TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1518/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518/2021 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.8.1957, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Teresa Magro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'1.2.1948, ivi residente, Strada Spinagallo n. 52, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Emanuele Gionfriddo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 26.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato in data 29.3.2021, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 30.7.1975 e che dall'unione Controparte_1 coniugale nascevano i figli (il 2.10.1976 ) e (il 9.8.1979), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, e la previsione dell'obbligo in capo a controparte di corrisponderle un contributo di mantenimento nella misura mensile di euro
500,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, si opponeva all'assegnazione della casa coniugale chiesta dalla moglie e domandava che l'eventuale previsione dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della coniuge fosse contenuto in una somma minima, compatibile con il proprio reddito e le spese mensili che lo stesso doveva sostenere.
All'esito dell'udienza presidenziale del 19.10.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente in via temporanea e urgente autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva in capo a l'obbligo di versare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento.
Con memoria integrativa depositata il 29.12.2021, a parziale modifica delle domande introduttive, la ricorrente domandava la somma di euro 600,00 a titolo di mantenimento da elevare in euro 1.000,00 in caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e il successivo deposito delle memorie istruttorie, con provvedimento del 24.11.2022 il giudice istruttore formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che veniva rifiutata dalla ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo indagini reddituali e patrimoniali delegate alla Guardia di
Finanza di Siracusa, all'esito delle quali, con note scritte ex art. 127-terc c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, i procuratori delle parti congiuntamente rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo che depositavano.
Pertanto, chiedevano pronunciarsi sentenza di separazione alla condizione qui di seguito riportata, così come meglio specificata con le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025:
“Dichiarare l'obbligo a carico del sig. di versare mensilmente alla Controparte_1 signora la somma di euro 537,00 a titolo di mantenimento, oltre l'aumento Parte_1
ISTAT che andrà a maturare a decorrere dal mese di Novembre 2025”.
2 Con provvedimento del 26.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge atteso l'esito bonario della controversia.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, la condizione concordata può essere recepita dal Collegio, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresenta, piuttosto, l'espressione della libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1518/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , alla Parte_1 Controparte_1 condizione meglio riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1518/2021 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.8.1957, residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Teresa Magro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(codice fiscale ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'1.2.1948, ivi residente, Strada Spinagallo n. 52, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Emanuele Gionfriddo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Con provvedimento del 26.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato in data 29.3.2021, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 30.7.1975 e che dall'unione Controparte_1 coniugale nascevano i figli (il 2.10.1976 ) e (il 9.8.1979), entrambi maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, e la previsione dell'obbligo in capo a controparte di corrisponderle un contributo di mantenimento nella misura mensile di euro
500,00.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla domanda di separazione, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, si opponeva all'assegnazione della casa coniugale chiesta dalla moglie e domandava che l'eventuale previsione dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore della coniuge fosse contenuto in una somma minima, compatibile con il proprio reddito e le spese mensili che lo stesso doveva sostenere.
All'esito dell'udienza presidenziale del 19.10.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione dei coniugi, il Presidente in via temporanea e urgente autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva in capo a l'obbligo di versare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento.
Con memoria integrativa depositata il 29.12.2021, a parziale modifica delle domande introduttive, la ricorrente domandava la somma di euro 600,00 a titolo di mantenimento da elevare in euro 1.000,00 in caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e il successivo deposito delle memorie istruttorie, con provvedimento del 24.11.2022 il giudice istruttore formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. che veniva rifiutata dalla ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo indagini reddituali e patrimoniali delegate alla Guardia di
Finanza di Siracusa, all'esito delle quali, con note scritte ex art. 127-terc c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025, i procuratori delle parti congiuntamente rappresentavano che i rispettivi assistiti avevano raggiunto un accordo che depositavano.
Pertanto, chiedevano pronunciarsi sentenza di separazione alla condizione qui di seguito riportata, così come meglio specificata con le note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025:
“Dichiarare l'obbligo a carico del sig. di versare mensilmente alla Controparte_1 signora la somma di euro 537,00 a titolo di mantenimento, oltre l'aumento Parte_1
ISTAT che andrà a maturare a decorrere dal mese di Novembre 2025”.
2 Con provvedimento del 26.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice istruttore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio, senza i termini di legge atteso l'esito bonario della controversia.
Tanto premesso, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia invocata dalle parti.
Inoltre, la condizione concordata può essere recepita dal Collegio, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresenta, piuttosto, l'espressione della libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1518/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , alla Parte_1 Controparte_1 condizione meglio riportate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, l'1.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3