogito notarile saranno da loro sostenuti pro quota del 50%;
5) Dare atto e confermare che i ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, espressamente e reciprocamente rinunciano a qualsivoglia contributo al loro rispettivo mantenimento/ assegno divorzile / alimentare e dichiarano, inoltre, di non avere fra loro pendenze economiche e di non avere null'altro a pretendere l'uno/a dall'altra/o;
6) I ricorrenti dichiarano, infine, reciprocamente di null'altro avere da pretendere dal punto di vista patrimoniale;
7) Le spese di giudizio sono a carico di Parte 1 ;
8) Le parti, infine, convengono di dare immediata esecuzione agli accordi qui raggiunti già all'atto della sua sottoscrizione, anche in attesa della relativa sentenza del Tribunale.
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna